del 19 dicembre 2006
che modifica il regolamento (CEE) n. 2092/91 relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli e all’indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari
(Testo rilevante ai fini del SEE)
Preamble
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 37,
vista la proposta della Commissione,
visto il parere del Parlamento europeo 1 ,
considerando quanto segue:
(1) È necessario portare avanti l’attuazione del Piano d’azione europeo per l’agricoltura biologica e gli alimenti biologici mediante misure concrete tendenti a favorire la semplificazione e la coerenza d’insieme.
(2) I prodotti biologici importati nella Comunità dovrebbero essere autorizzati ad essere immessi sul mercato comunitario etichettati con un riferimento all'agricoltura biologica se sono stati ottenuti secondo norme di produzione e soggetti a un regime di controllo conformi o equivalenti a quelli previsti dalla normativa comunitaria.
(3) I paesi terzi le cui norme di produzione e i cui regimi di controllo sono equivalenti a quelli vigenti nella Comunità dovrebbero essere riconosciuti e ne dovrebbe essere pubblicato un elenco. Gli organismi o le autorità di controllo competenti ad eseguire controlli nei paesi che non figurano nell’elenco dei paesi terzi riconosciuti dovrebbero anch’essi essere riconosciuti ed elencati. Gli operatori dei paesi terzi che producono in conformità alla normativa comunitaria dovrebbero essere autorizzati a sottoporre le proprie attività agli organismi e alle autorità di controllo riconosciuti dalla Commissione a tal fine.
(4) Il regolamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli e alla indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari 2 , prevede la facoltà per gli Stati membri di concedere fino al 31 dicembre 2006, a determinate condizioni, autorizzazioni agli importatori per l'immissione sul mercato comunitario di singoli prodotti. È quindi opportuno modificare sostituendo detto regime d’importazione con un regime applicabile dopo tale data.
(5) Per non perturbare gli scambi internazionali, è necessario prorogare la facoltà degli Stati membri di continuare a concedere autorizzazioni caso per caso agli importatori per l'immissione sul mercato comunitario di prodotti finché non siano adottate le misure necessarie per il funzionamento del nuovo regime d’importazione, in particolare per quanto riguarda il riconoscimento degli organismi e delle autorità di controllo competenti ad eseguire controlli nei paesi che non figurano nell’elenco dei paesi terzi riconosciuti.
(6) Il regolamento (CEE) n. 2092/91 dovrebbe pertanto essere modificato di conseguenza,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il regolamento (CEE) n. 2092/91 è così modificato:
- Il secondo comma dell’articolo 16, paragrafo 3 è soppresso;
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea .
Esso si applica a decorrere dal 1 o gennaio 2007.
Final provisions
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, addí 19 dicembre 2006. Per il Consiglio Il presidente J. KORKEAOJA
1 Parere espresso il 28 settembre 2006 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).
2 GU L 198 del 22.7.1991, pag. 1 . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 780/2006 della Commissione ( GU L 137 del 25.5.2006, pag. 9 ).