32006R1877•Regolamento (CE) n. 1877/2006 della Commissione, del 18 dicembre 2006 , che modifica il regolamento (CE) n. 878/2004 che fissa misure transitorie a norma del regolamento (CE) n. 1774/2002 relative a taluni sottoprodotti di origine animale classificati come materiali di categoria 1 e 2 destinati ad usi tecnici (Testo rilevante ai fini del SEE)
32006R1877Regulation22 dic 2006
del 18 dicembre 2006
che modifica il regolamento (CE) n. 878/2004 che fissa misure transitorie a norma del regolamento (CE) n. 1774/2002 relative a taluni sottoprodotti di origine animale classificati come materiali di categoria 1 e 2 destinati ad usi tecnici
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1774/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 ottobre 2002, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano 1 , in particolare l'articolo 4, paragrafo 4, l'articolo 5, paragrafo 4 e l'articolo 32, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
(1) Il regolamento (CE) n. 1774/2002 stabilisce le norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano. Il regolamento definisce i sottoprodotti di origine animale come materiali di categoria 1, 2 e 3 in base al rischio presentato da tali prodotti.
(2) Conformemente a detto regolamento i sottoprodotti di origine animale diversi dai materiali di categoria 1 o 3 sono definiti materiali di categoria 2, indipendentemente da ulteriori considerazioni relative ai rischi connessi a tali prodotti. L'autorizzazione all'utilizzo di sottoprodotti di origine animale per i mangimi dipende dalla classificazione di tale materiale nella categoria 1, 2 o 3. Taluni materiali di categoria 3 possono essere utilizzati nei mangimi, mentre i materiali di categoria 2 sono generalmente esclusi da tale uso.
(3) Tuttavia, taluni sottoprodotti di origine animale che possono essere considerati a basso rischio non rientrano nella definizione di materiale di categoria 3 di cui al regolamento (CE) n. 1774/2002. La definizione, per difetto, di tale materiale come materiale di categoria 2 non corrisponde ai rischi connessi a tali prodotti.
(4) Il regolamento (CE) n. 878/2004 della Commissione, del 29 aprile 2004, che fissa misure transitorie a norma del regolamento (CE) n. 1774/2002 relative a taluni sottoprodotti di origine animale classificati come materiali di categoria 1 e 2 destinati ad usi tecnici 2 , è stato adottato per consentire di continuare a commercializzare, esportare, importare e far transitare taluni sottoprodotti di origine animale definiti come materiali di categoria 1 e 2 destinati esclusivamente a usi tecnici.
(5) La relazione sui sottoprodotti di origine animale 3 , adottata dalla Commissione il 21 ottobre 2005 e presentata al Consiglio il 24 ottobre 2005, rispecchia le difficoltà connesse alla definizione di taluni materiali come materiale di categoria 2 e prevede una serie di modifiche del regolamento (CE) n. 1774/2002 nell'ambito della revisione prevista per la fine del 2006.
(6) In attesa di tali modifiche dovrebbe essere possibile utilizzare nei mangimi e per usi tecnici taluni sottoprodotti di origine animale a basso rischio, attualmente definiti come materiale di categoria 2. Di conseguenza il campo di applicazione del regolamento (CE) n. 878/2004 deve essere esteso per consentire l'uso di taluni materiali a basso rischio di categoria 2 per la produzione di prodotti tecnici e per taluni usi nell'alimentazione degli animali.
(7) Occorre pertanto modificare in tal senso il regolamento (CE) n. 878/2004.
(8) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Il regolamento (CE) n. 878/2004 è modificato come segue:
| 2) | l'articolo 1 è sostituito dal seguente: «Articolo 1 Campo di applicazione 1. Il presente regolamento si applica ai seguenti sottoprodotti di origine animale, definiti come materiale di categoria 1 o 2 ai sensi del regolamento (CE) n. 1774/2002 e destinati esclusivamente ad usi tecnici: a) pelli ottenute da animali trattati con sostanze vietate a norma della direttiva 96/22/CE del Consiglio ; b) grassi fusi ottenuti da materiali di categoria 1, prodotti utilizzando il metodo 1 di cui all'allegato V, capitolo III, del regolamento (CE) n. 1774/2002 e, nel caso di grassi fusi provenienti da ruminanti, purificati in modo che il livello massimo del totale di impurità insolubili rimanenti non superi lo 0,15 % in peso, nonché derivati lipidici conformi almeno alle norme di cui all'allegato VI, capitolo III, del regolamento (CE) n. 1774/2002; c) intestini di ruminanti (con o senza contenuto); e d) ossa e prodotti a base di ossa contenenti la colonna vertebrale e il cranio, corna di bovini che sono state asportate dal cranio con un metodo che consente di lasciare intatta la cavità cranica. Tuttavia, il presente regolamento non è applicabile ai sottoprodotti di origine animale ottenuti dagli animali di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), punti i) e ii), del regolamento (CE) n. 1774/2002. 2. Il presente regolamento è applicabile ai seguenti sottoprodotti di origine animale, definiti come materiali di categoria 2 conformemente all'articolo 5, paragrafo 1, lettera g), del regolamento (CE) n. 1774/2002, che sono destinati all'alimentazione di animali diversi dagli animali terrestri di allevamento, all'alimentazione di animali da pelliccia di allevamento oppure ad usi tecnici, incluse le esche da pesca: a) invertebrati terrestri diversi dalle specie patogene per gli animali o per gli esseri umani, incluse tutte le loro forme di trasformazione, come le larve; b) animali acquatici, ad eccezione dei mammiferi marini, se non di origine di acquacoltura; c) animali dell'acquacoltura allevati specificamente per l'impiego come esche da pesca, a condizione che l'esca non sia utilizzata per l'acquacoltura senza una previa trasformazione; d) animali appartenenti agli ordini zoologici dei Rodentia e Lagomorpha , inclusi quelli mantenuti come animali di allevamento per la fabbricazione di prodotti di origine animale; e e) prodotti derivati da o prodotti dagli animali di cui alle lettere da a) a d), quali uova di pesce, ma esclusi i mangimi derivati dagli animali di cui alla lettera d).» GU L 125 del 23.5.1996, pag. 3 ." | a) | pelli ottenute da animali trattati con sostanze vietate a norma della direttiva 96/22/CE del Consiglio ; | b) | grassi fusi ottenuti da materiali di categoria 1, prodotti utilizzando il metodo 1 di cui all'allegato V, capitolo III, del regolamento (CE) n. 1774/2002 e, nel caso di grassi fusi provenienti da ruminanti, purificati in modo che il livello massimo del totale di impurità insolubili rimanenti non superi lo 0,15 % in peso, nonché derivati lipidici conformi almeno alle norme di cui all'allegato VI, capitolo III, del regolamento (CE) n. 1774/2002; | c) | intestini di ruminanti (con o senza contenuto); e | d) | ossa e prodotti a base di ossa contenenti la colonna vertebrale e il cranio, corna di bovini che sono state asportate dal cranio con un metodo che consente di lasciare intatta la cavità cranica. | a) | invertebrati terrestri diversi dalle specie patogene per gli animali o per gli esseri umani, incluse tutte le loro forme di trasformazione, come le larve; | b) | animali acquatici, ad eccezione dei mammiferi marini, se non di origine di acquacoltura; | c) | animali dell'acquacoltura allevati specificamente per l'impiego come esche da pesca, a condizione che l'esca non sia utilizzata per l'acquacoltura senza una previa trasformazione; | d) | animali appartenenti agli ordini zoologici dei Rodentia e Lagomorpha , inclusi quelli mantenuti come animali di allevamento per la fabbricazione di prodotti di origine animale; e | e) | prodotti derivati da o prodotti dagli animali di cui alle lettere da a) a d), quali uova di pesce, ma esclusi i mangimi derivati dagli animali di cui alla lettera d).» |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| a) | pelli ottenute da animali trattati con sostanze vietate a norma della direttiva 96/22/CE del Consiglio ; | ||||||||||||||||||
| b) | grassi fusi ottenuti da materiali di categoria 1, prodotti utilizzando il metodo 1 di cui all'allegato V, capitolo III, del regolamento (CE) n. 1774/2002 e, nel caso di grassi fusi provenienti da ruminanti, purificati in modo che il livello massimo del totale di impurità insolubili rimanenti non superi lo 0,15 % in peso, nonché derivati lipidici conformi almeno alle norme di cui all'allegato VI, capitolo III, del regolamento (CE) n. 1774/2002; | ||||||||||||||||||
| c) | intestini di ruminanti (con o senza contenuto); e | ||||||||||||||||||
| d) | ossa e prodotti a base di ossa contenenti la colonna vertebrale e il cranio, corna di bovini che sono state asportate dal cranio con un metodo che consente di lasciare intatta la cavità cranica. | ||||||||||||||||||
| a) | invertebrati terrestri diversi dalle specie patogene per gli animali o per gli esseri umani, incluse tutte le loro forme di trasformazione, come le larve; | ||||||||||||||||||
| b) | animali acquatici, ad eccezione dei mammiferi marini, se non di origine di acquacoltura; | ||||||||||||||||||
| c) | animali dell'acquacoltura allevati specificamente per l'impiego come esche da pesca, a condizione che l'esca non sia utilizzata per l'acquacoltura senza una previa trasformazione; | ||||||||||||||||||
| d) | animali appartenenti agli ordini zoologici dei Rodentia e Lagomorpha , inclusi quelli mantenuti come animali di allevamento per la fabbricazione di prodotti di origine animale; e | ||||||||||||||||||
| e) | prodotti derivati da o prodotti dagli animali di cui alle lettere da a) a d), quali uova di pesce, ma esclusi i mangimi derivati dagli animali di cui alla lettera d).» |
è inserito il seguente articolo 1 bis : «Articolo 1 bis Deroga relativa ai documenti commerciali e ai certificati sanitari In deroga all'allegato II, capitolo III, punto 1 del regolamento (CE) n. 1774/2002, i sottoprodotti di origine animale di cui all'articolo 1, paragrafo 2, del presente regolamento possono essere forniti direttamente dai rivenditori al dettaglio ad utenti finali diversi dagli operatori commerciali, senza l'obbligo di un documento commerciale oppure, laddove richiesto dal regolamento (CE) n. 1774/2002, di un certificato sanitario di accompagnamento.»;
nella seconda frase dell'articolo 2, i termini «all'articolo 1, lettere c) e d)» sono sostituiti da «all'articolo 1, paragrafo 1, lettere c) e d)»;
nella seconda frase dell'articolo 3, i termini «all'articolo 5, lettera a)» sono sostituiti da «all'articolo 5, paragrafi 1 o 2, a seconda del caso»;
all'articolo 4, paragrafo 2, l'ultima frase è sostituita dal testo seguente: «Per quanto riguarda i sottoprodotti di origine animale di cui all'articolo 1, paragrafo 1, l'inoltro delle partite importate e delle partite in transito avviene in conformità della procedura di sorveglianza prevista dall'articolo 8, paragrafo 4, della direttiva 97/78/CE del Consiglio . GU L 24 del 30.1.1998, pag. 9 »;"
| 7) | l'articolo 5 è sostituito dal seguente: «Articolo 5 Etichettatura, fornitura, registrazione e prescrizioni di trattamento 1. Oltre alle prescrizioni relative all'identificazione di cui all'allegato II, capitolo I, del regolamento (CE) n. 1774/2002, su tutti gli imballaggi di sottoprodotti di origine animale di cui all'articolo 1, paragrafo 1, del presente regolamento deve essere applicata un'etichetta recante la seguente dicitura: “VIETATO NEI PRODOTTI ALIMENTARI, NEI MANGIMI, NEI FERTILIZZANTI, NEI COSMETICI, NEI PRODOTTI MEDICINALI E NEI DISPOSITIVI MEDICI”. Tuttavia, nel caso dei sottoprodotti di origine animale destinati alla fabbricazione di prodotti medicinali in conformità della legislazione comunitaria, può essere utilizzata un'etichetta diversa recante la dicitura “DESTINATO ESCLUSIVAMENTE AI PRODOTTI MEDICINALI”. 2. Su tutti gli imballaggi di sottoprodotti di origine animale di cui all'articolo 1, paragrafo 2, deve essere applicata un'etichetta recante la dicitura “NON DESTINATO AL CONSUMO UMANO”, a meno che non siano forniti in imballaggi pronti alla vendita recanti l'indicazione che il contenuto è destinato esclusivamente all'alimentazione di animali da compagnia oppure all'uso come esca da pesca. 3. I sottoprodotti di origine animale di cui all'articolo 1 del presente regolamento vengono forniti a un impianto tecnico specializzato nell'utilizzo di tali materiali, riconosciuto a norma dell'articolo 18, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1774/2002. I sottoprodotti di origine animale di cui all'articolo 1, paragrafo 2, possono essere inoltre forniti a: a) un impianto di transito riconosciuto a norma dell'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1774/2002; b) un impianto di magazzinaggio riconosciuto a norma dell'articolo 11, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1774/2002; c) un impianto di produzione di alimenti per animali da compagnia riconosciuto a norma dell'articolo 18, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1774/2002; d) un'azienda o uno stabilimento che detiene animali conformemente alle prescrizioni di cui all'articolo 23, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (CE) n. 1774/2002; e) un luogo o l'impianto di produzione, a seconda del caso, di: i) prodotti cosmetici a norma della direttiva 76/768/CEE del Consiglio, del 27 luglio 1976, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri relative ai prodotti cosmetici ; ii) medicinali veterinari a norma della direttiva 2001/82/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, recante un codice comunitario relativo ai medicinali veterinari ; iii) medicinali a norma della direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano ; iv) dispositivi medici a norma della direttiva 93/42/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1993, concernente i dispositivi medici ; o v) dispositivi medico-diagnostici in vitro a norma della direttiva 98/79/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 ottobre 1998, relativa ai dispositivi medico-diagnostici in vitro ; oppure f) la vendita al dettaglio diretta, se i sottoprodotti di origine animale sono: i) forniti in imballaggi pronti alla vendita recanti un'etichetta con una chiara indicazione che il contenuto è destinato esclusivamente a: — l'alimentazione di animali da compagnia o all'uso come esca da pesca; ii) essiccati mediante un trattamento sufficiente per distruggere gli organismi patogeni, inclusa la salmonella; oppure iii) surgelati nel caso dei sottoprodotti di origine animale di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettere b) e c), e, per quanto riguarda la specie Rodentia , d). Fatto salvo il regolamento (CE) n. 811/2003 della Commissione, del 12 maggio 2003, che applica il regolamento (CE) n. 1774/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, per quanto concerne il divieto di riciclaggio all'interno della specie relativamente ai pesci, nonché il sotterramento e la combustione di sottoprodotti di origine animale ed alcuni provvedimenti transitori , i sottoprodotti di origine animale di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera b), del presente regolamento possono essere forniti per l'impiego come mangimi ad aziende o impianti che detengono animali acquatici. 4. I proprietari, gli operatori o i rappresentanti degli impianti, delle aziende o stabilimenti di cui al paragrafo 3 del presente articolo devono: a) tenere registri conformemente all'articolo 9 del regolamento (CE) n. 1774/2002; b) garantire che i sottoprodotti di origine animale siano sottoposti, se del caso, a un trattamento che soddisfi i requisiti dell'autorità compente in modo che il materiale risultante non costituisca un rischio per la salute pubblica o animale; c) fornire o utilizzare i sottoprodotti di origine animale esclusivamente per i fini autorizzati dall'autorità competente. GU L 262 del 27.9.1976, pag. 169 . Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2006/78/CE della Commissione ( GU L 271 del 30.9.2006, pag. 56 )." GU L 311 del 28.11.2001, pag. 1 . Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2004/28/CE ( GU L 136 del 30.4.2004, pag. 58 )." GU L 311 del 28.11.2001, pag. 67 . Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2004/27/CE ( GU L 136 del 30.4.2004, pag. 34 )." GU L 169 del 12.7.1993, pag. 1 . Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 1882/2003 ( GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1 )." GU L 331 del 7.12.1998, pag. 1 . Direttiva modificata dal regolamento (CE) n. 1882/2003." GU L 117 del 13.5.2003, pag. 14 .»;" | a) | un impianto di transito riconosciuto a norma dell'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1774/2002; | b) | un impianto di magazzinaggio riconosciuto a norma dell'articolo 11, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1774/2002; | c) | un impianto di produzione di alimenti per animali da compagnia riconosciuto a norma dell'articolo 18, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1774/2002; | d) | un'azienda o uno stabilimento che detiene animali conformemente alle prescrizioni di cui all'articolo 23, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (CE) n. 1774/2002; | e) | i): prodotti cosmetici a norma della direttiva 76/768/CEE del Consiglio, del 27 luglio 1976, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri relative ai prodotti cosmetici ; | i) | prodotti cosmetici a norma della direttiva 76/768/CEE del Consiglio, del 27 luglio 1976, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri relative ai prodotti cosmetici ; | ii) | medicinali veterinari a norma della direttiva 2001/82/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, recante un codice comunitario relativo ai medicinali veterinari ; | iii) | medicinali a norma della direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano ; | iv) | dispositivi medici a norma della direttiva 93/42/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1993, concernente i dispositivi medici ; o | v) | dispositivi medico-diagnostici in vitro a norma della direttiva 98/79/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 ottobre 1998, relativa ai dispositivi medico-diagnostici in vitro ; oppure | f) | i): forniti in imballaggi pronti alla vendita recanti un'etichetta con una chiara indicazione che il contenuto è destinato esclusivamente a: — l'alimentazione di animali da compagnia o all'uso come esca da pesca; — — — l'alimentazione di animali da compagnia o all'uso come esca da pesca; —: l'alimentazione di animali da compagnia o all'uso come esca da pesca; | i) | —: l'alimentazione di animali da compagnia o all'uso come esca da pesca; | — | l'alimentazione di animali da compagnia o all'uso come esca da pesca; | ii) | essiccati mediante un trattamento sufficiente per distruggere gli organismi patogeni, inclusa la salmonella; oppure | iii) | surgelati nel caso dei sottoprodotti di origine animale di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettere b) e c), e, per quanto riguarda la specie Rodentia , d). | a) | tenere registri conformemente all'articolo 9 del regolamento (CE) n. 1774/2002; | b) | garantire che i sottoprodotti di origine animale siano sottoposti, se del caso, a un trattamento che soddisfi i requisiti dell'autorità compente in modo che il materiale risultante non costituisca un rischio per la salute pubblica o animale; | c) | fornire o utilizzare i sottoprodotti di origine animale esclusivamente per i fini autorizzati dall'autorità competente. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| a) | un impianto di transito riconosciuto a norma dell'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1774/2002; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| b) | un impianto di magazzinaggio riconosciuto a norma dell'articolo 11, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1774/2002; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| c) | un impianto di produzione di alimenti per animali da compagnia riconosciuto a norma dell'articolo 18, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1774/2002; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| d) | un'azienda o uno stabilimento che detiene animali conformemente alle prescrizioni di cui all'articolo 23, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (CE) n. 1774/2002; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| e) | i): prodotti cosmetici a norma della direttiva 76/768/CEE del Consiglio, del 27 luglio 1976, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri relative ai prodotti cosmetici ; | i) | prodotti cosmetici a norma della direttiva 76/768/CEE del Consiglio, del 27 luglio 1976, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri relative ai prodotti cosmetici ; | ii) | medicinali veterinari a norma della direttiva 2001/82/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, recante un codice comunitario relativo ai medicinali veterinari ; | iii) | medicinali a norma della direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano ; | iv) | dispositivi medici a norma della direttiva 93/42/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1993, concernente i dispositivi medici ; o | v) | dispositivi medico-diagnostici in vitro a norma della direttiva 98/79/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 ottobre 1998, relativa ai dispositivi medico-diagnostici in vitro ; oppure | ||||||||||||||||||||||||||
| i) | prodotti cosmetici a norma della direttiva 76/768/CEE del Consiglio, del 27 luglio 1976, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri relative ai prodotti cosmetici ; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ii) | medicinali veterinari a norma della direttiva 2001/82/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, recante un codice comunitario relativo ai medicinali veterinari ; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| iii) | medicinali a norma della direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano ; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| iv) | dispositivi medici a norma della direttiva 93/42/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1993, concernente i dispositivi medici ; o | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| v) | dispositivi medico-diagnostici in vitro a norma della direttiva 98/79/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 ottobre 1998, relativa ai dispositivi medico-diagnostici in vitro ; oppure | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| f) | i): forniti in imballaggi pronti alla vendita recanti un'etichetta con una chiara indicazione che il contenuto è destinato esclusivamente a: — l'alimentazione di animali da compagnia o all'uso come esca da pesca; — — — l'alimentazione di animali da compagnia o all'uso come esca da pesca; —: l'alimentazione di animali da compagnia o all'uso come esca da pesca; | i) | —: l'alimentazione di animali da compagnia o all'uso come esca da pesca; | — | l'alimentazione di animali da compagnia o all'uso come esca da pesca; | ii) | essiccati mediante un trattamento sufficiente per distruggere gli organismi patogeni, inclusa la salmonella; oppure | iii) | surgelati nel caso dei sottoprodotti di origine animale di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettere b) e c), e, per quanto riguarda la specie Rodentia , d). | ||||||||||||||||||||||||||||
| i) | —: l'alimentazione di animali da compagnia o all'uso come esca da pesca; | — | l'alimentazione di animali da compagnia o all'uso come esca da pesca; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| — | l'alimentazione di animali da compagnia o all'uso come esca da pesca; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ii) | essiccati mediante un trattamento sufficiente per distruggere gli organismi patogeni, inclusa la salmonella; oppure | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| iii) | surgelati nel caso dei sottoprodotti di origine animale di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettere b) e c), e, per quanto riguarda la specie Rodentia , d). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| a) | tenere registri conformemente all'articolo 9 del regolamento (CE) n. 1774/2002; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| b) | garantire che i sottoprodotti di origine animale siano sottoposti, se del caso, a un trattamento che soddisfi i requisiti dell'autorità compente in modo che il materiale risultante non costituisca un rischio per la salute pubblica o animale; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| c) | fornire o utilizzare i sottoprodotti di origine animale esclusivamente per i fini autorizzati dall'autorità competente. |
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea .
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 18 dicembre 2006. Per la Commissione Markos KYPRIANOU Membro della Commissione
1 GU L 273 del 10.10.2002, pag. 1 . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 208/2006 della Commissione ( GU L 36 dell'8.2.2006, pag. 25 ).
2 GU L 162 del 30.4.2004, pag. 62 .
3 COM(2005) 521 def.
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"title": "Règlement (CE) n o 1877/2006 de la Commission du 18 décembre 2006 modifiant le règlement (CE) n o 878/2004 établissant des mesures transitoires conformément au règlement (CE) n o 1774/2002, en ce qui concerne certains sous-produits animaux classés comme matières des catégories 1 et 2 et destinés à des utilisations techniques (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)",
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