32006R1786•Regolamento (CE) n. 1786/2006 della Commissione, del 4 dicembre 2006 , che modifica gli allegati III B, IV e VI del regolamento (CE) n. 517/94 del Consiglio in relazione ai contingenti tessili istituiti per il 2007
32006R1786Regulation1 gen 2007
del 4 dicembre 2006
che modifica gli allegati III B, IV e VI del regolamento (CE) n. 517/94 del Consiglio in relazione ai contingenti tessili istituiti per il 2007
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 517/94 del Consiglio, del 7 marzo 1994, che concerne il regime comune applicabile alle importazioni di prodotti tessili da taluni paesi terzi, non contemplato da accordi bilaterali, da protocolli o da altre disposizioni né da altro regime comunitario specifico in materia di importazioni 1 in particolare l'articolo 5, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1) Il regolamento (CE) 517/94 fissa i limiti quantitativi annui per taluni prodotti tessili originari del Montenegro, del Kosovo 2 e della Corea del Nord.
(2) A partire dal 1 o gennaio 2007, l'Unione europea comprenderà due nuovi Stati membri, Romania e Bulgaria. L'articolo 6, paragrafo 7, dell'atto di adesione prevede che le restrizioni quantitative applicate dalla Comunità sulle importazioni di prodotti tessili e di abbigliamento siano adattate per tener conto dell'adesione dei nuovi Stati membri alla Comunità. Le restrizioni quantitative applicabili alle importazioni nella Comunità allargata di taluni prodotti tessili originari dei paesi terzi devono pertanto essere adeguate per includere anche le importazioni nei due nuovi Stati membri. Ciò richiede la modifica di alcuni allegati del regolamento (CE) n. 517/94.
(3) Onde evitare che l’allargamento produca effetti restrittivi sugli scambi commerciali, nell'adeguare i nuovi contingenti è opportuno utilizzare un metodo di adattamento dei quantitativi che tenga conto delle importazioni tradizionali nei nuovi Stati membri. Una formula basata sulla media delle importazioni degli ultimi tre anni nei due nuovi Stati membri originarie dei paesi terzi fornisce una giusta misura di tali flussi storici. Dal momento che il Montenegro ha acquistato l’indipendenza il 3 giugno 2006, la Commissione non dispone di cifre separate per il flusso commerciale tra Montenegro e Kosovo, da un lato, e i nuovi Stati membri, dall’altro. Si sono fissate le nuove aliquote di contingente applicando a tal fine il criterio più appropriato, ossia gli indici di popolazione dei due nuovi Stati membri. In entrambi i casi si è tenuto conto anche di un tasso di crescita.
(4) Pertanto, è opportuno modificare gli allegati III B, IV e VI del regolamento (CE) n. 517/94 al fine di indicare i livelli dei contingenti applicabili nel 2007. Le norme dettagliate che disciplinano l'assegnazione dei contingenti nel 2007 sono quelle contenute nel regolamento (CE) n. 1785/2006 della Commissione 3 relativo alla gestione dei contingenti tessili istituiti per il 2007 ai sensi del regolamento (CE) n. 517/94.
(5) Le disposizioni del regolamento (CE) n. 517/94 si applicano in toto alle importazioni nei nuovi Stati membri. Il regolamento (CE) n. 517/94 va pertanto modificato di conseguenza.
(6) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato dei tessili istituito dall'articolo 25 del regolamento (CE) n. 517/94,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Gli allegati III B, IV e VI del regolamento (CE) n. 517/94 sono sostituiti dall'allegato del presente regolamento.
Il presente regolamento entra in vigore il 1 o gennaio 2007.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 4 dicembre 2006. Per la Commissione Peter MANDELSON Membro della Commissione
1 GU L 67 del 10.3.1994, pag. 1 . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 931/2005 della Commissione ( GU L 162 del 23.6.2005, pag. 37 ).
2 Come definito nella risoluzione 1244 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite del 10 giugno 1999.
3 Cfr. pag. 5 della presente Gazzetta ufficiale.
Gli allegati III B, IV e VI del regolamento (CE) n. 517/94 sono modificati come segue.
| 1. | L'allegato III B è sostituito dal seguente: «ALLEGATO III B Limiti quantitativi annui comunitari di cui all'articolo 2, paragrafo 1, quarto trattino Repubblica di Montenegro, Kosovo 1 Categoria Unità Quantità 1 in tonnellate 631 2 in tonnellate 765 2a in tonnellate 173 3 in tonnellate 84 5 1 000 pezzi 356 6 1 000 pezzi 191 7 1 000 pezzi 104 8 1 000 pezzi 297 9 in tonnellate 78 15 1 000 pezzi 148 16 1 000 pezzi 75 67 in tonnellate 65 |
|---|
| 2. | L'allegato IV è sostituito dal seguente: «ALLEGATO IV Limiti quantitativi annui comunitari di cui all'articolo 3, paragrafo 1 Corea del Nord Categoria Unità Quantità 1 in tonnellate 128 2 in tonnellate 153 3 in tonnellate 117 4 1 000 pezzi 289 5 1 000 pezzi 189 6 1 000 pezzi 218 7 1 000 pezzi 101 8 1 000 pezzi 302 9 in tonnellate 71 12 1 000 paia 1 308 13 1 000 pezzi 1 509 14 1 000 pezzi 154 15 1 000 pezzi 175 16 1 000 pezzi 88 17 1 000 pezzi 61 18 in tonnellate 61 19 1 000 pezzi 411 20 in tonnellate 142 21 1 000 pezzi 3 416 24 1 000 pezzi 263 26 1 000 pezzi 176 27 1 000 pezzi 289 28 1 000 pezzi 286 29 1 000 pezzi 120 31 1 000 pezzi 293 36 in tonnellate 96 37 in tonnellate 394 39 in tonnellate 51 59 in tonnellate 466 61 in tonnellate 40 68 in tonnellate 120 69 1 000 pezzi 184 70 1 000 pezzi 270 73 1 000 pezzi 149 74 1 000 pezzi 133 75 1 000 pezzi 39 76 in tonnellate 120 77 in tonnellate 14 78 in tonnellate 184 83 in tonnellate 54 87 in tonnellate 8 109 in tonnellate 11 117 in tonnellate 52 118 in tonnellate 23 142 in tonnellate 10 151A in tonnellate 10 151B in tonnellate 10 161 in tonnellate 152 » |
|---|
| 3. | L'allegato VI è sostituito dal testo seguente: «ALLEGATO VI TRAFFICO DI PERFEZIONAMENTO PASSIVO Limiti quantitativi annui comunitari di cui all'articolo 4, paragrafo 2 Repubblica di Montenegro, Kosovo 2 Categoria Unità Quantità 5 1 000 pezzi 403 6 1 000 pezzi 1 196 7 1 000 pezzi 588 8 1 000 pezzi 1 325 15 1 000 pezzi 691 16 1 000 pezzi 369 |
|---|
1 Come definito nella risoluzione 1244 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite del 10 giugno 1999.»
2 Come definito nella risoluzione 1244 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite del 10 giugno 1999.»
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