del 19 dicembre 2006
che modifica il regolamento (CE) n. 1698/2005 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR)
Preamble
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 37 e l'articolo 299, paragrafo 2,
vista la proposta della Commissione,
visto il parere del Parlamento europeo 1 ,
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo 2 ,
visto il parere del Comitato delle regioni,
considerando quanto segue:
(1) L’articolo 69, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, del 20 settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) 3 , fissa il massimale del totale degli stanziamenti annui per le spese dei Fondi strutturali comunitari per gli Stati membri e l’articolo 70, paragrafi 3 e 4, del medesimo regolamento fissa i tassi di partecipazione del FEASR.
(2) Nel quadro finanziario 2007-2013 adottato dal Consiglio europeo nel dicembre 2005 i massimali degli stanziamenti annui fissati per le spese dei Fondi strutturali comunitari applicabili a ciascuno Stato membro sono diversi dal massimale fissato all’articolo 69, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1698/2005.
(3) In conformità al quadro finanziario 2007–2013 è stato assegnato al Portogallo uno stanziamento di 320 milioni di EUR che può non essere soggetto all’obbligo di cofinanziamento nazionale di cui all’articolo 70, paragrafi 3 e 4, del regolamento (CE) n. 1698/2005.
(4) È opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1698/2005,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il regolamento (CE) n. 1698/2005 è modificato come segue.
- All'articolo 70 è inserito il paragrafo seguente: «4 bis . I paragrafi 3 e 4 possono non essere applicati al Portogallo limitatamente a un importo di 320 milioni di EUR.»
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea .
Final provisions
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, addì 19 dicembre 2006. Per il Consiglio Il presidente J. KORKEAOJA
1 Parere del 14 novembre 2006 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).
2 Parere del 13 dicembre 2006 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale). Parere reso a seguito di consultazione non obbligatoria.
3 GU L 277 del 21.10.2005, pag. 1 . Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1463/2006 ( GU L 277 del 9.10.2006, pag. 1 ).