del 20 dicembre 2006
che stabilisce misure transitorie di modifica del regolamento (CE) n. 2076/2002 e delle decisioni 2001/245/CE, 2002/928/CE e 2006/797/CE per quanto riguarda il mantenimento dell'impiego di alcune sostanze attive non iscritte nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE in ragione dell'adesione della Bulgaria
(Testo rilevante ai fini del SEE)
Preamble
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato di adesione della Bulgaria e della Romania, in particolare l'articolo 4, paragrafo 3,
visto l'atto di adesione della Bulgaria e della Romania, in particolare l'articolo 42,
considerando quanto segue:
(1) Il regolamento (CE) n. 2076/2002 della Commissione 1 e le decisioni della Commissione 2001/245/CE 2 , 2002/928/CE 3 e 2006/797/CE 4 contengono disposizioni per la non iscrizione di alcune sostanze attive all'allegato I della direttiva 91/414/CEE e il ritiro da parte degli Stati membri di tutte le autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti dette sostanze attive. Gli atti suddetti prevedono deroghe intese a consentire il mantenimento dell'impiego di alcune di queste sostanze per un periodo limitato, in attesa che siano messe a punto soluzioni alternative.
(2) La Bulgaria ha chiesto di poter introdurre misure transitorie per alcune sostanze attive, al fine di garantire una chiusura graduale della loro produzione o la presentazione di una pratica conforme al disposto della direttiva 91/414/CEE.
(3) Sono state presentate informazioni da cui risulta, a seguito di una valutazione effettuata dalla Commissione in collaborazione con esperti degli Stati membri, la necessità di continuare a utilizzare le sostanze in causa. È pertanto giustificato, a condizioni severe volte a ridurre al minimo ogni possibile rischio, prevedere un periodo più lungo per il ritiro delle autorizzazioni esistenti nel caso degli impieghi essenziali per i quali non vi siano ancora alternative.
(4) Il regolamento (CE) n. 2076/2002 e le decisioni 2001/245/CE, 2002/928/CE e 2006/797/CE dovrebbero essere modificati di conseguenza.
(5) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il regolamento (CE) n. 2076/2002 è modificato come segue.
Articolo 2
La decisione 2001/245/CE è modificata come segue.
- All'articolo 3 è aggiunto un secondo comma: «In deroga al primo paragrafo, il periodo di moratoria eventualmente concesso dalla Bulgaria in conformità dell'articolo 4, paragrafo 6, della direttiva 91/414/CEE per gli impieghi di cui all'articolo 2, paragrafo 2, deve essere il più breve possibile e scadere non oltre il 31 dicembre 2009.»
Articolo 3
La decisione 2002/928/CE è modificata come segue.
- Nell'allegato, alla riga relativa al benomyl, alla colonna B è aggiunta la dicitura «Bulgaria», mentre alla colonna C sono aggiunte le parole «Limitato agli utilizzatori professionali con attrezzatura di protezione adeguata. Vite, pesca, pomodoro e tabacco».
Articolo 4
La decisione 2006/797/CE è modificata come segue.
-
All'articolo 4, il terzo comma è sostituito dal seguente: «Nei casi in cui le autorizzazioni siano ritirate in conformità dell'articolo 3, paragrafo 1, entro il 31 maggio 2010, tale periodo non è posteriore al 30 novembre 2010. Nei casi in cui le autorizzazioni siano revocate in conformità dell'articolo 3, paragrafo 3, entro il 30 giugno 2009, tale termine non è posteriore al 31 dicembre 2009.»
-
Nell'allegato alla decisione 2006/797/CE, il titolo dell'allegato è sostituito dalle parole «Elenco delle autorizzazioni di cui all'articolo 3, paragrafi 1 e 2». Nella riga relativa al tetratiocarbonato di sodio, alla colonna B è aggiunta la dicitura «Bulgaria», mentre alla colonna C sono aggiunte le parole «Disinfezione del suolo in orticoltura e coltura della vite».
Articolo 5
Il presente regolamento entra in vigore alla data di entrata in vigore del trattato di adesione della Bulgaria e della Romania e con riserva dell'entrata in vigore del medesimo.
Final provisions
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 20 dicembre 2006. Per la Commissione Markos KYPRIANOU Membro della Commissione
1 GU L 319 del 23.11.2002, pag. 3 . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1335/2005 ( GU L 211 del 13.8.2005, pag. 6 ).
2 GU L 88 del 28.3.2001, pag. 19 .
3 GU L 322 del 27.11.2002, pag. 53 . Decisione modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 1335/2005.
4 GU L 324 del 23.11.2006, pag. 8 .