del 24 novembre 2006
recante modifica del regolamento (CE) n. 936/97 recante apertura e modalità di gestione dei contingenti tariffari per le carni bovine di alta qualità, fresche, refrigerate o congelate e la carne di bufalo congelata
Preamble
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1254/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine 1 , in particolare l'articolo 32, paragrafo 1, primo comma,
considerando quanto segue:
(1) Il regolamento (CE) n. 936/97 della Commissione 2 prevede l’apertura e le modalità di gestione, su base pluriennale, di alcuni contingenti di carni bovine di alta qualità.
(2) L'accesso a tali contingenti è subordinato al rispetto delle condizioni definite nel regolamento (CE) n. 936/97. L'articolo 2, lettere a), c) e d), del precitato regolamento contiene in particolare le definizioni di carne bovina di alta qualità importata rispettivamente dall'Argentina, dall'Uruguay e dal Brasile. Al fine di fare riferimento a parametri verificabili e controllabili, è opportuno, tenuto conto dell'entrata in vigore del regolamento (CE) n. 1532/2006 del Consiglio, del 12 ottobre 2006, relativo alla condizioni applicabili a taluni contingenti per l’importazione di carni bovine di alta qualità 3 , che dette definizioni siano modificate e che facciano rispettivamente riferimento a categorie ufficiali definite dalle competenti autorità di ciascuno di tali paesi il giorno di entrata in vigore del presente regolamento.
(3) È inoltre opportuno precisare che alle importazioni di carni bovine di alta qualità di cui all’articolo 2, lettere a), c) e d), del regolamento (CE) n. 936/97 si applicano le disposizioni dell’articolo 13 del regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio 4 che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione dei bovini e relativo all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine.
(4) Occorre modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 936/97.
(5) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L'articolo 2 del regolamento (CE) n. 936/97 è modificato come segue:
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea .
Esso si applica alle carni bovine scortate da un certificato di autenticità rilasciato a partire dal 1 o gennaio 2007.
Final provisions
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 24 novembre 2006. Per la Commissione Mariann FISCHER BOEL Membro della Commissione
1 GU L 160 del 26.6.1999, pag. 21 . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1913/2005 ( GU L 307 del 25.11.2005, pag. 2 ).
2 GU L 137 del 28.5.1997, pag. 10 . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 408/2006 ( GU L 71 del 10.3.2006, pag. 3 ).
3 GU L 283 del 14.10.2006, pag. 1 .
4 GU L 204 dell’11.8.2000, pag. 1 . Regolamento modificato dall'atto di adesione del 2003.