32006R1662•Regolamento (CE) n. 1662/2006 della Commissione, del 6 novembre 2006 , recante modifica del regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale (Testo rilevante ai fini del SEE)
32006R1662Regulation25 nov 2006
del 6 novembre 2006
recante modifica del regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale 1 , in particolare l'articolo 10, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
(1) Gli operatori del settore alimentare, laddove soggetti alle disposizioni dell'allegato III del regolamento (CE) n. 853/2004, devono garantire che ogni prodotto di origine animale rechi un marchio di identificazione apposto conformemente a quanto disposto dall'allegato II, sezione I, del medesimo regolamento. Salvo espressa indicazione e tranne che per motivi di controllo, non è opportuno che i prodotti di origine animale rechino più di un marchio di identificazione.
(2) L'allegato III, sezione I, del regolamento (CE) n. 853/2004 stabilisce norme relative alla produzione e alla commercializzazione delle carni di ungulati domestici. Il capitolo IV, punto 8, della medesima sezione contiene deroghe alla scuoiatura completa della carcassa e di altre parti del corpo destinate al consumo umano. È opportuno provvedere a estendere tali deroghe al muso e alle labbra dei bovini, purché soddisfino gli stessi requisiti applicabili alla testa degli ovini e dei caprini.
(3) Le tonsille fungono da filtro per tutti gli agenti nocivi che siano penetrati nella cavità orale degli animali e per motivi di igiene e sicurezza è opportuno asportarle durante la macellazione degli ungulati domestici. Dato che l'obbligo della loro asportazione è stato involontariamente omesso per quanto riguarda i suini domestici, è opportuno introdurre ora la prescrizione dell'asportazione delle tonsille dei suini.
(4) L'allegato III, sezione VIII, del regolamento (CE) n. 853/2004 stabilisce le norme che disciplinano la produzione e la commercializzazione dei prodotti della pesca destinati al consumo umano. L'olio di pesce è compreso nella definizione di prodotti della pesca. È pertanto opportuno stabilire prescrizioni specifiche relative alla produzione e alla commercializzazione dell'olio di pesce destinato al consumo umano. È altresì opportuno prevedere un regime transitorio, al fine di consentire agli stabilimenti nei paesi terzi di adattarsi alla nuova situazione.
(5) Il colostro è considerato un prodotto di origine animale, ma non rientra nella definizione di latte crudo di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 853/2004. Il colostro è prodotto in modo simile e si può ritenere che rappresenti, per la salute umana, un rischio simile al latte crudo. È quindi necessario introdurre norme d'igiene specifiche per la produzione di colostro.
(6) L'allegato III, sezione XV, del regolamento (CE) n. 853/2004 stabilisce i requisiti per la produzione di collagene. Precisa che il collagene deve essere prodotto mediante un processo che assicuri che le materie prime siano sottoposte ad un trattamento comprendente il lavaggio, la regolazione del pH con acido o alcali seguita da uno o più risciacqui, la filtrazione e l'estrusione, oppure mediante un processo riconosciuto equivalente. È stato sottoposto alla valutazione dell'EFSA un diverso processo che produce un collagene idrolizzato che non può essere estruso. Il 26 gennaio 2005 l'EFSA ha adottato un parere sulla sicurezza del collagene e su un processo di produzione del collagene e ha concluso che il processo di produzione proposto garantisce, per il collagene destinato al consumo umano, una sicurezza per la salute equivalente o maggiore rispetto a quella che si consegue applicando le norme di cui alla sezione XV. È quindi opportuno modificare le norme applicabili alla produzione di collagene.
(7) Occorre pertanto modificare in tal senso il regolamento (CE) n. 853/2004.
(8) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Il regolamento (CE) n. 853/2004 è modificato come segue:
l'allegato II è modificato conformemente all'allegato I del presente regolamento;
l' allegato III è modificato conformemente all'allegato II del presente regolamento.
Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea .
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 6 novembre 2006. Per la Commissione Markos KYPRIANOU Membro della Commissione
1 GU L 139 del 30.4.2004, pag. 55 ; rettifica nella GU L 226 del 25.6.2004, pag. 22 . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2076/2005 della Commissione ( GU L 338 del 22.12.2005, pag. 83 ).
La sezione I, parte A, punto 2, dell'allegato II del regolamento (CE) n. 853/2004 è sostituita dalla seguente:
«2. È tuttavia necessario applicare un nuovo marchio al prodotto laddove ne vengano rimossi l'imballaggio e/o la confezione oppure qualora esso sia ulteriormente trasformato in un altro stabilimento. In questi casi il nuovo marchio deve indicare il numero di riconoscimento dello stabilimento in cui hanno luogo tali operazioni.»
L'allegato III del regolamento (CE) n. 853/2004 è modificato come segue:
| 1) | a): il punto 8 è sostituito dal seguente: «8. Deve essere effettuata una scuoiatura completa della carcassa e delle altre parti del corpo destinate al consumo umano, salvo per i suini, le teste degli ovini, dei caprini e dei vitelli, il muso e le labbra dei bovini, le zampe dei bovini, degli ovini e dei caprini. Le teste, compresi il muso e le labbra, e le zampe devono essere manipolate in modo da evitare contaminazioni.»; — «8. — Deve essere effettuata una scuoiatura completa della carcassa e delle altre parti del corpo destinate al consumo umano, salvo per i suini, le teste degli ovini, dei caprini e dei vitelli, il muso e le labbra dei bovini, le zampe dei bovini, degli ovini e dei caprini. Le teste, compresi il muso e le labbra, e le zampe devono essere manipolate in modo da evitare contaminazioni.»; «8.: Deve essere effettuata una scuoiatura completa della carcassa e delle altre parti del corpo destinate al consumo umano, salvo per i suini, le teste degli ovini, dei caprini e dei vitelli, il muso e le labbra dei bovini, le zampe dei bovini, degli ovini e dei caprini. Le teste, compresi il muso e le labbra, e le zampe devono essere manipolate in modo da evitare contaminazioni.»; | a) | «8.: Deve essere effettuata una scuoiatura completa della carcassa e delle altre parti del corpo destinate al consumo umano, salvo per i suini, le teste degli ovini, dei caprini e dei vitelli, il muso e le labbra dei bovini, le zampe dei bovini, degli ovini e dei caprini. Le teste, compresi il muso e le labbra, e le zampe devono essere manipolate in modo da evitare contaminazioni.»; | «8. | Deve essere effettuata una scuoiatura completa della carcassa e delle altre parti del corpo destinate al consumo umano, salvo per i suini, le teste degli ovini, dei caprini e dei vitelli, il muso e le labbra dei bovini, le zampe dei bovini, degli ovini e dei caprini. Le teste, compresi il muso e le labbra, e le zampe devono essere manipolate in modo da evitare contaminazioni.»; | b) | «a): le tonsille dei bovini, dei suini e dei solipedi devono essere asportate in condizioni d'igiene;» | «a) | le tonsille dei bovini, dei suini e dei solipedi devono essere asportate in condizioni d'igiene;» |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| a) | «8.: Deve essere effettuata una scuoiatura completa della carcassa e delle altre parti del corpo destinate al consumo umano, salvo per i suini, le teste degli ovini, dei caprini e dei vitelli, il muso e le labbra dei bovini, le zampe dei bovini, degli ovini e dei caprini. Le teste, compresi il muso e le labbra, e le zampe devono essere manipolate in modo da evitare contaminazioni.»; | «8. | Deve essere effettuata una scuoiatura completa della carcassa e delle altre parti del corpo destinate al consumo umano, salvo per i suini, le teste degli ovini, dei caprini e dei vitelli, il muso e le labbra dei bovini, le zampe dei bovini, degli ovini e dei caprini. Le teste, compresi il muso e le labbra, e le zampe devono essere manipolate in modo da evitare contaminazioni.»; | ||||||
| «8. | Deve essere effettuata una scuoiatura completa della carcassa e delle altre parti del corpo destinate al consumo umano, salvo per i suini, le teste degli ovini, dei caprini e dei vitelli, il muso e le labbra dei bovini, le zampe dei bovini, degli ovini e dei caprini. Le teste, compresi il muso e le labbra, e le zampe devono essere manipolate in modo da evitare contaminazioni.»; | ||||||||
| b) | «a): le tonsille dei bovini, dei suini e dei solipedi devono essere asportate in condizioni d'igiene;» | «a) | le tonsille dei bovini, dei suini e dei solipedi devono essere asportate in condizioni d'igiene;» | ||||||
| «a) | le tonsille dei bovini, dei suini e dei solipedi devono essere asportate in condizioni d'igiene;» |
| 2) | 1.: devono provenire da prodotti della pesca risultati idonei per il consumo umano; | 1. | devono provenire da prodotti della pesca risultati idonei per il consumo umano; | 2. | devono provenire da stabilimenti, navi comprese, riconosciuti a norma del presente regolamento; | 3. | devono essere trasportate e immagazzinate fino alla trasformazione nel rispetto delle prescritte condizioni di igiene.»; |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | devono provenire da prodotti della pesca risultati idonei per il consumo umano; | ||||||
| 2. | devono provenire da stabilimenti, navi comprese, riconosciuti a norma del presente regolamento; | ||||||
| 3. | devono essere trasportate e immagazzinate fino alla trasformazione nel rispetto delle prescritte condizioni di igiene.»; |
| 3) | 1.: “colostro”: liquido secreto dalle ghiandole mammarie di femmine da latte nei 3-5 giorni dopo il parto, ricco di anticorpi e minerali e prodotto prima del latte crudo; |
|---|
| 4) | «1.: Il collagene deve essere prodotto mediante un processo che assicuri che le materie prime siano sottoposte ad un trattamento comprendente il lavaggio, la regolazione del pH con acido o alcali seguita da uno o più risciacqui, la filtrazione e l'estrusione, oppure mediante un processo riconosciuto equivalente. È consentito non eseguire la fase dell'estrusione nella fabbricazione di collagene a basso peso molecolare da materie prime ricavate da non ruminanti.» | «1. | Il collagene deve essere prodotto mediante un processo che assicuri che le materie prime siano sottoposte ad un trattamento comprendente il lavaggio, la regolazione del pH con acido o alcali seguita da uno o più risciacqui, la filtrazione e l'estrusione, oppure mediante un processo riconosciuto equivalente. È consentito non eseguire la fase dell'estrusione nella fabbricazione di collagene a basso peso molecolare da materie prime ricavate da non ruminanti.» |
|---|---|---|---|
| «1. | Il collagene deve essere prodotto mediante un processo che assicuri che le materie prime siano sottoposte ad un trattamento comprendente il lavaggio, la regolazione del pH con acido o alcali seguita da uno o più risciacqui, la filtrazione e l'estrusione, oppure mediante un processo riconosciuto equivalente. È consentito non eseguire la fase dell'estrusione nella fabbricazione di collagene a basso peso molecolare da materie prime ricavate da non ruminanti.» |
1 Direttiva 64/432/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1964, relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali delle specie bovina e suina ( GU 121 del 29.7.1964, pag. 1977/64 ). Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 21/2004 ( GU L 5 del 9.1.2004, pag. 8 ).
2 Direttiva 91/68/CEE del Consiglio, del 28 gennaio 1991, relativa alle condizioni di polizia sanitaria da applicare negli scambi intracomunitari di ovini e caprini ( GU L 46 del 19.2.1991, pag. 19 ). Direttiva modificata da ultimo dalla decisione 2005/932/CE della Commissione ( GU L 340 del 23.12.2005, pag. 68 ).
3 GU L 123 del 24.4.1998, pag. 1 . Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2006/50/CE della Commissione ( GU L 142 del 30.5.2006, pag. 6 ).
Media geometrica mobile, calcolata su un periodo di due mesi, con almeno due prelievi al mese.
Media geometrica mobile, calcolata su un periodo di tre mesi, con almeno un prelievo al mese, salvo indicazione da parte dell'autorità competente di una diversa metodologia che tenga conto delle variazioni stagionali dei livelli di produzione.
Media geometrica mobile, calcolata su un periodo di due mesi, con almeno due prelievi al mese.
Media geometrica mobile, calcolata su un periodo di due mesi, con almeno due prelievi al mese.
4 Regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio, del 26 giugno 1990, che definisce una procedura comunitaria per la determinazione dei limiti massimi di residui di medicinali veterinari negli alimenti di origine animale ( GU L 224 del 18.8.1990, pag. 1 ). Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1231/2006 della Commissione ( GU L 225 del 17.8.2006, pag. 3 ).
Direttiva 64/432/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1964, relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali delle specie bovina e suina (). Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 21/2004 (). ↩ ↩2 ↩3
Direttiva 91/68/CEE del Consiglio, del 28 gennaio 1991, relativa alle condizioni di polizia sanitaria da applicare negli scambi intracomunitari di ovini e caprini (). Direttiva modificata da ultimo dalla decisione 2005/932/CE della Commissione (). ↩
. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2006/50/CE della Commissione (). ↩
Regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio, del 26 giugno 1990, che definisce una procedura comunitaria per la determinazione dei limiti massimi di residui di medicinali veterinari negli alimenti di origine animale (). Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1231/2006 della Commissione (). ↩
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