del 18 dicembre 2006
che modifica il regolamento (CE) n. 878/2004 che fissa misure transitorie a norma del regolamento (CE) n. 1774/2002 relative a taluni sottoprodotti di origine animale classificati come materiali di categoria 1 e 2 destinati ad usi tecnici
(Testo rilevante ai fini del SEE)
Preamble
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1774/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 ottobre 2002, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano 1 , in particolare l'articolo 4, paragrafo 4, l'articolo 5, paragrafo 4 e l'articolo 32, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
(1) Il regolamento (CE) n. 1774/2002 stabilisce le norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano. Il regolamento definisce i sottoprodotti di origine animale come materiali di categoria 1, 2 e 3 in base al rischio presentato da tali prodotti.
(2) Conformemente a detto regolamento i sottoprodotti di origine animale diversi dai materiali di categoria 1 o 3 sono definiti materiali di categoria 2, indipendentemente da ulteriori considerazioni relative ai rischi connessi a tali prodotti. L'autorizzazione all'utilizzo di sottoprodotti di origine animale per i mangimi dipende dalla classificazione di tale materiale nella categoria 1, 2 o 3. Taluni materiali di categoria 3 possono essere utilizzati nei mangimi, mentre i materiali di categoria 2 sono generalmente esclusi da tale uso.
(3) Tuttavia, taluni sottoprodotti di origine animale che possono essere considerati a basso rischio non rientrano nella definizione di materiale di categoria 3 di cui al regolamento (CE) n. 1774/2002. La definizione, per difetto, di tale materiale come materiale di categoria 2 non corrisponde ai rischi connessi a tali prodotti.
(4) Il regolamento (CE) n. 878/2004 della Commissione, del 29 aprile 2004, che fissa misure transitorie a norma del regolamento (CE) n. 1774/2002 relative a taluni sottoprodotti di origine animale classificati come materiali di categoria 1 e 2 destinati ad usi tecnici 2 , è stato adottato per consentire di continuare a commercializzare, esportare, importare e far transitare taluni sottoprodotti di origine animale definiti come materiali di categoria 1 e 2 destinati esclusivamente a usi tecnici.
(5) La relazione sui sottoprodotti di origine animale 3 , adottata dalla Commissione il 21 ottobre 2005 e presentata al Consiglio il 24 ottobre 2005, rispecchia le difficoltà connesse alla definizione di taluni materiali come materiale di categoria 2 e prevede una serie di modifiche del regolamento (CE) n. 1774/2002 nell'ambito della revisione prevista per la fine del 2006.
(6) In attesa di tali modifiche dovrebbe essere possibile utilizzare nei mangimi e per usi tecnici taluni sottoprodotti di origine animale a basso rischio, attualmente definiti come materiale di categoria 2. Di conseguenza il campo di applicazione del regolamento (CE) n. 878/2004 deve essere esteso per consentire l'uso di taluni materiali a basso rischio di categoria 2 per la produzione di prodotti tecnici e per taluni usi nell'alimentazione degli animali.
(7) Occorre pertanto modificare in tal senso il regolamento (CE) n. 878/2004.
(8) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il regolamento (CE) n. 878/2004 è modificato come segue:
- il titolo è sostituito dal seguente: «Regolamento (CE) n. 878/2004 della Commissione, del 29 aprile 2004, che fissa misure transitorie relative a taluni sottoprodotti di origine animale classificati come materiali di categoria 1 e 2 a norma del regolamento (CE) n. 1774/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio»;
-
è inserito il seguente articolo 1 bis : «Articolo 1 bis Deroga relativa ai documenti commerciali e ai certificati sanitari In deroga all'allegato II, capitolo III, punto 1 del regolamento (CE) n. 1774/2002, i sottoprodotti di origine animale di cui all'articolo 1, paragrafo 2, del presente regolamento possono essere forniti direttamente dai rivenditori al dettaglio ad utenti finali diversi dagli operatori commerciali, senza l'obbligo di un documento commerciale oppure, laddove richiesto dal regolamento (CE) n. 1774/2002, di un certificato sanitario di accompagnamento.»;
-
nella seconda frase dell'articolo 2, i termini «all'articolo 1, lettere c) e d)» sono sostituiti da «all'articolo 1, paragrafo 1, lettere c) e d)»;
-
nella seconda frase dell'articolo 3, i termini «all'articolo 5, lettera a)» sono sostituiti da «all'articolo 5, paragrafi 1 o 2, a seconda del caso»;
-
all'articolo 4, paragrafo 2, l'ultima frase è sostituita dal testo seguente: «Per quanto riguarda i sottoprodotti di origine animale di cui all'articolo 1, paragrafo 1, l'inoltro delle partite importate e delle partite in transito avviene in conformità della procedura di sorveglianza prevista dall'articolo 8, paragrafo 4, della direttiva 97/78/CE del Consiglio . GU L 24 del 30.1.1998, pag. 9 »;"
- all'articolo 7, lettera b), i termini «articolo 5, lettera c)» sono sostituiti da «articolo 5, paragrafo 3».
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea .
Final provisions
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 18 dicembre 2006. Per la Commissione Markos KYPRIANOU Membro della Commissione
1 GU L 273 del 10.10.2002, pag. 1 . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 208/2006 della Commissione ( GU L 36 dell'8.2.2006, pag. 25 ).
2 GU L 162 del 30.4.2004, pag. 62 .
3 COM(2005) 521 def.