32006R1652•Regolamento (CE) n. 1652/2006 del Consiglio, del 7 novembre 2006 , che chiude il riesame relativo ai nuovi esportatori del regolamento (CE) n. 428/2005 che istituisce dazi antidumping definitivi sulle importazioni di fibre sintetiche di poliesteri in fiocco originarie, tra l’altro, della Repubblica popolare cinese
32006R1652Regulation11 nov 2006
del 7 novembre 2006
che chiude il riesame relativo ai «nuovi esportatori» del regolamento (CE) n. 428/2005 che istituisce dazi antidumping definitivi sulle importazioni di fibre sintetiche di poliesteri in fiocco originarie, tra l’altro, della Repubblica popolare cinese
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea 1 («regolamento di base»), in particolare l’articolo 11, paragrafo 4,
vista la proposta presentata dalla Commissione dopo aver sentito il comitato consultivo,
considerando quanto segue:
1. MISURE IN VIGORE
(1) Le misure attualmente in vigore sulle importazioni nella Comunità di fibre di poliesteri in fiocco («FPF») originarie della Repubblica popolare cinese («RPC») consistono in dazi antidumping definitivi istituiti dal regolamento (CE) n. 428/2005 del Consiglio 2 .
2. INCHIESTA ATTUALE
2.1. Domanda di riesame
(2) Dopo l’istituzione di dazi antidumping definitivi sulle importazioni di FPF originarie della RPC, la Commissione ha ricevuto dalla società cinese Huvis Sichuan («il richiedente») una richiesta di avviare il riesame relativo ai nuovi esportatori del regolamento (CE) n. 428/2005, a norma dell’articolo 11, paragrafo 4, del regolamento di base.
(3) Il richiedente ha affermato di non aver esportato il prodotto in oggetto nella Comunità durante il periodo dell’inchiesta in base a cui sono state istituite le misure antidumping, ovvero nel periodo compreso tra il 1 o gennaio 2003 e il 31 dicembre 2003 («periodo dell’inchiesta iniziale») e di non essere collegato a nessuno dei produttori esportatori di FPF nella RPC soggetti alle misure antidumping in vigore. Inoltre, ha affermato che ha iniziato ad esportare FPF verso la Comunità dopo la fine del periodo dell’inchiesta iniziale.
2.2. Avvio del riesame relativo ai nuovi esportatori
(4) La Commissione ha esaminato gli elementi di prova presentati dal richiedente e li ha ritenuti sufficienti per giustificare l’avvio di un riesame a norma dell’articolo 11, paragrafo 4, del regolamento di base. Dopo aver sentito il comitato consultivo e dopo aver dato all’industria comunitaria l’opportunità di presentare osservazioni, la Commissione ha avviato, con il regolamento (CE) n. 342/2006 3 , un riesame del regolamento (CE) n. 428/2005 relativo al richiedente e ha iniziato l’inchiesta.
(5) A norma dell’articolo 2 del regolamento (CE) n. 342/2006, è stato abrogato il dazio antidumping del 49,7 % imposto dal regolamento (CE) n. 428/2005 sulle importazioni di FPF prodotte, tra l’altro, dal richiedente. Contestualmente, a norma dell’articolo 14, paragrafo 5, del regolamento di base, è stato chiesto alle autorità doganali di adottare gli opportuni provvedimenti per registrare le importazioni di FPF prodotte dal richiedente.
2.3. Prodotto in esame
(6) I prodotti oggetto dell’attuale riesame sono gli stessi dell’inchiesta in seguito a cui sono state adottate le misure in vigore sulle importazioni di FPF originarie, tra l’altro, della RPC («inchiesta iniziale»), vale a dire le fibre sintetiche di poliesteri in fiocco non cardate né pettinate né altrimenti preparate per la filatura originarie della Repubblica popolare cinese, attualmente classificabili al codice NC 5503 20 00 .
2.4. Parti interessate
(7) La Commissione ha informato ufficialmente dell’avvio del riesame l’industria comunitaria, il richiedente e i rappresentanti del paese esportatore. Le parti interessate hanno avuto la possibilità di comunicare le loro osservazioni per iscritto e di chiedere un’audizione.
(8) I servizi della Commissione hanno inoltre inviato al richiedente un modulo di richiesta del trattamento di economia di mercato («TEM») e un questionario, ricevendo risposte entro i termini stabiliti.
2.5. Periodo dell’inchiesta
(9) L’inchiesta relativa alle pratiche di dumping copre il periodo che va dal 1 o ottobre 2004 al 31 dicembre 2005 («periodo dell’inchiesta» o «PI»).
3. ESITO DELL’INCHIESTA
3.1. Qualifica di «nuovo esportatore»
(10) L’inchiesta ha rivelato che il richiedente ha iniziato la sua attività di produzione nell’ottobre 2004, vale a dire dopo il periodo dell’indagine iniziale, e che non ha esportato il prodotto in esame in tale periodo. Si è quindi concluso che il richiedente soddisfa la prescrizione della prima frase dell’articolo 11, paragrafo 4, del regolamento di base.
(11) Tuttavia, è stato anche accertato che il richiedente era legato a un produttore cinese parzialmente di proprietà statale che produceva il prodotto in oggetto durante il periodo dell’indagine iniziale, ma che non ha cooperato in tale periodo. Dato che il produttore cinese collegato era soggetto al dazio antidumping definitivo in vigore, è stato constatato che non è rispettato il criterio della seconda frase dell’articolo 11, paragrafo 4, del regolamento di base, che stabilisce che un nuovo esportatore o produttore deve dimostrare di non essere collegato agli esportatori o ai produttori del paese esportatore nei confronti dei quali sono state istituite misure antidumping per il prodotto.
(12) Il richiedente ha sostenuto che il produttore collegato non ha esportato il prodotto in esame nella Comunità durante il periodo dell’inchiesta iniziale. A sostegno di tale dichiarazione, egli ha fornito i bilanci certificati del produttore collegato per il periodo 2002-2004, i quali a suo avviso non contenevano alcuna indicazione di vendite all’esportazione effettuate nel PI iniziale.
(13) Le prove presentate dal richiedente non dimostravano però che il produttore collegato non aveva effettivamente esportato il prodotto in esame nel periodo dell’inchiesta iniziale. I bilanci certificati, infatti, indicavano soltanto che non erano state effettuate esportazioni di prodotti di base, senza definire il significato preciso di prodotti di base, ovvero senza precisare in particolare se il prodotto in esame fosse considerato un «prodotto di base». A tale proposito, va notato che il produttore collegato produce anche prodotti diversi da quello in esame. Va inoltre osservato che, a parte la presentazione dei bilanci certificati, il produttore collegato non ha cooperato all’inchiesta attuale e che quindi le informazioni fornite da quest’impresa non hanno potuto essere verificate. Pertanto, non sono state fornite prove che dimostrassero che tutte le vendite effettuate nel PI iniziale ad acquirenti interni, ad esempio a operatori commerciali, erano effettivamente destinate al mercato interno e non in realtà all’esportazione verso la Comunità. Di conseguenza non è stato possibile determinare se siano state effettuate o meno vendite all’esportazione nel PI iniziale.
(14) Dopo avere ricevuto comunicazione di quanto sopra, il richiedente ha affermato che le spiegazioni concernenti i bilanci certificati avrebbero dovuto essere chieste prima e ad ogni modo prima della comunicazione. A tale riguardo, va notato che il produttore cinese collegato era stato invitato a fornire informazioni, informato delle carenze e invitato a cooperare al procedimento in corso, ma ha rifiutato di farlo. I risultati riguardanti quest’impresa si basano quindi sui dati disponibili, in conformità all’articolo 18 del regolamento di base. In queste circostanze, una richiesta di ulteriori informazioni dopo i termini applicabili è stata considerata inappropriata e discriminatoria rispetto alle normali prassi seguite dalle istituzioni comunitarie nei confronti delle parti non cooperanti. Va notato che i risultati sono stati in ogni caso comunicati al richiedente, il quale ha avuto ampie possibilità di presentare osservazioni in merito.
(15) L’argomento che il produttore collegato abbia o non abbia esportato verso la Comunità è comunque irrilevante, poiché, come menzionato sopra nel considerando 13 e in seguito nei considerando 18 e 31, il produttore collegato non ha cooperato al presente riesame e quindi la Commissione non ha potuto stabilire se il gruppo economico composto dal richiedente e dal produttore collegato abbia soddisfatto i requisiti per essere considerato operante in condizioni di economia di mercato.
3.2. Trattamento riservato alle imprese operanti in condizioni di economia di mercato («TEM»)
(16) Ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 7, lettera b), del regolamento di base, nelle inchieste antidumping relative alle importazioni originarie della RPC, il valore normale è determinato a norma dei paragrafi da 1 a 6 di detto articolo nel caso dei produttori per i quali sia accertata la rispondenza ai criteri stabiliti dall’articolo 2, paragrafo 7, lettera c), del medesimo regolamento, ovvero quando è dimostrata la prevalenza di condizioni di economia di mercato relativamente alla produzione e alla vendita del prodotto simile. I criteri suddetti sono riportati di seguito in forma sintetica:
— le decisioni delle imprese vengono prese in risposta a tendenze del mercato, senza significative interferenze statali, e i costi riflettono i valori di mercato,
— le imprese dispongono di una serie ben definita di documenti contabili di base soggetti a revisione contabile indipendente secondo le norme internazionali in materia di contabilità (IAS — International Accounting Standards) e che sono applicati in ogni caso,
— non vi sono distorsioni derivanti dal precedente sistema ad economia non di mercato,
— le leggi in materia fallimentare e di proprietà garantiscono stabilità e certezza del diritto,
— le conversioni del tasso di cambio sono effettuate ai tassi di mercato.
(17) Il richiedente ha chiesto il TEM a norma dell’articolo 2, paragrafo 7, lettera b), del regolamento di base ed è stato invitato a compilare il relativo modulo di richiesta.
(18) Come menzionato sopra al considerando 11, dall’inchiesta è emerso che il richiedente era collegato a un altro produttore del prodotto in esame situato in Cina. Nonostante fosse stato invitato a farlo, il produttore collegato non ha compilato un distinto modulo di richiesta del TEM.
(19) Si ricorda che è una prassi consolidata della Commissione, nel caso di più società collegate, esaminare se l’intero gruppo soddisfa le condizioni per la concessione del TEM. Ciò è ritenuto necessario per evitare che le vendite di un gruppo di società siano effettuate attraverso una delle società collegate qualora vengano adottate misure. Quindi, se una società controllata o collegata produce e/o vende il prodotto in esame, tutte le società collegate devono presentare un modulo di richiesta del TEM, affinché possa essere esaminato se soddisfano i criteri di cui all’articolo 2, paragrafo 7, lettera c), del regolamento di base. Di conseguenza, un’omissione a tale riguardo comporta l’impossibilità di stabilire se l’intero gruppo soddisfi tutte le condizioni per l’ottenimento del TEM.
(20) La Commissione ha informato immediatamente il richiedente che in mancanza di una risposta da parte del produttore collegato, essa non avrebbe potuto esaminare se la società operasse in condizioni di economia di mercato.
(21) Il richiedente ha risposto che le due imprese erano concorrenti sul mercato interno e non erano in buoni rapporti. Inoltre, ha sostenuto che la società collegata ha rifiutato di fornire informazioni riservate ai fini della presente inchiesta, temendo che queste potessero implicare un vantaggio concorrenziale per il suo concorrente, cioè il richiedente.
(22) Va osservato che in conformità dell’articolo 19 del regolamento di base, il produttore collegato avrebbe potuto chiedere il trattamento riservato delle informazioni richieste, per eliminare qualsiasi preoccupazione riguardo alla divulgazione ai concorrenti di dati commerciali riservati. Invece, ha preferito non fornire le informazioni richieste, senza presentare alcuna richiesta di trattamento riservato. Pertanto, l’argomentazione del richiedente è stata respinta.
(23) Il richiedente ha sostenuto inoltre che le decisioni della sua impresa non possono essere influenzate dal produttore collegato. A parte il fatto che quest’affermazione non è sostenuta da alcuna prova, essa è anche irrilevante poiché, come spiegato sopra, il TEM viene rifiutato in ogni caso se la società collegata al richiedente non compila il modulo per il suo ottenimento e non ne soddisfa le condizioni. Inoltre, anche se andrebbe esaminata la sostanza della dichiarazione, va notato che i dati disponibili nel presente caso indicavano, contrariamente a quanto ha dichiarato il richiedente, che il produttore collegato, avendo un membro nel consiglio di amministrazione del richiedente, poteva influire sulle sue decisioni. Il produttore collegato ha infatti la possibilità di bloccare le decisioni dell’impresa richiedenti l’unanimità e riguardanti le modifiche degli articoli concernenti l’associazione, lo scioglimento della joint-venture, i cambiamenti del capitale sociale, la scissione o la fusione dell’impresa con altre organizzazioni. Inoltre, la joint-venture del richiedente e del produttore collegato aveva lo scopo, definito nel capitolo 5 dell’accordo di collaborazione, di raggiungere «una posizione competitiva a livello di qualità e di prezzo sul mercato mondiale», di «produrre e vendere fibre di poliesteri in fiocco» e di «importare ed esportare prodotti e materie prime connesse alle fibre di poliesteri in fiocco»; questo indica che le due imprese hanno effettivamente cooperato e per lo meno adeguato le loro decisioni per ottimizzare la loro posizione sul mercato mondiale. L’argomentazione del richiedente ha dovuto pertanto essere respinta.
(24) In seguito alla comunicazione, il richiedente ha ribadito che il produttore cinese collegato aveva solo un influsso minore o secondario sulle decisioni dell’impresa, perché il suo consenso era richiesto solo per le decisioni riguardanti l’esistenza stessa della società, ovvero le decisioni legate agli investimenti del produttore cinese collegato, mentre le decisioni commerciali venivano adottate in linea con la strategia globale del principale azionista, su cui il produttore non aveva alcun influsso. Inoltre, il produttore cinese collegato non partecipava alla gestione della società.
(25) Il richiedente ha sostenuto inoltre che la decisione di respingere la sua richiesta del TEM unicamente sulla base della non cooperazione del produttore cinese collegato sarebbe ingiustificata, perché il rapporto costituiva solo un’esigenza tecnica senza alcuna importanza pratica per il richiedente. Inoltre, ha sostenuto che l’impresa non era collegata ad alcun produttore cinese esportatore di FPF soggetto alle misure antidumping in vigore, poiché l’impresa collegata non ha esportato verso la Comunità nel periodo dell’inchiesta iniziale e non poteva quindi cooperare nell’inchiesta iniziale e richiedere un dazio individuale.
(26) Come indicato sopra nel considerando 23, la possibilità che l’impresa cinese collegata potesse esercitare un influsso significativo sulle operazioni commerciali del richiedente non può essere considerata minore o secondaria. Quest’influsso riguarda anzi aspetti cruciali, come descritto nel suddetto considerando. Inoltre, poiché l’impresa cinese collegata non ha cooperato all’inchiesta, la Commissione non ha potuto determinare se essa non abbia esportato verso la Comunità durante il periodo dell’inchiesta iniziale, come sostenuto. Le osservazioni del richiedente non presentavano alcun elemento per cui le conclusioni contenute nel considerando 13 potessero essere rivedute. In ogni caso, il fatto che l’impresa collegata non potesse chiedere il TEM o il TI durante l’inchiesta iniziale non esclude che essa sia soggetta alle misure in vigore, ossia al dazio residuo.
(27) Infine, più in generale, è stato sostenuto che gli elementi principali in base a cui è stato deciso di respingere la richiesta del TEM del richiedente (ossia il rapporto con il produttore cinese collegato) erano già noti alla Commissione prima dell’avvio dell’inchiesta.
(28) A tale riguardo, va notato che la ragione principale del rifiuto della domanda di ottenimento del TEM del richiedente, come indicato sopra nei considerando 13 e 23 e nel seguente considerando 31, non era l’esistenza stessa di un produttore cinese collegato, ma la sua non cooperazione e, conseguentemente, l’impossibilità di determinare, tra l’altro, fino a che punto lo Stato abbia influito sulle decisioni commerciali del richiedente e se il produttore collegato non abbia esportato durante il PI iniziale, come sostenuto.
(29) Le richieste del richiedente sono pertanto state respinte.
(30) Inoltre, non è stato possibile determinare se vi siano distorsioni derivanti dal precedente sistema ad economia non di mercato. Infatti, il produttore collegato parzialmente di proprietà statale ha contribuito con diritti di utilizzo dei terreni al capitale sociale del richiedente. In mancanza di una cooperazione da parte del produttore collegato non è stato possibile concludere che tale distorsione non esiste.
(31) Alla luce di queste considerazioni e in assenza di un modulo di richiesta del TEM debitamente motivato del produttore collegato al richiedente, la Commissione non ha potuto stabilire se il gruppo di imprese, ossia il richiedente e il suo produttore collegato, soddisfino i criteri per il TEM.
3.3. Trattamento individuale («TI»)
(32) Con riferimento all’articolo 2, paragrafo 7, del regolamento di base, per i paesi a cui si applicano le disposizioni di tale articolo viene calcolato, se del caso, un dazio unico per l’intero paese, a meno che le imprese non possano dimostrare di rispondere a tutti i criteri stabiliti per il trattamento individuale dall’articolo 9, paragrafo 5, del regolamento di base.
(33) Il richiedente, oltre al TEM, ha chiesto anche il TI qualora non potesse ottenere il TEM. Come indicato nel considerando 11, un produttore di FPF di proprietà parzialmente statale è collegato al richiedente. Poiché il produttore collegato non ha cooperato all’inchiesta attuale, i servizi della Commissione non hanno potuto stabilire se l’ingerenza dello Stato fosse tale da consentire un’elusione. Pertanto, è stato deciso di non concedere il TI al richiedente.
(34) Il richiedente ha sostenuto che nel caso in questione un’elusione è improbabile poiché le due imprese sono concorrenti e quindi il produttore collegato non ha alcuna intenzione di far esportare nella Comunità i propri prodotti dal richiedente.
(35) Va notato che il comportamento del produttore collegato è difficile da prevedere, dato che le due imprese sono collegate. Inoltre, come menzionato sopra nel considerando 23, la joint-venture delle due imprese aveva lo scopo di ottimizzare la posizione di entrambe le imprese sul mercato mondiale. Il rischio di elusione derivante dal fatto che un’impresa beneficiava di un margine di dumping inferiore a quello dell’altra è stato quindi ritenuto significativo. Il richiedente non ha fornito alcuna informazione che dimostri che tale rischio di elusione possa essere escluso.
(36) Il richiedente ha contestato la decisione di respingere la sua richiesta di TI, sostenendo che una possibile elusione doveva essere affrontata con l’avvio di un’inchiesta a norma dell’articolo 13 del regolamento di base e che l’articolo 2, paragrafo 7, lettera c), del regolamento di base non imponeva alle imprese situate in Cina alcun obbligo di dimostrare la non elusione delle misure anti-dumping.
(37) A tale riguardo, va notato che l’articolo 9, paragrafo 5, secondo comma, del regolamento di base è chiaro in merito alle condizioni applicabili per l’istituzione di un dazio individuale nei casi in cui si applica l’articolo 2, paragrafo 7, lettera a), applicabile nel caso in questione non essendo stato possibile determinare se il richiedente soddisfi i criteri dell’articolo 2, paragrafo 7, lettera c). L’articolo 9, paragrafo 5, lettera e), del regolamento di base stabilisce in particolare che l’ingerenza dello Stato non deve essere tale da consentire un’elusione. Come già indicato nel considerando 35, in mancanza della cooperazione di una delle imprese collegate, non è stato possibile stabilire se siano soddisfatte le condizioni per il TI.
(38) Si è pertanto deciso di non concedere al richiedente il trattamento individuale.
4. CONCLUSIONE
(39) Il presente riesame aveva lo scopo di determinare il margine individuale di dumping del richiedente, presumibilmente diverso dall’attuale margine residuo applicabile alle importazioni del prodotto in esame dalla RPC. La richiesta si basava principalmente sull’asserzione che il richiedente soddisfa i criteri per il TEM.
(40) Dato che l’inchiesta è giunta alla conclusione che, essendo mancata la cooperazione del produttore collegato, al richiedente non è concesso né il TEM né il TI, la Commissione non ha potuto stabilire se il margine di dumping individuale del richiedente sia effettivamente diverso dal margine di dumping residuo stabilito nell’inchiesta iniziale. Pertanto, occorre respingere la richiesta del richiedente e chiudere il riesame relativo ai nuovi esportatori. Il dazio antidumping residuo del 49,7 % stabilito nell’inchiesta iniziale deve quindi essere mantenuto.
5. RISCOSSIONE RETROATTIVA DEL DAZIO ANTIDUMPING
(41) In considerazione di quanto precede, il dazio antidumping applicabile al richiedente è riscosso a titolo retroattivo sulle importazioni del prodotto in esame registrate a norma dell’articolo 3 del regolamento (CE) n. 342/2006.
6. COMUNICAZIONI
(42) Tutte le parti interessate sono state informate dei principali fatti e delle considerazioni che hanno condotto alle conclusioni suddette e sono state invitate a presentare osservazioni in conformità dell’articolo 20 del regolamento di base. Le osservazioni delle parti sono state prese in considerazione, ove opportuno.
(43) Il presente riesame non modifica la data di scadenza, a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base, delle misure istituite con regolamento (CE) n. 428/2005, come modificato dal regolamento (CE) n. 1333/2005,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
1. È chiuso il riesame relativo ai nuovi esportatori avviato dal regolamento (CE) n. 342/2006.
2. Il dazio antidumping applicabile, a norma dell’articolo 1 del regolamento (CE) n. 428/2005, a «tutte le altre imprese» della Repubblica popolare cinese è riscosso con effetto dal 26 febbraio 2006 sulle importazioni di fibre di poliesteri in fiocco, registrate a norma dell’articolo 3 del regolamento (CE) n. 342/2006.
3. Si chiede alle autorità doganali di cessare la registrazione delle importazioni originarie della Repubblica popolare cinese del prodotto in esame fabbricato dalla Huvis Sichuan ed esportato nella Comunità.
4. Salvo diversa disposizione, si applicano le norme vigenti in materia di dazi doganali.
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea .
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, addì 7 novembre 2006. Per il Consiglio Il presidente E. HEINÄLUOMA
1 GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1 . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2117/2005 ( GU L 340 del 23.12.2005, pag. 17 ).
2 GU L 71 del 17.3.2005, pag. 1 . Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1333/2005 ( GU L 211 del 13.8.2005, pag. 1 ).
3 GU L 55 del 25.2.2006, pag. 14 .
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