del 18 dicembre 2006
relativo all’attuazione dell’accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e il Brasile relativo alla modifica delle concessioni negli elenchi della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca, nel corso del processo di adesione all'Unione europea, che modifica e completa l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune
Preamble
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 133,
vista la proposta della Commissione,
considerando quanto segue:
(1) Il regolamento (CEE) n. 2658/87 1 ha istituito una nomenclatura delle merci, in seguito denominata «nomenclatura combinata» o «NC», ed ha fissato i dazi convenzionali della tariffa doganale comune.
(2) Con la decisione 2006/1894/CE 2 , il Consiglio ha approvato, a nome della Comunità, l’accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e il Brasile relativo alla modifica delle concessioni negli elenchi della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca, nel corso del processo di adesione all'Unione europea, che modifica e completa l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune al fine di concludere i negoziati avviati ai sensi dell’articolo XXIV, paragrafo 6, del GATT 1994.
(3) Il regolamento (CEE) n. 2658/87 dovrebbe pertanto essere modificato di conseguenza,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L'allegato I (Nomenclatura combinata) del regolamento (CEE) n. 2658/87 è modificato come segue:
a) parte seconda (tabella dei dazi) e terza (allegati tariffari) sono modificati con i dazi e integrati con i volumi di cui all'allegato del presente regolamento;
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Final provisions
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, addì 18 dicembre 2006. Per il Consiglio Il Presidente J.-E. ENESTAM
1 GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1 . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1549/2006 della Commissione ( GU L 301 del 31.10.2006, pag. 1 .
2 Cfr. pagina 1 della presente Gazzetta ufficiale.
Fatte salve le regole per l'interpretazione della nomenclatura combinata, il testo della designazione delle merci ha valore meramente indicativo in quanto, nel contesto del presente allegato, le concessioni sono determinate sulla base dei codici NC quali esistenti al momento dell'adozione del presente regolamento. Laddove sono indicati gli ex codici NC, le concessioni sono determinate dall'applicazione combinata del codice NC e della corrispondente descrizione.
A tutte le sopra menzionate linee tariffarie si applicano le esatte designazioni tariffarie della CE-15.