del 20 novembre 2006
recante modifica dei regolamenti (CE) n. 51/2006 e (CE) n. 2270/2004, per quanto riguarda le possibilità di pesca e le condizioni ad esse associate per determinati stock ittici
Preamble
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell’ambito della politica comune della pesca 1 , in particolare l’articolo 20,
visto il regolamento (CE) n. 423/2004 del Consiglio, del 26 febbraio 2004, che istituisce misure per la ricostituzione degli stock di merluzzo bianco 2 , in particolare l’articolo 8,
vista la proposta della Commissione,
considerando quanto segue:
(1) Con il regolamento (CE) n. 51/2006 3 il Consiglio ha stabilito, per il 2006, le possibilità di pesca e le condizioni ad esse associate per alcuni stock o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque comunitarie e, per le navi comunitarie, in altre acque dove sono imposti limiti di cattura.
(2) Occorre vietare la pesca, la detenzione a bordo, il trasbordo e lo sbarco di squali elefante e pescecani in tutte le acque CE, non CE e internazionali, tenuto conto degli obblighi internazionali di conservazione e tutela di tali specie, derivanti, fra l’altro, dalla Convenzione relativa alla conservazione delle specie migratrici e dalla Convenzione sul commercio internazionale delle specie minacciate di estinzione.
(3) Dato l'attuale livello delle catture di merlano nella pesca industriale nel Mare del Nord, una parte cospicua delle catture accessorie autorizzate di merlano può essere resa disponibile per la quota destinata al consumo umano di merlano nel Mare del Nord senza aumentare il totale complessivo delle possibilità di cattura.
(4) In esito alle consultazioni fra la Comunità e l’Islanda del 20 febbraio 2006 è stato raggiunto un accordo sui contingenti assegnati alle navi islandesi, sul contingente assegnato alla Comunità, nell’ambito dell’accordo con il governo danese e il governo locale della Groenlandia, da pescare entro il 30 aprile 2006, e sui contingenti assegnati alle navi comunitarie per la pesca dello scorfano nella zona economica esclusiva dell'Islanda, da pescare fra luglio e dicembre. Tale accordo deve essere recepito nell'ordinamento giuridico comunitario.
(5) È necessario precisare la definizione di «giornate di presenza in una zona» con riguardo allo sforzo di pesca delle navi nell’ambito della ricostituzione di determinati stock, in modo da garantire la corretta applicazione delle limitazioni dello sforzo di pesca.
(6) È necessario rivedere la presentazione dei tipi di attrezzi da pesca che possono essere utilizzati senza condizioni speciali per quanto riguarda il numero massimo di giorni durante i quali una nave può essere presente in una zona nell’ambito della ricostituzione di determinati stock.
(7) È necessario incentivare le navi operanti nell’ambito di un sistema di sospensione automatica delle licenze ad utilizzare attrezzi più selettivi nel Mare del Nord. Ciò dovrebbe riflettersi sul numero di giornate di presenza assegnate all’interno di una zona.
(8) È necessario precisare che, quando viene utilizzato nel corso dell’anno più di un raggruppamento di attrezzi da pesca, nessuno di tali attrezzi può essere utilizzato se il numero totale di giorni passati in mare è già superiore al numero di giorni stabilito per tale attrezzo.
(9) Le navi che pescano nell’ambito dei piani di ricostituzione degli stock di sogliola della Manica occidentale devono poter beneficiare della deroga concernente il numero massimo di giorni di pesca soggetti a condizioni speciali. Tali norme devono pertanto essere precisate.
(10) La modifica della definizione di giornate di presenza in una zona rende necessario precisare la deroga che si applica ai requisiti di notifica del sistema «hail» con riguardo allo sforzo di pesca delle navi che pescano nell’ambito dei piani di ricostituzione degli stock di sogliola della Manica occidentale.
(11) In virtù dell’allegato XII dell'atto di adesione del 2003, la Polonia ha diritto a un contingente di aringhe nelle zone I e II. Occorre tenere conto di tale situazione per quanto riguarda le limitazioni quantitative delle licenze e dei permessi di pesca.
(12) È opportuno apportare alcuni miglioramenti redazionali al testo.
(13) Con il regolamento (CE) n. 2270/2004 4 il Consiglio ha stabilito, per il 2005 e il 2006, le possibilità di pesca dei pescherecci comunitari per determinati stock di acque profonde.
(14) In esito alle consultazioni fra la Comunità e la Norvegia del 31 gennaio 2006 e a pareri scientifici, la pesca del granatiere nella zona III, incluse le acque norvegesi, dovrebbe essere limitata alla media pescata nel periodo 1996-2003. Occorre inserire tale limitazione nel regolamento (CE) n. 2270/2004.
(15) Occorre pertanto modificare di conseguenza i regolamenti (CE) n. 51/2006 e (CE) n. 2270/2004,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Modifiche del regolamento (CE) n. 51/2006
Il regolamento (CE) n. 51/2006 è modificato come segue:
- gli allegati IA, IB, IIA, IIB, IIC e IV sono modificati in conformità dell’allegato I del presente regolamento.
Articolo 2
Modifiche del regolamento (CE) n. 2270/2004
L’allegato del regolamento (CE) n. 2270/2004 è modificato secondo il testo che figura all’allegato II del presente regolamento.
Articolo 3
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea .
Final provisions
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, addì 20 novembre 2006. Per il Consiglio Il presidente J. KORKEAOJA
1 GU 358 del 31.12.2002, pag. 59 .
2 GU L 70 del 9.3.2004, pag. 8 .
3 GU L 16 del 20.1.2006, pag. 1 . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1642/2006 della Commissione ( GU L 308 dell’8.11.2006, pag. 5 ).
4 GU L 396 del 31.12.2004, pag. 4 . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 742/2006 della Commissione ( GU L 130 del 18.5.2006, pag. 7 ).
Gli allegati del regolamento (CE) n. 51/2006 sono modificati come segue.
1 Escluso un quantitativo stimato di 2 000 tonnellate di catture accessorie industriali.
2 Pescabili in acque comunitarie. Le catture effettuate nell'ambito di tale quota vanno dedotte dalla parte norvegese del TAC.
3 Di cui 16 170 t assegnate all’Islanda.
4 Da pescare entro il 30 aprile 2006.»
5 Comprese le catture accessorie inevitabili (escluso il merluzzo bianco).
6 Da pescare tra luglio e dicembre.»
1 Si utilizzano unicamente le denominazioni di cui ai punti 4 e 8.
2 Applicazione del regolamento (CE) n. 850/98 in caso di restrizioni.
3 Si applicano unicamente le denominazioni di cui al punto 3.»
4 Questa ripartizione vale per la pesca con reti da traino e da circuizione.
5 Da scegliere tra le 11 licenze per la pesca allo sgombro con ciancioli a sud di 62° 00' N.
6 Sulla base del verbale concordato del 1999, i dati relativi alla pesca diretta di merluzzo bianco ed eglefino sono inseriti tra i dati della voce “Tutte le attività di pesca con reti da traino effettuate da navi fino a 180 piedi nella zona compresa tra 12 e 21 miglia dalle linee di base delle Isole Færøer”.
7 Questi dati si riferiscono al numero massimo di navi presenti allo stesso momento.
8 Questi dati sono inseriti tra i dati della voce “Pesca al traino al di là delle 21 miglia dalle linee di base delle Isole Færøer”.
9 Si applica esclusivamente alle navi battenti bandiera lettone.»
Nella parte 2 dell’allegato del regolamento (CE) n. 2270/2004 la voce relativa alla specie granatiere nella zona III è sostituita dalla seguente:
«Specie: Granatiere Coryphaenoides rupestris Zona: III Danimarca 2612 Germania 15 Svezia 134 CE 2 761 »