del 14 novembre 2006
che modifica il regolamento (CE) n. 92/2005 per quanto riguarda modalità alternative di eliminazione e di utilizzazione dei sottoprodotti di origine animale
(Testo rilevante ai fini del SEE)
Preamble
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1774/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 ottobre 2002, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano 1 , in particolare l’articolo 5, paragrafo 2, lettera g), e l’articolo 6, paragrafo 2, lettera i),
considerando quanto segue:
(1) Il regolamento (CE) n. 1774/2002 stabilisce una serie di norme sulla modalità da seguire per eliminare e usare sottoprodotti di origine animale. Prevede, inoltre, metodi diversi per l'eliminazione e modalità diverse per l'utilizzo dei sottoprodotti di origine animale che dovranno essere approvati previa consultazione del competente comitato scientifico.
(2) In base ai pareri espressi dal comitato scientifico direttivo e dall’Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA), finora la Commissione ha approvato sei procedimenti come modalità alternative per eliminare o usare i sottoprodotti di origine animale mediante l’adozione del regolamento (CE) n. 92/2005 della Commissione, del 19 gennaio 2005, recante attuazione del regolamento (CE) n. 1774/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le modalità di eliminazione e l’utilizzazione dei sottoprodotti di origine animale e recante modifica dell’allegato VI dello stesso regolamento per quanto riguarda la trasformazione in impianti di produzione di biogas e il trattamento dei grassi fusi 2 .
(3) In base ad una nuova richiesta l’EFSA ha espresso il 13 luglio 2006 un parere sulla sicurezza del processo termomeccanico per la produzione di biocarburanti. Nel modificare il regolamento (CE) n. 92/2005, occorre, pertanto, tenere conto delle condizioni alle quali tale processo è considerato un mezzo sicuro di eliminazione del letame, del contenuto del tubo digerente e del materiale di categoria 3.
(4) Dopo aver riconsiderato i rischi per la sanità pubblica e degli animali, l'utilizzo dei materiali di categoria 2 che risultano dal processo di produzione di biodiesel dovrebbe essere permesso per taluni usi tecnici o per la trasformazione in biogas.
(5) Il regolamento (CE) n. 92/2005 va modificato di conseguenza.
(6) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il regolamento (CE) n. 92/2005 è modificato come segue:
- nel titolo e nella prima frase dell’articolo 3, l’espressione «allegati da I a VI» è sostituita da «allegati»;
- gli allegati sono modificati in conformità dell’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea .
Final provisions
Il presente regolamento è obbligatorio in tutte le sue parti e direttamente applicabile in tutti gli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 14 novembre 2006. Per la Commissione Markos KYPRIANOU Membro della Commissione
1 GU L 273 del 10.10.2002, pag. 1 . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 208/2006 della Commissione ( GU L 36 dell’8.2.2006, pag. 25 ).
2 GU L 19 del 21.1.2005, pag. 27 . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2067/2005 ( GU L 331 del 17.12.2005, pag. 12 ).
Gli allegati del regolamento (CE) n. 92/2005 sono modificati come segue:
- nell’allegato IV, il punto 3 è soppresso;