del 28 novembre 2006
relativo all’attuazione dell’accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e la Repubblica di Argentina ai sensi dell’articolo XXIV, paragrafo 6, del GATT 1994, recante modifica e integrazione dell’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune
Preamble
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 133,
vista la proposta della Commissione,
considerando quanto segue:
(1) Il regolamento (CEE) n. 2658/87 1 ha istituito una nomenclatura delle merci, in seguito denominata «nomenclatura combinata», e ha fissato i dazi convenzionali della tariffa doganale comune.
(2) Con decisione 2006/930/CE, del 28 novembre 2006, relativa alla conclusione di un accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e la Repubblica di Argentina 2 , il Consiglio ha approvato l’accordo a nome della Comunità, al fine di concludere i negoziati avviati ai sensi dell’articolo XXIV, paragrafo 6, del GATT 1994.
(3) È opportuno pertanto modificare ed integrare di conseguenza il regolamento (CEE) n. 2658/87,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 è modificato con i dazi e integrato con i volumi indicati nell’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
La parte terza, sezione III, allegato 7 (Contingenti tariffari OMC che le competenti autorità comunitarie devono aprire), è modificato come segue per quanto riguarda il codice NC 0201 30 00 :
a) la designazione del contingente tariffario CE di 11 000 tonnellate di «Carni disossate di “alta qualità”: tagli di carne ottenuti da bovini di età compresa tra 22 e 24 mesi, con due incisivi permanenti, allevati esclusivamente al pascolo, aventi alla macellazione non più di 460 kg di peso vivo, di qualità speciali o buone, denominati tagli speciali di bovini, contenuti in scatole di cartone “Special boxed beef”; questi tagli sono autorizzati a recare il bollo “s.c”. (special cuts)» è sostituita da «Carni disossate di bovini di alta qualità, fresche o refrigerate»;
b) alla voce «Altre condizioni» è inserita la dicitura: «Paese fornitore: Argentina».
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea .
Final provisions
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, addì 28 novembre 2006. Per il Consiglio Il presidente E. HEINÄLUOMA
1 GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1 . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1549/2006 ( GU L 301 del 31.10.2006, pag. 1 ).
2 Cfr. pag. 91 della presente Gazzetta ufficiale.
In deroga alle regole d’interpretazione della nomenclatura combinata, il testo della designazione delle merci ha valore meramente indicativo in quanto, nel contesto del presente allegato, le concessioni sono determinate sulla base dei codici NC esistenti al momento dell’adozione del presente regolamento. Laddove vengono indicati codici NC «ex», le concessioni sono determinate dall’applicazione combinata del codice NC e della corrispondente designazione.
1 L’aliquota ridotta sopra indicata deve essere applicata per tre anni o fino a quando l’applicazione dei risultati del programma di Doha per lo sviluppo porterà al raggiungimento del livello tariffario suindicato, se quest’ultima ipotesi si realizza per prima.