del 6 dicembre 2006
che modifica il regolamento (CE) n. 26/2004 relativo al registro della flotta peschereccia comunitaria
Preamble
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell'ambito della politica comune della pesca 1 , in particolare l'articolo 15, paragrafi 3 e 4,
considerando quanto segue:
(1) Il regolamento (CE) n. 26/2004 della Commissione, del 30 dicembre 2003, relativo al registro della flotta peschereccia comunitaria 2 , fissa, tra l'altro, le date del censimento della flotta, la codificazione degli attrezzi da pesca e la codificazione degli aiuti pubblici.
(2) È necessario fissare le date del censimento per i nuovi Stati membri che aderiranno all'Unione europea, affinché i medesimi possano conformarsi alle disposizioni del regolamento (CE) n. 26/2004.
(3) Al fine di agevolare l'identificazione delle imbarcazioni che esercitano attività di pesca artigianale o di piccola pesca, è necessario introdurre una distinzione più precisa tra gli attrezzi da pesca.
(4) Al fine di controllare l'applicazione dell'articolo 25, paragrafi 3 e 4, del regolamento (CE) n. 1198/2006 del Consiglio, del 27 luglio 2006, relativo al Fondo europeo per la pesca 3 , è necessario introdurre nuovi codici per comunicare le sostituzioni di motore effettuate grazie agli aiuti pubblici.
(5) Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 26/2004.
(6) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per il settore della pesca e dell'acquacoltura,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L'allegato I del regolamento (CE) n. 26/2004 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea .
Final provisions
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 6 dicembre 2006. Per la Commissione Joe BORG Membro della Commissione
1 GU L 358 del 31.12.2002, pag. 59 .
2 GU L 5 del 9.1.2004, pag. 25 .
3 GU L 223 del 15.8.2006, pag. 1 .
L'allegato I del regolamento (CE) n. 26/2004 è modificato come segue:
1 Non valido per le navi presenti nella flotta o dichiarate a partire dal 1 o gennaio 2003.
2 Valido unicamente per l'attrezzo da pesca secondario.»