32006R1750•Regolamento (CE) n. 1750/2006 della Commissione, del 27 novembre 2006 , concernente l’autorizzazione della selenometionina come additivo per mangimi (Testo rilevante ai fini del SEE)
32006R1750Regulation18 dic 2006
del 27 novembre 2006
concernente l’autorizzazione della selenometionina come additivo per mangimi
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all’alimentazione animale 1 , in particolare l’articolo 9, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1) Il regolamento (CE) n. 1831/2003 disciplina l’autorizzazione degli additivi destinati all’alimentazione animale, nonché i motivi e le procedure per la concessione di tale autorizzazione.
(2) Conformemente all’articolo 7 del regolamento (CE) n. 1831/2003 è stata presentata una domanda di autorizzazione del preparato di cui all’allegato. La domanda era corredata delle informazioni dettagliate e dei documenti di cui all’articolo 7, paragrafo 3, di tale regolamento.
(3) La domanda riguarda l’autorizzazione del preparato selenometionina come additivo per mangimi per tutte le specie, da classificare nella categoria «additivi alimentari».
(4) Il metodo di analisi incluso nella domanda di autorizzazione conformemente all’articolo 7, paragrafo 3, lettera c), del regolamento (CE) n. 1831/2000 riguarda la determinazione della sostanza attiva dell’additivo destinato all’alimentazione animale. Il metodo di analisi di cui all’allegato del presente regolamento non va pertanto inteso come un metodo comunitario di analisi ai sensi dell’articolo 11 del regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali 2 .
(5) L’Autorità europea per la sicurezza alimentare (di seguito «l’Autorità») ha concluso nel suo parere del 19 aprile 2006 che la selenometionina non ha effetti dannosi sulla salute degli animali, sulla salute umana o sull’ambiente 3 . Essa ha inoltre concluso che la selenometionina non pone alcun ulteriore rischio che potrebbe escluderne l’autorizzazione, a norma dell’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1831/2003. In base a tale parere l’impiego del preparato può essere considerato come fonte di selenio biodisponibile e soddisfa i criteri di additivo alimentare per tutte le specie. Nel suo parere l’Autorità raccomanda misure appropriate per la sicurezza degli utenti. L’Autorità non ritiene necessarie prescrizioni specifiche di monitoraggio successivo alla commercializzazione. Nel parere è verificata anche la relazione sul metodo di analisi dell’additivo nei mangimi presentata dal laboratorio comunitario di riferimento istituito dal regolamento (CE) n. 1831/2003. La valutazione del preparato dimostra che sono soddisfatte le condizioni per l’autorizzazione di cui all’articolo 5 del regolamento (CE) n. 1831/2003. Di conseguenza è opportuno autorizzare l’impiego del preparato, come specificato nell’allegato del presente regolamento.
(6) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Il preparato specificato nell’allegato, appartenente alla categoria «additivi alimentari» e al gruppo funzionale «composti di oligoelementi», è autorizzato come additivo nei mangimi alle condizioni previste nell’allegato.
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla data della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea .
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 27 novembre 2006. Per la Commissione Markos KYPRIANOU Membro della Commissione
1 GU L 268 del 18.10.2003, pag. 29 . Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 378/2005 della Commissione ( GU L 59 del 5.3.2005, pag. 8 ).
2 GU L 165 del 30.4.2004, pag. 1 ; rettifica nella GU L 191 del 28.5.2004, pag. 1 . Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 776/2006 della Commissione ( GU L 136 del 24.5.2006, pag. 3 ).
3 Parere del gruppo di esperti scientifici sugli additivi e sui prodotti o sostanze utilizzati nei mangimi in merito alla sicurezza e all’efficacia del prodotto Sel-Plex® come additivo per mangimi conformemente al regolamento (CE) n. 1831/2003, adottato il 19 aprile 2006. The EFSA Journal (2006) 348, pagg. 1-40.
| Categoria di additivi alimentari. Gruppo funzionale: composti di oligoelementi. | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3b8.10 | — | Forma organica di selenio prodotto da Saccharomyces cerevisiae CNCM I-3060 (Lievito al selenio inattivato) | Caratterizzazione dell’additivo: Selenio in forma organica, principalmente selenometionina (63 %) e componenti al selenio di basso peso molecolare (34-36 %) con un tenore di 2 000 -2 400 mg di Se/kg (97-99 % di selenio organico) Metodo analitico 1 Spettrometria di assorbimento atomico con fornetto di grafite Zeeman (AAS) oppure AAS ibrido | Tutte le specie | — | 0,50 (in totale) | L’additivo deve essere aggiunto a mangimi composti sotto forma di premiscela. Per la sicurezza degli utenti durante la manipolazione: dispositivi di protezione dell’apparato respiratorio e occhiali di sicurezza | 10 anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento |
1 Informazioni dettagliate sui metodi analitici sono disponibili al seguente indirizzo del laboratorio comunitario di riferimento: www.irmm.jrc.be/html/crlfaa/
Informazioni dettagliate sui metodi analitici sono disponibili al seguente indirizzo del laboratorio comunitario di riferimento: www.irmm.jrc.be/html/crlfaa/ ↩ ↩2 ↩3 ↩4
; rettifica nella . Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 776/2006 della Commissione (). ↩ ↩2
Parere del gruppo di esperti scientifici sugli additivi e sui prodotti o sostanze utilizzati nei mangimi in merito alla sicurezza e all’efficacia del prodotto Sel-Plex® come additivo per mangimi conformemente al regolamento (CE) n. 1831/2003, adottato il 19 aprile 2006. The EFSA Journal (2006) 348, pagg. 1-40. ↩ ↩2
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