del 22 dicembre 2006
recante modifica del regolamento (CE) n. 950/2006 al fine di inserirvi il contingente tariffario annuale per prodotti del settore dello zucchero originari della Croazia
Preamble
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio, del 20 febbraio 2006, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero 1 , in particolare l'articolo 40, paragrafo 1, lettera e), punto iii),
considerando quanto segue:
(1) Ai sensi dell'articolo 27, paragrafo 5, e dell'allegato IV, lettera h), dell'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Croazia, dall'altra 2 , come modificato dal protocollo approvato con decisione del Consiglio 2006/882/CE, del 13 novembre 2006, 3 , la Comunità concede l'accesso a dazio zero alle importazioni nella Comunità di prodotti dei codici NC 1701 e 1702 originari della Croazia, nel limite di un quantitativo annuo di 180 000 tonnellate (peso netto).
(2) Il protocollo dell'accordo di stabilizzazione e di associazione con la Croazia entra in vigore il 1 o gennaio 2007. Occorre pertanto che il contingente tariffario per i prodotti del settore dello zucchero originari della Croazia sia aperto a partire da tale data.
(3) È opportuno che detto contingente sia aperto e gestito in conformità del regolamento (CE) n. 950/2006 della Commissione, del 28 giugno 2006, che stabilisce, per le campagne di commercializzazione 2006/2007, 2007/2008 e 2008/2009, le modalità di applicazione per l'importazione e la raffinazione di prodotti del settore dello zucchero nell'ambito di taluni contingenti tariffari e di taluni accordi preferenziali 4 , come «zucchero Balcani» ai sensi di detto regolamento. Poiché in base all'articolo 28 del suddetto regolamento i contingenti tariffari per lo zucchero Balcani sono aperti prendendo come base la campagna di commercializzazione, occorre provvedere all'adeguamento del contingente tariffario annuale per i prodotti del settore dello zucchero originari della Croazia per i nove mesi restanti della campagna di commercializzazione 2006/2007.
(4) Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 950/2006.
(5) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il regolamento (CE) n. 950/2006 è così modificato:
- All'articolo 1, il paragrafo 2 è sostituito dal testo seguente: «2. I quantitativi importati in virtù delle disposizioni di cui al paragrafo 1, lettere da c) a h), (di seguito “contingenti tariffari”) e delle disposizioni di cui alle lettere a) e b) del medesimo paragrafo (di seguito “obblighi di consegna”) per le campagne 2006/2007, 2007/2008 e 2008/2009 recano i numeri d'ordine indicati nell'allegato I.»
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All'articolo 29, il paragrafo 2 è sostituito dal testo seguente: «2. La domanda di titolo di importazione per lo zucchero Balcani in provenienza dai territori doganali del Montenegro, della Serbia, del Kosovo o della Croazia è accompagnata dall'originale del titolo di esportazione rilasciato dalle autorità competenti dei territori doganali del Montenegro, della Serbia, del Kosovo o della Croazia, conforme al modello riportato nell'allegato II, per un quantitativo pari a quello che figura nella domanda di titolo.»
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L'allegato I è modificato in conformità dell'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea .
Esso si applica a decorrere dal 1 o gennaio 2007.
Final provisions
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 22 dicembre 2006. Per la Commissione Mariann FISCHER BOEL Membro della Commissione
1 GU L 58 del 28.2.2006, pag. 1 . Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1585/2006 della Commissione ( GU L 294 del 25.10.2006, pag. 19 ).
2 GU L 26 del 28.1.2005, pag. 3 .
3 GU L 341 del 7.12.2006, pag. 31 .
4 GU L 178 dell'1.7.2006, pag. 1 .
Nell'allegato I del regolamento (CE) n. 950/2006, la tabella relativa ai numeri d'ordine per lo zucchero Balcani è sostituita dal testo seguente:
«Numeri d'ordine per lo zucchero Balcani Paesi terzi Numero d'ordine Albania 09.4324 Bosnia-Erzegovina 09.4325 Serbia, Montenegro e Kosovo 09.4326 Ex Repubblica iugoslava di Macedonia 09.4327 Croazia 09.4328»