32006R1738•Regolamento (CE) n. 1738/2006 del Consiglio, del 23 novembre 2006 , recante modifica del regolamento (CE) n. 930/2004 su misure temporanee di deroga relative alla traduzione in maltese degli atti delle istituzioni dell'Unione europea
32006R1738Regulation26 nov 2006
del 23 novembre 2006
recante modifica del regolamento (CE) n. 930/2004 su misure temporanee di deroga relative alla traduzione in maltese degli atti delle istituzioni dell'Unione europea
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 290,
visto il trattato sull'Unione europea, in particolare gli articoli 28 e 41,
visto il regolamento n. 1 del Consiglio, del 15 aprile 1958, che stabilisce il regime linguistico della Comunità economica europea 1 , e il regolamento n. 1 del Consiglio, del 15 aprile 1958, che stabilisce il regime linguistico della Comunità europea dell'energia atomica 2 , di seguito «regolamento n. 1»,
visto il regolamento (CE) n. 930/2004 del Consiglio, del 1 o maggio 2004, su misure temporanee di deroga relative alla traduzione in maltese degli atti delle istituzioni dell'Unione europea 3 , e in particolare gli articoli 2 e 3,
considerando quanto segue:
(1) Con regolamento (CE) n. 930/2004 il Consiglio ha deciso che, in deroga al regolamento n. 1 e per un periodo transitorio di tre anni a decorrere dal 1 o maggio 2004, le istituzioni dell’Unione non sono vincolate dall’obbligo di redigere tutti gli atti in maltese e di pubblicarli in detta lingua nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea .
(2) In questa occasione, il Consiglio aveva convenuto, all’articolo 2 di tale regolamento, che entro 30 mesi dall'adozione di detto regolamento ne avrebbe esaminato l’applicazione e avrebbe deciso se prorogarlo di un ulteriore anno.
(3) A decorrere dall’inizio del periodo transitorio, le condizioni della traduzione da e verso il maltese sono notevolmente migliorate, al punto che una proroga della deroga temporanea non è giustificata. Con decisione del 24 ottobre 2006 il Consiglio ha quindi deciso di non ricorrere a tale proroga, cosicché il periodo transitorio si concluderà il 30 aprile 2007.
(4) L'articolo 3 di tale regolamento prevede tuttavia che al termine del periodo transitorio tutti gli atti che a tale data non siano ancora stati pubblicati in lingua maltese vengano pubblicati anche in tale lingua; ora, sembrando difficile che tutti i suddetti atti possano essere tradotti e pubblicati immediatamente dopo il 30 aprile 2007, è quindi opportuno modificare l’articolo 3 allo scopo di fornire alle istituzioni un margine supplementare che permetta loro di riassorbire la totalità degli atti che non saranno stati pubblicati in maltese al termine del periodo transitorio,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
L'articolo 3 del regolamento (CE) n. 930/2004 è sostituito dal seguente:
«Articolo 3 Tutti gli atti che non saranno stati pubblicati in maltese al 30 aprile 2007 sono pubblicati anche in tale lingua entro il 31 dicembre 2008.»
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea .
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, addì 23 novembre 2006. Per il Consiglio Il presidente M. PEKKARINEN
1 GU 17 del 6.10.1958, pag. 385/58 . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 920/2005 ( GU L 156 del 18.6.2005, pag. 3 ).
2 GU 17 del 6.10.1958, pag. 401/58 . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 920/2005.
3 GU L 169 dell’1.5.2004, pag. 1 .
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