32006R1888•Regolamento (CE) n. 1888/2006 della Commissione, del 19 dicembre 2006 , che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di determinati prodotti di granturco dolce in granella, preparato o conservato, originari della Tailandia
32006R1888Regulation21 dic 2006
del 19 dicembre 2006
che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di determinati prodotti di granturco dolce in granella, preparato o conservato, originari della Tailandia
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea 1 («il regolamento di base»), in particolare l’articolo 7,
sentito il comitato consultivo,
considerando quanto segue:
A. PROCEDIMENTO
1. Apertura
(1) Il 13 febbraio 2006, la Association Européenne des Transformateurs de Maïs Doux (AETMD) («il denunziante») ha presentato, per conto di produttori che rappresentano una proporzione maggioritaria, in questo caso il 70 % circa, della produzione comunitaria complessiva di granturco dolce preparato o conservato, una denuncia relativa alle importazioni di determinati prodotti di granturco dolce in granella, preparato o conservato, originari della Tailandia.
(2) La denuncia conteneva elementi di prova di pratiche di dumping relative al prodotto citato e del pregiudizio notevole da esse derivante, considerati sufficienti per giustificare l’apertura di un procedimento.
(3) Il 28 marzo 2006, il procedimento è stato avviato mediante pubblicazione di un avviso di apertura sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 2 .
2. Parti interessate dal procedimento
(4) La Commissione ha ufficialmente informato dell’apertura del procedimento antidumping i produttori esportatori, gli importatori, gli utilizzatori e le associazioni di utilizzatori notoriamente interessati, le associazioni dei consumatori nonché i rappresentanti del paese esportatore e i produttori comunitari. Le parti interessate hanno avuto la possibilità di rendere note le loro osservazioni per iscritto e di chiedere un’audizione entro il termine fissato nell’avviso di apertura.
(5) Considerato il numero assai elevato di produttori esportatori, di produttori comunitari e di importatori interessati dall'inchiesta, nell'avviso di apertura è stata prospettata la possibilità di ricorrere a tecniche di campionamento in conformità dell'articolo 17 del regolamento di base.
(6) Per consentire alla Commissione di stabilire se fosse necessario ricorrere al campionamento e, in tal caso, di selezionare un campione, i produttori esportatori, i produttori comunitari, gli importatori e i rappresentanti che agiscono per loro conto sono stati invitati a manifestarsi e a fornire, secondo le modalità specificate nell'avviso di apertura, una serie di informazioni essenziali sulle loro attività relative al prodotto in esame entro 15 giorni dalla data di pubblicazione dell’avviso di apertura.
(7) Dopo aver esaminato le informazioni presentate e considerato lo scarso numero di risposte favorevoli ad una maggiore cooperazione da parte tanto dei produttori comunitari quanto degli importatori, è stato deciso di ricorrere al campionamento solo per gli esportatori. La Commissione ha selezionato un campione di quattro produttori esportatori.
(8) La Commissione ha raccolto e verificato tutte le informazioni ritenute necessarie ai fini di una determinazione provvisoria del dumping, del conseguente pregiudizio e dell'interesse della Comunità. A tal fine la Commissione ha inviato questionari ai produttori esportatori selezionati per il campione. Per quanto riguarda i produttori comunitari e gli importatori, la Commissione ha inviato questionari a tutte le società che si sono manifestate entro il termine fissato nell'avviso di apertura giacché il campionamento non è stato alla fine ritenuto necessario. La Commissione ha inviato questionari anche a tutti i dettaglianti comunitari citati nella denuncia e alle associazioni di consumatori.
(9) Hanno risposto cinque produttori esportatori tailandesi, sei produttori comunitari, un importatore indipendente della Comunità e un dettagliante della Comunità. Anche le autorità tailandesi hanno presentato le loro osservazioni.
(10) Sono state effettuate visite di verifica presso le sedi delle seguenti società:
| a) | —: Bonduelle Conserve International SAS, Renescure, Francia, | — | Bonduelle Conserve International SAS, Renescure, Francia, | — | Bonduelle Nagykoros Kft., Nagykoros, Ungheria, | — | Compagnie Générale de Conserve SICA SA, Theix, Francia, | — | Conserve Italia SCA, San Lazzaro di Savena, Italia; |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | Bonduelle Conserve International SAS, Renescure, Francia, | ||||||||
| — | Bonduelle Nagykoros Kft., Nagykoros, Ungheria, | ||||||||
| — | Compagnie Générale de Conserve SICA SA, Theix, Francia, | ||||||||
| — | Conserve Italia SCA, San Lazzaro di Savena, Italia; |
| b) | —: Malee Sampran Public Co., Ltd, Pathumthani, | — | Malee Sampran Public Co., Ltd, Pathumthani, | — | Karn Corn Co., Ltd, Bangkok, | — | River Kwai International Food Industry Co., Ltd, Bangkok, | — | Sun Sweet Co., Ltd, Chiangmai. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | Malee Sampran Public Co., Ltd, Pathumthani, | ||||||||
| — | Karn Corn Co., Ltd, Bangkok, | ||||||||
| — | River Kwai International Food Industry Co., Ltd, Bangkok, | ||||||||
| — | Sun Sweet Co., Ltd, Chiangmai. |
(11) È stata concessa un’audizione a tutte le parti che ne hanno fatto richiesta e hanno dimostrato di avere particolari motivi per essere sentite.
3. Periodo dell’inchiesta
(12) L’inchiesta relativa al dumping e al pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il 1 o gennaio 2005 e il 31 dicembre 2005 («periodo dell’inchiesta» o «PI»). Per quanto riguarda l’analisi delle tendenze pertinenti per valutare il pregiudizio, la Commissione ha analizzato i dati relativi al periodo compreso tra il 1 o gennaio 2002 e il 31 dicembre 2005 («periodo in esame»).
B. PRODOTTO IN ESAME E PRODOTTO SIMILE
1. Prodotto in esame
(13) Il prodotto in esame è il granturco dolce ( Zea mays var. saccharata ), in granella, preparato o conservato nell’aceto o nell’acido acetico, non congelato, dichiarato di norma al codice NC ex 2001 90 30 , e il granturco dolce ( Zea mays var. saccharata ), in granella, preparato o conservato ma non nell’aceto o acido acetico, non congelato, diverso dai prodotti della voce 2006, dichiarato di norma al codice NC ex 2005 80 00 , originario della Tailandia («prodotto in esame»).
(14) L'inchiesta ha dimostrato che, malgrado le differenze di conservazione, i diversi tipi di prodotto in esame presentano tutti le stesse caratteristiche chimiche e biologiche di base e sono essenzialmente utilizzati per lo stesso fine.
2. Prodotto simile
(15) Si è accertato che il granturco dolce prodotto e venduto nella Comunità dall'industria comunitaria e che il granturco dolce prodotto e venduto in Tailandia presentano essenzialmente le stesse caratteristiche chimiche e fisiche e gli stessi impieghi di base del granturco dolce prodotto in Tailandia e venduto per l'esportazione nella Comunità. Essi sono pertanto provvisoriamente considerati prodotti simili a termini dell'articolo 1, paragrafo 4, del regolamento di base.
C. DUMPING
1. Campionamento
(16) Come già affermato nel considerando 5, nell'avviso di apertura è stata prospettata la possibilità di ricorrere al campionamento dei produttori esportatori tailandesi. In totale, 20 società hanno risposto al questionario per il campionamento entro il termine previsto e hanno fornito le informazioni richieste. Tuttavia, una di queste società, trattandosi di un operatore nazionale e non di un produttore esportatore, non produceva né esportava il prodotto in esame e non ha quindi potuto essere presa in considerazione per la costituzione del campione. Inoltre tre società non hanno esportato il prodotto in esame nella Comunità nel periodo dell'inchiesta. Nel complesso, 16 società sono state considerate come parti che hanno collaborato all'inchiesta.
(17) In conformità dell'articolo 17, paragrafo 1, del regolamento di base, il campione di esportatori è stato selezionato sulla base del massimo volume rappresentativo di esportazioni dalla Tailandia nella Comunità che potesse essere adeguatamente esaminato entro il periodo di tempo disponibile.
(18) Conformemente all'articolo 17, paragrafo 2, del regolamento di base, la Commissione ha consultato le autorità e gli esportatori tailandesi in merito alla sua intenzione di selezionare un campione composto da quattro società rappresentanti il 52 % delle esportazioni tailandesi del prodotto in esame verso la Comunità. Le autorità tailandesi e alcuni esportatori hanno contestato il campione prescelto e hanno chiesto che vi fosse inserito un maggior numero di società. La Commissione ha tuttavia ritenuto che per ottenere un campione il più rappresentativo possibile tenendo conto dei termini previsti per l'inchiesta fosse opportuno inserirvi solamente queste quattro società poiché i) in questo modo era possibile coprire un volume più ampio di esportazioni e ii) le quattro società potevano essere esaminate entro il periodo di tempo disponibile.
2. Esame individuale
(19) Le società che non sono state inserite nel campione hanno presentato richiesta di determinazione di un margine di dumping individuale. Tuttavia, considerato il gran numero di richieste e di società incluse nel campione, si è ritenuto che l'esame dei singoli casi sarebbe stato indebitamente gravoso a termini dell'articolo 17, paragrafo 3, del regolamento di base e avrebbe impedito la tempestiva conclusione dell'inchiesta. Le richieste di determinazione di margini individuali sono quindi respinte.
(20) Una delle società non incluse nel campione che aveva presentato richiesta di determinazione di un margine di dumping individuale ha contestato la decisione di non concedere un esame individuale. Essa ha sostenuto che le società inserite nel campione non erano rappresentative poiché il campione non comprendeva le piccole imprese e non rifletteva inoltre la ripartizione geografica delle società in Tailandia. La società in questione ha inoltre presentato un questionario interamente compilato entro il termine indicato nell'avviso di apertura. Come già affermato nel considerando 18, il campione è stato giudicato rappresentativo sulla base del volume di esportazioni. A tale proposito va osservato che il criterio fondamentale applicato per selezionare il campione nella presente inchiesta è stato quello del volume (il volume di esportazioni nella Comunità nel caso dei produttori esportatori) più che il criterio alternativo di cui all'articolo 17, paragrafo 1, del regolamento di base, che prevede il ricorso a un campione statisticamente valido sulla base delle informazioni disponibili al momento della selezione. Inoltre, come già affermato nel considerando 18, non è stato possibile esaminare un maggior numero di società poiché ciò avrebbe reso l'inchiesta indebitamente gravosa e ne avrebbe impedito la tempestiva conclusione. In tali circostanze la richiesta di un esame individuale presentata dalla società è stata respinta.
3. Valore normale
(21) Per quanto riguarda la determinazione del valore normale, la Commissione ha esaminato in primo luogo se le vendite totali del prodotto simile effettuate da ciascun produttore esportatore sul mercato interno fossero rappresentative rispetto alle loro esportazioni totali nella Comunità. In conformità dell’articolo 2, paragrafo 2, prima frase, del regolamento di base, si è accertato che le vendite del prodotto simile sul mercato interno sono rappresentative solo per una delle società incluse nel campione in quanto il volume delle sue vendite sul mercato interno è superiore al 5 % del volume totale delle sue esportazioni nella Comunità.
(22) La Commissione ha quindi individuato i tipi di prodotto simile di questa società venduti sul mercato interno che fossero identici o direttamente comparabili ai tipi venduti per l'esportazione nella Comunità. Per ciascuno di questi tipi si è stabilito se le vendite sul mercato interno fossero sufficientemente rappresentative ai fini dell’articolo 2, paragrafo 2, del regolamento di base. Le vendite sul mercato interno di un determinato tipo sono state considerate sufficientemente rappresentative se il volume complessivo delle vendite sul mercato interno durante il PI corrispondeva ad almeno il 5 % del volume totale delle vendite del tipo comparabile per l'esportazione nella Comunità.
(23) In seguito, la Commissione ha esaminato se si potesse ritenere che le vendite sul mercato interno di ciascun tipo di prodotto in esame effettuate in quantità rappresentative fossero state eseguite nell'ambito di normali operazioni commerciali ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 4, del regolamento di base. A tal fine si è calcolata, per ciascun tipo di prodotto esportato, la proporzione di vendite interne remunerative ad acquirenti indipendenti.
(24) Per i tipi di prodotto per i quali oltre l'80 % delle vendite sul mercato interno (in termini di volume) era effettuato ad un prezzo netto pari o superiore al costo di produzione calcolato e la media ponderata del prezzo di vendita era pari o superiore al costo di produzione, il valore normale, per tipo di prodotto, è stato calcolato come la media ponderata di tutti i prezzi di vendita del tipo in questione sul mercato interno, indipendentemente dal fatto che tali vendite fossero remunerative o meno.
(25) Per i tipi di prodotto per i quali almeno il 10 %, ma non più dell'80 %, in volume delle vendite sul mercato interno, è risultato effettuato a prezzi non inferiori al costo di produzione, il valore normale, per tipo di prodotto, è stato calcolato come la media ponderata dei prezzi delle vendite del tipo in questione sul mercato interno effettuate a prezzi uguali o superiori al solo costo di produzione.
(26) Per i tipi di prodotto per i quali meno del 10 % in volume delle vendite sul mercato interno è risultato effettuato ad un prezzo non inferiore al costo di produzione, si è ritenuto che il tipo di prodotto in esame non fosse stato venduto nel corso di normali operazioni commerciali.
(27) Per i tipi di prodotti la cui vendita non era stata effettuata nel corso di normali operazioni commerciali, nonché per quelli non venduti in quantità rappresentative sul mercato interno, il valore normale ha dovuto essere costruito. Per questa società il valore normale è stato costruito sulla base dell'80 % circa del volume delle vendite alla Comunità.
(28) Per i tipi di prodotto di cui al considerando 27, il valore normale è stato costruito, in conformità dell'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento di base, sommando al costo di produzione di ciascun tipo di prodotto esportato nella Comunità un congruo importo per le spese generali, amministrative e di vendita («SGAV») e per i profitti. Conformemente alla parte introduttiva dell'articolo 2, paragrafo 6, del regolamento di base, l'importo delle SGAV è stato calcolato sulla base delle SGAV sostenute e dei profitti realizzati dalla società per le vendite del prodotto simile sul mercato interno nel corso di normali operazioni commerciali.
(29) Per gli altri tre produttori esportatori inclusi nel campione, il valore normale ha dovuto essere costruito, a norma dell'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento di base, dal momento che nessuna di queste società aveva effettuato vendite rappresentative sul mercato interno. Per tutti questi produttori esportatori il valore normale è stato costruito sommando ai costi di produzione di ciascun tipo di prodotto esportato nella Comunità, apportando se necessario una correzione, come spiegato al considerando 32, un congruo importo per le SGAV e per i profitti. Non è stato possibile calcolare gli importi relativi alle SGAV e ai profitti in base alle disposizioni dell’articolo 2, paragrafo 6, lettera a), del regolamento di base, in quanto una sola società aveva effettuato vendite rappresentative sul mercato interno.
(30) Per due società è stato possibile calcolare gli importi relativi alle SGAV e ai profitti conformemente all'articolo 2, paragrafo 6, lettera b), in quanto questi esportatori avevano effettuato vendite rappresentative, nel corso di normali operazioni commerciali, della stessa categoria generale di prodotti (altri prodotti in scatola compresi i prodotti in scatola a base di frutta e il baby mais in scatola).
(31) Per la società rimanente, le SGAV e i profitti sono stati calcolati conformemente all'articolo 2, paragrafo 6, lettera c), del regolamento di base, sulla base della media ponderata delle SGAV sostenute e dei profitti realizzati sulle vendite della stessa categoria generale di prodotti delle due società con le vendite sul mercato interno di tali prodotti nel corso di normali operazioni commerciali.
(32) Ove necessario, i costi di produzione e le SGAV sono stati corretti prima di essere usati per la verifica dell'esistenza di normali operazioni commerciali e per la costruzione dei valori normali.
4. Prezzo all’esportazione
(33) Tutte le vendite dei produttori esportatori interessati sono state effettuate direttamente a clienti indipendenti della Comunità. In questo caso, in conformità dell'articolo 2, paragrafo 8, del regolamento di base, il prezzo all'esportazione è stato stabilito sulla base dei prezzi realmente pagati o pagabili da parte di questi clienti indipendenti della Comunità.
(34) Un esportatore ha acquistato una parte considerevole del prodotto in esame venduto alla Comunità. È stato affermato che tali acquisti dovevano essere considerati come parte di un sistema di contratti in conto lavorazione istituito dalla società. I prodotti finiti acquistati erano tuttavia interamente fabbricati da altri produttori indipendenti del prodotto in esame. Per determinare il relativo margine di dumping sono state quindi prese in considerazione solo le vendite alla Comunità della produzione propria della società.
5. Confronto
(35) Il confronto tra il valore normale e il prezzo all'esportazione è stato effettuato allo stadio franco fabbrica. Per garantire un confronto equo si è tenuto conto, a norma dell'articolo 2, paragrafo 10, del regolamento di base, delle differenze inerenti a una serie di fattori che incidono sulla comparabilità dei prezzi. Ove opportuno e giustificato, sono stati concessi adeguamenti, se necessario debitamente corretti, relativi alle differenze a livello di costi di trasporto, di nolo marittimo e assicurazione, di movimentazione e carico, spese accessorie, commissioni, costi del credito e spese bancarie connesse al cambio di valuta.
(36) I due produttori esportatori di cui al considerando 30 hanno chiesto un adeguamento per differenze nello stadio commerciale conformemente all'articolo 2, paragrafo 10, lettera d), punti i) e ii), o altrimenti all'articolo 2, paragrafo 10, lettera k), del regolamento di base. Questi produttori esportatori hanno affermato che i prezzi dei prodotti con il proprio marchio sono diversi da quelli dei prodotti venduti con il marchio del rivenditore. Poiché le esportazioni nella Comunità erano unicamente costituite da prodotti con il marchio del rivenditore, mentre le vendite sul mercato interno della categoria generale di prodotti comprendevano tanto prodotti con il proprio marchio quanto prodotti con il marchio del rivenditore, è stato effettuato un adeguamento conformemente all'articolo 2, paragrafo 10, lettera d), del regolamento di base. Il livello dell'adeguamento è stato calcolato sulla base del rapporto fra i margini di profitto ricavati dall'industria comunitaria sui prodotti con il proprio marchio e su tutti i prodotti.
6. Margine di dumping
(37) Nel caso dei produttori esportatori inclusi nel campione i margini di dumping individuali sono stati determinati in base al confronto tra la media ponderata del valore normale e la media ponderata del prezzo all'esportazione, a norma dell'articolo 2, paragrafi 11 e 12, del regolamento di base.
(38) Sulla scorta di quanto precede, i margini di dumping provvisori, espressi in percentuale del prezzo CIF frontiera comunitaria, dazio non corrisposto, sono risultati i seguenti:
| Società | Margine di dumping provvisorio |
|---|---|
| Karn Corn | 4,3 % |
| Malee Sampran | 17,5 % |
| River Kwai | 15,0 % |
| Sun Sweet | 11,2 % |
(39) Nel caso delle società che hanno collaborato all’inchiesta e che non sono state inserite nel campione, il margine di dumping è stato determinato in base al margine di dumping medio ponderato calcolato per le società incluse nel campione, a norma dell'articolo 9, paragrafo 6, del regolamento di base. Questo margine di dumping medio ponderato, espresso in percentuale del prezzo CIF franco frontiera comunitaria, dazio non corrisposto, è pari al 13,2 %.
(40) Nel caso dei produttori esportatori che non hanno collaborato all'inchiesta, il margine di dumping è stato calcolato in base ai dati disponibili a norma dell'articolo 18 del regolamento di base. A tal fine è stato innanzitutto stabilito il grado di collaborazione. Dal confronto tra i dati statistici di Eurostat relativi alle importazioni originarie della Tailandia e le risposte al questionario per il campionamento è emerso un grado elevato di collaborazione (superiore al 92 %). Di conseguenza, anche in mancanza di elementi per ritenere che le società che non hanno collaborato effettuassero dumping ad un livello più basso, si è considerato opportuno fissare il margine di dumping per le restanti società, che non avevano collaborato all'inchiesta, al livello del margine di dumping più elevato accertato per le società incluse nel campione. Tale metodo è conforme alla prassi usuale delle istituzioni comunitarie e la sua applicazione è stata inoltre ritenuta necessaria per non incoraggiare i produttori esportatori a non collaborare. L’aliquota del margine di dumping residuo così calcolata è pari al 17,5 %.
D. PREGIUDIZIO
1. Produzione comunitaria e industria comunitaria
(41) Nella Comunità il prodotto simile è fabbricato da 18 produttori. Si considera pertanto che la produzione di questi 18 fabbricanti comunitari costituisca la produzione comunitaria a termini dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento di base.
(42) Di questi 18 produttori un totale di sei, membri dell'associazione che ha presentato la denuncia, ha dichiarato il proprio interesse a collaborare al procedimento entro il termine stabilito nell'avviso di apertura e ha debitamente collaborato all'inchiesta. Si è accertato che questi sei produttori rappresentano una quota maggioritaria della produzione comunitaria totale del prodotto simile, ossia nella fattispecie il 70 % circa. Essi costituiscono pertanto l'industria comunitaria a termini dell'articolo 4, paragrafo 1, e dell'articolo 5, paragrafo 4, del regolamento di base e sono denominati in appresso «industria comunitaria». Gli altri 12 produttori comunitari sono denominati in appresso «altri produttori comunitari». Nessuno di questi altri 12 produttori comunitari si è opposto alla denuncia.
2. Consumo nella Comunità
(43) Il consumo comunitario è stato calcolato tenendo conto del volume delle vendite della produzione propria dell'industria comunitaria sul mercato comunitario, dei dati sul volume di importazioni nel mercato comunitario forniti da Eurostat e, per quanto riguarda gli altri produttori comunitari, delle informazioni ottenute dal miniquestionario per il campionamento e dalla denuncia.
(44) Nel periodo dell'inchiesta il mercato comunitario del prodotto in esame e del prodotto simile era approssimativamente allo stesso livello del 2002, ammontando a circa 330 000 tonnellate. Il consumo si è mantenuto relativamente stabile nel corso dell'intero periodo in esame tranne nel 2004, anno in cui ha superato del 5 % il consumo registrato nel 2002 e nel 2003.
| Indice (2002 = 100) | 100 | 100 | 105 | 100 |
|---|---|---|---|---|
| Fonte : Inchiesta, Eurostat, denuncia |
3. Importazioni dal paese interessato
a) Volume
(45) Il volume delle importazioni del prodotto in esame dal paese interessato nella Comunità ha registrato un incremento dell'87 %, passando da 22 000 tonnellate circa nel 2002 a 42 000 tonnellate circa nel periodo dell'inchiesta. Esso è cresciuto del 58 % nel 2003, di altri 40 punti percentuali nel 2004 ed è poi diminuito di 11 punti percentuali nel corso del PI.
| Indice (2002 = 100) | 100 | 90 | 87 | 87 |
|---|---|---|---|---|
| Fonte : Eurostat |
b) Quota di mercato
(46) La quota di mercato detenuta dagli esportatori nel paese interessato è aumentata di circa 6 punti percentuali durante il periodo in esame, passando dal 6,8 % nel 2002 al 12,7 % nel periodo dell'inchiesta. In particolare, gli esportatori tailandesi hanno guadagnato quasi 4 punti percentuali nel 2003, altri 2 punti percentuali nel 2004 e si sono assestati praticamente a tale livello nel corso del PI.
c) Prezzi
i) Andamento dei prezzi
(47) Tra il 2002 e il periodo dell'inchiesta il prezzo medio delle importazioni del prodotto in esame originario del paese interessato è diminuito del 13 %. In particolare, i prezzi sono diminuiti del 10 % nel 2003 e del 3 % nel 2004, per poi stabilizzarsi su quel prezzo (all'incirca 690 EUR/tonnellata) nel PI.
ii) Sottoquotazione dei prezzi
(48) È stato effettuato un confronto, relativamente ai prezzi dei tipi simili di prodotto, tra i prezzi di vendita nella Comunità praticati dai produttori esportatori e quelli praticati dall'industria comunitaria. A tal fine, i prezzi dell'industria comunitaria franco fabbrica, al netto di tutte le riduzioni ed imposte, sono stati confrontati con i prezzi CIF frontiera comunitaria applicati dai produttori esportatori del paese interessato, debitamente adeguati per tener conto dei dazi convenzionali e dei costi relativi alle operazioni di scarico e di sdoganamento. Dal confronto è emerso che durante il PI il prodotto in esame originario del paese interessato è stato venduto nella Comunità a prezzi che rappresentavano una sottoquotazione dei prezzi dell'industria comunitaria che oscillava, a seconda del produttore esportatore, fra il 2 % e il 10 %, ad eccezione di due produttori esportatori inclusi nel campione, per i quali non è stata riscontrata sottoquotazione. Tuttavia, l'analisi per tipo ha rivelato che in alcuni casi i prezzi proposti dai produttori esportatori interessati erano nettamente inferiori ai suddetti margini medi di sottoquotazione.
4. Situazione dell’industria comunitaria
(49) In conformità dell'articolo 3, paragrafo 5, del regolamento di base, la Commissione ha esaminato tutti i fattori e gli indicatori economici pertinenti che incidono sulla situazione dell'industria comunitaria.
(50) Questo mercato è caratterizzato, tra l'altro, dall'esistenza di due canali di vendita, che sono la vendita del prodotto con il marchio proprio del produttore e la vendita del prodotto con il marchio del rivenditore. Le vendite nell'ambito del primo canale implicano generalmente costi di vendita più elevati, destinati segnatamente alla commercializzazione e alla pubblicità, e comportano anche prezzi di vendita più elevati.
(51) L'inchiesta ha dimostrato che tutte le importazioni dagli esportatori tailandesi che hanno collaborato si inserivano nel canale di vendita del prodotto con il marchio del rivenditore. Ove necessario, nell'analisi del pregiudizio si è ritenuto opportuno distinguere tra vendite dell'industria comunitaria con il proprio marchio e vendite con il marchio del rivenditore in quanto la concorrenza esercitata dalle importazioni oggetto di dumping si ripercuote innanzitutto sui prodotti simili dell'industria comunitaria venduti con il marchio del rivenditore. Tale distinzione è stata operata in particolare per la determinazione dei volumi di vendita, dei prezzi di vendita e della redditività. A fini di completezza, sono tuttavia indicati e commentati anche i dati complessivi (comprendenti sia le vendite con il proprio marchio sia quelle con il marchio del rivenditore). Nel periodo dell'inchiesta le vendite dell'industria comunitaria con il marchio del rivenditore hanno rappresentato circa il 63 % del totale delle vendite dell'industria comunitaria (marchio proprio e marchio del rivenditore).
a) Produzione
(52) Da un livello di circa 257 000 tonnellate nel 2002, la produzione dell'industria comunitaria ha registrato un calo quasi costante nel corso del periodo in esame. Nel periodo dell'inchiesta essa è stata inferiore del 16 % rispetto al 2002. In particolare, la produzione è diminuita del 6 % nel 2003, è aumentata leggermente di 3 punti percentuali nel 2004, per poi calare di nuovo nettamente di 13 punti percentuali nel periodo dell’inchiesta.
| Indice (2002 = 100) | 100 | 94 | 97 | 84 |
|---|---|---|---|---|
| Fonte : Inchiesta |
b) Capacità e indice di utilizzazione degli impianti
(53) La capacità di produzione è stata pari a circa 276 000 tonnellate nel 2002 e a circa 293 000 tonnellate nel periodo dell'inchiesta. In particolare, la capacità di produzione è dapprima aumentata del 9 % nel 2003, per poi diminuire di 3 punti percentuali nel 2004. Nel corso del periodo dell'inchiesta si è mantenuta a questo livello. Tra il 2002 e il PI è aumentata del 6 %. L'aumento registrato nel 2003 è dovuto principalmente all'aumento della capacità di un produttore specifico, destinata ad alimentare i mercati extracomunitari. Tale aumento è stato parzialmente controbilanciato nel 2004 dalle chiusure operate da altri produttori comunitari.
| Indice (2002 = 100) | 100 | 87 | 91 | 79 |
|---|---|---|---|---|
| Fonte : Inchiesta |
(54) Nel 2002 l'indice di utilizzazione degli impianti è stato pari al 93 %. Esso è sceso all'81 % nel 2003 ed è risalito all'85 % nel 2004, prima di scendere nettamente al 74 % nel PI. Questo riflette il calo della produzione e del volume delle vendite, come già descritto nei considerando 52, 56 e 57.
c) Scorte
(55) Il livello delle scorte finali dell'industria comunitaria è aumentato del 2 % nel 2003 e di altri 10 punti percentuali nel 2004, per poi diminuire di 14 punti percentuali nel periodo dell'inchiesta. Durante il PI le scorte dell'industria comunitaria erano pari a circa 170 000 tonnellate. Nel complesso, il livello delle scorte nel PI era molto simile a quello del 2002. Va osservato tuttavia che il livello delle scorte non è un indicatore significativo del pregiudizio per questa particolare industria, che produce su ordinazione. Il livello elevato di scorte alla fine di ogni anno (il 75 % circa del volume di produzione annuo) è legato al fatto che il raccolto e l'inscatolamento generalmente si concludono ogni anno in ottobre. Le scorte sono quindi costituite dalle merci in attesa di essere spedite nel periodo compreso tra novembre e luglio.
| Indice (2002=100) | 100 | 102 | 112 | 98 |
|---|---|---|---|---|
| Fonte : Inchiesta |
d) Volume delle vendite
(56) Per quanto riguarda la produzione propria dell'industria comunitaria destinata alla vendita con il marchio del rivenditore, il volume delle vendite sul mercato comunitario a clienti indipendenti è dapprima aumentato del 4 % nel 2003, è diminuito di 11 punti percentuali nel 2004 e si è mantenuto a questo livello nel periodo dell'inchiesta. Tra il 2002 e il PI queste vendite sono diminuite del 7 % circa, a partire da un livello di circa 125 000 tonnellate nel 2002.
| Indice (2002 = 100) | 100 | 102 | 98 | 95 |
|---|---|---|---|---|
| Fonte : Inchiesta |
(57) Il volume totale delle vendite della produzione propria dell'industria comunitaria (con il proprio marchio e con il marchio del rivenditore) a clienti indipendenti sul mercato comunitario ha seguito un andamento simile, benché leggermente meno marcato. Partendo da un livello di circa 194 000 tonnellate nel 2002, le vendite sono dapprima aumentate del 2 % nel 2003, sono diminuite di 4 punti percentuali nel 2004 e di altri 3 punti percentuali nel periodo dell'inchiesta. Tra il 2002 e il PI le vendite sono calate del 5 % circa.
e) Quota di mercato
(58) La quota di mercato detenuta dall'industria comunitaria è salita dal 58,5 % nel 2002 al 59,7 % nel 2003, per poi scendere repentinamente al 54,4 % nel 2004. Nel corso del PI è risalita leggermente al 55,9 %. Nel periodo in esame l'industria comunitaria ha perso 2,6 punti percentuali di quota di mercato.
| Indice (2002=100) | 100 | 102 | 93 | 95 |
|---|---|---|---|---|
| Fonte : Inchiesta |
f) Crescita
(59) Tra il 2002 e il PI, quando il consumo comunitario si è mantenuto costante, il volume di vendite sul mercato comunitario della produzione dell'industria comunitaria destinata al marchio del rivenditore è sceso del 7 % circa, mentre il volume di vendite sul mercato comunitario della produzione dell'industria comunitaria destinata tanto al proprio marchio quanto al marchio del rivenditore è sceso del 5 % circa. Tra il 2002 ed il PI l'industria comunitaria ha perso circa 2,6 punti percentuali di quota di mercato, mentre le importazioni oggetto di dumping hanno guadagnato circa 6 punti percentuali di quota di mercato, pari ad un aumento di circa 20 000 tonnellate vendute sul mercato comunitario. Risulta pertanto che l'industria comunitaria non ha potuto beneficiare della minima crescita.
g) Occupazione
(60) Il livello dell’occupazione dell’industria comunitaria è aumentato del 9 % tra il 2002 ed il 2003, è diminuito di 11 punti percentuali nel 2004 e di altri 4 punti percentuali nel periodo dell'inchiesta. Nel complesso, l'occupazione dell'industria comunitaria è diminuita del 6 % tra il 2002 ed il PI, passando da circa 1 520 a 1 420 persone. Di fronte al calo del volume di vendite già descritto nei considerando 56 e 57, l'industria comunitaria è stata costretta a licenziare parte della sua forza lavoro per rimanere concorrenziale.
| Indice (2002 = 100) | 100 | 109 | 98 | 94 |
|---|---|---|---|---|
| Fonte : Inchiesta |
h) Produttività
(61) La produttività della manodopera dell’industria comunitaria, calcolata come produzione annua (in tonnellate) per dipendente, partendo da un livello di 169 tonnellate per dipendente, è dapprima diminuita del 13 % nel 2003, è aumentata di 12 punti percentuali nel 2004, per infine diminuire di 9 punti percentuali nel periodo dell'inchiesta. Tale andamento si spiega con il fatto che il calo della produzione è stato più marcato di quello della forza lavoro.
| Indice (2002 = 100) | 100 | 87 | 99 | 90 |
|---|---|---|---|---|
| Fonte : Inchiesta |
i) Salari
(62) Tra il 2002 e il periodo dell'inchiesta il salario medio per dipendente è aumentato del 19 %. In particolare, esso è aumentato del 4 % nel 2003, di altri 9 punti percentuali nel 2004 ed infine di 6 punti percentuali nel PI. L'aumento registrato nel 2004 e nel corso del PI sembra più rapido della media. Questo è dovuto al fatto che i dati relativi a due dei maggiori produttori che hanno collaborato sono stati influenzati dallo smantellamento di un sistema nazionale che sovvenzionava i contributi previdenziali. Nel 2002 e nel 2003 i costi della sicurezza sociale erano quindi artificialmente sottovalutati.
| Indice (2002 = 100) | 100 | 104 | 113 | 119 |
|---|---|---|---|---|
| Fonte : Inchiesta |
j) Fattori che incidono sui prezzi di vendita
(63) Per quanto riguarda l'industria comunitaria, i prezzi unitari di vendita a clienti indipendenti di prodotti con il marchio del rivenditore sono diminuiti in maniera quasi costante nel corso dell'intero periodo in esame. Da un livello di circa 1 050 EUR/tonnellata nel 2002, essi sono diminuiti del 4 % nel 2003 e di altri 9 punti percentuali nel 2004, per poi aumentare marginalmente di 2 punti percentuali nel PI, quando hanno raggiunto un livello di 928 EUR/tonnellata. Nel complesso, tra il 2002 ed il periodo dell'inchiesta è stato registrato un calo dell'11 %.
| Indice (2002 = 100) | 100 | 98 | 92 | 92 |
|---|---|---|---|---|
| Fonte : Inchiesta |
(64) I prezzi di vendita totali (con il proprio marchio e con il marchio del rivenditore) dell'industria comunitaria a clienti indipendenti sul mercato comunitario hanno seguito un andamento simile. Da un livello di circa 1 150 EUR/tonnellata nel 2002, essi sono scesi del 2 % nel 2003, di altri 6 punti percentuali nel 2004 e si sono mantenuti all'incirca a tale livello durante il periodo dell'inchiesta. Ad un livello di circa 1 060 EUR/tonnellata, questi prezzi di vendita erano inferiori dell'8 % a quelli registrati nel 2002.
(65) Dato il volume e il livello di sottoquotazione dei prezzi delle importazioni considerate, non sussiste alcun dubbio sul fatto che tali importazioni siano state fra i fattori che hanno influenzato i prezzi.
k) Redditività e utile sul capitale investito
(66) Nel periodo in esame la redditività delle vendite, da parte dell'industria comunitaria, dei prodotti destinati al marchio del rivenditore, espressa in percentuale delle vendite nette, è scesa dal 17 % nel 2002 all'11 % circa nel 2003, al 5 % circa nel 2004 e al 3 % circa nel periodo dell'inchiesta.
| Indice (2002 = 100) | 100 | 72 | 54 | 42 |
|---|---|---|---|---|
| Fonte : Inchiesta |
(67) La redditività delle vendite, da parte dell'industria comunitaria, dei prodotti destinati al proprio marchio e al marchio del rivenditore è a sua volta scesa dal 21 % circa nel 2002, al 17 % circa nel 2003, al 14 % circa nel 2004 e all'11 % circa nel PI. Il calo è quindi meno marcato di quello registrato per le vendite unicamente con il marchio del rivenditore.
(68) L'utile sul capitale investito, espresso (tanto per il proprio marchio quanto per il marchio del rivenditore) in percentuale del valore contabile netto degli investimenti, ha seguito nel complesso l’andamento della redditività descritto sopra. Esso è sceso da un livello del 60 % circa nel 2002 al 43 % circa nel 2003 e al 32 % circa nel 2004, per attestarsi infine attorno al 25 % nel PI, diminuendo quindi di 58 punti percentuali nel corso del periodo in esame.
l) Flusso di cassa e capacità di ottenere capitali
(69) Nel 2002 il flusso di cassa netto derivante dalle attività operative era pari a circa 46 milioni di EUR. Esso è sceso da circa 32 milioni di EUR nel 2003 a 17 milioni di EUR ed è risalito leggermente a circa 22 milioni di EUR nel periodo dell'inchiesta. Nessuno dei produttori comunitari che hanno collaborato ha segnalato di aver avuto difficoltà per ottenere capitali.
| Indice (2002 = 100) | 100 | 69 | 37 | 48 |
|---|---|---|---|---|
| Fonte : Inchiesta |
m) Investimenti
(70) Gli investimenti annui dell'industria comunitaria per la produzione del prodotto simile sono diminuiti del 55 % dal 2002 al 2003, per aumentare del 18 % nel 2004 e ancora del 13 % nel periodo dell'inchiesta. Nel complesso, nel periodo in esame gli investimenti sono calati del 24 %. Ad eccezione di un produttore comunitario che ha collaborato all'inchiesta, come già indicato nel considerando 53, gli investimenti dell'industria comunitaria erano destinati alla manutenzione e al rinnovo delle attrezzature esistenti e non ad un incremento della capacità.
| Indice (2002 = 100) | 100 | 45 | 63 | 76 |
|---|---|---|---|---|
| Fonte : Inchiesta |
n) Entità del margine di dumping
(71) Tenuto conto del volume, della quota di mercato e dei prezzi delle importazioni dal paese interessato, l'impatto sull'industria comunitaria dell'entità dei margini di dumping effettivi non può considerarsi trascurabile.
o) Ripresa dagli effetti delle precedenti pratiche di dumping
(72) In assenza di informazioni sull'esistenza di eventuali pratiche di dumping precedenti alla situazione esaminata dal presente procedimento, il fattore risulta irrilevante.
5. Conclusioni relative al pregiudizio
(73) Tra il 2002 e il periodo dell'inchiesta il volume delle importazioni oggetto di dumping del prodotto in esame originarie del paese interessato è quasi raddoppiato e la loro quota di mercato a livello comunitario è salita di circa 6 punti percentuali. Nel periodo in esame i prezzi medi delle importazioni oggetto di dumping erano notevolmente inferiori a quelli dell'industria comunitaria. Inoltre, durante il PI i prezzi delle importazioni dal paese interessato sono risultati notevolmente inferiori a quelli dell'industria comunitaria. Tranne nel caso di due produttori esportatori che hanno collaborato all'inchiesta, il confronto fra i prezzi dei diversi modelli ha mostrato margini di sottoquotazione compresi fra il 2 % e il 10 % nel PI.
(74) Un numero assai ridotto di indicatori ha registrato un andamento positivo tra il 2002 e il periodo dell'inchiesta. La capacità di produzione è aumentata di 6 punti percentuali e i costi annui del lavoro hanno registrato un incremento del 19 % circa. Nei considerando 53 e 62 è stato tuttavia indicato che questi andamenti atipici sono dovuti a motivi particolari.
(75) Nel periodo in esame si è invece constatato un netto deterioramento della situazione dell'industria comunitaria. La maggior parte degli indicatori di pregiudizio hanno registrato un andamento negativo tra il 2002 e il PI. il volume di produzione è diminuito del 16 %, l'indice di utilizzazione degli impianti ha perso 19 punti percentuali, il volume di vendite da parte dell'industria comunitaria di prodotti con il marchio del rivenditore è diminuito del 7 %, il volume di vendite da parte dell'industria comunitaria di prodotti con il proprio marchio e di prodotti con il marchio del rivenditore è diminuito del 5 %, l'industria comunitaria ha perso 2,6 punti percentuali di quota di mercato, l'occupazione è calata del 6 %, il prezzo di vendita dell'industria comunitaria (marchio del rivenditore e tutti i marchi) è diminuito del 10 % circa, gli investimenti sono calati del 24 %, la redditività delle vendite dei prodotti con il marchio del rivenditore è scesa dal 17 % al 3 % circa, mentre la redditività delle vendite di prodotti con il proprio marchio e di prodotti con il marchio del rivenditore è scesa dal 21 % all'11 % circa. Anche l'utile sugli investimenti e il flusso di cassa hanno registrato un calo.
(76) Alla luce delle considerazioni che precedono, si conclude in via provvisoria che l'industria comunitaria ha subito un pregiudizio notevole ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 5, del regolamento di base.
E. NESSO DI CAUSALITÀ
1. Introduzione
(77) Conformemente all'articolo 3, paragrafi 6 e 7, del regolamento di base, la Commissione ha esaminato se le importazioni oggetto di dumping abbiano arrecato all'industria comunitaria un pregiudizio di dimensioni tali da potersi definire notevole. In questa analisi, sono stati esaminati altri fattori noti, oltre alle importazioni oggetto di dumping, che nello stesso periodo potrebbero aver causato un pregiudizio all'industria comunitaria, per garantire che l'eventuale pregiudizio arrecato da tali fattori non venga attribuito alle importazioni oggetto di dumping.
2. Effetto delle importazioni oggetto di dumping
(78) Il notevole incremento, pari all'87 %, tra il 2002 e il periodo dell'inchiesta, del volume delle importazioni oggetto di dumping e della corrispondente quota di mercato comunitario, pari a circa 6 punti percentuali, nonché la sottoquotazione riscontrata (compresa tra il 2 % ed il 10 % in funzione dell'esportatore, ad eccezione di due produttori esportatori inclusi nel campione per i quali non è stata riscontrata sottoquotazione) hanno coinciso con il deterioramento della situazione economica dell'industria comunitaria. Tra il 2002 ed il periodo dell'inchiesta la produzione è calata del 16 %, l'indice di utilizzazione degli impianti ha perso circa 20 punti percentuali, il volume di vendite di prodotti con il marchio del rivenditore, i quali sono stati per primi in concorrenza con le importazioni oggetto di dumping, è diminuito del 7 %, la Comunità ha perso 2,6 punti percentuali della sua quota di mercato, l'occupazione è calata del 6 %, il prezzo di vendita unitario dei prodotti con il marchio del rivenditore è diminuito dell'11 %, gli investimenti sono calati del 24 %, la redditività delle vendite è notevolmente diminuita e il flusso di cassa si è dimezzato. Si conclude pertanto provvisoriamente che le importazioni oggetto di dumping hanno avuto un sensibile impatto negativo sulla situazione dell'industria comunitaria.
3. Effetti dovuti ad altri fattori
a) Andamento delle esportazioni dell'industria comunitaria
(79) Varie parti interessate hanno sostenuto che l'eventuale pregiudizio subito dall'industria comunitaria fosse dovuto ai suoi scarsi risultati a livello di esportazioni.
(80) Come si evince dalla tabella che segue, il volume di vendite all'esportazione, considerando tanto i prodotti con il proprio marchio quanto quelli con il marchio del rivenditore, ha registrato un incremento del 17 % nel periodo in esame. Nello stesso periodo il prezzo unitario di queste vendite è aumentato del 7 % sino a oltrepassare i 1 000 EUR nel periodo dell'inchiesta. Entrambi gli andamenti, a livello di quantità e di prezzi, sono in netto contrasto con gli andamenti negativi descritti ai considerando 63, 64, 66 e 67 per quanto riguarda le vendite dell'industria comunitaria sul mercato comunitario.
| Indice (2002 = 100) | 100 | 99 | 105 | 117 |
|---|---|---|---|---|
| Fonte : Inchiesta |
(81) Si osserva inoltre che l'andamento della redditività già descritto nei considerando 66 e 67 si riferisce esclusivamente alle vendite dell'industria comunitaria all'interno della Comunità. La redditività non riguarda pertanto le vendite all'esportazione. Si ritiene pertanto che l'attività di esportazione non possa aver contribuito al pregiudizio subito dall'industria comunitaria.
b) Calo del consumo sul mercato comunitario
(82) Varie parti interessate hanno sostenuto che l'eventuale pregiudizio subito dall'industria comunitaria fosse dovuto al calo del consumo sul mercato comunitario.
(83) Come già indicato nel considerando 44, il consumo si è mantenuto stabile nel periodo in esame. L'argomentazione è pertanto respinta.
c) Aumento dei costi di produzione dell'industria comunitaria
(84) Varie parti interessate hanno sostenuto che l'eventuale pregiudizio subito dall'industria comunitaria fosse legato all'aumento dei costi di produzione e segnatamente all'incremento dei costi del capitale fisso e dei costi del lavoro.
(85) Come già indicato nel considerando 62, nel periodo in esame i costi unitari del lavoro sono effettivamente aumentati del 19 %. I motivi alla base di questo andamento sono stati spiegati nel considerando 62 di cui sopra.
(86) Come si evince dalla tabella che segue, l'importo annuo dell'ammortamento delle immobilizzazioni dell'industria comunitaria direttamente legate alla produzione del prodotto simile è diminuito del 10 % circa nel periodo in esame. I costi di produzione unitari complessivi sono aumentati solo del 5 % nel periodo in esame. Si tratta di un incremento moderato se si considerano i seguenti fattori. Un importante elemento di costo è il barattolo, che rappresenta circa il 40 % dei costi di fabbricazione sostenuti dai produttori comunitari. Nel periodo in esame il prezzo del barattolo è aumentato all'incirca del 15 %. L'acciaio è tuttavia una merce con quotazione internazionale e tanto l'industria comunitaria quanto i suoi concorrenti tailandesi si riforniscono di barattoli vuoti a prezzi analoghi. È quindi assai probabile che i produttori tailandesi siano stati influenzati in misura simile da questo aumento, che, in assenza di dumping e di contenimento dei prezzi, avrebbe dovuto incidere sui prezzi di vendita dei produttori sia tailandesi che comunitari. Tuttavia, come già indicato nel considerando 47, i produttori esportatori tailandesi non hanno aumentato di conseguenza i loro prezzi di vendita all'esportazione, ma li hanno invece diminuiti del 13 % nel periodo in esame. Va inoltre osservato che dall'inchiesta è emerso che il costo totale delle esportazioni, sommato alle spese di trasporto, era assai vicino al costo totale di produzione dell'industria comunitaria. Le importazioni oggetto di dumping non sono quindi più efficaci rispetto ai costi dell'industria comunitaria.
| Indice (2002=100) | 100 | 103 | 101 | 105 |
|---|---|---|---|---|
| Fonte : Inchiesta |
(87) Il grave deterioramento della redditività osservato tra il 2002 e il periodo dell'inchiesta non può quindi essere attribuito all’innalzamento dei costi di produzione quanto piuttosto alla diminuzione dei prezzi di vendita. In effetti, i prezzi di vendita dell’industria comunitaria sono diminuiti dell'11 % tra il 2002 e il periodo dell'inchiesta, per effetto della depressione e del contenimento dei prezzi imputabili alle importazioni oggetto di dumping. L’aumento dei costi di produzione ha quindi svolto solo un ruolo marginale o nullo nel pregiudizio subito dall’industria comunitaria, e comunque non tale da annullare il nesso causale tra le importazioni oggetto di dumping e il pregiudizio notevole subito dall’industria comunitaria.
d) Fluttuazioni valutarie
(88) Una parte interessata ha sostenuto che l'eventuale pregiudizio subito dall'industria comunitaria fosse dovuto a variazioni sfavorevoli del tasso di cambio.
(89) Si ricorda che compito dell’inchiesta è stabilire se le importazioni oggetto di dumping (in termini di prezzi e volumi) abbiano causato un pregiudizio notevole all’industria comunitaria oppure se tale pregiudizio notevole sia stato determinato da altri fattori. A questo proposito l’articolo 3, paragrafo 6, del regolamento di base fa riferimento alla necessità di dimostrare che il livello dei prezzi delle importazioni oggetto di dumping causi pregiudizio. Esso menziona pertanto solo la differenza tra i prezzi e non esige un'analisi dei fattori che incidono sul loro livello.
(90) Sul piano pratico, gli effetti delle importazioni oggetto di dumping sui prezzi dell’industria comunitaria sono esaminati essenzialmente accertando l’esistenza di una sottoquotazione, di una depressione e di un contenimento dei prezzi. A tal fine vengono messi a confronto i prezzi delle esportazioni oggetto di dumping e i prezzi di vendita dell’industria comunitaria; i prezzi delle esportazioni utilizzati per calcolare il pregiudizio devono talvolta essere convertiti in un’altra valuta per essere comparabili. Di conseguenza, il ricorso a tassi di cambio in questo contesto assicura semplicemente che la differenza di prezzo sia determinata su una base comparabile. È perciò evidente che il tasso di cambio, in linea di principio, non può costituire un altro fattore di pregiudizio.
(91) Quanto esposto sopra è conforme al testo dell’articolo 3, paragrafo 7, del regolamento di base, che menziona altri fattori noti diversi dalle importazioni oggetto di dumping. Nell’elenco degli altri fattori noti contenuto in questo articolo non figura alcun fattore di incidenza sul livello dei prezzi delle importazioni oggetto di dumping. Se insomma le esportazioni sono oggetto di dumping, anche se hanno beneficiato di un andamento favorevole dei tassi di cambio, non si capisce in che modo tali fluttuazioni valutarie possano costituire un altro fattore di pregiudizio.
(92) L’analisi dei fattori che incidono sul livello dei prezzi delle importazioni oggetto di dumping, che si tratti di fluttuazioni dei tassi di cambio o di altro, non porta ad alcun risultato e va oltre le disposizioni del regolamento di base. L’argomentazione è pertanto respinta.
e) Importazioni da altri paesi terzi
(93) Nel periodo in esame le importazioni dai paesi terzi diversi dalla Tailandia sono diminuite del 44 % circa, passando da circa 23 000 tonnellate nel 2002 a circa 13 000 tonnellate nel periodo dell'inchiesta. Anche la quota di mercato corrispondente ha registrato un calo, passando dal 7 % circa al 3,8 % circa. In base ai dati forniti da Eurostat, i prezzi medi per le importazioni da altri paesi terzi erano considerevolmente più elevati rispetto ai prezzi del paese interessato e a quelli dell'industria comunitaria. Nel 2002 i prezzi erano pari a circa 1 100 EUR/tonnellata e nel periodo compreso fra il 2002 e il PI sono saliti del 2 %. Nel periodo dell'inchiesta nessun paese terzo, considerato singolarmente, deteneva una quota di mercato superiore al 2 % né presentava prezzi all'importazione inferiori a quelli del paese interessato e a quelli dell'industria comunitaria. Non è stata inoltre fornita alcuna prova del fatto che questi paesi terzi abbiano praticato il dumping del prodotto simile sul mercato comunitario.
(94) Se si considerano il calo dei volumi e delle quote di mercato di tali paesi terzi e il fatto che il prezzo medio da essi praticato era notevolmente più elevato di quelli del paese interessato e dell'industria comunitaria, si può concludere che le importazioni dagli altri paesi terzi non hanno contribuito al pregiudizio notevole subito dall'industria comunitaria. Tali importazioni sono state al contrario penalizzate dalle importazioni oggetto di dumping.
| Indice (2002=100) | 100 | 99 | 93 | 102 |
|---|---|---|---|---|
| Fonte : Eurostat |
f) Concorrenza degli altri produttori comunitari
(95) Come già indicato nel considerando 42, gli altri produttori comunitari non hanno collaborato all'inchiesta. In base alle informazioni ottenute nel corso dell'inchiesta, si calcola che il volume delle loro vendite nella Comunità sia stato pari a circa 92 000 tonnellate nel 2002, sia diminuito del 10 % circa nel 2003, sia aumentato di 13 punti percentuali nel 2004 e sia infine diminuito di 4 punti percentuali nel periodo dell'inchiesta, raggiungendo un livello molto simile a quello del 2002. Analogamente, nel PI la quota di mercato corrispondente era assai simile a quella del 2002, essendo appena inferiore al 28 %. Gli altri produttori non hanno quindi guadagnato volumi di vendita o quote di mercato a scapito dell'industria comunitaria. Non erano disponibili informazioni sui prezzi di questi altri produttori comunitari.
(96) Sulla scorta delle considerazioni di cui sopra e in mancanza di informazioni contrarie, si conclude in via provvisoria che gli altri produttori comunitari non hanno contribuito al pregiudizio subito dall'industria comunitaria.
| Indice (2002=100) | 100 | 89 | 98 | 99 |
|---|---|---|---|---|
| Fonte : Inchiesta, denuncia |
4. Conclusioni in merito al nesso causale
(97) Per concludere, l'analisi precedente ha dimostrato che tra il 2002 e il periodo dell'inchiesta si è registrato un sostanziale incremento, in termini di volume e di quota di mercato, delle importazioni originarie della Tailandia, parallelamente ad un notevole ribasso dei prezzi di vendita e ad un livello elevato di sottoquotazione durante il periodo dell'inchiesta. L’incremento della quota di mercato delle importazioni tailandesi a basso prezzo è coinciso con la diminuzione della quota di mercato e del prezzo di vendita unitario dell’industria comunitaria e con il calo della redditività, dell’utile sul capitale investito e del flusso di cassa legato alle attività operative.
(98) Inoltre, dall'esame degli altri fattori che potrebbero aver arrecato un pregiudizio all'industria comunitaria è emerso che nessuno di tali fattori può aver avuto un impatto negativo rilevante.
(99) In base all'analisi che precede, che ha debitamente distinto e separato gli effetti di tutti i fattori noti sulla situazione dell'industria comunitaria dagli effetti pregiudizievoli delle importazioni oggetto di dumping, si conclude pertanto in via provvisoria che le importazioni originarie del paese interessato hanno causato all'industria comunitaria un notevole pregiudizio ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 6, del regolamento di base.
F. INTERESSE DELLA COMUNITÀ
(100) La Commissione ha esaminato se, nonostante le conclusioni sul dumping, sul pregiudizio e sul nesso di causalità, vi fossero valide ragioni per concludere che nella fattispecie l'adozione di misure non sia nell'interesse della Comunità. A tal fine, in conformità dell'articolo 21, paragrafo 1, del regolamento di base, la Commissione ha considerato il probabile impatto delle misure su tutte le parti coinvolte nel procedimento nonché le probabili conseguenze di una mancata adozione di misure.
1. Interesse dell’industria comunitaria
(101) Come già indicato nel considerando 42, l'industria comunitaria è costituita da sei società. Essa conta all'incirca 1 400 dipendenti che partecipano direttamente alla produzione, alla vendita e alla gestione del prodotto simile. In caso di adozione di misure i volumi di vendita e la corrispondente quota di mercato dell'industria comunitaria sul mercato comunitario registrerebbero un incremento e l'industria comunitaria potrebbe inoltre beneficiare di economie di scala. Poiché le misure proposte eliminerebbero segnatamente la sottoquotazione constatata nel periodo dell'inchiesta, si ritiene che l'industria comunitaria approfitterebbe della riduzione del contenimento dei prezzi imposto dalle importazioni oggetto di dumping per aumentare leggermente i propri prezzi di vendita. Nel complesso, questi sviluppi positivi previsti consentiranno all'industria comunitaria di migliorare la propria situazione finanziaria.
(102) Se invece non venissero istituite misure antidumping, è probabile che l'industria comunitaria continui a registrare un andamento negativo. L'industria comunitaria continuerà probabilmente a perdere quote di mercato e a subire un calo di redditività. Ciò determinerà quasi certamente dei tagli alla produzione e agli investimenti, la chiusura di certe capacità produttive e un'ulteriore contrazione dell'occupazione nella Comunità.
(103) In conclusione, l'istituzione di misure antidumping consentirebbe all'industria comunitaria di riprendersi dagli effetti del dumping pregiudizievole accertato.
2. Interesse degli altri produttori comunitari
(104) Poiché questi produttori non hanno collaborato all'inchiesta e mancano quindi dati precisi sulla loro attività, la Commissione può solamente calcolare, sulla base della denuncia e del miniquestionario per il campionamento, che per un volume di produzione stimato pari a 100 000 tonnellate circa nel periodo dell'inchiesta gli altri produttori abbiano impiegato una forza lavoro di 640 persone circa. In caso di istituzione di misure antidumping, si può prevedere che anche gli altri produttori comunitari beneficerebbero degli stessi sviluppi positivi, in termini di volumi di vendita, prezzi e redditività, previsti per l'industria comunitaria nel considerando 101.
(105) In conclusione, gli altri produttori comunitari sarebbero sicuramente avvantaggiati dall'istituzione di misure antidumping.
3. Interesse degli importatori indipendenti nella Comunità
(106) Si osserva in primo luogo che un'associazione che rappresenta gli interessi degli importatori tedeschi si è dichiarata contraria ad eventuali misure antidumping, senza però fornire ulteriori elementi a sostegno di tale posizione.
(107) Come già indicato nel considerando 9, solo una società importatrice ha debitamente collaborato all'inchiesta. Durante il periodo dell'inchiesta questa società ha importato il 4 % circa del volume totale di importazioni dalla Tailandia nella Comunità del prodotto in esame. Questa società non ha espresso chiaramente la propria posizione nei confronti della denuncia presentata. L’attività di rivendita del prodotto in esame originario della Tailandia rappresenta una porzione trascurabile (meno dell'1 %) del fatturato complessivo della società. In termini di manodopera, le attività di commercio e rivendita del prodotto in esame sono svolte da meno di 1 persona.
(108) Se si considerano i) la scarsa collaborazione, ii) la posizione neutrale di questo importatore indipendente nel presente procedimento e iii) la percentuale trascurabile del fatturato e della forza lavoro di questa società connessi alla rivendita nella Comunità del prodotto in esame, si conclude in via provvisoria che l’istituzione delle misure antidumping produrrà con ogni probabilità un effetto marginale, in linea generale, sulla situazione degli importatori indipendenti nella Comunità.
4. Interesse dei dettaglianti e dei consumatori
(109) Considerata la specificità del mercato in questione, la Commissione ha chiesto la collaborazione dei dettaglianti e delle associazioni dei consumatori. Le risposte a tale invito sono state tuttavia molto scarse. Solo un dettagliante ha accettato di collaborare. Egli non ha espresso la propria posizione nei riguardi della denuncia presentata. Nel periodo dell'inchiesta il suo volume di rivendita del prodotto in esame originario della Tailandia era pari a meno del 2 % del volume totale di importazioni del prodotto in esame dal paese interessato nella Comunità. Il fatturato derivante dalla rivendita del prodotto in esame era trascurabile, essendo pari a meno dello 0,01 % del fatturato totale di questo dettagliante. Lo stesso vale se si considerano non solo le rivendite del prodotto in esame, ma anche quelle del prodotto simile, in percentuale del fatturato della società. Sulla base dei relativi fatturati, il numero di posti di lavoro del dettagliante che ha collaborato che possono essere assegnati al prodotto in esame nel periodo dell'inchiesta è stato stimato pari a circa cinque.
(110) A livello dei consumatori, l'effetto sui prezzi sarebbe probabilmente il seguente: i prezzi CIF franco frontiera comunitaria delle esportazioni tailandesi sarebbero soggetti ad un dazio antidumping medio ponderato del 10 % circa, che verrebbe ad aggiungersi ad un dazio doganale convenzionale (comprendente un elemento agricolo speciale) del 16 % circa. Tra il prezzo di consegna CIF e il prezzo finale al consumo devono essere aggiunti vari costi, tra cui i costi di consegna agli importatori e la maggiorazione da loro applicata e i costi di consegna ai dettaglianti e la maggiorazione da questi applicata, i quali attenueranno l'incidenza delle misure proposte sul prezzo finale al dettaglio.
(111) Alla luce delle capacità inutilizzate di produzione e della situazione della concorrenza, si prevede che l'industria comunitaria beneficerà delle eventuali misure antidumping soprattutto mediante un incremento dei volumi di vendita. Sulla base di tali considerazioni e tenuto conto dello scarso peso del consumo di granturco dolce nel paniere del consumatore medio, gli eventuali effetti dell'istituzione di un dazio antidumping sulla situazione finanziaria del consumatore medio saranno con ogni probabilità trascurabili.
(112) Alla luce di quanto precede e considerata la scarsa collaborazione ottenuta, si può pertanto ritenere improbabile che le misure proposte incidano in misura sostanziale sulla situazione dei dettaglianti e dei consumatori comunitari.
5. Riduzione della concorrenza sul mercato comunitario e rischio di difficoltà di approvvigionamento
(113) Varie parti interessate hanno sostenuto che l'eventuale istituzione di misure antidumping ridurrebbe la concorrenza sul mercato comunitario, il quale, secondo le loro affermazioni, sarebbe già caratterizzato da una situazione di approvvigionamento oligopolistica a causa della posizione dominante di due produttori francesi. È stato inoltre affermato che l'esclusione dei produttori tailandesi dalla Comunità comporterebbe il rischio di difficoltà di approvvigionamento per i dettaglianti e i consumatori.
(114) Va innanzitutto ricordato che l'obiettivo delle misure antidumping non è quello di bloccare l'accesso alla Comunità alle importazioni interessate dalle misure, bensì quello di eliminare l'impatto della distorsione del mercato derivante dalla presenza di importazioni oggetto di dumping.
(115) Benché sia possibile che, a seguito dell'istituzione di misure, il volume delle vendite e la quota di mercato delle importazioni interessate diminuisca, le importazioni da altri paesi terzi continuerebbero a rappresentare un'importante fonte alternativa di approvvigionamento. Il ripristino di condizioni di mercato normali dovrebbe inoltre accrescere l'attrattiva del mercato comunitario per queste altre fonti di approvvigionamento.
(116) Nel periodo dell'inchiesta la quota di mercato dell'industria comunitaria era del 60 % circa, quella degli altri produttori comunitari del 28 % circa, quella delle importazioni oggetto di dumping dalla Tailandia del 13 % circa e quella delle importazioni dal resto del mondo del 4 % circa. Come già indicato nel considerando 41, nella Comunità operano in totale 18 produttori noti del prodotto simile. Inoltre, come indicato nel considerando 54, nel periodo dell'inchiesta l'industria comunitaria operava ben al di sotto della piena capacità. Anche altri produttori comunitari dispongono probabilmente di capacità inutilizzate. Esistono quindi notevoli possibilità per accrescere significativamente i volumi di produzione nella Comunità prima di incontrare problemi di capacità.
(117) Alla luce di quanto precede e considerando le quote di mercato e il numero di fornitori indipendenti del prodotto in esame e del prodotto simile indicati sopra, le affermazioni relative alla concorrenza e alle difficoltà di approvvigionamento sono respinte.
6. Conclusioni in merito all'interesse della Comunità
(118) In conclusione, si prevede che l'industria comunitaria così come gli altri produttori comunitari beneficeranno dell'istituzione di misure riconquistando le quote di vendita e di mercato perdute e migliorando la propria redditività. Gli eventuali effetti negativi, che consisterebbero in un lieve rialzo dei prezzi per i consumatori finali, sarebbero abbondantemente compensati dagli effetti positivi previsti per l'industria comunitaria. In considerazione di quanto precede, la Commissione conclude in via provvisoria che non vi sono motivi convincenti per non istituire misure provvisorie nel presente caso e che l'applicazione di tali misure è nell'interesse della Comunità.
G. PROPOSTA DI ISTITUZIONE DI MISURE ANTIDUMPING PROVVISORIE
(119) Alla luce delle conclusioni raggiunte in merito al dumping, al pregiudizio, alla causa del pregiudizio e all’interesse della Comunità, si ritiene opportuno adottare misure provvisorie al fine di impedire che le importazioni oggetto di dumping arrechino ulteriore pregiudizio all’industria comunitaria.
1. Livello di eliminazione del pregiudizio
(120) Il livello delle misure antidumping provvisorie dovrebbe essere sufficiente ad eliminare il pregiudizio causato all'industria comunitaria dalle importazioni oggetto di dumping e non dovrebbe essere superiore ai margini di dumping rilevati. Per calcolare l'entità del dazio necessario ad eliminare gli effetti del dumping pregiudizievole, si è considerato che le misure dovrebbero essere tali da consentire all'industria comunitaria di ottenere un profitto al lordo delle imposte pari a quello che potrebbe essere ragionevolmente ottenuto in normali condizioni di concorrenza, cioè in assenza delle importazioni oggetto di dumping.
(121) Sulla base delle informazioni disponibili, è stato accertato in via preliminare che un margine di profitto del 14 % sul fatturato può essere considerato un livello adeguato che l'industria comunitaria può prevedere di ottenere in assenza di pratiche di dumping pregiudizievoli. Come già indicato nel considerando 67, nel 2002, quando il volume delle importazioni oggetto di dumping provenienti dalla Tailandia era al livello più basso, l'industria comunitaria ha ottenuto un profitto del 21,4 % per le vendite di prodotti con il proprio marchio e con il marchio del rivenditore. Tuttavia, come indicato nel considerando 51, le importazioni oggetto di dumping provenienti dalla Tailandia avvengono esclusivamente nell'ambito del canale di vendita di prodotti con il marchio del rivenditore. Si è quindi ritenuto opportuno adeguare la redditività del 21,4 % di cui sopra per riflettere questa differenza nella gamma di marchi utilizzati dall'industria comunitaria rispetto alle importazioni dalla Tailandia. Si è così ottenuto un profitto in mancanza di importazioni oggetto di dumping pari al 14 %.
(122) Il livello dell'aumento dei prezzi necessario è stato quindi determinato in base al confronto, per tipo di prodotto, tra la media ponderata dei prezzi all'importazione, utilizzata per calcolare la sottoquotazione dei prezzi, e i prezzi non pregiudizievoli del prodotto simile venduto dall'industria comunitaria sul mercato comunitario. Il prezzo non pregiudizievole è stato ottenuto adeguando il prezzo di vendita dell'industria comunitaria in modo tale da riflettere il suddetto margine di profitto. Le differenze risultanti da tale comparazione sono state espresse in percentuale del valore totale CIF all’importazione.
(123) Dal suddetto confronto dei prezzi sono emersi i seguenti margini pregiudizievoli:
| Karn Corn | 31,3 % |
|---|---|
| Malee Sampran | 12,8 % |
| River Kwai | 12,8 % |
| Sun Sweet | 18,6 % |
| Esportatori che hanno collaborato non inclusi nel campione | 17,7 % |
| Tutte le altre società | 31,3 % |
(124) Per due società (Malee Sampran e River Kwai) il livello necessario per eliminare il pregiudizio è inferiore al margine di dumping accertato: le misure provvisorie devono pertanto basarsi sul primo valore. Dato che il livello necessario per eliminare il pregiudizio è superiore al margine di dumping accertato per le altre due società, le misure provvisorie devono basarsi su quest'ultimo valore.
2. Misure provvisorie
(125) Alla luce di quanto precede e ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento di base, si ritiene opportuno istituire un dazio antidumping provvisorio ad un livello pari al margine di dumping e di pregiudizio minimo riscontrato, conformemente al principio del dazio inferiore.
(126) Poiché il grado di cooperazione è stato assai elevato, si è ritenuto opportuno fissare il dazio per le società che non hanno collaborato all'inchiesta al livello del dazio più elevato da imporre alle società che hanno collaborato. L'aliquota del dazio residuo è stata quindi fissata a 13,2 %.
(127) Di conseguenza, i dazi antidumping provvisori dovrebbero essere i seguenti:
| Esportatori inclusi nel campione | Dazio antidumping proposto |
|---|---|
| Karn Corn | 4,3 % |
| Malee Sampran | 12,8 % |
| River Kwai | 12,8 % |
| Sun Sweet | 11,2 % |
| Esportatori che hanno collaborato non inclusi nel campione | 13,2 % |
| Tutte le altre società | 13,2 % |
(128) Le aliquote del dazio individuali applicate alle società precisate nel presente regolamento sono state fissate sulla base delle conclusioni della presente inchiesta. Pertanto, esse rispecchiano la situazione constatata durante l’inchiesta con riferimento alle società in questione. Di conseguenza, tali aliquote del dazio (diversamente dal dazio per l'intero paese, applicabile a «tutte le altre società») si applicano esclusivamente alle importazioni di prodotti originari della Tailandia fabbricati da queste società, cioè dalle specifiche persone giuridiche delle quali viene fatta menzione. I prodotti importati fabbricati da qualsiasi altra società la cui ragione sociale, completa di indirizzo, non sia specificamente menzionata nel dispositivo del presente regolamento, comprese le persone giuridiche collegate a quelle specificamente menzionate, non possono beneficiare di tali aliquote e sono soggetti all'aliquota del dazio applicabile a livello nazionale.
(129) A tale proposito va osservato che, come già indicato nel considerando 34, una delle società incluse nel campione acquista notevoli quantitativi di prodotti finiti da altri produttori in Tailandia per poi rivenderli alla Comunità. Nel caso di questa società viene concesso un dazio individuale solo per le merci di sua produzione e a condizione che la società si impegni a presentare certificati di produzione, all'atto dell'esportazione nella Comunità, per determinare la fabbricazione del prodotto a livello doganale.
(130) Le eventuali richieste di applicazione di un’aliquota individuale (ad esempio in seguito ad un cambiamento della ragione sociale della società o alla creazione di nuove entità produttive o di vendita) devono essere inoltrate senza indugio alla Commissione corredate di tutte le informazioni utili, in particolare l'indicazione delle eventuali modifiche nelle attività della società riguardanti la produzione, le vendite sul mercato interno e le vendite per l'esportazione, collegate ad esempio a tale cambiamento della ragione sociale o ai suddetti cambiamenti a livello di entità produttive o di vendita. Se necessario, il regolamento sarà opportunamente modificato mediante l'aggiornamento dell'elenco di società che beneficiano delle aliquote di dazio individuali.
(131) Al fine di garantire un'adeguata applicazione del dazio antidumping, il livello del dazio residuo dovrebbe essere applicato non solo ai produttori esportatori che non hanno collaborato, ma anche alle società che non hanno effettuato esportazioni nella Comunità durante il periodo dell'inchiesta.
3. Disposizione finale
(132) Ai fini di una sana amministrazione, occorre fissare un periodo entro il quale le parti interessate che hanno contattato la Commissione nel termine stabilito nell’avviso di apertura possano comunicare le loro osservazioni per iscritto e chiedere di essere sentite. Va inoltre precisato che le conclusioni relative all'istituzione dei dazi elaborate ai fini del presente regolamento sono provvisorie e possono essere riesaminate ai fini dell'adozione di eventuali misure definitive,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
1. È istituito un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di granturco dolce ( Zea mays var. saccharata ) in granella, preparato o conservato nell’aceto o nell’acido acetico, non congelato, dichiarato al codice NC ex 2001 90 30 (codice TARIC 2001 90 30 10), e di granturco dolce ( Zea mays var. saccharata ) in granella, preparato o conservato ma non nell’aceto o acido acetico, non congelato, diverso dai prodotti della voce 2006, dichiarato al codice NC ex 2005 80 00 (codice TARIC 2005 80 00 10), originario della Tailandia.
2. Le aliquote del dazio antidumping provvisorio, applicabili al prezzo netto franco frontiera comunitaria, dazio non corrisposto, dei prodotti descritti al paragrafo 1 e fabbricati dalle società sotto elencate, sono le seguenti: Società Dazio antidumping (%) Codice addizionale TARIC Karn Corn Co., Ltd, 278 Krungthonmuangkeaw, Sirinthon Rd., Bangplad, Bangkok, Tailandia 4,3 A789 Malee Sampran Public Co., Ltd, Abico Bldg. 401/1 Phaholyothin Rd., Lumlookka, Pathumthani 12130, Tailandia 12,8 A790 River Kwai International Food Industry Co., Ltd, 52 Thaniya Plaza, 21st Floor, Silom Rd., Bangrak, Bangkok 10500, Tailandia 12,8 A791 Sun Sweet Co., Ltd, 9 M 1, Sanpatong-Bankad Rd., T. Toongsatok, Sanpatong, Chiangmai, Tailandia 11,2 A792 Produttori elencati nell’allegato I 13,2 A793 Tutte le altre società 13,2 A999
3. L'immissione in libera pratica nella Comunità del prodotto di cui al paragrafo 1 è subordinata alla costituzione di una garanzia, pari all'importo del dazio provvisorio.
4. Se non altrimenti specificato, le disposizioni in vigore relative ai dazi doganali restano valide.
L’applicazione dei dazi individuali precisati per la società River Kwai di cui all'articolo 1, paragrafo 2, è subordinata alla presentazione alle autorità doganali dello Stato membro di una fattura commerciale valida, conforme alle prescrizioni di cui all'allegato II. Nel caso in cui la fattura non sia presentata, si applica il dazio valido per tutte le altre imprese.
Fatte salve le disposizioni dell’articolo 20 del regolamento (CE) n. 384/96, le parti interessate possono chiedere di essere informate dei principali fatti e considerazioni sulla base dei quali è stato adottato il presente regolamento, presentare le loro osservazioni per iscritto e chiedere di essere sentite dalla Commissione entro un mese dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.
In forza dell’articolo 21, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 384/96, le parti interessate possono comunicare le loro osservazioni sull’applicazione del presente regolamento entro un mese a decorrere dalla sua entrata in vigore.
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea .
L’articolo 1 del presente regolamento si applica per un periodo di sei mesi.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 19 dicembre 2006. Per la Commissione Peter MANDELSON Membro della Commissione
1 GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1 . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2117/2005 ( GU L 340 del 23.12.2005, pag. 17 ).
2 GU C 75 del 28.3.2006, pag. 6 .
Elenco dei produttori che hanno collaborato all’inchiesta di cui all'articolo 1, paragrafo 2 (al codice addizionale TARIC A793):
| Denominazione | Indirizzo |
|---|---|
| Agro-On (Thailand) Co., Ltd | 50/499-500 Moo 6, Baan Mai, Pakkret, Monthaburi 11120, Tailandia |
| B.N.H. Canning Co., Ltd | 425/6-7 Sathorn Place Bldg., Klongtonsai, Klongsan, Bangkok 10600, Tailandia |
| Boonsith Enterprise Co., Ltd | 7/4 M.2, Soi Chomthong 13, Chomthong Rd., Chomthong, Bangkok 10150, Tailandia |
| Erawan Food Public Company Limited | Panjathani Tower 16th floor, 127/21 Nonsee Rd., Chongnonsee, Yannawa, Bangkok 10120, Tailandia |
| Great Oriental Food Products Co., Ltd | 888/127 Panuch Village, Soi Thanaphol 2, Samsen-Nok, Huaykwang, Bangkok 10310, Tailandia |
| Kuiburi Fruit Canning Co., Ltd | 236 Krung Thon Muang Kaew Bldg., Sirindhorn Rd., Bangplad, Bangkok 10700, Tailandia |
| Lampang Food Products Co., Ltd | 22K Building, Soi Sukhumvit 35, Klongton Nua, Wattana, Bangkok 10110, Tailandia |
| O.V. International Import-Export Co., Ltd | 121/320 Soi Ekachai 66/6, Bangborn, Bangkok 10500, Tailandia |
| Pan Inter Foods Co., Ltd | 400 Sunphavuth Rd., Bangna, Bangkok 10260, Tailandia |
| Siam Food Products Public Co., Ltd | 3195/14 Rama IV Rd., Vibulthani Tower 1, 9th Fl., Klong Toey, Bangkok 10110, Tailandia |
| Viriyah Food Processing Co., Ltd | 100/48 Vongvanij B Bldg, 18th Fl., Praram 9 Rd., Huay Kwang, Bangkok 10310, Tailandia |
| Vita Food Factory (1989) Ltd | 89 Arunammarin Rd., Banyikhan, Bangplad, Bangkok 10700, Tailandia |
La fattura commerciale valida di cui all'articolo 3 del presente regolamento deve includere una dichiarazione sottoscritta da un responsabile della società, secondo lo schema seguente:
Nominativo e qualifica del funzionario della società che ha rilasciato la fattura commerciale.
Dichiarazione seguente: «Il sottoscritto certifica che il “volume” di [prodotto in esame] venduto per l'esportazione nella Comunità europea e coperto dalla presente fattura è stato fabbricato da [nome e indirizzo della società] [codice addizionale TARIC] in [paese interessato]. Dichiara inoltre che le informazioni che figurano sulla fattura sono complete e corrispondono a verità».
Data e firma.
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