32006R1745•Regolamento (CE) n. 1745/2006 della Commissione, del 24 novembre 2006 , recante modifica del regolamento (CE) n. 936/97 recante apertura e modalità di gestione dei contingenti tariffari per le carni bovine di alta qualità, fresche, refrigerate o congelate e la carne di bufalo congelata
32006R1745Regulation2 dic 2006
del 24 novembre 2006
recante modifica del regolamento (CE) n. 936/97 recante apertura e modalità di gestione dei contingenti tariffari per le carni bovine di alta qualità, fresche, refrigerate o congelate e la carne di bufalo congelata
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1254/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine 1 , in particolare l'articolo 32, paragrafo 1, primo comma,
considerando quanto segue:
(1) Il regolamento (CE) n. 936/97 della Commissione 2 prevede l’apertura e le modalità di gestione, su base pluriennale, di alcuni contingenti di carni bovine di alta qualità.
(2) L'accesso a tali contingenti è subordinato al rispetto delle condizioni definite nel regolamento (CE) n. 936/97. L'articolo 2, lettere a), c) e d), del precitato regolamento contiene in particolare le definizioni di carne bovina di alta qualità importata rispettivamente dall'Argentina, dall'Uruguay e dal Brasile. Al fine di fare riferimento a parametri verificabili e controllabili, è opportuno, tenuto conto dell'entrata in vigore del regolamento (CE) n. 1532/2006 del Consiglio, del 12 ottobre 2006, relativo alla condizioni applicabili a taluni contingenti per l’importazione di carni bovine di alta qualità 3 , che dette definizioni siano modificate e che facciano rispettivamente riferimento a categorie ufficiali definite dalle competenti autorità di ciascuno di tali paesi il giorno di entrata in vigore del presente regolamento.
(3) È inoltre opportuno precisare che alle importazioni di carni bovine di alta qualità di cui all’articolo 2, lettere a), c) e d), del regolamento (CE) n. 936/97 si applicano le disposizioni dell’articolo 13 del regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio 4 che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione dei bovini e relativo all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine.
(4) Occorre modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 936/97.
(5) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
L'articolo 2 del regolamento (CE) n. 936/97 è modificato come segue:
| 1) | «a): 28 000 tonnellate di carni bovine disossate di cui ai codici NC 0201 30 00 e 0206 10 95 , conformi alla seguente definizione: “Tagli selezionati di carne bovina ottenuti da manzi, manzi giovani o giovenche alimentati a partire dallo svezzamento esclusivamente al pascolo. Le carcasse di manzo sono classificate nelle categorie ‘JJ’, ‘J’, ‘U’ o ‘U2’ e le carcasse di manzo giovane e di giovenca sono classificate nelle categorie ‘AA’, ‘A’, o ‘B’, secondo la classificazione ufficiale delle carni bovine stabilita in Argentina dal segretariato per l'Agricoltura, l'allevamento, la pesca e l'alimentazione (Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos — SAGPyA)”. I tagli devono essere etichettati in conformità dell'articolo 13 del regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio . Alle informazioni che figurano sull'etichetta può essere aggiunta l'indicazione “carne bovina di alta qualità”. | «a) | 28 000 tonnellate di carni bovine disossate di cui ai codici NC 0201 30 00 e 0206 10 95 , conformi alla seguente definizione: “Tagli selezionati di carne bovina ottenuti da manzi, manzi giovani o giovenche alimentati a partire dallo svezzamento esclusivamente al pascolo. Le carcasse di manzo sono classificate nelle categorie ‘JJ’, ‘J’, ‘U’ o ‘U2’ e le carcasse di manzo giovane e di giovenca sono classificate nelle categorie ‘AA’, ‘A’, o ‘B’, secondo la classificazione ufficiale delle carni bovine stabilita in Argentina dal segretariato per l'Agricoltura, l'allevamento, la pesca e l'alimentazione (Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos — SAGPyA)”. I tagli devono essere etichettati in conformità dell'articolo 13 del regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio . Alle informazioni che figurano sull'etichetta può essere aggiunta l'indicazione “carne bovina di alta qualità”. |
|---|---|---|---|
| «a) | 28 000 tonnellate di carni bovine disossate di cui ai codici NC 0201 30 00 e 0206 10 95 , conformi alla seguente definizione: “Tagli selezionati di carne bovina ottenuti da manzi, manzi giovani o giovenche alimentati a partire dallo svezzamento esclusivamente al pascolo. Le carcasse di manzo sono classificate nelle categorie ‘JJ’, ‘J’, ‘U’ o ‘U2’ e le carcasse di manzo giovane e di giovenca sono classificate nelle categorie ‘AA’, ‘A’, o ‘B’, secondo la classificazione ufficiale delle carni bovine stabilita in Argentina dal segretariato per l'Agricoltura, l'allevamento, la pesca e l'alimentazione (Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos — SAGPyA)”. I tagli devono essere etichettati in conformità dell'articolo 13 del regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio . Alle informazioni che figurano sull'etichetta può essere aggiunta l'indicazione “carne bovina di alta qualità”. |
| 2) | «c): 6 300 tonnellate di carni bovine disossate di cui ai codici NC 0201 30 00 , 0202 30 90 , 0206 10 95 e 0206 29 91 conformi alla seguente definizione: “Tagli selezionati di carne bovina ottenuti da manzi (‘novillo’) o giovenche (‘vaquillona’) come definiti nella classificazione ufficiale delle carcasse bovine stabilita in Uruguay dall'Istituto nazionale delle carni (Instituto Nacional de Carnes — INAC). Gli animali che possono essere ammessi alla produzione di carni di alta qualità sono stati alimentati a partire dallo svezzamento esclusivamente al pascolo. Le carcasse sono classificate nelle categorie ‘I’, ‘N’ o ‘A’, con spessore di grasso ‘1’, ‘2’ o ‘3’, secondo la summenzionata classificazione”. I tagli devono essere etichettati in conformità dell'articolo 13 del regolamento (CE) n. 1760/2000. Alle informazioni che figurano sull'etichetta può essere aggiunta l'indicazione “carne bovina di alta qualità”; | «c) | 6 300 tonnellate di carni bovine disossate di cui ai codici NC 0201 30 00 , 0202 30 90 , 0206 10 95 e 0206 29 91 conformi alla seguente definizione: “Tagli selezionati di carne bovina ottenuti da manzi (‘novillo’) o giovenche (‘vaquillona’) come definiti nella classificazione ufficiale delle carcasse bovine stabilita in Uruguay dall'Istituto nazionale delle carni (Instituto Nacional de Carnes — INAC). Gli animali che possono essere ammessi alla produzione di carni di alta qualità sono stati alimentati a partire dallo svezzamento esclusivamente al pascolo. Le carcasse sono classificate nelle categorie ‘I’, ‘N’ o ‘A’, con spessore di grasso ‘1’, ‘2’ o ‘3’, secondo la summenzionata classificazione”. I tagli devono essere etichettati in conformità dell'articolo 13 del regolamento (CE) n. 1760/2000. Alle informazioni che figurano sull'etichetta può essere aggiunta l'indicazione “carne bovina di alta qualità”; | d) | 5 000 tonnellate di carni bovine disossate di cui ai codici NC 0201 30 00 , 0202 30 90 , 0206 10 95 e 0206 29 91 conformi alla seguente definizione: “Tagli selezionati di carne bovina ottenuti da manzi o giovenche alimentati a partire dallo svezzamento esclusivamente al pascolo. Le carcasse sono classificate nella categoria ‘B’ con spessore di grasso ‘2’ o ‘3’, secondo la classificazione ufficiale delle carcasse bovine stabilita in Brasile dal ministero dell'Agricoltura, dell'allevamento e dell'approvvigionamento (Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento)”. I tagli devono essere etichettati in conformità dell'articolo 13 del regolamento (CE) n. 1760/2000. Alle informazioni che figurano sull'etichetta può essere aggiunta l'indicazione “carne bovina di alta qualità”;». |
|---|---|---|---|---|---|
| «c) | 6 300 tonnellate di carni bovine disossate di cui ai codici NC 0201 30 00 , 0202 30 90 , 0206 10 95 e 0206 29 91 conformi alla seguente definizione: “Tagli selezionati di carne bovina ottenuti da manzi (‘novillo’) o giovenche (‘vaquillona’) come definiti nella classificazione ufficiale delle carcasse bovine stabilita in Uruguay dall'Istituto nazionale delle carni (Instituto Nacional de Carnes — INAC). Gli animali che possono essere ammessi alla produzione di carni di alta qualità sono stati alimentati a partire dallo svezzamento esclusivamente al pascolo. Le carcasse sono classificate nelle categorie ‘I’, ‘N’ o ‘A’, con spessore di grasso ‘1’, ‘2’ o ‘3’, secondo la summenzionata classificazione”. I tagli devono essere etichettati in conformità dell'articolo 13 del regolamento (CE) n. 1760/2000. Alle informazioni che figurano sull'etichetta può essere aggiunta l'indicazione “carne bovina di alta qualità”; | ||||
| d) | 5 000 tonnellate di carni bovine disossate di cui ai codici NC 0201 30 00 , 0202 30 90 , 0206 10 95 e 0206 29 91 conformi alla seguente definizione: “Tagli selezionati di carne bovina ottenuti da manzi o giovenche alimentati a partire dallo svezzamento esclusivamente al pascolo. Le carcasse sono classificate nella categoria ‘B’ con spessore di grasso ‘2’ o ‘3’, secondo la classificazione ufficiale delle carcasse bovine stabilita in Brasile dal ministero dell'Agricoltura, dell'allevamento e dell'approvvigionamento (Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento)”. I tagli devono essere etichettati in conformità dell'articolo 13 del regolamento (CE) n. 1760/2000. Alle informazioni che figurano sull'etichetta può essere aggiunta l'indicazione “carne bovina di alta qualità”;». |
Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea .
Esso si applica alle carni bovine scortate da un certificato di autenticità rilasciato a partire dal 1 o gennaio 2007.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 24 novembre 2006. Per la Commissione Mariann FISCHER BOEL Membro della Commissione
1 GU L 160 del 26.6.1999, pag. 21 . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1913/2005 ( GU L 307 del 25.11.2005, pag. 2 ).
2 GU L 137 del 28.5.1997, pag. 10 . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 408/2006 ( GU L 71 del 10.3.2006, pag. 3 ).
3 GU L 283 del 14.10.2006, pag. 1 .
4 GU L 204 dell’11.8.2000, pag. 1 . Regolamento modificato dall'atto di adesione del 2003.
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