del 13 dicembre 2006
recante modifica del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee
Preamble
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 279,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 183,
vista la proposta della Commissione,
visto il parere del Parlamento europeo 1 ,
visto il parere della Corte dei conti 2 ,
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo 3
considerando quanto segue:
(1) Il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio del 25 giugno 2002 che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee 4 , in seguito denominato «il regolamento finanziario», getta le basi giuridiche della riforma della gestione finanziaria. In quanto tale, se ne dovrebbero mantenere e potenziare gli elementi essenziali. In particolare è opportuno rafforzare la trasparenza fornendo informazioni in merito ai beneficiari dei fondi comunitari. Inoltre, i principi di bilancio enunciati in tale regolamento dovrebbero essere rispettati in tutti gli atti normativi, e le deroghe dovrebbero essere limitate al minimo strettamente necessario.
(2) Alla luce dell'esperienza acquisita nella prassi, occorrerebbe apportare talune modifiche al regolamento finanziario nell'intento di facilitare l'esecuzione del bilancio e il conseguimento dei relativi obiettivi politici e di adeguare alcune disposizioni di ordine procedurale e documentale, così da renderle più proporzionate ai relativi rischi e costi, in conformità del principio di proporzionalità di cui all'articolo 5, terzo comma, del trattato CE.
(3) Tutte le modifiche dovrebbero contribuire a conseguire gli obiettivi delle riforme della Commissione, e ad assicurare una sana gestione finanziaria, contribuendo così ad ottenere una ragionevole assicurazione della legalità e regolarità delle operazioni finanziarie.
(4) Occorrerebbe tener conto delle disposizioni di esecuzione delle entrate e delle spese del bilancio, contenute in atti giuridici di base adottati per il periodo dal 2007 al 2013, allo scopo di assicurare la coerenza tra tali atti e il regolamento finanziario.
(5) Occorrerebbe chiarire che una sana gestione finanziaria richiede un controllo interno efficace ed efficiente e definire le caratteristiche e gli obiettivi fondamentali dei sistemi di controllo interno.
(6) Al fine di assicurare la trasparenza nell'utilizzazione di fondi provenienti dal bilancio, occorre rendere disponibili le informazioni sui beneficiari di detti fondi entro determinati limiti necessari per proteggere interessi legittimi pubblici e privati e tenendo conto delle specificità della campagna agraria del Fondo europeo agricolo di garanzia.
(7) Riguardo al principio dell'unità del bilancio, si dovrebbe semplificare la norma relativa agli interessi derivanti dai prefinanziamenti. L'onere amministrativo necessario per recuperare tali interessi è sproporzionato rispetto all'obiettivo perseguito e sarebbe più efficace prevedere che gli interessi siano detratti, a titolo di compensazione, dal saldo del pagamento da versare al beneficiario.
(8) Riguardo al principio dell'annualità, per rispondere alle esigenze funzionali occorrerebbe introdurre maggiori flessibilità e trasparenza. Il riporto di stanziamenti dovrebbe essere consentito a titolo eccezionale nel caso delle spese per i pagamenti diretti a favore degli agricoltori, previsti nell'ambito del nuovo Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) istituito dal regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio, del 21 giugno 2005 relativo al finanziamento della politica agricola comune 5 .
(9) I pagamenti richiesti dagli Stati membri a norma dei nuovi regolamenti nel settore agricolo s'incentreranno prevalentemente all'inizio dell'esercizio n. Di conseguenza, la soglia massima per gli impegni anticipati da imputare al FEAGA (dal 15 novembre dell'esercizio n-1) a copertura delle spese di gestione corrente (a carico del bilancio dell'esercizio n) dovrebbe essere portata a tre quarti degli stanziamenti corrispondenti nell'ultimo bilancio agricolo adottato. Riguardo al limite previsto per gli impegni anticipati per le spese amministrative, è opportuno modificare il testo per introdurvi il riferimento agli stanziamenti decisi dall'autorità di bilancio, escludendo pertanto gli storni di stanziamenti.
(10) L'impiego di stanziamenti non dissociati per i provvedimenti veterinari, a carico del FEAGA costituisce un indebito ostacolo all'attuazione di tali misure, in particolare a causa delle limitazioni frapposte alla possibilità di riporti. Per queste spese occorrerebbe quindi consentire l'impiego di stanziamenti dissociati, il che sarebbe maggiormente conforme al carattere pluriennale delle azioni.
(11) Per quanto riguarda il principio dell'universalità, all'elenco delle entrate con destinazione specifica si dovrebbero aggiungere due voci. Anzitutto, per analogia con quanto previsto attualmente nell'ambito di programmi specifici di ricerca, si dovrebbe consentire agli Stati membri di erogare contributi ad hoc, a titolo di entrate con destinazione specifica, per progetti attinenti ai programmi di relazioni esterne gestiti dalla Commissione. Inoltre, i proventi derivanti dalla vendita di autoveicoli, macchinari, impianti, materiali ed apparecchiature scientifiche e tecniche che vengono sostituiti o rottamati dovrebbero essere considerati entrate con destinazione specifica, quale stimolo per gli ordinatori a ottenere in tale vendita i massimi prezzi.
(12) Attualmente, la Commissione deve ottenere l'autorizzazione dell'autorità di bilancio prima di accettare qualsiasi liberalità, quali doni o legati, che comportino oneri. Per evitare procedure gravose e non necessarie, l'autorizzazione dovrebbe essere resa obbligatoria soltanto nel caso di liberalità che superino un determinato valore e comportino oneri considerevoli.
(13) È opportuno semplificare e chiarire, in certi punti, le norme che disciplinano gli storni di stanziamenti, perché nella prassi si sono rivelate gravose o non chiare.
(14) Ai fini dell'efficienza, si dovrebbe consentire alla Commissione di prendere decisioni autonome riguardo a storni dalla riserva nei casi in cui per l'azione in questione l'atto di base manchi al momento della formazione del bilancio, ma sia adottato nel corso dell'esercizio.
(15) Le norme relative agli storni amministrativi effettuati dalla Commissione dovrebbero essere adattate alla nuova struttura di formazione del bilancio per attività (ABB). Si dovrebbe quindi prevedere un esonero dalla «procedura di notifica». Nell'ultimo mese dell'esercizio occorrerebbe consentire alla Commissione di decidere autonomamente sugli storni di stanziamenti relativi alle spese di personale, entro certi limiti.
(16) In seguito alla soppressione della riserva relativa ai prestiti e alle garanzie dei prestiti accordati dalla Comunità a paesi terzi e in seguito all'adozione del nuovo dispositivo di dotazione del fondo di garanzia per le azioni esterne, è opportuno modificare una serie di articoli del regolamento finanziario.
(17) Al fine di accelerare la mobilitazione di fondi in casi eccezionali di catastrofi umanitarie e crisi internazionali che si verificassero alla fine dell'esercizio, la Commissione dovrebbe essere autorizzata ad effettuare autonomamente storni di stanziamenti di bilancio non utilizzati dalla pertinente rubrica del quadro finanziario pluriennale ai titoli di bilancio interessati.
(18) Per quanto riguarda la procedura di bilancio, il disposto del regolamento finanziario, secondo cui il bilancio deve essere pubblicato entro due mesi dall'adozione, si è rivelato irrealistico: sarebbe più pragmatico fissare tale termine a tre mesi. Nel regolamento finanziario occorrerebbe introdurre il concetto di «rendiconti di attività», per rendere ufficiale uno degli elementi cruciali dell'ABB e definirne meglio il contenuto al fine di renderli operativi. Lo scadenzario dei pagamenti dovrebbe essere incluso nei documenti di lavoro che corredano il progetto preliminare di bilancio elencati nel regolamento finanziario invece che nel bilancio stesso, poiché esso non è pertinente alla procedura di bilancio ed è inutilmente gravoso.
(19) Per quanto riguarda l'esecuzione del bilancio, sono necessari taluni adeguamenti al fine di rispecchiare meglio le specificità della politica estera e di sicurezza comune (PESC). Per motivi di chiarezza del diritto, la forma che gli atti di base possono rivestire ai sensi del trattato CE e dei titoli V e VI del TUE dovrebbero essere indicate nel regolamento finanziario anziché nelle modalità di esecuzione. Va inoltre aggiunta una disposizione specifica al fine di riflettere adeguatamente i tipi di misure preparatorie che possono essere intraprese nel campo della PESC.
(20) Per quanto riguarda i metodi di gestione, è opportuno ristrutturare a fini di chiarezza il relativo articolo del regolamento finanziario. Si deve anche sopprimere la limitazione della gestione concorrente al Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia (FEAOG) e ai Fondi strutturali, poiché altri programmi supplementari saranno ora attuati in regime di gestione concorrente. Si devono rendere più chiare le disposizioni relative alla gestione congiunta. Le disposizioni pertinenti del regolamento finanziario dovrebbero essere completate per includere in particolare la Banca europea per gli investimenti e il Fondo europeo per gli investimenti in quanto organismi comunitari a cui la Commissione può delegare compiti. Occorrerebbe semplificare i criteri enunciati nel regolamento finanziario per ricorrere agli organismi nazionali pubblici per facilitare tale ricorso e per rispondere alle crescenti esigenze operative. Inoltre, si dovrebbe estendere il campo di applicazione di tale disposizione agli organismi internazionali pubblici. Nel regolamento finanziario occorrerebbe anche chiarire la posizione dei consiglieri speciali e dei capimissione nominati dal Consiglio per gestire determinate azioni nel contesto della PESC.
(21) È opportuno stabilire con maggiore precisione le responsabilità degli Stati membri nell'ambito della gestione concorrente, per tener conto degli attuali dibattiti tra le istituzioni relativi alla procedura di discarico e agli adeguati sistemi di controllo da prevedere, così da rispecchiare le responsabilità reciproche tra gli Stati membri e la Commissione. A seguito dell'accordo interistituzionale tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria 6 , gli Stati membri dovrebbero essere tenuti a presentare ogni anno una sintesi delle revisioni contabili e delle dichiarazioni disponibili in relazione ai fondi in gestione concorrente.
(22) Occorrerebbe modificare, nel regolamento finanziario, il divieto di delegare atti d'esecuzione a organismi privati, poiché i termini di tale divieto si sono rivelati più rigorosi del necessario. Per esempio, la Commissione dovrebbe avere la possibilità di assicurarsi i servizi di un'agenzia di viaggi o di un organizzatore di conferenze per rimborsare i costi ai partecipanti a conferenze, a condizione che tali imprese private non esercitino alcun potere discrezionale.
(23) Occorrerebbe consentire l'istituzione, da parte di varie istituzioni, di istanze comuni specializzate in irregolarità finanziarie.
(24) Occorrerebbe chiarire la responsabilità del contabile per la certificazione dei conti in base alle informazioni finanziarie trasmessegli dagli ordinatori. A tale scopo egli dovrebbe avere la facoltà di controllare le informazioni trasmesse dall'ordinatore delegato e di formulare riserve, se necessario.
(25) Occorrerebbe chiarire le relazioni tra il revisore contabile interno della Commissione e gli organismi costituiti dalle Comunità. Tali organismi dovrebbero comprendere una funzione di revisione contabile interna, responsabile nei confronti del rispettivo consiglio di amministrazione, mentre il revisore contabile interno della Commissione riferisce al collegio dei commissari sulle procedure e sistemi della Commissione. Per il revisore contabile interno della Commissione, dovrebbe essere necessario soltanto confermare che le funzioni di revisione contabile interna di tali organismi rispondono agli standard internazionali. A tale scopo, il revisore contabile interno dovrebbe essere in grado di procedere a valutazioni della qualità dell'attività di revisione contabile interna.
(26) Si dovrebbe introdurre un termine di prescrizione per i crediti. Al contrario di molti dei suoi Stati membri, la Comunità non è soggetta a un termine di prescrizione alla scadenza del quale i suoi crediti finanziari si estinguono, né a un termine di prescrizione per adire le vie legali contro terzi allo scopo di far valere i suoi crediti. L'introduzione di tale termine di prescrizione risponde all'esigenza di una sana gestione finanziaria.
(27) Il regolamento finanziario dovrebbe rispecchiare l'importanza dei contratti quadro nella gestione degli appalti pubblici. Esso dovrebbe incoraggiare il ricorso a procedure interistituzionali di aggiudicazione degli appalti, nonché prevedere la possibilità di procedure di aggiudicazione congiunte fra un'istituzione e un'amministrazione aggiudicatrice di uno Stato membro.
(28) Occorrerebbe procedere ad alcuni adeguamenti tecnici per assicurare che la terminologia del regolamento finanziario corrisponda perfettamente a quella della direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi 7 . Si dovrebbe conferire alle istituzioni comunitarie la possibilità, prevista in tale direttiva, per gli Stati membri di determinare procedure specifiche per appalti dichiarati segreti, quando la loro attuazione deve essere accompagnata da misure di sicurezza specifiche, o quando lo richiede la tutela dello Stato membro.
(29) In linea con la direttiva 2004/18/CE, si dovrebbero chiarire le norme sull'esclusione da una procedura di appalto. Per motivi di certezza del diritto e proporzionalità, inoltre, nel regolamento finanziario va specificato un periodo massimo di esclusione. Alla luce della direttiva 2004/18/CE, dovrebbe essere prevista un'eccezione alle norme sull'esclusione per l'acquisto di forniture a condizioni particolarmente vantaggiose presso un fornitore che cessi definitivamente l'attività commerciale o presso curatori o liquidatori di un fallimento, a seguito di un accordo con i creditori o di procedure analoghe previste dalle leggi nazionali.
(30) Il regolamento finanziario dovrebbe rendere obbligatorio, per i candidati od offerenti nell'ambito delle procedure di appalto, certificare, se è loro richiesto, la proprietà, l'amministrazione, il controllo o il potere di rappresentanza dell'entità giuridica che presenta l'offerta o che i loro subcontraenti non si trovano in una delle situazioni di cui all'articolo 93 del regolamento finanziario. Gli offerenti non dovrebbero essere tenuti a certificare di non trovarsi in una delle situazioni che danno origine all'esclusione, quando partecipano a una procedura di appalto per l'aggiudicazione di un contratto di valore molto modesto.
(31) Al fine di potenziare l'efficacia delle procedure di appalto, la base di dati relativa ai candidati od offerenti che si trovano in situazioni di esclusione dovrebbe essere comune alle istituzioni, alle agenzie esecutive e agli organismi di cui al regolamento finanziario.
(32) Al fine di tenere conto degli interessi degli offerenti non selezionati, è opportuno prevedere che la firma di un contratto disciplinato dalla direttiva 2004/18/CE non possa avvenire prima che sia trascorso un ragionevole periodo di tempo.
(33) Si dovrebbero chiarire gli obblighi delle istituzioni di sospendere la procedura di aggiudicazione di un appalto o l'esecuzione di un contratto, a norma del regolamento finanziario nei casi di frodi e d'irregolarità per rendere più operative le disposizioni pertinenti di tale regolamento.
(34) È necessario semplificare le norme riguardanti le sovvenzioni. Le disposizioni relative agli accertamenti e alle garanzie devono essere più proporzionate ai relativi rischi finanziari. Si deve chiarire la definizione di sovvenzioni, con particolare riguardo per i finanziamenti correlati con operazioni di prestito o di partecipazione azionaria, nonché con spese connesse ai mercati della pesca. Per migliorare la gestione delle sovvenzioni e semplificare le procedure, dovrebbe essere possibile assegnare sovvenzioni mediante una decisione dell'istituzione o una convenzione scritta con il beneficiario.
(35) Ai fini della chiarezza e della trasparenza si dovrebbe autorizzare il ricorso a pagamenti forfettari o a tasso fisso, accanto al più consueto metodo del rimborso dei costi effettivamente sostenuti.
(36) Ai fini della certezza del diritto si dovrebbero includere nel regolamento finanziario le eccezioni alla regola dell'assenza di profitti, attualmente previste nelle modalità d'esecuzione. Inoltre, si dovrebbe chiarire che lo scopo di concedere sovvenzioni a favore di determinate azioni consiste nel contribuire a rafforzare la capacità finanziaria o nel produrre un reddito.
(37) La norma secondo la quale le sovvenzioni dovrebbero essere accordate in base a un invito a presentare proposte ha dimostrato la propria validità. Tuttavia, l'esperienza ha mostrato che, in certi casi, la natura dell'azione non lascia scelte per la selezione dei beneficiari; siffatti casi dovrebbero pertanto essere esonerati da tale norma.
(38) Si dovrebbe adeguare la norma secondo la quale per la medesima azione non si può accordare più di una sovvenzione a favore di ogni singolo beneficiario. Alcuni atti giuridici di base consentono invece di combinare finanziamenti comunitari provenienti da fonti diverse e tali casi potrebbero essere più numerosi in futuro, nell'intento di assicurare l'efficacia delle spese. Nondimeno il regolamento finanziario dovrebbe chiarire che i medesimi costi non possono essere finanziati due volte dal bilancio comunitario.
(39) La norma secondo la quale non si può firmare la convenzione su una sovvenzione di funzionamento oltre quattro mesi dopo l'inizio dell'anno contabile del beneficiario si è rivelata più rigorosa del necessario. Tale termine dovrebbe pertanto essere esteso a sei mesi.
(40) Per motivi di semplificazione, nel caso di sovvenzioni di funzionamento sotto forma di pagamenti forfettari o a tasso fisso, va eliminata la norma secondo cui le sovvenzioni diminuiscono gradualmente.
(41) Si dovrebbero sopprimere alcune restrizioni relative all'ammissibilità dei beneficiari, per consentire le sovvenzioni a favore di persone fisiche e di determinati tipi di entità prive di personalità giuridica. In linea con il principio di proporzionalità, per le sovvenzioni di valore molto modesto, l'ordinatore può astenersi dal chiedere ai richiedenti di attestare di non trovarsi in una delle situazioni di esclusione di cui alle pertinenti disposizioni del regolamento finanziario.
(42) Fintantoché si continuerà ad accordare sovvenzioni in base a criteri di selezione e di concessione, non vi è la necessità concreta di far valutare tali criteri da un comitato appositamente istituito a tal fine; di conseguenza, si dovrebbe sopprimere tale disposizione.
(43) Per quanto riguarda i criteri che devono applicare i beneficiari di sovvenzioni nel procedere all'aggiudicazione di appalti, la norma attuale del regolamento finanziario non è chiara e dovrebbe essere semplificata. Occorrerebbe inoltre prevedere esplicitamente il caso in cui per attuare un'azione occorre concedere un sostegno finanziario a terzi.
(44) Per quanto riguarda le norme sulla contabilità ed i conti, il regolamento finanziario dovrebbe prevedere la possibilità per l'ordinatore della Commissione di determinare, nel rispetto degli standard internazionali, quali altri organismi, oltre a quelli che ricevono sussidi comunitari, rientrino nell'ambito del consolidamento dei conti, essendo inteso che il consolidamento dei conti non comporta storni di fondi da organismi autofinanziati al bilancio generale dell'Unione europea, né incide sulla loro autonomia finanziaria e operativa e sulle procedure di discarico per i loro conti.
(45) Nella prospettiva dell'entrata in vigore del nuovo FEAGA, che dal 1 o gennaio 2007 sostituirà il Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia (FEAOG), è opportuno procedere ad un adeguamento terminologico del regolamento finanziario per quanto riguarda le misure di finanziamento del mercato. Si devono inoltre apportare chiarimenti in modo che, nei casi in cui si è in attesa di una decisione relativa a uno storno di stanziamenti, sia possibile assumere gli impegni provvisori dopo il consueto termine di due mesi successivo alla data alla quale si sono ricevuti gli stati delle spese degli Stati membri. Si dovrebbero chiarire le disposizioni speciali del regolamento finanziario relative agli storni.
(46) Si dovrebbe anche adeguare la terminologia, cosicché il riferimento riguardi soltanto i Fondi strutturali, il Fondo di coesione, il Fondo per la pesca e il Fondo per lo sviluppo rurale. Si dovrebbero sopprimere i riferimenti allo strumento per le politiche strutturali di preadesione (ISPA) e per i provvedimenti di sviluppo nel settore agricolo (SAPARD), poiché questi implicano la gestione di paesi terzi su base decentrata, a norma del regolamento finanziario, e continueranno ad essere attuati in gran parte secondo le modalità attuali. Per quanto riguarda la ricostituzione di stanziamenti disimpegnati, a norma dei nuovi atti di base per le azioni strutturali nel periodo 2007-2013, che comprendono i casi di «forza maggiore», la disposizione al riguardo va preservata nel regolamento finanziario soltanto per i casi di «errore manifesto» imputabile alla Commissione.
(47) È opportuno aggiungere al regolamento finanziario una disposizione relativa alle entrate con destinazione specifica derivanti dalla dissoluzione della Comunità europea del carbone e dell'acciaio e dalla messa a disposizione dei corrispondenti stanziamenti.
(48) È necessario consentire la ricostituzione degli stanziamenti disimpegnati come conseguenza della non attuazione totale o parziale dei progetti per i quali essi erano stati accantonati. Tuttavia ciò deve essere possibile solo a determinate condizioni e soltanto nel settore della ricerca, dato che i progetti di ricerca presentano rischi finanziari maggiori rispetto a quelli di altre politiche.
(49) Per quanto riguarda le azioni esterne, in linea con la prassi esistente si dovrebbe chiarire che le procedure di concessione di sovvenzioni che i paesi terzi dovrebbero applicare in caso di gestione decentrata vanno precisate nelle convenzioni di finanziamento concluse con tali paesi. Si dovrebbe applicare la «norma n+3» in base a cui i singoli contratti e convenzioni che attuano tali convenzioni di finanziamento devono essere conclusi entro tre anni a decorrere dalla data di conclusione della convenzione di finanziamento. Occorrerebbe prevedere norme specifiche per i casi di gestione decentrata di programmi pluriennali ai sensi del regolamento (CE) n. 1085/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 luglio 2006, che istituisce uno strumento di assistenza preadesione 8 e del regolamento (CE) n. 1638/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 2006, recante disposizioni generali che istituiscono uno strumento europeo di vicinato e partenariato 9 .
(50) Si dovrebbe conferire alle istituzioni la possibilità di delegare ai direttori degli uffici europei interistituzionali i poteri di ordinatore per la gestione degli stanziamenti iscritti nelle rispettive sezioni del bilancio, allo scopo di facilitare tale gestione. Pur mantenendone invariato il contenuto, si dovrebbero lievemente ristrutturare i pertinenti articoli del regolamento finanziario, per chiarire la subdelega dei poteri di ordinatore ai direttori degli uffici.
(51) È opportuno chiare la procedura in virtù della quale l'autorità di bilancio può formulare un parere su un progetto di costruzione.
(52) Programmi quadro di ricerca successivi hanno agevolato il lavoro della Commissione definendo norme semplificate per la selezione degli esperti esterni chiamati a valutare le proposte o le richieste di sovvenzione e a fornire assistenza tecnica per il seguito e la valutazione dei progetti finanziati. Tale procedura dovrebbe essere estesa a tutti gli altri programmi.
(53) Occorrerebbe aggiungere disposizioni transitorie. In primo luogo, per quanto concerne la ricostituzione di stanziamenti disimpegnati corrispondenti agli stanziamenti effettuati nel periodo di programmazione 2000-2006 dei fondi strutturali, il caso di forza maggiore dovrebbe continuare ad applicarsi come attualmente previsto nel regolamento finanziario fino alla chiusura degli interventi. L'obiettivo è di non perturbare il sistema vigente visto che i casi di forza maggiore sono trattati diversamente nel regolamento (CE) n. 1083/2006 10 dell'11 luglio 2006 recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione. In secondo luogo al regolamento finanziario andrebbe aggiunta una disposizione transitoria ai fini dell'attuazione delle disposizioni sulla banca dati centrale per l'esclusione dalla partecipazione a procedure di appalto e di sovvenzione. Infine, un'analoga disposizione andrebbe prevista per consentire il pagamento degli impegni comunitari che rimangono da liquidare al fine di poter chiudere gli interventi ai sensi dei regolamenti che disciplinano i fondi strutturali e il fondo di coesione per il periodo di programmazione 2000-2006. Per quanto concerne gli stanziamenti riguardanti le spese operative, occorre salvaguardare la possibilità della Commissione di effettuare storni da titolo a titolo, a condizione che gli stanziamenti in questione siano destinati allo stesso obiettivo. Parimenti, la Commissione dovrebbe poter continuare a procedere a storni di stanziamenti da titolo a titolo quando gli stanziamenti in questione riguardano iniziative comunitarie o assistenza tecnica e misure innovative, a condizione che essi siano assegnati a misure della stessa natura. Ciò significa per esempio che si possono effettuare storni da una iniziativa comunitaria all'altra, in un titolo diverso.
(54) È opportuno quindi modificare di conseguenza il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 è così modificato:
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All'articolo 1, il primo comma è sostituito dal seguente: «Il presente regolamento specifica le norme relative alla formazione e all'esecuzione del bilancio generale delle Comunità europee, in seguito denominato “il bilancio”, e alla presentazione e alla revisione dei conti.»
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L'articolo 3 è sostituito dal seguente: «Articolo 3 Alle condizioni di cui al presente regolamento, la formazione e l'esecuzione del bilancio rispettano i principi dell'unità, della verità del bilancio, dell'annualità, del pareggio, dell'unità di conto, dell'universalità, della specializzazione, della sana gestione finanziaria, che richiede un controllo interno efficace ed efficiente, e della trasparenza.»
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All'articolo 5, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente: «4. Gli interessi prodotti dai fondi che sono proprietà delle Comunità sono iscritti in bilancio come entrate varie, fatto salvo il disposto degli articoli 5 bis , 18 e 74.»
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All'articolo 11, l'espressione «l'articolo 157» è sostituita dalla seguente «l'articolo 157 e l'articolo 160 bis».
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All'articolo 16, il secondo comma è sostituito dal seguente: «Tuttavia, per le esigenze della tesoreria di cui all'articolo 61, il contabile e, nel caso delle casse di anticipi, l'amministratore degli anticipi e, per la gestione amministrativa dei servizi esterni della Commissione, l'ordinatore responsabile sono autorizzati ad effettuare operazioni nelle monete nazionali, alle condizioni precisate nelle modalità d'esecuzione.»
- All'articolo 19, paragrafo 2, la prima frase è sostituita dalla seguente: «L'accettazione di liberalità per un valore pari o superiore a 50 000 EUR comportanti oneri finanziari, compresi i costi correlati all'accettazione, superiori al 10 % del valore della liberalità effettuata è soggetta all'autorizzazione del Parlamento europeo e del Consiglio, i quali si pronunciano entro due mesi dalla data di ricevimento della domanda della Commissione.»
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All'articolo 29, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «2. Il bilancio ed i bilanci rettificativi definitivamente adottati sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea a cura del presidente del Parlamento europeo La pubblicazione avviene entro tre mesi dalla data della constatazione dell'adozione definitiva del bilancio. I conti annuali consolidati e le relazioni della gestione finanziaria e di bilancio elaborate da ciascuna istituzione sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea .»
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All'articolo 30, è aggiunto il paragrafo seguente: «3. La Commissione mette a disposizione, nella forma appropriata, le informazioni sui beneficiari dei fondi provenienti dal bilancio, di cui essa dispone qualora l'esecuzione del bilancio sia centralizzata e espletata direttamente dai suoi servizi e le informazioni sui beneficiari dei fondi siano fornite da entità cui siano stati delegati compiti di esecuzione del bilancio secondo altre modalità di gestione. Tali informazioni sono messe a disposizione nel debito rispetto dei requisiti in materia di riservatezza, in particolare la tutela dei dati personali ai sensi della direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 ottobre 1995 relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e del regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2001 concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati , e dei requisiti in materia di sicurezza, nel rispetto delle specificità di ciascuna delle modalità di gestione di cui all'articolo 53 e se del caso in conformità delle pertinenti normative settoriali. GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31 . Direttiva modificata dal regolamento (CE) n. 1882/2003 ( GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1 )." GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1 .;» "
- All'articolo 37, paragrafo 1, è aggiunto il comma seguente «Prima di presentare un progetto preliminare di bilancio rettificativo, la Commissione e le istituzioni diverse dalla Commissione esaminano la possibilità di una ridistribuzione degli stanziamenti interessati, tenendo conto delle previste sottoesecuzioni degli stanziamenti.»
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Il secondo comma dell'articolo 43, paragrafo 1, è sostituito dal seguente: «Gli stanziamenti di tale titolo possono essere utilizzati soltanto previo storno effettuato secondo la procedura di cui all'articolo 23, paragrafo 1, lettera d) nei casi in cui l'adozione dell'atto di base è soggetta alla procedura di cui all'articolo 251 del trattato, e secondo la procedura di cui all'articolo 24 negli altri casi.»;
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Al secondo comma dell'articolo 44, i termini «agli articoli 22, 23 e 25» sono sostituiti dai seguenti «agli articoli 23 e 25».
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L'articolo 45 è sostituito dal seguente: «Articolo 45 1. Il bilancio comporta, nella sezione della Commissione, una riserva per gli aiuti d'urgenza a favore di paesi terzi. 2. La riserva di cui al paragrafo 1 è utilizzata entro la fine dell'esercizio, mediante storno, secondo la procedura di cui agli articoli 24 e 26.»
- Al secondo comma dell'articolo 47, paragrafo 1, i termini «gradi A1, A2 e A3» sono sostituiti da «gradi AD 16, AD 15 e AD 14».
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All'articolo 50 è aggiunto il seguente comma: «Ciascuna istituzione esercita tali poteri in conformità del presente regolamento ed entro i limiti degli stanziamenti autorizzati.»
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L'articolo 52 è sostituito dal seguente: "Articolo 52 «1. È fatto divieto agli agenti finanziari e ad ogni altra persona partecipante all'esecuzione del bilancio, alla gestione, alla revisione contabile o al controllo, di adottare un'azione da cui possa derivare un conflitto tra i loro interessi e quelli delle Comunità. In tal caso, l'agente interessato è tenuto ad astenersi da tali azioni e ad informarne l'autorità competente. 2. Vi è conflitto d'interessi quando l'esercizio imparziale e obiettivo delle funzioni dell'agente finanziario o di un'altra persona di cui al paragrafo 1, è compromesso da motivi familiari, affettivi, da affinità politica o nazionale, da interesse economico o da qualsiasi altra comunanza d'interessi con il beneficiario.»
- All'articolo 57, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1. La Commissione non può affidare atti d'esecuzione relativi a fondi provenienti dal bilancio, compresi il pagamento e la riscossione, ad entità od organismi esterni di diritto privato, ad eccezione del caso previsto all'articolo 54, paragrafo 2, lettera c) o dei casi specifici di pagamenti da versare a beneficiari determinati dalla Commissione, il cui importo e le cui condizioni sono stabiliti dalla Commissione e che non implichino l'esercizio di potere discrezionale da parte dell'entità o dell'organismo che procede al loro versamento.»
- All'articolo 60, il paragrafo 7 è sostituito dal seguente: 7. L'ordinatore delegato rende conto alla propria istituzione dell'esercizio delle sue funzioni mediante una relazione annuale di attività, corredata di informazioni finanziarie e di gestione, che confermi che le informazioni figuranti in tale relazione forniscono un'immagine fedele, salvo se diversamente specificato nelle riserve collegate a determinati settori di entrate e spese. La relazione illustra i risultati delle sue operazioni a fronte degli obiettivi che gli sono stati assegnati, i rischi associati a dette operazioni, l'impiego delle risorse messe a sua disposizione e l'efficienza ed efficacia del sistema di controllo interno. Il revisore contabile interno prende conoscenza della relazione annuale di attività e degli altri elementi d'informazione individuati. La Commissione trasmette all'autorità di bilancio, entro il 15 giugno di ogni anno, una sintesi delle relazioni annuali di attività dell'anno precedente.
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All'articolo 62, il primo comma è sostituito dal seguente: «Ai fini dell'esercizio dei suoi compiti, il contabile può delegare alcune delle proprie funzioni ad agenti subordinati.».
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L'articolo 63 è sostituito dal seguente: «Articolo 63 1. Possono essere create casse di anticipi per l'incasso di entrate che non siano le risorse proprie e per il pagamento di spese di importo limitato ai sensi delle modalità d'esecuzione. Tuttavia, nel settore degli aiuti erogati per situazioni di crisi e delle operazioni d'aiuto umanitario ai sensi dell'articolo 110, si possono utilizzare le casse di anticipi senza limite di importo rispettando il livello di stanziamenti deciso dall'autorità di bilancio per la corrispondente linea di bilancio per l'esercizio in corso. 2. Le casse di anticipi sono alimentate dal contabile dell'istituzione e sono poste sotto la responsabilità di amministratori degli anticipi designati dal contabile dell'istituzione.».
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All'articolo 65, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1. Le disposizioni del presente capo fanno salva l'eventuale responsabilità penale degli agenti finanziari di cui all'articolo 64, secondo il diritto nazionale applicabile e le disposizioni vigenti sulla tutela degli interessi finanziari delle Comunità e sulla lotta contro la corruzione nella quale sono coinvolti funzionari delle Comunità o degli Stati membri.».
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L'articolo 73, paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «2. Quando l'ordinatore delegato competente intenda rinunciare, anche parzialmente, a recuperare un credito accertato, si assicura che la rinuncia sia regolare e conforme ai principi di una sana gestione finanziaria e di proporzionalità, secondo le procedure e conformemente ai criteri previsti dalle modalità d'esecuzione. La decisione di rinuncia deve essere motivata. L'ordinatore può delegare l'assunzione di detta decisione soltanto alle condizioni previste dalle modalità d'esecuzione. Alle condizioni stabilite nelle modalità d'esecuzione, l'ordinatore competente può inoltre annullare un credito accertato o apportarvi un aggiustamento.».
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È inserito il seguente articolo: «Articolo 73 bis Fatte salve le disposizioni di normative specifiche e l'applicazione della decisione del Consiglio relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità, i crediti delle Comunità nei confronti di terzi ed i crediti di terzi nei confronti delle Comunità sono soggetti a un termine di prescrizione di cinque anni. La data dalla quale calcolare il termine di prescrizione e le condizioni per interrompere il decorso del termine sono stabilite nelle modalità d'esecuzione.».
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All'articolo 75, paragrafo 2, i termini «all'articolo 49, paragrafo 2» sono sostituiti da «all'articolo 49, paragrafo 6, lettera e)».
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All'articolo 77, paragrafo 3, il terzo comma è sostituito dal seguente: «L'importo di un impegno di bilancio, corrispondente a un impegno giuridico, per il quale non è stato effettuato alcun pagamento ai sensi dell'articolo 81 entro i tre anni successivi alla firma dell'impegno giuridico è oggetto di disimpegno.».
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All'articolo 80 è aggiunto il seguente comma: «Nei casi in cui vengono effettuati pagamenti periodici riguardo a servizi prestati, compresi i servizi di locazione, o beni forniti, e fatta salva l'analisi dei rischi, l'ordinatore può ordinare l'applicazione del cosiddetto sistema di incasso automatico.».
- All'articolo 87, il secondo comma è sostituito dal seguente: Se il revisore interno è un agente, egli impegna la sua responsabilità secondo le condizioni previste dallo statuto e precisate nelle modalità d'esecuzione.
- All'articolo 89, paragrafo 2, è aggiunto il seguente comma: «Le amministrazioni aggiudicatrici non possono ricorrere a contratti quadro in modo abusivo o in modo tale che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, limitare o falsare la concorrenza.».
- L'articolo 92 è sostituito dal seguente: «Articolo 92 I documenti della gara d'appalto devono fornire una descrizione completa, chiara e precisa dell'oggetto dell'appalto e specificare i criteri di esclusione, selezione e attribuzione applicabili.».
- L'articolo 97 è sostituito dal seguente: «Articolo 97 1. Gli appalti vengono aggiudicati sulla base dei criteri di aggiudicazione applicabili al contenuto dell'offerta, previa verifica della capacità degli operatori economici non esclusi ai sensi degli articoli 93 e 94 e dell'articolo 96, paragrafo 2, lettera a), in conformità dei criteri di selezione di cui ai documenti della gara d'appalto. 2. Un appalto è attribuito mediante aggiudicazione o mediante attribuzione all'offerta economicamente più vantaggiosa.».
- All'articolo 104 è aggiunta la seguente frase: «Esse delegano, a norma dell'articolo 59, i poteri necessari per esercitare la funzione di amministrazione aggiudicatrice.».
- Nel titolo VI della parte prima, il titolo del capo 1 è sostituito dal seguente: «CAPO 1 Portata e forma delle sovvenzioni».
- Nel titolo VI della parte prima, il titolo del capo 2 è sostituito dal seguente: «CAPO 2 Principi»
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All'articolo 110 il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1. Le sovvenzioni sono oggetto di un programma di lavoro annuale, pubblicato all'inizio dell'esercizio. Tale programma di lavoro annuale è attuato mediante la pubblicazione di inviti a presentare proposte, tranne in casi d'urgenza eccezionali e debitamente giustificati oppure se le caratteristiche del beneficiario o dell'azione lo impongono come l'unica scelta per una determinata azione, oppure se il beneficiario viene individuato in un atto di base come destinatario di una sovvenzione. Il primo comma non si applica agli aiuti in situazioni di crisi e alle operazioni di aiuto umanitario.»
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Gli articoli 111 e 112 sono sostituiti dai seguenti: «Articolo 111 Per una stessa azione può essere accordata una sola sovvenzione a carico del bilancio, a favore di uno stesso beneficiario, a meno che non autorizzino altrimenti i pertinenti atti di base. Un beneficiario può ricevere una sola sovvenzione di funzionamento a carico del bilancio per esercizio. Il richiedente informa immediatamente gli ordinatori di eventuali richieste multiple o sovvenzioni multiple relative alla stessa azione o allo stesso programma di lavoro. In nessun caso il bilancio finanzia due volte i medesimi costi. Articolo 112 1. La sovvenzione per azioni già avviate può essere concessa solo se il richiedente può provare la necessità di avviare l'azione prima della concessione della sovvenzione. In tali casi, i costi ammissibili al finanziamento non possono essere anteriori alla data di deposito della domanda di sovvenzione, salvo in casi eccezionali debitamente giustificati previsti nell'atto di base o per le spese necessarie alla corretta esecuzione degli aiuti in situazioni di crisi e delle operazioni di aiuto umanitario, alle condizioni previste dalle modalità d'esecuzione. È esclusa la sovvenzione retroattiva per azioni già concluse. 2. La concessione di una sovvenzione di funzionamento interviene entro sei mesi dall'inizio dell'esercizio finanziario del beneficiario. I costi ammissibili al finanziamento non possono essere anteriori alla data di deposito della domanda di sovvenzione, né all'inizio dell'esercizio finanziario del beneficiario.»
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All'articolo 113, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «2. Salvo diversa disposizione dell'atto di base a favore di organismi che perseguono un obiettivo d'interesse generale europeo, in caso di rinnovo le sovvenzioni di funzionamento hanno carattere degressivo. La presente disposizione non si applica alle sovvenzioni che assumono una delle forme di cui all'articolo 108 bis, paragrafo 1, lettere b) e c).»
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All'articolo 116, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1. Le proposte sono valutate sulla base dei criteri di selezione e di concessione preventivamente annunciati, al fine di individuare quelle che possono beneficiare di un finanziamento.»
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L'articolo 118 è sostituito dal seguente: «Articolo 118 1. L'ordinatore competente può, se lo ritiene opportuno e proporzionato, esigere dal beneficiario una garanzia preliminare per limitare i rischi finanziari inerenti al versamento dei prefinanziamenti. 2. L'ordinatore esige dal beneficiario tale garanzia preliminare nei casi specificati nelle modalità di esecuzione.»
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All'articolo 119, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «2. In caso d'inosservanza da parte del beneficiario dei suoi obblighi, la sovvenzione è sospesa o ridotta o soppressa nei casi previsti dalle modalità di esecuzione, una volta che il beneficiario avrà potuto formulare le proprie osservazioni.»
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L'articolo 122 è sostituito dal seguente: «Articolo 122 1. I conti delle istituzioni e degli organismi di cui all'articolo 121 sono corredati di una relazione sulla gestione di bilancio e finanziaria dell'esercizio. 2. La relazione di cui al paragrafo 1 fornisce informazioni, fra l'altro, sul tasso di esecuzione degli stanziamenti insieme a una sintesi sugli storni di stanziamenti fra le varie voci del bilancio.»
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L'articolo 128 è sostituito dal seguente: «Articolo 128 I contabili delle altre istituzioni e degli organismi di cui all'articolo 121 comunicano al contabile della Commissione e alla Corte dei conti, entro il 1 o marzo che segue l'esercizio chiuso, i loro conti provvisori corredati della relazione sulla gestione di bilancio e finanziaria dell'esercizio. Il contabile della Commissione consolida tali conti provvisori con quelli della Commissione e trasmette alla Corte dei conti, entro il 31 marzo che segue l'esercizio chiuso, i conti provvisori della Commissione, accompagnati dalla sua relazione sulla gestione di bilancio e finanziaria e i conti consolidati provvisori. Il contabile di ciascuna istituzione ed organismo di cui all'articolo 121 trasmette entro la data di cui al secondo comma la relazione sulla gestione di bilancio e finanziaria anche al Parlamento europeo e al Consiglio.»
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All'articolo 133, paragrafo 1, i termini «all'articolo 185» sono sostituiti da «all'articolo 121».
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All'articolo 134, i termini «all'articolo 185» sono sostituiti da «all'articolo 121».
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All'articolo 138, paragrafo 1, i termini «all'articolo 185» sono sostituiti da «all'articolo 121».
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All'articolo 139, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «2. Ogni istituzione informa la Corte dei conti e l'autorità di bilancio sulle regole interne che adotta in materia finanziaria.»
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All'articolo 145, paragrafo 1, i termini «30 aprile» sono sostituiti da «15 maggio».
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Nella parte seconda, al titolo I, il titolo è sostituito dal seguente: «TITOLO I FONDO EUROPEO AGRICOLO DI GARANZIA»
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All'articolo 148, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1. Le disposizioni delle parti prima e terza del presente regolamento si applicano alle spese effettuate dai servizi ed organismi di cui alla normativa sul Fondo europeo agricolo di garanzia (in prosieguo il FEAGA), nonché alle entrate, fatte salve le deroghe di cui al presente titolo.»
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All'articolo 150, i paragrafi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti: «2. Le decisioni della Commissione che stabiliscono l'importo dei pagamenti costituiscono impegni accantonati globali, entro i limiti del totale degli stanziamenti iscritti per il FEAGA. 3. Le spese di gestione corrente del FEAGA possono, a partire dal 15 novembre, essere oggetto di impegni anticipati a carico degli stanziamenti previsti per l'esercizio successivo. Tali impegni non possono tuttavia superare i tre quarti del totale dei corrispondenti stanziamenti dell'esercizio in corso. Possono riguardare unicamente spese il cui principio si fonda su un atto di base esistente.»
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All'articolo 151, paragrafo 1, il primo comma è sostituito dal seguente: «Le spese effettuate dai servizi ed organismi di cui alla normativa sul FEAGA formano oggetto, entro due mesi dalla ricezione degli stati trasmessi dagli Stati membri, di un impegno per capitolo, articolo e voce. Si può procedere a tale impegno dopo la scadenza del suddetto termine di due mesi qualora sia necessaria una procedura di storno di stanziamenti relativi alle linee di bilancio in questione. Salvo il caso in cui il pagamento da parte degli Stati membri non sia ancora avvenuto oppure vi siano dubbi quanto all'ammissibilità, l'imputazione in pagamento avviene entro lo stesso termine di due mesi.»
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L'articolo 152 è sostituito dal seguente: «Articolo 152 Nei conti di bilancio, le spese sono imputate ad un esercizio sulla base dei rimborsi effettuati dalla Commissione agli Stati membri entro il 31 dicembre dell'esercizio in questione, a condizione che l'ordine di pagamento sia pervenuto al contabile entro il 31 gennaio dell'esercizio successivo.»
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All'articolo 153, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1. La Commissione, quando a norma dell'articolo 23, paragrafo 1, può procedere a storni di stanziamenti, adotta la decisione entro il 31 gennaio dell'esercizio successivo e ne informa l'autorità di bilancio come previsto all'articolo 23, paragrafo 1.»
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L'articolo 154 è sostituito dal seguente: «Articolo 154 1. Le entrate con destinazione specifica di cui al presente titolo sono destinate in funzione della loro origine, a norma dell'articolo 18, paragrafo 2. 2. Il risultato della decisione di liquidazione dei conti di cui all'articolo 30 del regolamento (CE) n. 1290/2005 è imputato su un unico articolo.»
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Nella parte seconda, al titolo I, il titolo è sostituito dal seguente: «TITOLO II FONDI STRUTTURALI, FONDO DI COESIONE, FONDO EUROPEO PER LA PESCA, FONDO EUROPEO AGRICOLO PER LO SVILUPPO RURALE»
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All'articolo 157, il secondo comma è sostituito dal seguente: «Gli stanziamenti disimpegnati possono essere ricostituiti in caso di errore manifesto imputabile alla sola Commissione.»
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L'articolo 158 è sostituito dal seguente: «Articolo 158 La Commissione può procedere, per quanto concerne le spese operative di cui al presente titolo, tranne che per il FEASR, a storni da titolo a titolo, a condizione che si tratti di stanziamenti destinati allo stesso obiettivo ai sensi della normativa sui Fondi di cui all'articolo 155, o siano spese di assistenza tecnica.»
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All'articolo 160, è inserito il seguente paragrafo: «1 bis. Gli stanziamenti relativi alle entrate risultanti dal Fondo di ricerca carbone e acciaio, di cui al protocollo, allegato al trattato CE, relativo alle conseguenze finanziarie della scadenza del trattato CECA e al Fondo di ricerca carbone e acciaio, sono assimilati ad entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 18. Gli stanziamenti d'impegno risultanti da queste entrate sono aperti a partire dalla previsione di credito e gli stanziamenti di pagamento a partire dalla riscossione delle entrate.»
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È inserito il seguente articolo: «Articolo 160 bis 1. Gli stanziamenti d'impegno corrispondenti all'importo dell'impegno disimpegnato in seguito all'inesecuzione totale o parziale dei progetti di ricerca ai quali gli stanziamenti sono stati assegnati, possono essere ricostituiti, a titolo eccezionale e in casi debitamente giustificati, quando sono essenziali per attuare il programma inizialmente previsto, a meno che nel bilancio dell'esercizio in corso non siano iscritti fondi a tale scopo. 2. Ai fini del paragrafo 1, la Commissione esamina, all'inizio di ogni esercizio, i disimpegni intervenuti nel corso dell'esercizio precedente e valuta, in base al fabbisogno, la necessità di ricostituire gli stanziamenti. In base a tale valutazione, entro il 15 febbraio di ogni esercizio la Commissione può sottoporre all'autorità di bilancio adeguate proposte, presentando per ogni voce di bilancio i motivi per i quali essa propone di ricostituire gli stanziamenti. 3. L'autorità di bilancio decide riguardo alle proposte della Commissione entro sei settimane. In mancanza di tale decisione entro il termine suddetto, le proposte si considerano approvate. L'importo degli stanziamenti di impegno da ricostituire nell'anno n non può superare in nessun caso il 25 % dell'importo totale disimpegnato per la medesima linea di bilancio nell'anno n-1 . 4. Gli stanziamenti di impegno ricostituiti non possono formare oggetto di riporto. Gli impegni giuridici relativi agli stanziamenti di impegno ricostituiti sono conclusi entro il 31 dicembre dell'anno n. Alla conclusione dell'anno n , l'ordinatore competente disimpegna definitivamente il saldo non eseguito di tali stanziamenti di impegno ricostituiti.»
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All'articolo 163, la prima frase è sostituita dalla seguente: «Le azioni di cui al presente titolo possono essere eseguite a livello centralizzato dalla Commissione, mediante gestione concorrente o a livello decentrato dai paesi terzi beneficiari, ovvero congiuntamente con organizzazioni internazionali, secondo le pertinenti disposizioni degli articoli da 53 a 57.»
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L'articolo 164 è soppresso.
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Nel titolo IV della parte seconda il titolo del capo 4 è sostituito dal seguente: «CAPO 4 Sovvenzioni»
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È inserito il seguente articolo: «Articolo 169 bis Le procedure di concessione delle sovvenzioni che i paesi terzi beneficiari devono applicare, in regime di gestione decentrata, sono previste nelle convenzioni di finanziamento di cui all'articolo 166. Esse sono basate sulle norme enunciate nel titolo VI della parte prima.»
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L'articolo 170 è sostituito dal seguente: «Articolo 170 Ogni convenzione di finanziamento o convenzione di sovvenzione o decisione di sovvenzione deve prevedere espressamente il potere di controllo della Commissione e della Corte dei conti, in base a documenti e sul posto, di tutti i contraenti e subcontraenti che hanno beneficiato di fondi comunitari.»
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All'articolo 171, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «2. Le disposizioni del presente titolo si applicano alle attività dell'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF), ad eccezione degli articoli 174, 174 bis e 175, paragrafo 2.»
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L'articolo 173 è sostituito dal seguente: «Articolo 173 Per gli stanziamenti iscritti nell'allegato per ciascun ufficio europeo, la Commissione delega i poteri di ordinatore al direttore dell'ufficio europeo in questione, a norma dell'articolo 59.»
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All'articolo 174, paragrafo 1, la seconda frase è sostituita dalla seguente: «Il direttore dell'ufficio europeo interessato adotta, previa approvazione del suo comitato direttivo, i criteri secondo i quali è tenuta la contabililità.»
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È inserito il seguente articolo: «Articolo 174 bis 1. Per la gestione degli stanziamenti iscritti nella propria sezione, ciascuna istituzione può delegare i poteri di ordinatore al direttore di un ufficio europeo interistituzionale, stabilendo i limiti e le condizioni di tale delega. 2. Il revisore interno della Commissione esercita tutte le responsabilità previste nel titolo IV, capo 8 della parte prima.»
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L'articolo 175 è così sostituito: «Articolo 175 Se il mandato di un ufficio europeo implica prestazioni a titolo oneroso a terzi, il direttore di tale ufficio determina, previa approvazione del comitato direttivo, le disposizioni specifiche riguardanti le condizioni alle quali tali prestazioni sono fornite e la tenuta della corrispondente contabilità.»;
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L'articolo 176 è soppresso.
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All'articolo 179, paragrafo 3, il secondo e il terzo comma sono sostituiti dai seguenti: «Qualora uno dei due rami dell'autorità di bilancio intenda formulare un parere, notifica all'istituzione interessata, entro due settimane dal ricevimento dell'informazione relativa al progetto di natura immobiliare, che intende formulare detto parere. In mancanza di risposta, l'istituzione interessata può procedere all'operazione progettata a titolo della sua autonomia amministrativa, fatti salvi l'articolo 282 del trattato CE e l'articolo 185 del trattato Euratom, per quanto concerne la rappresentanza della Comunità. Il parere è trasmesso all'istituzione interessata entro un termine di due settimane a decorrere da tale notifica.»
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É inserito il seguente titolo VII: «TITOLO VII ESPERTI Articolo 179 bis Le modalità di esecuzione includono procedure specifiche per la selezione di esperti, retribuiti sulla base di un importo fisso, incaricati di assistere le istituzioni, in particolare, nella valutazione delle proposte e delle domande di sovvenzione o dei bandi di gara, e di fornire assistenza tecnica per il seguito e la valutazione finale dei progetti finanziati dal bilancio.»
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L'articolo 180 è soppresso.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea .
Esso è applicabile dalla data di applicazione del regolamento della Commissione di modifica del regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002 recante modalità d'esecuzione del regolamento finanziario e al più tardi dal 1 o maggio 2007.
Tuttavia i punti 80 ed i punti da 84 a 94 dell'articolo 1 del presente regolamento si applicano dal 1 o gennaio 2007.
Final provisions
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, addì 13 dicembre 2006. Per il Consiglio Il presidente E. TUOMIOJA
1 Parere del 6 luglio 2006 (non ancora pubblicato nella GU).
2 GU C 13 del 18.1.2006, pag. 1 .
3 GU C 28 del 3.2.2006, pag. 83 .
4 GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1 .
5 GU L 209 dell'11.8.2005, pag. 1 .
6 GU C 139 del 14.6.2006, pag. 1 .
7 GU L 134 del 30.4.2004, pag. 114 . Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 2083/2005 della Commissione ( GU L 333 del 20.12.2005, pag. 28 ).
8 GU L 210 del 31.7.2006, pag. 82 .
9 GU L 310 del 9.11.2006, pag. 1 .
10 GU L 210 del 31.7.2006, pag. 25 .