dell'11 dicembre 2006
che modifica il regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 495/77 che determina le categorie di beneficiari, le condizioni di attribuzione e l’ammontare delle indennità che possono essere concesse ai funzionari regolarmente sottoposti a permanenze
Preamble
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto lo statuto dei funzionari delle Comunità europee nonché il regime applicabile agli altri agenti di tali Comunità, fissati dal regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 1 , in particolare l’articolo 56 ter , secondo comma, dello statuto,
vista la proposta presentata dalla Commissione, dopo aver sentito il comitato dello statuto,
(1) considerando che è opportuno modificare il regolamento (CECA, CEE, Euratom) n. 495/77 2 al fine di adattarlo alle mutevoli esigenze di servizi di permanenza regolare all’interno delle istituzioni europee,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 495/77 è così modificato:
- l’articolo 3 è sostituito dal seguente: «Articolo 3 Ogni anno, nel mese di aprile, la Commissione presenta al Consiglio una relazione, elaborata per categoria, sul numero dei funzionari e agenti che beneficiano dell’indennità di cui al presente regolamento, riservando una particolare attenzione ai casi in cui l’indennità è stata concessa a norma delle disposizioni di cui all’articolo 1, paragrafo 1, secondo comma».
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea .
Final provisions
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in tutti gli Stati membri. Fatto a Bruxelles, addì 11 dicembre 2006. Per il Consiglio Il presidente E. TUOMIOJA
1 GU L 56 del 4.3.1968, pag. 1 . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE, Euratom) n. 31/2005 ( GU L 8 del 12.1.2005, pag. 1 ).
2 GU L 66 del 12.3.1977, pag. 1 . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE, Euratom) n. 859/2004 ( GU L 161 del 30.4.2004, pag. 23 ).