del 18 dicembre 2006
che modifica il regolamento (CEE) n. 2454/93 che fissa talune disposizioni d’applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario
(Testo rilevante ai fini del SEE)
Preamble
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario 1 , in particolare l’articolo 247,
considerando quanto segue:
(1) Le modifiche al regolamento (CEE) n. 2913/92, di seguito «il codice», contenute nel regolamento (CE) n. 648/2005, introducono una serie di misure volte a rafforzare la sicurezza delle merci in entrata o in uscita dal territorio comunitario. Tali misure devono portare a migliori e più rapidi controlli doganali mirati e consistono in un’analisi dei rischi e nello scambio elettronico delle pertinenti informazioni tra le autorità doganali e tra dette autorità e la Commissione nell’ambito di una rete elettronica comune di gestione dei rischi, nell’obbligo di presentare informazioni preliminari all’arrivo o all’uscita per tutte le merci che entrano nel territorio doganale della Comunità o ne escono, e nella concessione della qualifica di «operatore economico autorizzato» agli operatori economici affidabili che soddisfano determinati criteri e che fruiscono delle semplificazioni previste dalle norme doganali e/o di agevolazioni sotto l’aspetto dei controlli doganali.
(2) Affinché tali misure siano attuate efficientemente e rapidamente, è necessario che lo scambio dei dati tra autorità doganali avvenga mediante l’uso delle tecnologie dell’informazione e delle reti informatizzate, sulla base di norme concordate e dati comuni.
(3) In considerazione dei progressi registrati nei sistemi elettronici di sdoganamento degli Stati membri e del ricorso, da parte degli Stati membri e della Commissione, alla tecnologia dell’informazione e delle reti informatizzate, è opportuno che l’utilizzo comune di detti sistemi sia esteso oltre il sistema elettronico di transito esistente, a cominciare dall’introduzione di un sistema informatizzato per il controllo delle esportazioni.
(4) Ai fini della rete elettronica comune di gestione dei rischi e dell’instaurazione di un livello equivalente di controlli doganali in tutto il territorio comunitario, è necessario che l’analisi del rischi sia basata su tecniche di trattamento dei dati che utilizzino criteri comuni. È pertanto indispensabile che le informazioni sui rischi siano scambiate tra le autorità doganali e la Commissione tramite un sistema comunitario doganale di gestione dei rischi e che siano individuati settori comuni oggetto di controlli prioritari e concordati criteri di rischio e norme per l’applicazione armonizzata dei controlli doganali in casi specifici, fermi restando in ogni caso gli obblighi nazionali e internazionali.
(5) Gli operatori economici che soddisfano le condizioni per ottenere la qualifica di operatore economico autorizzato, distinguendosi così in modo positivo rispetto agli altri operatori economici, devono essere considerati partner affidabili nella catena di approvvigionamento. Gli operatori economici autorizzati devono pertanto poter beneficiare non soltanto di procedure doganali semplificate ma anche di controlli di sicurezza agevolati, se si conformano ai requisiti di sicurezza e di protezione.
(6) È necessario stabilire condizioni e criteri comuni in tutti gli Stati membri per la concessione, la modifica o la revoca dei certificati di operatori economici autorizzati, o per la sospensione della qualifica di operatore economico autorizzato, nonché regole in materia di domanda e di rilascio di certificati di operatori economici autorizzati. Per mantenere un elevato livello di sicurezza, le autorità doganali devono vigilare a che gli operatori economici autorizzati continuino a conformarsi ai requisiti rilevanti.
(7) È necessario istituire e mantenere un sistema elettronico comune di informazione e comunicazione per archiviare e scambiare informazioni riguardanti gli operatori economici autorizzati.
(8) Per permettere un’efficace analisi dei rischi e adeguati controlli fondati sull’analisi dei rischi, è necessario stabilire i termini e le norme particolareggiate che disciplinano l’obbligo degli operatori economici di fornire alle autorità doganali informazioni preliminari all’arrivo o all’uscita di tutte le merci che entrano nel territorio doganale della Comunità o ne escono. In linea con le analoghe misure adottate a livello internazionale nell’ambito del Framework of Standards to Secure and Facilitate Global Trade, approvato dall’Organizzazione mondiale delle dogane, e con altre disposizioni speciali previste da accordi internazionali, è opportuno tenere conto dei diversi mezzi di trasporto nonché del tipo di merci o di operatori economici.
(9) Per permettere alle autorità doganali di effettuare efficaci analisi dei rischi, occorre che le informazioni preliminari all’arrivo o all’uscita delle merci siano introdotte elettronicamente. Dichiarazioni o notifiche in forma cartacea devono essere ammesse solo in talune circostanze eccezionali.
(10) È necessario armonizzare i dati forniti nelle dichiarazioni sommarie di entrata e di uscita delle merci per garantire una base comune finalizzata all’analisi dei rischi nell’intera Comunità e per permettere lo scambio efficace di informazioni tra le autorità doganali. Sebbene a tal fine si debba tenere conto dello specifico tipo di traffico di merci e della qualifica di operatore economico autorizzato, le misure di sicurezza e di protezione non debbono essere compromesse. Inoltre, benché una dispensa dalla dichiarazione sommaria possa giustificarsi per le merci trasportate conformemente alle disposizioni dell’Unione postale universale, in ragione delle particolari circostanze in cui si svolge questo tipo di traffico, è comunque necessario prevedere un quadro tecnico per i dati che devono essere forniti alle autorità doganali per via elettronica, per quanto riguarda questo traffico, con reciproco vantaggio.
(11) Qualora l’analisi dei rischi dia esito positivo occorre applicare un livello equivalente di controllo preventivo nell’intera Comunità. In tale contesto, l’operatore o il vettore devono essere informati di conseguenza.
(12) Le disposizioni che disciplinano la presentazione e la custodia temporanea delle merci che entrano nel territorio della Comunità devono essere modificate per tenere conto dei cambiamenti intervenuti nei dati obbligatori.
(13) Di conseguenza, quando una dichiarazione doganale è utilizzata come dichiarazione sommaria di entrata o di uscita, è altresì opportuno adeguare le disposizioni generali riguardanti il metodo, le scadenze e i luoghi di presentazione delle dichiarazioni di vincolo di merci a un regime doganale.
(14) Per permettere un controllo più efficace della procedura d’esportazione e del perfezionamento passivo e della riesportazione, ai fini di sicurezza nonché dei controlli doganali, è necessario che le autorità doganali sostituiscano l’attuale procedura basata su supporto cartaceo con uno scambio elettronico di dati tra l’ufficio doganale d’esportazione e l’ufficio doganale di uscita.
(15) Per un periodo transitorio occorre che il sistema informatizzato per il controllo delle esportazioni funzioni parallelamente alla procedura d’esportazione basata su supporto cartaceo. Tale procedura deve servire anche d’appoggio al sistema elettronico, sia prima che dopo la fase transitoria. È necessario stabilire disposizioni specifiche applicabili allo scambio di dati sull’esportazione tra uffici doganali nell’ambito del sistema informatizzato per il controllo delle esportazioni. Per garantire il funzionamento regolare del sistema occorre anche modificare le disposizioni che disciplinano la procedura d’esportazione basata su supporto cartaceo.
(16) Per mantenere le semplificazioni nell’ambito delle procedure d’esportazione, fermi restando i vantaggi offerti agli operatori economici dal sistema informatico di controllo delle esportazioni, gli esportatori devono essere liberi di scegliere se avvalersi delle disposizioni relative alle merci in uscita dal territorio doganale della Comunità sulla base di un singolo contratto di trasporto.
(17) È altresì necessario che le disposizioni relative alla concessione della qualifica di operatore economico autorizzato si applichino dal 1 o gennaio 2008, per permettere agli Stati membri di istituire le strutture amministrative necessarie.
(18) Tuttavia, affinché gli Stati membri e gli operatori economici dispongano di un tempo ragionevole per adattare i loro sistemi elettronici, le disposizioni del presente regolamento relative alla definizione dei dati obbligatori e alla presentazione per via elettronica delle informazioni preliminari all’arrivo o all’uscita delle merci devono applicarsi a decorrere dal 1 o luglio 2009.
(19) Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione 2 .
(20) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il regolamento (CEE) n. 2454/93 è modificato come segue.
- Nella parte I, titolo VI, l’intestazione del capitolo 1 è sostituita dalla seguente: «CAPITOLO 1 Dichiarazione sommaria di entrata».
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L’articolo 182 è soppresso.
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Nella parte I, titolo VI, l’intestazione del capitolo 2 è sostituita dalla seguente: «Sezione 2 Presentazione di una dichiarazione sommaria di entrata».
- All’articolo 184, paragrafo 1, la frase «l’articolo 183, paragrafo 1» è sostituita da «l’articolo 183, paragrafi 1 e 2».
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Nella parte I, titolo VI, l’intestazione del capitolo 3 è sostituita dalla seguente: «CAPITOLO 2 Custodia temporanea».
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L’articolo 186 è sostituito dal seguente: «Articolo 186 1. Le merci presentate in dogana ai sensi dell’articolo 40 del codice sono considerate merci poste in custodia temporanea e la dichiarazione sommaria di entrata è conservata dalle autorità doganali affinché verifichino se le merci cui si riferisce vengono assegnate a una destinazione doganale. Ai fini dell’articolo 49 del codice, si ritiene che la dichiarazione sommaria di entrata sia stata presentata alla data di presentazione delle merci. 2. Quando una dichiarazione doganale è stata presentata all’ufficio doganale di entrata come dichiarazione sommaria di entrata ai sensi dell’articolo 36 quater del codice, le autorità doganali accettano la dichiarazione doganale immediatamente alla presentazione delle merci e queste sono poste direttamente sotto il regime dichiarato, nel rispetto delle condizioni stabilite per tale regime. 3. Ai fini dei paragrafi 1 e 2, quando merci non comunitarie trasportate dall’ufficio doganale di partenza, nell’ambito di un regime di transito, sono presentate alla dogana in un ufficio doganale di destinazione situato nel territorio doganale della Comunità, la dichiarazione di transito destinata alle autorità doganali dell’ufficio di destinazione è considerata dichiarazione sommaria di entrata ai fini della custodia temporanea.»
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All’articolo 187 la frase «all’articolo 44, paragrafo 2» è sostituita da «all’articolo 36 ter , paragrafo 3».
- Nella parte I, titolo VI, l’intestazione del capitolo 4 è sostituita dalla seguente: «CAPITOLO 3 Disposizioni particolari applicabili alle merci spedite per via marittima o aerea».
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All’articolo 212, paragrafo 1, è aggiunto il comma seguente: «Quando una dichiarazione doganale è utilizzata come dichiarazione sommaria di entrata, ai sensi dell’articolo 36 quater , paragrafo 1, del codice, questa dichiarazione comporta, oltre alle indicazioni previste dalla specifica procedura di cui all’allegato 37, i dati per una dichiarazione sommaria di entrata precisati nell’allegato 30 bis .»
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All’articolo 216 è aggiunto il seguente paragrafo: «Quando una dichiarazione doganale è richiesta per l’uscita di merci dal territorio doganale della Comunità, ai sensi dell’articolo 182 ter del codice, la dichiarazione comporta, oltre ai dati previsti dalla specifica procedura di cui all’allegato 37, i dati per una dichiarazione sommaria di uscita precisati nell’allegato 30 bis .»
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L’articolo 254 è sostituito dal seguente: «Articolo 254 Su richiesta del dichiarante, le autorità doganali possono accettare le dichiarazioni d’immissione in libera pratica che non contengono tutti i dati di cui all’allegato 37. Tuttavia tali dichiarazioni contengono almeno i dati richiesti per una dichiarazione incompleta di cui all’allegato 30 bis .»
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All’articolo 260, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «2. La dichiarazione semplificata contiene almeno le indicazioni previste per una dichiarazione semplificata all’allegato 30 bis .»
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All’articolo 261 è aggiunto il seguente paragrafo 4: «4. Quando la persona interessata dispone di un certificato AEO di cui all’articolo 14 bis , paragrafo 1, lettere a) o c), le autorità doganali di tutti gli Stati membri verificano soltanto se l’operatore economico autorizzato dichiara merci da svincolare ai fini della libera circolazione soltanto occasionalmente. Tutti gli altri requisiti di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo sono considerati soddisfatti.»
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All’articolo 264, è aggiunto il seguente paragrafo 3: «3. Quando la persona interessata dispone di un certificato AEO di cui all’articolo 14 bis , paragrafo 1, lettere a) o c), le autorità doganali di tutti gli Stati membri verificano soltanto se l’operatore economico autorizzato dichiara merci da svincolare ai fini della libera circolazione soltanto occasionalmente. Tutti gli altri requisiti enumerati nei paragrafi 1 e 2 sono considerati soddisfatti.»
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All’articolo 266, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente: «3. L’iscrizione nelle scritture di cui al paragrafo 1, lettere a), b) e c), può essere sostituita da qualsiasi altra formalità prevista dall’autorità doganale e che presenti analoghe garanzie. Essa reca la data nella quale ha avuto luogo nonché le indicazioni previste per una dichiarazione ai sensi della procedura di domiciliazione di importazione di cui all’allegato 30 bis .»
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All’articolo 268, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1. Su richiesta del dichiarante, l’ufficio doganale di entrata può accettare le dichiarazioni di vincolo al regime di deposito doganale che non contengono tutti i dati di cui all’allegato 37. Tuttavia tali dichiarazioni devono contenere almeno i dati richiesti per una dichiarazione incompleta di cui all’allegato 30 bis .»
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All’articolo 270, è aggiunto il seguente paragrafo 5: «5. Quando la persona interessata dispone di un certificato AEO di cui all’articolo 14 bis , paragrafo 1, lettere a) o c), le autorità doganali di tutti gli Stati membri verificano soltanto se l’operatore economico autorizzato importa merci da svincolare per tale regime soltanto occasionalmente. Tutti gli altri requisiti di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 sono considerati soddisfatti.»
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L’articolo 271 è sostituito dal seguente: «Articolo 271 L’autorizzazione di cui all’articolo 269, paragrafo 1, stabilisce le modalità pratiche di attuazione della procedura, compreso l’ufficio o gli uffici doganali di vincolo. Non è necessario presentare alcuna dichiarazione complementare.»
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All’articolo 275, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1. Su richiesta del dichiarante, l’ufficio doganale di entrata può accettare le dichiarazioni di vincolo di merci ad un regime doganale economico diverso dal perfezionamento passivo e dal deposito doganale che non contengono tutti i dati di cui all’allegato 37 o che non sono corredate da taluni documenti di cui all’articolo 220. Tuttavia tali dichiarazioni devono contenere almeno i dati richiesti per una dichiarazione incompleta di cui all’allegato 30 bis .»
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L’articolo 279 è sostituito dal seguente: «Articolo 279 1. Le formalità da espletare nell’ufficio doganale d’esportazione conformemente all’articolo 792 possono essere semplificate conformemente alle disposizioni del presente capitolo. 2. Trovano applicazione al presente capitolo gli articoli 792, paragrafo 4, 792 bis , 792 ter , da 793 a 793 quater e, se del caso, gli articoli da 796 bis a 796 sexies .»
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Gli articoli 280 e 281 sono sostituiti dai seguenti: «Articolo 280 1. Su richiesta del dichiarante, l’ufficio doganale di esportazione può accettare le dichiarazioni di esportazione che non contengono tutti i dati di cui all’allegato 37. Tuttavia tali dichiarazioni devono contenere almeno i dati richiesti per una dichiarazione incompleta di cui all’allegato 30 bis . Nel caso di merci soggette ai dazi all’esportazione o a qualsiasi altra misura prevista nel quadro della politica agraria comune, le dichiarazioni di esportazione devono contenere tutti gli elementi che consentono la corretta applicazione di questi dazi o di queste misure. 2. Gli articoli da 255 a 259 si applicano per analogia alla dichiarazione d’esportazione. Articolo 281 1. Ove si applichi l’articolo 789, la dichiarazione complementare può essere depositata nell’ufficio doganale competente per il luogo in cui l’esportatore è stabilito. 2. Se il subappaltatore è stabilito in uno Stato membro diverso da quello in cui è stabilito l’esportatore, il paragrafo 1 si applica soltanto se i dati richiesti sono scambiati in forma elettronica, conformemente all’articolo 4 quinquies . 3. Nella dichiarazione incompleta di esportazione è indicato l’ufficio doganale in cui sarà depositata la dichiarazione complementare. L’ufficio doganale che riceve la dichiarazione incompleta di esportazione comunica i dati di detta dichiarazione all’ufficio doganale in cui è stata presentata la dichiarazione complementare, come previsto al paragrafo 1. 4. Nei casi contemplati nel paragrafo 2, l’ufficio doganale che ha ricevuto la dichiarazione complementare comunica immediatamente i dati di detta dichiarazione all’ufficio doganale in cui è stata presentata la dichiarazione incompleta di esportazione.»
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All’articolo 282, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «2. La dichiarazione semplificata contiene almeno i dati richiesti per una dichiarazione semplificata di cui all’allegato 30 bis . Gli articoli da 255 a 259 si applicano per analogia.»
- È inserito il seguente articolo 285 ter : «Articolo 285 ter 1. Le informazioni di cui all’articolo 285 bis , paragrafo 1, primo comma, lettera a), sono trasmesse all’ufficio doganale di esportazione entro i termini stabiliti ai sensi degli articoli 592 ter e 592 quater . 2. La registrazione nei documenti contabili di cui all’articolo 285 bis , paragrafo 1, primo comma, lettera c), comprende i dati previsti per la procedura di domiciliazione di cui all’allegato 30 bis . 3. Le autorità doganali provvedono a che siano soddisfatte le prescrizioni degli articoli da 796 bis a 796 sexies .»
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All’articolo 288, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «2. I documenti o i supporti di cui al paragrafo 1 devono contenere almeno le informazioni previste nell’allegato 30 bis per la procedura da espletare. Il documento o supporto è corredato di una domanda di esportazione. Le autorità doganali possono accettare che tale domanda sia sostituita con una domanda globale, a condizione che l’operatore economico abbia fornito alle autorità doganali ogni informazione che queste ritengono necessaria per poter effettuare l’analisi dei rischi e l’esame delle merci. La domanda globale ha per oggetto le operazioni di esportazione da effettuare in un determinato periodo. Il dichiarante fa riferimento all’autorizzazione sul documento o supporto utilizzato per l’esportazione.»
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All’articolo 289 è aggiunto il seguente paragrafo: «Tuttavia, il dichiarante mette a disposizione delle autorità doganali le informazioni necessarie ai fini di una efficace analisi dei rischi e dell’esame delle merci, prima dell’uscita di tali merci.»
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All’articolo 313 ter , è inserito il seguente paragrafo 3 bis : «3 bis . Quando la società di navigazione dispone di un certificato AEO di cui all’articolo 14 bis , paragrafo 1, lettera a) o c), le autorità doganali degli Stati membri interessati verificano soltanto se i requisiti di cui al paragrafo 3, lettere c) e d), del presente articolo sono stati soddisfatti. Tutti gli altri requisiti enumerati nel presente articolo sono considerati soddisfatti.»
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L’articolo 367 è sostituito dal seguente: «Articolo 367 Le disposizioni della presente sottosezione non si applicano alle procedure semplificate specifiche ad alcune modalità di trasporto di cui all’articolo 372, paragrafo 1, lettera g).»
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L’articolo 368 è soppresso.
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All’articolo 373 è aggiunto il seguente paragrafo 3: «3. Quando la persona interessata dispone di un certificato AEO di cui all’articolo 14 bis , paragrafo 1, lettera a) o c), i requisiti di cui al paragrafo 1, lettera c), e al paragrafo 2, lettera d), del presente articolo sono considerati soddisfatti.»
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All’articolo 454 bis , è aggiunto il seguente paragrafo 5: «5. Quando la persona interessata dispone di un certificato AEO di cui all’articolo 14 bis , paragrafo 1, lettera a) o c), i requisiti di cui al paragrafo 2, primo comma, lettera c), del presente articolo e all’articolo 373, paragrafo 2, lettera b), sono considerati soddisfatti.»
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Nella parte II, l’intestazione del titolo IV è sostituita dalla seguente: «DISPOSIZIONI DI APPLICAZIONE RELATIVE ALL’ESPORTAZIONE».
- Nella parte II, titolo IV, l’intestazione del capitolo 1 è sostituita dalla seguente: «CAPITOLO 2 Esportazione definitiva».
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All’articolo 791, il paragrafo 2 è soppresso.
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L’articolo 792 è sostituito dal seguente: «Articolo 792 1. Fatto salvo l’articolo 207, quando la dichiarazione di esportazione è fatta sulla base del documento amministrativo unico devono essere utilizzati gli esemplari n. 1, 2 e 3. L’ufficio doganale presso il quale è stata presentata la dichiarazione di esportazione appone il timbro nella casella A e completa, all’occorrenza, la casella D. Quando concede lo svincolo della merce, tale ufficio doganale conserva l’esemplare n. 1, invia l’esemplare n. 2 all’istituto di statistica dello Stato membro da cui dipende l’ufficio doganale di esportazione e, quando non trovano applicazione gli articoli da 796 bis a 796 sexies , restituisce all’interessato l’esemplare n. 3. 2. Quando la dichiarazione di esportazione è trattata per mezzo di un procedimento informatico dall’ufficio doganale di esportazione, l’esemplare n. 3 del documento amministrativo unico può essere sostituito da un documento di accompagnamento stampato dal sistema informatizzato dell’autorità doganale. Questo documento contiene almeno i dati richiesti per il documento di accompagnamento di esportazione di cui all’articolo 796 bis . Le autorità doganali possono autorizzare il dichiarante a stampare il documento di accompagnamento dal suo sistema informatizzato. 3. Quando l’intera operazione di esportazione è effettuata sul territorio di un unico Stato membro, quest’ultimo può rinunciare all’uso dell’esemplare n. 3 del documento amministrativo unico o del documento di accompagnamento di esportazione, a condizione che siano soddisfatti gli obblighi di cui all’articolo 182 ter , paragrafo 2, del codice. 4. Fatte salve le disposizioni degli articoli da 796 bis a 796 sexies , quando la regolamentazione doganale prevede un documento in sostituzione dell’esemplare n. 3 del documento amministrativo unico, al documento di sostituzione si applicano per analogia le disposizioni del presente titolo.»
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Sono inseriti i seguenti articoli 792 bis e 792 ter : «Articolo 792 bis 1. Quando una merce che ha ottenuto lo svincolo per l’esportazione non è uscita dal territorio doganale della Comunità, l’esportatore o il dichiarante ne informano immediatamente l’ufficio doganale di esportazione. Se del caso, l’esemplare n. 3 del documento amministrativo unico va restituito a detto ufficio. L’ufficio doganale di esportazione annulla la dichiarazione di esportazione. 2. Quando, nei casi di cui all’articolo 793 bis , paragrafo 6, o all’articolo 793 ter , una modifica del contratto di trasporto ha per effetto di far terminare all’interno del territorio doganale della Comunità un trasporto che doveva concludersi al di fuori di tale territorio, le società o autorità interessate possono procedere all’esecuzione del contratto modificato soltanto previo accordo dell’ufficio doganale di cui all’articolo 793, paragrafo 2, secondo comma, lettera b), o, in caso di un’operazione di transito, dell’ufficio doganale di uscita. L’esemplare n. 3 della dichiarazione di esportazione va restituito all’ufficio doganale di esportazione che annulla la dichiarazione. Articolo 792 ter 1. L’ufficio doganale di esportazione può chiedere all’esportatore o al dichiarante di comprovare l’uscita delle merci dal territorio doganale della Comunità. 2. Quando al termine di un periodo di 90 giorni dalla data dello svincolo delle merci per l’esportazione, queste non hanno lasciato il territorio doganale della Comunità o non può essere fornita prova sufficiente dell’avvenuta esportazione, la dichiarazione di esportazione è annullata. L’ufficio doganale di esportazione ne informa l’esportatore o il dichiarante.»
- Sono inseriti i seguenti articoli 793 bis , 793 ter e 793 quater : «Articolo 793 bis 1. L’ufficio doganale di uscita procede a idonei controlli fondati sull’analisi dei rischi prima dell’uscita delle merci dal territorio doganale della Comunità, principalmente per assicurarsi che le merci presentate corrispondano alle merci dichiarate. L’ufficio doganale di uscita sorveglia l’uscita fisica delle merci. Se la dichiarazione doganale di esportazione è stata presentata in un ufficio diverso dall’ufficio doganale di uscita, e le relative informazioni sono state trasmesse ai sensi dell’articolo 182 ter , paragrafo 2, del codice, l’ufficio doganale di uscita può tenere conto dei risultati di eventuali controlli effettuati dall’altro ufficio. 2. Quando il dichiarante abbia apposto la dicitura “RET-EXP” nella casella n. 44, o il codice 30400 o abbia sollecitato in altro modo la restituzione dell’esemplare n. 3, l’ufficio doganale d’uscita attesta l’uscita materiale della merce apponendo un visto sul verso di detto esemplare. L’ufficio doganale restituisce l’esemplare alla persona che glielo ha presentato o all’intermediario indicatovi che ha sede nella circoscrizione dell’ufficio doganale di uscita, il quale provvederà a restituirlo al dichiarante. Il visto è costituito da un timbro recante il nome dell’ufficio doganale di uscita e la data di uscita delle merci. 3. In caso di uscita frazionata, tramite il medesimo ufficio doganale di uscita, il visto è apposto solo per la parte delle merci effettivamente esportata. In caso di uscita frazionata attraverso diversi uffici doganali, l’ufficio doganale di esportazione o l’ufficio doganale di uscita presso il quale è stato presentato l’originale dell’esemplare n. 3 provvede ad autenticare, su richiesta debitamente giustificata, una copia dell’esemplare n. 3 per ogni singola quantità di merci in causa, in vista di una sua presentazione ad un altro ufficio doganale di uscita. Nei casi contemplati nel primo e secondo comma, all’originale dell’esemplare n. 3 è apposta la corrispondente annotazione. 4. Quando l’intera operazione di esportazione venga effettuata sul territorio di uno Stato membro, questo può prevedere di non vistare l’esemplare n. 3. In tal caso, detto esemplare non viene restituito al dichiarante. 5. Quando l’ufficio doganale di uscita constati una deficienza, la annota sull’esemplare della dichiarazione di esportazione presentata e ne informa l’ufficio doganale di esportazione. Quando l’ufficio doganale di uscita constati un’eccedenza, ne rifiuta l’uscita finché non siano state espletate le formalità di esportazione. Quando l’ufficio doganale di uscita constati una differenza nella natura delle merci, rifiuta l’uscita di dette merci finché non siano state espletate le formalità di esportazione e ne informa l’ufficio doganale di esportazione. 6. Nei casi di cui all’articolo 793, paragrafo 2, secondo comma, lettera b), l’ufficio doganale di uscita vista l’esemplare n. 3 della dichiarazione di esportazione, conformemente all’articolo 793 bis , paragrafo 2, dopo aver apposto sul documento di trasporto la dicitura “Export” e il proprio timbro. Nell’esemplare n. 3 della dichiarazione di esportazione si fa riferimento al documento di trasporto e viceversa. Nel caso in cui vi siano linee regolari o trasporti o voli diretti a destinazione di un paese terzo per i quali gli operatori possano garantire la regolarità delle operazioni, non sono richiesti la dicitura “Export” e l’apposizione del timbro sul documento di trasporto. Articolo 793 ter 1. Quando si tratta di merci portate al di fuori del territorio doganale della Comunità o inviate ad un ufficio doganale di uscita con una procedura di transito, l’ufficio doganale di partenza vista l’esemplare n. 3 conformemente all’articolo 793 bis , paragrafo 2, e lo restituisce alla persona indicata nel suddetto articolo. Quando è obbligatorio un documento di accompagnamento, esso è altresì vistato con dicitura “Export”. Nell’esemplare n. 3 della dichiarazione di esportazione si fa riferimento al documento di accompagnamento e viceversa. Il primo e secondo comma del presente articolo non si applicano quando le merci sono esentate dalla presentazione presso l’ufficio doganale di partenza, come previsto all’articolo 419, paragrafi 4 e 7, e all’articolo 434, paragrafi 6 e 9. 2. L’applicazione del visto e la restituzione dell’esemplare n. 3, di cui al paragrafo 1 del presente articolo, sono effettuate anche nel caso di merci svincolate per l’esportazione, che non circolano in regime di transito ma sono inviate ad un ufficio doganale di uscita accompagnate da una dichiarazione di transito con manifesto unico, di cui all’articolo 445 o all’articolo 448, e individuate ai sensi dell’articolo 445, paragrafo 3, lettera e), o dell’articolo 448, paragrafo 3, lettera e). 3. L’ufficio doganale di uscita sorveglia l’uscita fisica delle merci. Articolo 793 quater 1. Quando merci in regime di sospensione dei diritti d’accisa sono inviate fuori dal territorio doganale della Comunità con il documento amministrativo di accompagnamento previsto dal regolamento (CEE) n. 2719/92, l’ufficio doganale d’esportazione vista l’esemplare n. 3 della dichiarazione di esportazione a norma dell’articolo 793 bis , paragrafo 2, e lo restituisce al dichiarante dopo aver apposto la dicitura “Export” e il timbro di cui al citato articolo su tutti gli esemplari di detto documento amministrativo di accompagnamento. Nell’esemplare n. 3 della dichiarazione di esportazione si fa riferimento al documento amministrativo di accompagnamento e viceversa. 2. L’ufficio doganale di uscita constata l’uscita materiale delle merci e rispedisce l’esemplare del documento d’accompagnamento a norma dell’articolo 19, paragrafo 4, della direttiva 92/12/CEE del Consiglio. Nei casi contemplati dall’articolo 793 bis , paragrafo 5, l’ufficio doganale di uscita appone la corrispondente annotazione al documento amministrativo di accompagnamento.»
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L’articolo 796 è soppresso.
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Nella parte II, titolo IV, è inserito il seguente capitolo 3: «CAPITOLO 3 Scambio di dati sulle esportazioni tra le autorità doganali mediante le tecnologie dell’informazione e le reti informatiche Articolo 796 bis 1. L’ufficio doganale di esportazione autorizza lo svincolo delle merci consegnando il documento di accompagnamento di esportazione al dichiarante. Il documento di accompagnamento di esportazione corrisponde al modello e alle note di cui all’allegato 45 quater . 2. Quando una spedizione destinata all’esportazione consta di più di un articolo, il documento di accompagnamento di esportazione è integrato da una distinta degli articoli conforme al modello e alle note riportate nell’allegato 45 quinquies . Tale distinta forma parte integrante del documento di accompagnamento di esportazione. 3. Se ciò è autorizzato, il documento di accompagnamento di esportazione può essere stampato dal sistema informatizzato del dichiarante. Articolo 796 ter 1. In occasione dello svincolo delle merci, l’ufficio doganale di esportazione trasmette gli elementi che si riferiscono all’operazione di esportazione all’ufficio doganale di uscita dichiarato utilizzando il messaggio di esportazione previsto. Il messaggio si basa su dati desunti dalla dichiarazione di esportazione e debitamente integrati dalle autorità doganali. 2. Se le merci, frazionate in più spedizioni, devono essere inviate a più di un ufficio di uscita, ciascuna spedizione forma oggetto di un messaggio di esportazione e di un documento di accompagnamento di esportazione. Articolo 796 quater Le autorità doganali possono esigere che la notifica dell’arrivo delle merci all’ufficio doganale di uscita sia loro comunicata con mezzi elettronici. In tal caso non è necessario che il documento di accompagnamento di esportazione sia presentato fisicamente alle autorità doganali, ma può essere conservato dal dichiarante. Tale notificazione contiene il numero di riferimento del movimento di cui all’allegato 45 quater . Articolo 796 quinquies 1. L’ufficio doganale di uscita si assicura che le merci presentate corrispondano a quanto dichiarato. L’esame eventuale delle merci è effettuato dall’ufficio doganale di uscita mediante il messaggio di esportazione previsto, ricevuto dall’ufficio doganale di esportazione come base di detto esame. L’ufficio doganale di uscita sorveglia l’uscita materiale delle merci dal territorio doganale della Comunità. 2. L’ufficio doganale di uscita invia il messaggio “risultati di uscita” all’ufficio doganale di esportazione, al più tardi il giorno lavorativo successivo a quello in cui le merci lasciano il territorio doganale della Comunità. In casi giustificati da circostanze particolari, l’ufficio doganale di uscita può trasmettere il messaggio in una data successiva. 3. In caso di esportazione frazionata, quando merci oggetto del messaggio di esportazione previsto sono trasportate verso un ufficio doganale di uscita in una sola spedizione ma lasciano successivamente il territorio doganale della Comunità da questo ufficio in molte spedizioni, l’ufficio doganale di uscita controlla l’uscita materiale delle merci e invia il messaggio “risultati di uscita” soltanto quando tutte le merci hanno lasciato il territorio doganale della Comunità. In circostanze eccezionali, quando merci oggetto del messaggio di esportazione previsto sono trasportate verso un ufficio doganale di uscita in una sola spedizione ma lasciano successivamente il territorio doganale della Comunità in molte spedizioni e attraverso più di un ufficio doganale di uscita, l’ufficio doganale di uscita in cui la merce è stata inizialmente presentata autentica, su richiesta debitamente giustificata, una copia del documento di accompagnamento di esportazione per ciascuna spedizione parziale delle merci. Tale certificazione è accordata dalle autorità doganali soltanto se i dati riportati nel documento di accompagnamento di esportazione corrispondono a quelli del messaggio di esportazione previsto. La copia pertinente del documento di accompagnamento di esportazione è presentata assieme alle merci all’ufficio doganale di uscita competente. Ciascun ufficio doganale di uscita vista la copia del documento di accompagnamento di esportazione con i dettagli di cui all’articolo 793 bis , paragrafo 2, e la restituisce all’ufficio doganale di uscita in cui la spedizione è stata inizialmente presentata. L’ufficio trasmette il messaggio “risultati di uscita” soltanto quando tutte le merci hanno lasciato il territorio doganale della Comunità. Articolo 796 sexies 1. Dopo aver ricevuto il messaggio “risultati di uscita” di cui all’articolo 796 quinquies , paragrafo 2, l’ufficio doganale di esportazione certifica l’uscita materiale delle merci da presentare al dichiarante, mediante il messaggio “notifica di esportazione” o nella forma specificata a tal fine da detto ufficio. 2. Quando l’ufficio doganale di esportazione è informato dall’esportatore o dal dichiarante, ai sensi dell’articolo 792 bis , che le merci svincolate per l’esportazione non hanno lasciato e non lasceranno il territorio doganale della Comunità, o che la dichiarazione è annullata ai sensi dell’articolo 792 ter , paragrafo 2, detto ufficio annulla immediatamente la dichiarazione di esportazione e informa l’ufficio doganale di uscita dell’annullamento, mediante il messaggio di “notifica di annullamento di esportazione”.»
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Nella parte II, titolo IV, l’intestazione del capitolo 2 è sostituita dalla seguente: «CAPITOLO 4 Esportazione temporanea con carnet ATA».
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Gli articoli 811 e 814 sono soppressi.
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Nella parte II, titolo V, capitolo 2, prima dell’articolo 841 è inserita la seguente intestazione: «Sezione 1 Riesportazione».
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L’articolo 841 è sostituito dal seguente: «Articolo 841 1. Quando la riesportazione è subordinata a una dichiarazione in dogana, si applicano per analogia gli articoli da 787 a 796 sexies , salve le disposizioni speciali eventualmente pertinenti all’atto dell’appuramento del regime doganale con impatto economico precedente alla riesportazione della merce. 2. Quando viene utilizzato un carnet ATA per la riesportazione di merci nell’ambito del regime di ammissione temporanea, la dichiarazione doganale può essere presentata presso un ufficio doganale diverso da quello di cui all’articolo 161, paragrafo 5, del codice.»
- Dopo l’articolo 842 è inserita la seguente intestazione: «Sezione 2 Distruzione e abbandono».
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Dopo l’articolo 843 è inserita la seguente intestazione: «CAPITOLO 2 Esportazione temporanea».
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All’articolo 843, paragrafo 1, la parola «Titolo» è sostituita da «capitolo».
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È inserito il seguente articolo 865 bis : «Articolo 865 bis Quando la dichiarazione sommaria di entrata è stata modificata e il comportamento dell’interessato non dà adito a sospetti di azioni fraudolente, non sorge alcuna “obbligazione doganale” a norma dell’articolo 202 del codice, come risultato dell’introduzione irregolare di merci che non sono state dichiarate correttamente prima della modifica della dichiarazione.»
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All’articolo 915, il terzo comma è soppresso.
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È inserito l’allegato 1 quater di cui all’allegato I del presente regolamento.
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È inserito l’allegato 1 quinquies di cui all’allegato II del presente regolamento.
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È inserito l’allegato 30 bis di cui all’allegato III del presente regolamento.
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È inserito l’allegato 45 quater di cui all’allegato IV del presente regolamento.
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È inserito l’allegato 45 quinquies di cui all’allegato V del presente regolamento.
Articolo 2
Per un periodo transitorio di 24 mesi a decorrere dal 1 o gennaio 2008, il termine di rilascio del certificato AEO di cui all’articolo 14 sexdecies , paragrafo 2, prima frase, è prolungato a 300 giorni di calendario, il termine per la comunicazione della domanda di cui all’articolo 14 terdecies , paragrafo 1, è prolungato a 10 giorni lavorativi, il termine per le informazioni di cui all’articolo 14 terdecies , paragrafo 2, è prolungato a 70 giorni di calendario e il termine per la consultazione di cui all’articolo 14 quaterdecies , paragrafo 1, è prolungato a 120 giorni di calendario.
Articolo 3
1. Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea .
2. L’articolo 1, punto 3, tranne per quanto riguarda l’articolo 14 ter , paragrafi 2 e 3, e l’articolo 1, punti 23, 25, 28, 41, 44, 45, 70 e 71, si applica a decorrere dal 1 o gennaio 2008.
3. L’articolo 1, punto 3, tranne per quanto riguarda l’articolo 14 ter , paragrafi 2 e 3, e l’articolo 1, punti da 4 a 16, 18, 19, 21, 22, 24, 26, 27, 29, 30, 32, 33, 36, 39, da 46 a 49, 55, 59, 60, 63, da 65 a 68, 72, si applica a decorrere dal 1 o luglio 2009.
Final provisions
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 18 dicembre 2006. Per la Commissione László KOVÁCS Membro della Commissione
1 GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1 . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 648/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio ( GU L 117 del 4.5.2005, pag. 13 ).
2 GU L 253 dell’11.10.1993, pag. 1 . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 402/2006 ( GU L 70 del 9.3.2006, pag. 35 ).
«ALLEGATO 1 quater Testo di immagine COMUNITÀ EUROPEA FACSIMILE Domanda di certificato AEO (di cui all’articolo 14 quater, paragrafo 1) Avvertenza: consultare le note esplicative prima di compilare il formulario. 1. Richiedente Riservato agli uffici doganali 2. Stato giuridico del richiedente 3. Data di costituzione 4. Indirizzo di costituzione 5. Sede di attività principale 6. Persona di contatto (nome, telefono, fax, e-mail) 7. Recapito postale 8. Numero di partita IVA 9. Numero d’identificazione dell’operatore 10. Numero di registrazione legale 11. Tipo di certificato richiesto Certificato AEO — Semplificazioni doganali Certificato AEO — Sicurezza Certificato AEO — Semplificazioni doganali/Sicurezza 12. Settore economico di attività 13. Stato o Stati membri in cui sono effettuate operazioni doganali Testo di immagine 14. Informazioni sugli attraversamenti di frontiera 15. Semplificazioni o agevolazioni già concesse, certificati menzionati nell’articolo 14 duodecies, paragrafo 4 16. Ufficio di gestione della documentazione doganale: 17. Ufficio incaricato di fornire la documentazione doganale: 18. Ufficio di contabilità principale: 19. Firmato: Nome: Data: Numero di allegati: Note esplicative 1. Richiedente : Indicare il nome completo dell’operatore economico che presenta la domanda. 2. Status giuridico : Indicare lo status giuridico come appare nell’atto di costituzione. 3. Data di costituzione : Indicare — in cifre — il giorno, il mese e l’anno di costituzione. 4. Indirizzo di costituzione : Indicare l’indirizzo completo del luogo in cui è stata costituita l’impresa del richiedente, incluso il paese. 5. Sede di attività principale : Indicare l’indirizzo completo del luogo in cui è esercitata l’attività principale dell’impresa del richiedente. 6. Persona di contatto : Indicare il nome completo, il numero di telefono e di fax e l’indirizzo elettronico della persona designata nella vostra impresa come punto di contatto per le autorità doganali durante l’esame della vostra domanda. 7. Recapito postale : Da compilare soltanto se questo recapito è diverso dall’indirizzo di costituzione. 8, 9 e 10. Numeri di partita IVA, di identificazione dell’operatore e di registrazione legale : Indicare i numeri richiesti. Il numero (i numeri) di identificazione dell’operatore è (sono) il numero (i numeri) di identificazione registrato (registrati) dall’autorità (dalle autorità) doganale (doganali). Il numero di registrazione legale è il numero di registrazione fornito dall’ufficio di registrazione della società. Se sono identici, indicare solo il numero di partita IVA. Se il richiedente non ha un numero di identificazione dell’operatore, poiché tale numero non esiste nello Stato membro in cui è stabilito, lasciare lo spazio in bianco. 11. Tipo di certificato richiesto : Barrare la casella o le caselle pertinenti. 12. Settore economico di attività : Descrivere l’attività esercitata. 13. Stati membri nei quali sono effettuate operazioni doganali : Indicare il codice ISO alfa-2 del paese o dei paesi interessati. 14. Informazioni sull’attraversamento di frontiera : Indicare il nome degli uffici doganali presso i quali avviene generalmente l’attraversamento della frontiera. 15. Semplificazioni o agevolazioni già concesse, certificati menzionati nell’articolo 14 duodecies , paragrafo 4 : Se sono già state concesse semplificazioni, precisarne la natura, la procedura doganale corrispondente e il numero dell’autorizzazione. La procedura doganale va indicata mediante i codici utilizzati nella seconda o terza suddivisione del riquadro 1 del documento amministrativo unico. In caso di agevolazioni già accordate, indicare il numero del certificato. Se il richiedente è titolare di uno o più certificati menzionati nell’articolo 14 duodecies , paragrafo 4, indicare il tipo e il numero del o dei certificati. 16, 17 e 18. Uffici di gestione della documentazione/contabilità principale : Indicare l’indirizzo completo degli uffici competenti. Se l’indirizzo è identico, compilare soltanto la casella 16. 19. Nome, data e firma del richiedente : Firma : il firmatario deve precisare la sua funzione. Il firmatario dovrebbe essere sempre la persona che rappresenta l’impresa del richiedente nell’insieme. Nome : nome e timbro del richiedente. Numero di allegati : il richiedente fornisce le informazioni generali seguenti. 1. Indicare i principali proprietari/azionisti (nome, indirizzo e le rispettive quote). Indicare i membri del consiglio di amministrazione. I proprietari hanno precedenti di non conformità presso le autorità doganali? 2. Nome della persona responsabile della gestione delle questioni doganali nell’impresa del richiedente. 3. Descrizione delle attività economiche del richiedente. 4. Dettagli sulla posizione dei vari siti dell’impresa del richiedente e breve descrizione delle attività svolte in ciascun sito. Precisare se il richiedente e ciascun sito agiscono nella catena di approvvigionamento a nome e per conto proprio oppure a nome proprio e per conto di un’altra persona o a nome e per conto di un’altra persona. 5. Specificare se le merci sono acquistate da e/o fornite a società affiliate al richiedente. 6. Descrizione dell’organizzazione interna dell’impresa del richiedente. Allegare eventuali documenti sulle funzioni/competenze di ciascun dipartimento. 7. Numero di dipendenti in totale e in ciascun dipartimento. 8. Nomi dei principali dirigenti (direttori generali, capi di dipartimento, amministratori dei servizi di contabilità, responsabile degli affari doganali ecc.). Descrizione delle procedure applicate solitamente quando il dipendente competente è assente, temporaneamente o permanentemente. 9. Nome e posizione delle persone con competenze specifiche nel settore doganale in seno all’organizzazione del richiedente. Valutazione del livello delle conoscenze di queste persone in materia di utilizzo degli strumenti informatici nei settori doganali e commerciali e sulle questioni generali di carattere commerciale. 10. Accordo o disaccordo alla pubblicazione delle informazioni contenute nel certificato AEO nell’elenco degli operatori economici autorizzati di cui all’articolo 14 quinvicies , paragrafo 4.»
«ALLEGATO 1 quinquies Testo di immagine COMUNITÀ EUROPEA FACSIMILE Certificato AEO (Numero del certificato) 1. Titolare del certificato AEO 2. Autorità che rilascia il certificato Il titolare indicato nel riquadro 1 è un: Operatore economico autorizzato Semplificazioni doganali Sicurezza Semplificazioni doganali/Sicurezza 3. Data di decorrenza della validità del certificato: Note esplicative Numero di certificato Il numero del certificato deve sempre cominciare con il codice ISO alfa-2 dello Stato membro di rilascio, seguito da una delle sigle seguenti: AEOC, per: Certificato AEO — Semplificazioni doganali AEOS, per: Certificato AEO — Sicurezza AEOF, per: Certificato AEO — Semplificazioni doganali/Sicurezza. Tali sigle devono essere seguite dal numero nazionale di autorizzazione. 1. Titolare del certificato AEO: Indicare il nome completo del titolare, come appare nella casella 1 del modulo di domanda nell’allegato 1 quater , nonché il numero (i numeri) di partita IVA che appare (appaiono) nella casella 8 del modulo di domanda, all’occorrenza il numero (i numeri) di identificazione dell’operatore (casella 9 del modulo di domanda), e il numero di registrazione legale (casella 10 del modulo di domanda). 2. Autorità che rilascia il certificato: Firma, nome e timbro dell’amministrazione delle dogane dello Stato membro che rilascia il certificato. Il nome dell’amministrazione delle dogane dello Stato membro può essere indicato a livello regionale se la struttura organizzativa dell’amministrazione lo prevede. Riferimento al tipo di certificato: Barrare la casella o le caselle pertinenti. 3. Data di decorrenza della validità del certificato: Indicare il giorno, il mese e l’anno, ai sensi dell’articolo 14 octodecies , paragrafo 1.»
«ALLEGATO 30 bis 1. Note introduttive alle tabelle Nota 1. Indicazione generale 1.1. La dichiarazione sommaria che deve essere presentata per le merci introdotte nel territorio doganale della Comunità o in uscita dallo stesso contiene, per ciascun tipo di merci, le informazioni indicate nelle tabelle da 1 a 5. 1.2. Le tabelle da 1 a 6 comprendono tutti i dati necessari per le procedure e le dichiarazioni di cui trattasi. Esse forniscono un quadro globale dei requisiti richiesti per le diverse procedure e dichiarazioni. 1.3. I titoli delle colonne sono di immediata comprensione e si riferiscono alle procedure e alle dichiarazioni. In caso di deposito temporaneo si utilizzano i dati di cui alla colonna «Dichiarazione sommaria di entrata» della tabella 1. 1.4. La lettera “X” in una determinata casella delle tabelle indica che il dato di cui trattasi è richiesto per la procedura o la dichiarazione descritta nel titolo della colonna pertinente a livello della voce corrispondente alle merci. La lettera “Y” in una determinata casella delle tabelle indica che il dato di cui trattasi è richiesto per la procedura o la dichiarazione descritta nel titolo della colonna pertinente a livello di intestazione. La lettera “Z” in una determinata casella delle tabelle indica che il dato di cui trattasi è richiesto per la procedura o la dichiarazione descritta nel titolo della colonna pertinente alla voce relazione di trasporto. Ogni combinazione di queste lettere “X”“Y” e “Z” indica che il dato di cui trattasi può essere richiesto per la procedura o la dichiarazione descritta nel titolo della colonna pertinente a ognuno dei livelli interessati. 1.5. Nel presente allegato l’uso dei termini dichiarazioni sommarie di entrata e di uscita fa riferimento, rispettivamente, alle dichiarazioni sommarie di cui agli articoli 36 bis , paragrafo 1, e 182 bis , paragrafo 1, del codice. 1.6. Le descrizioni e le note di cui alla sezione 4 relative alle dichiarazioni sommarie di entrata e di uscita e alle procedure semplificate si riferiscono ai dati indicati nelle tabelle da 1 a 6. Nota 2. Dichiarazione in dogana utilizzata come dichiarazione sommaria 2.1. Qualora una dichiarazione in dogana, come disposto all’articolo 62, paragrafo 1, del codice, sia utilizzata come una dichiarazione sommaria, a norma dell’articolo 36 quater , paragrafo 1, del codice, essa deve includere, oltre alle indicazioni prescritte per la procedura specifica di cui all’allegato 37 o 37 bis , le informazioni specificate nella colonna “Dichiarazione sommaria di entrata” delle tabelle da 1 a 4. Quando una dichiarazione in dogana, di cui all’articolo 76, paragrafo 1, del codice, è utilizzata come dichiarazione sommaria, a norma dell’articolo 36 quater , paragrafo 1, del codice, essa deve includere, oltre alle indicazioni prescritte per la procedura specifica di cui alla tabella 6, le informazioni specificate nella colonna “Dichiarazione sommaria di entrata” delle tabelle da 1 a 4. 2.2. Quando si applica l’articolo 14 ter , paragrafo 3, e qualora una dichiarazione in dogana, come disposto all’articolo 62, paragrafo 1, del codice, sia utilizzata come una dichiarazione sommaria, a norma dell’articolo 36 quater , paragrafo 1, del codice, essa deve includere, oltre alle indicazioni prescritte per la procedura specifica di cui all’allegato 37 o 37 bis , le informazioni specificate nella colonna “AEO Dichiarazione sommaria di entrata” della tabella 5. Quando si applica l’articolo 14 ter , paragrafo 3, e una dichiarazione in dogana, di cui all’articolo 76, paragrafo 1 del codice, è utilizzata come dichiarazione sommaria a norma dell’articolo 36 quater , paragrafo 1 del codice, essa deve includere, oltre alle indicazioni prescritte per la procedura specifica di cui alla tabella 6, le informazioni specificate nella colonna “AEO Dichiarazione sommaria di entrata” della tabella 5. Nota 3. Dichiarazione in dogana di esportazione 3.1. Qualora una dichiarazione in dogana, come disposto all’articolo 62, paragrafo 1, del codice, sia prescritta a norma dell’articolo 182 ter del codice, essa deve includere, oltre alle indicazioni prescritte per la procedura specifica di cui all’allegato 37 o 37 bis , le informazioni specificate nella colonna “Dichiarazione sommaria di uscita” delle tabelle 1 e 2. Qualora una dichiarazione in dogana di cui all’articolo 76, paragrafo 1, del codice, sia prescritta a norma dell’articolo 182 ter del codice, essa deve includere, oltre alle indicazioni prescritte per la procedura specifica di cui alla tabella 6, le informazioni specificate nella colonna “Dichiarazione sommaria di uscita” delle tabelle 1 e 2. 3.2. Quando si applica l’articolo 14 ter , paragrafo 3, e qualora sia prescritta una dichiarazione in dogana come disposto all’articolo 62, paragrafo 1, del codice, essa deve includere, a norma dell’articolo 182 ter del codice, oltre alle indicazioni prescritte per la procedura specifica di cui all’allegato 37 o 37 bis , le informazioni specificate nella colonna “AEO Dichiarazione sommaria di uscita” della tabella 5. Quando si applica l’articolo 14 ter , paragrafo 3, e sia prescritta una dichiarazione in dogana di cui all’articolo 76, paragrafo 1, del codice, essa deve includere, a norma dell’articolo 182 ter del codice, oltre alle indicazioni prescritte per la procedura specifica di cui alla tabella 6, le informazioni specificate nella colonna “AEO Dichiarazione sommaria di uscit”a della tabella 5. Nota 4. Altre circostanze particolari relative alle dichiarazioni di entrata e di uscita e taluni tipi di traffico di merci. Note alle tabelle da 2 a 4 4.1. Le colonne “Dichiarazione sommaria di uscita — spedizioni postali e per espresso” e “Dichiarazione sommaria di entrata — spedizioni postali e per espresso” della tabella 2 contengono i dati richiesti che possono essere forniti alle autorità doganali per via elettronica in vista dell’analisi di rischio prima della partenza o dell’arrivo delle spedizioni per espresso. 4.2. Ai fini del presente allegato per spedizione postale si intende una singola unità del peso massimo di 50 kg trasportata mediante sistema postale, in conformità delle disposizioni della Convenzione postale universale, quando le merci sono trasportate da parte o per conto di titolari di diritti e obblighi a norma di dette disposizioni. 4.3. Ai fini del presente allegato per spedizione per espresso si intende una singola unità trasportata mediante un servizio integrato di raccolta, trasporto, sdoganamento e consegna in maniera rapida e con una scadenza precisa che garantisca la tracciabilità e il controllo di tali unità per tutta la durata della prestazione. 4.4. La colonna “Uscita — approvvigionamento di navi e di aeromobili” della tabella 2 comprende i dati richiesti nelle dichiarazioni sommarie di uscita per l’approvvigionamento di navi e di aeromobili. 4.5. Le tabelle 3 e 4 contengono le informazioni necessarie alle dichiarazioni sommarie di entrata in relazione alle modalità di trasporto su strada e su ferrovia. 4.6. Della tabella 3 relativa alla modalità di trasporto su strada si applica anche in caso di trasporto multimodale salvo che non sia diversamente disposto alla sezione 4. Nota 5. Procedure semplificate 5.1. Le dichiarazioni per le procedure semplificate di cui agli articoli 254, 260, 266, 268, 275, 280, 282, 285, 285 bis , 288 e 289 comprendono le informazioni specificate nella tabella 6. 5.2. Il formato ridotto per taluni dati previsti nell’ambito delle procedure semplificate non limita né influenza i requisiti di cui agli allegati 37 e 38, segnatamente rispetto alle informazioni da fornire nelle dichiarazioni complementari. 2. Prescrizione per le dichiarazioni sommarie di entrata e di uscita 2.1. Situazione per i modi di trasporto aereo, navale e lungo le vie di navigazione interna e altri modi di trasporto o situazioni non contenute nelle tabelle da 2 a 4 — Tabella 1 Voce Dichiarazione sommaria di uscita (cfr. nota 3.1) Dichiarazione sommaria di entrata (cfr. nota 2.1) Numero di articoli Y Y Numero di riferimento unico delle spedizioni X/Y X/Y Numero del documento di trasporto X/Y X/Y Spedizioniere X/Y X/Y Persona che presenta la dichiarazione sommaria Y Y Destinatario X/Y X/Y Trasportatore Z Parte destinataria della notifica X/Y Identità e nazionalità del mezzo di trasporto attivo che varca la frontiera Z Numero di riferimento del trasporto Z Codice del primo luogo di arrivo Z Data e ora di arrivo nel primo luogo di arrivo sul territorio doganale Z Codici del o dei paesi di transito Y Y Ufficio doganale all’uscita Y Localizzazione delle merci Y Luogo di carico X/Y Codice del luogo di scarico X/Y Designazione delle merci X X Tipo di colli (codice) X X Numero di colli X X Marchi di spedizione X/Y X/Y Numero di identificazione del materiale, se containerizzato X/Y X/Y Numero di articolo X X Codice delle merci X X Massa lorda (kg) X/Y X/Y Codice delle merci pericolose (ONU) X X Numero del suggello X/Y X/Y Codice del metodo di pagamento delle spese di trasporto X/Y X/Y Data della dichiarazione Y Y Firma/Autenticazione Y Y Indicatore di circostanze particolari Y Y 2.2. Spedizioni postali e per espresso, approvvigionamento di navi e di aeromobili — Tabella 2 Voce Dichiarazione sommaria di uscita — Spedizioni postali e per espresso (cfr. note 3.1 e da 4.1 a 4.3) Dichiarazione sommaria di uscita — Approvvigionamento di navi e di aeromobili prepartenza (cfr. note 3.1 e 4.4) Dichiarazione sommaria di entrata — Spedizioni postali e per espresso (cfr. note 2.1 e da 4.1 a 4.3) Numero di riferimento unico delle spedizioni X/Y Numero del documento di trasporto X/Y Spedizioniere X/Y X/Y X/Y Persona che presenta la dichiarazione sommaria Y Y Y Destinatario X/Y X/Y X/Y Trasportatore Z Codici del o dei paesi di transito Y Y Ufficio doganale all’uscita Y Y Localizzazione delle merci Y Y Luogo di carico Y Codice del luogo di scarico X/Y Designazione delle merci X X X Numero di identificazione del materiale, se containerizzato X/Y Numero di articolo X X X Codice delle merci X X X Massa lorda (kg) X/Y X/Y X/Y Codice delle merci pericolose (ONU) X X Codice del metodo di pagamento delle spese di trasporto X/Y X/Y X/Y Data della dichiarazione Y Y Y Firma/Autenticazione Y Y Y Indicatore di circostanze particolari Y Y Y 2.3. Modalità di trasporto su strada — Informazioni sulla dichiarazione sommaria di entrata — Tabella 3 Voce Strada — Dichiarazione sommaria di entrata (cfr. nota 2.1) Numero di articoli Y Numero di riferimento unico delle spedizioni X/Y Numero del documento di trasporto X/Y Spedizioniere X/Y Persona che presenta la dichiarazione sommaria Y Destinatario X/Y Trasportatore Z Identità e nazionalità del mezzo di trasporto attivo Z Codice del primo luogo di arrivo Z Data e ora di arrivo nel primo luogo di arrivo sul territorio doganale Z Codici dei paesi di transito Y Luogo di carico X/Y Codice del luogo di scarico X/Y Designazione delle merci X Tipo di colli (codice) X Numero di colli X Numero di identificazione del materiale, se containerizzato X/Y Numero di articolo X Codice delle merci X Massa lorda X/Y Codice del metodo di pagamento delle spese di trasporto X/Y Codice delle merci pericolose (ONU) X Numero del suggello X/Y Data della dichiarazione Y Firma/Autenticazione Y Indicatore di circostanze particolari Y 2.4. Modalità di trasporto su ferrovia — Informazioni sulla dichiarazione sommaria di entrata — Tabella 4 Voce Ferrovia — Dichiarazione sommaria di entrata (cfr. nota 2.1) Numero di articoli Y Numero di riferimento unico delle spedizioni X/Y Numero del documento di trasporto X/Y Spedizioniere X/Y Persona che presenta la dichiarazione sommaria Y Destinatario X/Y Trasportatore Z Identità e nazionalità del mezzo di trasporto attivo Z Numero di riferimento del trasporto Z Codice del primo luogo di arrivo Z Data e ora di arrivo nel primo luogo di arrivo sul territorio doganale Z Codici dei paesi di transito Y Luogo di carico X/Y Codice del luogo di scarico X/Y Designazione delle merci X Tipo di colli (codice) X Numero di colli X Numero di identificazione del materiale, se containerizzato X/Y Numero di articolo X Codice delle merci X Massa lorda X/Y Codice del metodo di pagamento delle spese di trasporto X/Y Codice delle merci pericolose (ONU) X Numero del sigillo X/Y Data della dichiarazione Y Firma/Autenticazione Y Indicatore di circostanze particolari Y 2.5. Operatori economici autorizzati — Dati ridotti richiesti per le dichiarazioni sommarie di entrata e di uscita — Tabella 5 Voce Dichiarazione sommaria di uscita (cfr. nota 3.2) Dichiarazione sommaria di entrata (cfr. nota 2.2) Numero di riferimento unico delle spedizioni X/Y X/Y Numero del documento di trasporto X/Y X/Y Spedizioniere X/Y X/Y Persona che presenta la dichiarazione sommaria Y Y Destinatario X/Y X/Y Trasportatore Z Parte destinataria della notifica X/Y Identità e nazionalità del mezzo di trasporto attivo che varca la frontiera Z Numero di riferimento del trasporto Z Codice del primo luogo di arrivo Z Data e ora di arrivo nel primo luogo di arrivo sul territorio doganale Z Codici del o dei paesi di transito Y Y Ufficio doganale all’uscita Y Luogo di carico X/Y Designazione delle merci X X Numero di colli X X Numero di identificazione del materiale, se containerizzato X/Y X/Y Codice delle merci X X Data della dichiarazione Y Y Firma/Autenticazione Y Y Indicatore di circostanze particolari Y Y 3. Dati richiesti per le procedure semplificate — Tabella 6 Voce Domiciliazione di esportazione (cfr. nota 3.1) Dichiarazione semplificata di esportazione (cfr. nota 3.1) Dichiarazione incompleta di esportazione (cfr. nota 3.1) Domicilazione di importazione (cfr. nota 2.1) Dichiarazione semplificata di importazione (cfr. nota 2.1) Dichiarazione incompleta di importazione (cfr. nota 2.1) Dichiarazione Y Y Y Y Numero di articoli Y Y Y Y Numero di riferimento unico delle spedizioni X X X X X X Numero del documento di trasporto X/Y X/Y X/Y X/Y X/Y X/Y Spedizioniere/esportatore X/Y X/Y X/Y Destinatario X/Y X/Y X/Y Dichiarante/rappresentante Y Y Y Y Y Y Codice di qualifica del dichiarante/rappresentante Y Y Y Y Y Y Codice valuta X X X Ufficio doganale all’uscita Y Y Y Ufficio doganale per la dichiarazione complementare Y Designazione delle merci X X X X X X Tipo di colli (codice) X X X X X X Numero di colli X X X X X X Marchi di spedizione X/Y X/Y X/Y X/Y X/Y X/Y Numero di identificazione del materiale, se containerizzato X/Y X/Y X/Y Numero di articolo X X X X Codice delle merci X X X X X X Massa lorda (kg) X X X Regime X X X X X X Massa netta (kg) X X X X X X Prezzo dell’articolo X X X Numero di riferimento della procedura semplificata X X Numero di autorizzazione X X X X Informazioni supplementari X X X Data della dichiarazione Y Y Y Y Y Y Firma/Autenticazione Y Y Y Y Y Y 4. Note esplicative dei dati Dichiarazione Inserire i codici indicati nell’allegato 38 per la casella n. 1, prima e seconda suddivisione del DAU. Numero di articoli 1 Numero totale di articoli dichiarato nella dichiarazione o nella dichiarazione sommaria. [Rif.: casella n. 5 del DAU]. Numero di riferimento unico delle spedizioni Numero unico assegnato alle merci, per l’entrata, l’importazione l’uscita e l’esportazione. Si utilizzano i codici OMD (ISO15459) o equivalenti. Dichiarazioni sommarie : si tratta di un’alternativa al numero del documento di trasporto, quando quest’ultimo non è disponibile. Procedure semplificate : questa informazione può essere fornita ove disponibile. Questo dato funge da link con altre fonti di informazione utili. [Rif.: casella n. 7 del DAU]. Numero del documento di trasporto Riferimento al documento che accompagna il trasporto delle merci nel territorio doganale o fuori dal territorio doganale. Comprende il codice del tipo di documento di trasporto indicato all’allegato 38, seguito dal numero di identificazione del documento in questione. Questo dato costituisce un’alternativa al numero di riferimento unico per le spedizioni [UCR] quando quest’ultimo non è disponibile. Funge da link con altre fonti di informazione utili. Dichiarazioni sommarie di uscita per l’approvvigionamento di navi e di aerei : numero della fattura o della distinta di carico. Dichiarazioni sommarie di entrata per la modalità di trasporto su strada : tale informazione deve essere fornita ove disponibile e può includere riferimenti al carnet TIR e al documento di trasporto CMR. [Rif.: casella n. 44 del DAU]. Spedizioniere 2 La parte che spedisce le merci come stipulato nel contratto di trasporto dalla persona che lo ha firmato. Dichiarazioni sommarie di uscita : questo dato deve essere fornito quando si tratta di una persona diversa da quella che presenta la dichiarazione sommaria. Spedizioniere/esportatore 2 La persona che effettua — o per conto della quale è resa — la dichiarazione d’esportazione e che ha la proprietà dei beni o un analogo diritto di disporre di essi al momento dell’accettazione della dichiarazione. [Rif.: casella n. 2 del DAU]. Persona che presenta la dichiarazione sommaria 3 Dichiarazioni sommarie di entrata : una delle persone menzionate all’articolo 36 ter , paragrafi 3 e 4, del codice. Dichiarazioni sommarie di uscita : la parte definita all’articolo 182 quinquies , paragrafo 3, del codice. Questa informazione non è fornita qualora, a norma dell’articolo 182 bis , paragrafo 1, del codice, le merci sono coperte da una dichiarazione in dogana. Nota: Questa informazione è necessaria per identificare la persona che presenta la dichiarazione. Destinatario 3 La parte a cui le merci sono effettivamente destinate. Dichiarazioni sommarie di entrata : questo dato deve essere fornito quando si tratta di una persona diversa da quella che presenta la dichiarazione sommaria. Nel caso in cui le merci siano trasportate con polizza di carico vendibile «con girata in bianco» il destinatario non è noto e l’informazione a lui relativa è sostituita dal seguente codice 10600. Base giuridica Oggetto Casella Codice Allegato 30 bis Situazioni relative a polizze di carico vendibili “con girata in bianco”, in caso di dichiarazioni sommarie di entrata per le quali non siano note le informazioni concernenti il destinatario. 44 10600 Dichiarazioni sommarie di uscita : nei casi di cui all’articolo 789 questa informazione deve essere fornita se disponibile. [Rif.: casella n. 8 del DAU]. Dichiarante/rappresentante 3 Da indicare se diverso dallo spedizioniere/esportatore all’esportazione/dal destinatario all’importazione. [Rif.: casella n. 14 del DAU]. Codice di qualifica del dichiarante/rappresentante Codice che specifica la qualifica del dichiarante o del rappresentante. I codici da utilizzare sono quelli elencati all’allegato 38 nella casella n. 14 del DAU. Trasportatore 3 Parte che trasporta le merci all’entrata nel territorio doganale. Questo dato deve essere indicato se si tratta di una persona diversa da quella che presenta la dichiarazione sommaria. Esso non va indicato qualora possa essere ricavato automaticamente e senza equivoco dagli altri dati forniti dall’operatore. Parte destinataria della notifica 3 Parte da informare dell’entrata delle merci all’importazione. Questo dato deve essere fornito ove pertinente. Nel caso in cui le merci siano trasportate con polizza di carico vendibile “con girata in bianco” il destinatario non è menzionato, è inserito il codice 10600 ed è sempre indicata la parte destinataria della notifica. Identità e nazionalità del mezzo di trasporto attivo che varca la frontiera Identità e nazionalità del mezzo di trasporto attivo che varca la frontiera del territorio doganale dell’UE. Per l’identità vanno utilizzate le definizioni previste all’allegato 37 nella casella n. 18 del DAU. Per la nazionalità vanno utilizzati i codici previsti all’allegato 38 nella casella n. 21 del DAU. Modo di trasporto su ferrovia : deve essere fornito il numero del vagone. Numero di riferimento del trasporto 4 Identificazione dell’itinerario compiuto dal mezzo di trasporto, ad esempio numero del viaggio, numero del volo o numero dell’uscita, se pertinenti. Modo di trasporto su ferrovia : deve essere fornito il numero del convoglio. Questo dato deve essere fornito in caso di trasporto multimodale, se pertinente. Codice del primo luogo di arrivo Identificazione del primo luogo di arrivo nel territorio doganale, ossia un porto (via marittima), un aeroporto (via aerea) o un posto di frontiera (via terrestre). Il codice deve conformarsi al seguente modello: UN/LOCODE (an.. 5) + codice nazionale (an..6). Modi di trasporto su ferrovia e su strada : il codice deve seguire il modello fornito per gli uffici doganali all’allegato 38. Data e ora di arrivo nel primo luogo di arrivo sul territorio doganale Data e ora/data e ora previste di arrivo del mezzo di trasporto al primo aeroporto (via aerea), al primo posto di frontiera (via terrestre) o al primo porto (via marittima). Va utilizzato un codice di 12 cifre (AAAAMMGGHHMM). Deve essere indicata l’ora locale del primo posto di arrivo. Codici del o dei paesi di transito Identificazione in ordine cronologico dei paesi attraverso i quali le merci sono trasportate dal paese di partenza iniziale a quello di destinazione finale. Comprende il paese di partenza iniziale e quello di destinazione finale delle merci. Vanno utilizzati i codici indicati nell’allegato 38 nella casella n. 2 del DAU. Queste informazioni devono essere fornite nella misura in cui sono conosciute. Dichiarazioni sommarie per le spedizioni postali e per espresso in uscita : deve essere fornito solo il paese di destinazione finale delle merci. Dichiarazioni sommarie per le spedizioni postali e per espresso in entrata : deve essere fornito solo il paese di partenza iniziale delle merci. Codice valuta Codice indicato all’allegato 38 nella casella n. 22 del DAU per la valuta in cui la fattura commerciale è stata redatta. Questa informazione è utilizzata insieme a quella “Prezzo dell’articolo” ove sia necessaria per il calcolo dei dazi all’importazione. Gli Stati membri possono derogare a tale obbligo per le dichiarazioni semplificate e le procedure di domiciliazione all’importazione ove le condizioni prescritte nelle autorizzazioni legate a tali procedure consentano loro di rimandare la raccolta di questo dato, indicandolo nella dichiarazione complementare. [Rif.: caselle n. 22 e n. 44 del DAU]. Ufficio doganale di uscita Codice indicato all’allegato 38 nella casella n. 29 del DAU in riferimento all’ufficio doganale di uscita, conformemente all’articolo 793, paragrafo 2. Dichiarazioni sommarie per le spedizioni postali e per espresso in uscita : esso non va indicato qualora possa essere ricavato automaticamente e senza equivoco dagli altri dati forniti dall’operatore. Ufficio doganale per la dichiarazione complementare Dichiarazioni incomplete di esportazione : questo dato deve essere utilizzato solo nei casi di cui all’articolo 281, paragrafo 3. Localizzazione delle merci 4 Il luogo esatto in cui le merci possono essere esaminate. [Rif.: casella n. 30 del DAU]. Luogo di carico 5 Nome del porto marittimo, aeroporto, autoporto, stazione ferroviaria o altro luogo in cui le merci sono caricate sul mezzo utilizzato per il loro trasporto, compreso il paese in cui è situato. Dichiarazioni sommarie per le spedizioni postali e per espresso in entrata : esso non va indicato qualora possa essere ricavato automaticamente e senza equivoco dagli altri dati forniti dall’operatore. Modi di trasporto su ferrovia e su strada : può essere il luogo di presa in carico delle merci ai sensi del contratto di trasporto o l’ufficio doganale di partenza TIR. Codice del luogo di scarico 5 Nome del porto marittimo, aeroporto, autoporto, stazione ferroviaria o altro luogo in cui le merci sono scaricate dal mezzo utilizzato per il loro trasporto, compreso il paese in cui è situato. Modi di trasporto su ferrovia e su strada : se il codice non è disponibile, deve essere indicato il nome del luogo con la massima precisione possibile. Nota: Questo dato fornisce informazioni utili per la gestione della procedura. Designazione delle merci Dichiarazioni sommarie : è la descrizione in linguaggio chiaro, sufficientemente preciso da consentire ai servizi doganali di identificare le merci. Termini generici, quali “collettame”, “carico” o “parti”, non possono essere accettati. Un elenco di tali termini generici sarà pubblicato dalla Commissione. Non è necessario fornire questa informazione quando è specificato il codice delle merci. Procedure semplificate : è la descrizione a fini tariffari. [Rif.: casella n. 31 del DAU]. Tipo di colli (codice) Codice che specifica il tipo di colli conformemente all’allegato 38 nella casella n. 31 del DAU (raccomandazione UN/ECE n. 21, allegato VI). Numero di colli Numero di unità singole imballate in modo da non poter essere divise senza prima aprire l’imballaggio, o numero di pezzi se le merci sono prive di imballaggio. Questo dato non deve essere fornito nel caso di merci alla rinfusa. [Rif.: casella n. 31 del DAU]. Marchi di spedizione Descrizione libera dei marchi e dei numeri sulle unità di trasporto o sui colli. Questo dato va indicato soltanto per le merci imballate, ove pertinente. Ove le merci siano containerizzate, il numero di container può sostituire i marchi di spedizione, che possono tuttavia essere forniti dall’operatore se disponibili. I marchi di spedizione possono essere sostituiti dal numero di riferimento unico o dai riferimenti figuranti nel documento di trasporto che consentono di identificare inequivocabilmente tutti i colli della spedizione. Nota: Questo dato è utile per identificare le spedizioni. [Rif.: casella n. 31 del DAU]. Numero di identificazione del materiale, se containerizzato Marchi (lettere e/o numeri) che identificano il container. [Rif.: casella n. 31 del DAU]. Numero di articoli 6 Numero dell’articolo in relazione al numero totale di articoli riportati nella dichiarazione o nella dichiarazione sommaria. Da utilizzare soltanto quando vi sono più articoli. Nota: Questo dato, che è fornito automaticamente dai sistemi informatizzati, aiuta a identificare l’articolo interessato nella dichiarazione. [Rif.: casella n. 32 del DAU]. Codice delle merci Numero di codice corrispondente all’articolo in questione. Dichiarazioni sommarie di entrata : prime 4 cifre del codice NC. Non è necessario indicare questo dato se è fornita la designazione delle merci. Procedure semplificate di importazione : codice TARIC a 10 cifre. Gli operatori possono, se del caso, completare queste informazioni con codici TARIC supplementari. Gli Stati membri possono derogare a tale obbligo per le dichiarazioni semplificate e le procedure di domiciliazione all’importazione ove le condizioni prescritte nelle autorizzazioni legate a tali procedure consentano loro di rimandare la raccolta di questo dato, indicandolo nella dichiarazione complementare. Dichiarazioni sommarie di uscita : prime 4 cifre del codice NC. Non è necessario indicare questo dato se è fornita la designazione delle merci. Dichiarazioni sommarie di uscita per l’approvvigionamento di navi e di aerei : una nomenclatura specifica e semplificata delle merci sarà pubblicata dalla Commissione. Procedure semplificate di esportazione : codice NC a 8 cifre. Gli operatori possono, se del caso, completare queste informazioni con codici TARIC supplementari. Gli Stati membri possono derogare a tale obbligo per le dichiarazioni semplificate e le procedure di domiciliazione all’esportazione ove le condizioni prescritte nelle autorizzazioni legate a tali procedure consentano loro di rimandare la raccolta di questo dato, indicandolo nella dichiarazione complementare. [Rif.: casella n. 33 del DAU]. Massa lorda (kg) Peso (massa) delle merci corrispondente alla dichiarazione, compreso l’imballaggio, ma escluso il materiale di trasporto. Ove possibile, l’operatore può indicare tale peso a livello dell’articolo nella dichiarazione. Procedure semplificate di importazione : questo dato deve essere fornito solo ove sia necessario per il calcolo dei dazi all’importazione. Gli Stati membri possono derogare a tale obbligo per le dichiarazioni semplificate e le procedure di domiciliazione all’importazione ove le condizioni prescritte nelle autorizzazioni legate a tali procedure consentano loro di rimandare la raccolta di questo dato, indicandolo nella dichiarazione complementare. [Rif.: casella n. 35 del DAU]. Regime Codice regime indicato all’allegato 38 nella casella n. 37, prima e seconda suddivisione, del DAU. Gli Stati membri possono derogare all’obbligo di fornire i codici indicati all’allegato 38 nella casella n. 37, seconda suddivisione, del DAU, per le dichiarazioni semplificate e le procedure di domiciliazione all’importazione e all’esportazione ove le condizioni prescritte nelle autorizzazioni legate a tali procedure consentano loro di rimandare la raccolta di questo dato, indicandolo nella dichiarazione complementare. Massa netta (kg) Peso (massa) delle merci propriamente dette, prive di tutti i loro imballaggi. Gli Stati membri possono derogare a tale obbligo per le dichiarazioni semplificate e le procedure di domiciliazione all’importazione e all’esportazione ove le condizioni prescritte nelle autorizzazioni legate a tali procedure consentano loro di rimandare la raccolta di questo dato, indicandolo nella dichiarazione complementare. [Rif.: casella n. 38 del DAU]. Prezzo dell’articolo Prezzo delle merci per l’articolo interessato nella dichiarazione. Questa informazione è utilizzata insieme al “codice valuta” ove sia necessaria per il calcolo dei dazi all’importazione. Gli Stati membri possono derogare a tale obbligo per le dichiarazioni semplificate e le procedure di domiciliazione all’importazione ove le condizioni prescritte nelle autorizzazioni legate a tali procedure consentano loro di rimandare la raccolta di questo dato, indicandolo nella dichiarazione complementare. [Rif.: casella n. 42 del DAU]. Numero di riferimento della procedura semplificata Numero di riferimento dell’iscrizione nei registri contabili per le procedure descritte agli articoli 266 e 285 bis . Gli Stati membri possono derogare a tale obbligo ove esistano altri sistemi soddisfacenti di tracciabilità delle spedizioni. Informazioni supplementari Inserire il codice 10100 nel caso in cui si applichi l’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1147/2002 7 (merci importate con certificati di idoneità alla navigazione aerea). [Rif.: casella n. 44 del DAU]. Numero di autorizzazione Numero di autorizzazione della procedura semplificata. Gli Stati membri possono derogare a tale obbligo se i loro sistemi informatizzati possono ricavare questo dato senza alcun equivoco da altri elementi della dichiarazione, come ad esempio l’identificazione dell’operatore. Codice delle merci pericolose (ONU) Il codice di identificazione delle merci pericolose delle Nazioni Unite (UNDG) è un numero di serie unico attribuito nell’ambito delle Nazioni Unite alle sostanze e agli articoli contenuti in un elenco delle merci pericolose più comunemente trasportate. Questo dato deve essere fornito solo dove è pertinente. Numero del suggello 8 Numeri di identificazione del suggello apposto al materiale di trasporto, ove pertinente. Codice del metodo di pagamento delle spese di trasporto Vanno utilizzati i codici seguenti: A Pagamento in contanti B Pagamento con carta di credito C Pagamento con assegno D Altri (per esempio, con addebito su un conto) H Trasferimento elettronico di fondi Y Titolare del conto presso il trasportatore Z Non prepagato Questa informazione deve essere fornita se disponibile. Data della dichiarazione 9 Data in cui le diverse dichiarazioni sono state rilasciate e, se del caso, firmate o comunque autenticate. Per le procedure di domiciliazione a norma degli articoli 266 e 285 bis si tratta della data di iscrizione nei registri contabili. [Rif.: casella n. 54 del DAU]. Firma/Autenticazione 9 [Rif.: casella n. 54 del DAU]. Indicatore di circostanze particolari Elemento in codice che indica la circostanza speciale invocata dall’operatore interessato. A Spedizioni postali e per espresso B Approvvigionamento di navi e di aerei C Modo di trasporto su strada D Modo di trasporto su ferrovia E Operatori economici autorizzati Questo dato va fornito solo ove il beneficio di una circostanza particolare diversa da quelle di cui alla tabella 1 sia chiesto dalla persona che presenta la dichiarazione sommaria. Esso non va indicato qualora possa essere ricavato automaticamente e senza equivoco dagli altri dati forniti dall’operatore.
1 Generato automaticamente dai sistemi informatizzati.
2 In codice, ove disponibile.
3 In codice, ove disponibile.
4 Dato da indicare ove pertinente.
5 In codice, ove disponibile.
6 Generato automaticamente dai sistemi informatizzati.
7 GU L 170 del 29.6.2002, pag. 8 .
8 In codice, ove disponibile.
9 Generato automaticamente dai sistemi informatizzati.»
«ALLEGATO 45 quater DOCUMENTO DI ACCOMPAGNAMENTO DELLE ESPORTAZIONI Capitolo I Modello del documento di accompagnamento delle esportazioni Testo di immagine COMUNITÀ EUROPEA 1 D I C H I A R A Z I O N E MRN 2 Speditore/Esportatore N. 5 Articoli 6 Totale dei colli Data del rilascio: Ufficio doganale: 8 Destinatario N. 15 C.P. sped./esport. 17 Cod P. destinaz. a a 18 Identità del mezzo di trasporto alla partenza 29 Ufficio d'uscita 31 Colli e designazione delle merci Marchi e numeri — N. contenitori — Quantità e natura 32 Artic 33 Codice delle merci N. 35 Massa lorda (kg) 38 Massa netta (kg) 40 Dichiarazione sommaria/Documento precedente 44 Menzioni speciali/ Documenti presentati/ Certificati ed autorizzazioni 46 Valore statistico E CONTROLLO DELL'UFFICIO DI SPEDIZIONE/ESPORTAZIONE Risultato: Suggelli apposti: Numero: marche: Termine limite (data): K CONTROLLO DA PARTE DELL'UFFICIO DI USCITA Data di arrivo: Controllo dei sigilli: Osservazioni: DOCUMENTO DI ACCOMPAGNAMENTO DELLE ESPORTAZIONI Capitolo II Note esplicative e particolari (dati) del documento di accompagnamento delle esportazioni Il documento di accompagnamento delle esportazioni viene stampato in base ai dati ricavati dalla dichiarazione di esportazione, eventualmente modificati dal dichiarante/rappresentante e/o rettificati dall’ufficio di esportazione e completati con: 1. MRN (numero di riferimento del movimento) Le informazioni sono presentate sotto forma alfanumerica a 18 caratteri secondo il modello seguente: Contenuto Tipo di campo Esempi 1 Ultime due cifre dell’anno di accettazione formale della dichiarazione di esportazione (AA) Numerico 2 06 2 Identificatore del paese di esportazione (codice alfa-2 come previsto per la casella 2 del documento amministrativo unico di cui all’allegato 38) Numerico 2 PL 3 Identificatore unico dell’operazione di esportazione per anno e per paese Alfanumerico 13 9876AB8890123 4 Carattere di controllo Alfanumerico 1 5 Campi 1 e 2 come illustrato sopra. Nel campo 3 deve figurare un identificatore dell’operazione del sistema di controllo delle esportazioni. Le modalità d’uso di tale campo sono stabilite dalle singole amministrazioni nazionali, con l’obbligo di attribuire un numero esclusivo ad ogni operazione di transito trattata nel corso dell’anno nel paese. Le amministrazioni nazionali che desiderino includere il numero di riferimento dell’ufficio doganale nell’MRN possono utilizzare sino ai primi 6 caratteri per inserire il numero nazionale dell’ufficio doganale. Nel campo 4 dev’essere inserito un carattere di controllo dell’intero MRN. Questo campo permette di individuare eventuali errori nell’acquisizione dell’intero MRN. L’MRN viene stampato anche sotto forma di codice a barre utilizzando il “codice 128” standard, set di caratteri “B”. 2. Ufficio doganale Numero di riferimento dell’ufficio di esportazione. Il documento di accompagnamento delle esportazioni non deve subire modifiche, aggiunte o soppressioni, salvo altrimenti specificato nel presente regolamento.»
«ALLEGATO 45 quinquies ELENCO DI ARTICOLI PER L’ESPORTAZIONE Capitolo I Modello dell’elenco di articoli per l’esportazione Testo di immagine COMUNITÀ EUROPEA MRN ELENCO DEGLI ARTICOLI — ESPORTAZIONE Speditore/Esportatore (2) Destinatario (8) Articolo n. (32) Massa lorda (kg) (35) Codice delle (33) Destinatario (46) Dichiarazione (1) Massa netta (kg) (38) Dichiarazione sommaria/Documento precedente Designazione delle merci (31-1) Paese di esportazione (15) Numero contenitori (31-3) Documenti presentati/Certificati (44-1) Documenti presentati/Certificati (31-2) Paese di destinazione (17) Quantità e natura (31-4) Menzioni speciali (44-2) Capitolo II Note esplicative e particolari (dati) dell’elenco degli articoli Quando un’esportazione consiste di più di un articolo, l’elenco degli articoli viene sempre stampato a decorrere dal sistema informatizzato e dev’essere allegato al documento di accompagnamento delle esportazioni. Le caselle dell’elenco degli articoli possono essere ingrandite in senso verticale. Devono essere stampati i seguenti dati: 1. MRN — numero di riferimento del movimento come definito nell’allegato 45 quater ; 2. i dati da inserire nelle caselle a livello di ciascun articolo devono risultare come segue: a) n. articolo — numero di serie dell’articolo corrente; b) le caselle rimanenti vengono compilate conformemente alle disposizioni di cui alle note esplicative dell’allegato 37, eventualmente in forma codificata.»