del 20 dicembre 2006
recante modifica del regolamento (CEE) n. 3922/91 del Consiglio concernente l'armonizzazione di regole tecniche e di procedure amministrative nel settore dell'aviazione civile
Preamble
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 80, paragrafo 2,
vista la proposta della Commissione,
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo,
previa consultazione del Comitato delle regioni,
deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato 1 ,
considerando quanto segue:
(1) Il regolamento (CEE) n. 3922/91 2 prevede nell'allegato III requisiti tecnici e procedure amministrative comuni applicabili al trasporto commerciale mediante aeromobili. Tali requisiti e procedure armonizzati si applicano a tutti gli aeromobili utilizzati dagli operatori comunitari, a prescindere dal fatto che siano immatricolati in uno Stato membro o in un paese terzo.
(2) Le misure necessarie per l'applicazione del regolamento (CEE) n. 3922/91 sono adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione 3 .
(3) In particolare, la Commissione ha il potere di stabilire le modalità secondo cui, come stabilito dal regolamento (CEE) n. 3922/91, i requisiti tecnici e le procedure amministrative comuni di cui all'allegato III di tale regolamento possano essere modificati o integrati, o uno Stato membro possa essere esentato dall'applicarli. Tali misure di portata generale e intese a modificare elementi non essenziali di tale regolamento sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE.
(4) Ove, per imperativi motivi di urgenza legati al mantenimento di un livello sufficiente di sicurezza aerea, i termini ordinari della procedura di regolamentazione con controllo non possano essere osservati, la Commissione può applicare la procedura d'urgenza prevista dall'articolo 5 bis, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE ai fini dell'adozione di determinate misure.
(5) Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CEE) n. 3922/91,
HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il regolamento (CEE) n. 3922/91 è modificato come segue:
- l'articolo 12 è sostituito dal seguente: «Articolo 12 1. La Commissione è assistita dal comitato per la sicurezza aerea (in seguito denominato» il comitato«). 2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa. Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi. 3. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l'articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4, e l'articolo 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa. 4. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l'articolo 5 bis, paragrafi 1, 2, 4 e 6, e l'articolo 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.».
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea .
Final provisions
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, addì 20 dicembre 2006 Per il Parlamento europeo Il presidente Josep BORRELL FONTELLES Per il Consiglio Il presidente J. KORKEAOJA
1 Parere del Parlamento europeo del 30 novembre 2006 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 19 dicembre 2006.
2 GU L 373 del 31.12.1991, pag. 4 . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1899/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (Vedi pagina 1 della presente Gazzetta ufficiale).
3 GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23 . Decisione modificata dalla decisione 2006/512/CE ( GU L 200 del 22.7.2006, pag. 11 ).