del 19 dicembre 2006
recante adattamento, a motivo dell'adesione della Bulgaria e della Romania all'Unione europea, del regolamento (CE) n. 1782/2003 che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori, del regolamento (CE) n. 318/2006 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero e del regolamento (CE) n. 320/2006 relativo a un regime temporaneo per la ristrutturazione dell'industria dello zucchero nella Comunità
Preamble
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il trattato di adesione della Bulgaria e della Romania, in particolare l'articolo 4, paragrafo 3,
visto l'atto di adesione della Bulgaria e della Romania (di seguito «l'atto di adesione del 2005»), in particolare l'articolo 20, in combinato disposto con l'allegato IV e l'articolo 56,
vista la proposta della Commissione,
visto il parere del Parlamento europeo,
considerando quanto segue:
(1) Il regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli apicoltori 1 , modificava, tra l'altro, le disposizioni sui massimali di aiuto per le sementi a seguito dell'adesione del 2004 e introduceva il sostegno diretto a favore degli agricoltori nel settore dello zucchero. Il regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio, del 20 febbraio 2006, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero 2 , ha previsto le norme comuni relative all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero applicabili a partire dalla campagna di commercializzazione 2006/2007. Il regolamento (CE) n. 320/2006 3 ha istituito un regime temporaneo per la ristrutturazione dell'industria dello zucchero nella Comunità.
(2) È opportuno adattare le suddette norme generali per permetterne l'attuazione in Bulgaria e Romania a partire dalla data dell'adesione di tali paesi all'Unione europea.
(3) Per permettere alla Bulgaria e alla Romania di beneficiare delle misure di sostegno nel settore dello zucchero previste dal regolamento (CE) n. 1782/2003, è opportuno modificare i massimali nazionali per la Bulgaria e la Romania tenendo conto dell'aiuto supplementare. Per dare alla Bulgaria e alla Romania la possibilità di concedere il sostegno diretto per lo zucchero sotto forma di un pagamento diretto distinto, è opportuno modificare i massimali nazionali degli importi di riferimento dello zucchero. Per applicare le disposizioni relative al pagamento distinto dello zucchero in Bulgaria e Romania, è opportuno adeguare conseguentemente i periodi di attuazione.
(4) Al fine di consentire alla Bulgaria e alla Romania di integrare l'aiuto per le sementi nei regimi di sostegno di cui al regolamento (CE) n. 1782/2003, è opportuno aggiungere la Bulgaria e la Romania all'elenco dei paesi oggetto di tale misura.
(5) L'atto di adesione del 2005 e il presente regolamento modificano il regolamento (CE) n. 1782/2003 e tali modifiche dovrebbero entrare in vigore alla stessa data. È opportuno precisare l'ordine di applicazione di tali modifiche per ragioni di certezza del diritto.
(6) Ai fini dell'applicazione in Bulgaria e Romania dei dispositivi relativi al regime di quote di produzione per lo zucchero, l'isoglucosio e lo sciroppo di inulina nonché il fabbisogno tradizionale di approvvigionamento di zucchero destinato alla raffinazione come disposto dal regolamento (CE) n. 318/2006 è opportuno aggiungere questi paesi all'elenco dei paesi che beneficiano di tali misure e adottare inoltre ulteriori adattamenti a tale regolamento per tener conto della situazione specifica della Bulgaria e della Romania.
(7) Per consentire agli operatori della Bulgaria e della Romania di partecipare al regime di ristrutturazione del settore di cui al regolamento (CE) n. 320/2006, è necessario adattare tale regolamento.
(8) Occorre pertanto modificare i regolamenti (CE) n. 1782/2003, (CE) n. 318/2006 e (CE) n. 320/2006,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il regolamento (CE) n. 1782/2003, come modificato, tra l'altro, dall'atto di adesione del 2005, è modificato come segue:
- all'articolo 71 quater , dopo il primo comma è aggiunto il comma seguente: «Nel caso della Bulgaria e della Romania, la tabella degli incrementi prevista all'articolo 143 bis si applica per lo zucchero e la cicoria.»;
- gli allegati VII, VIII bis e XI bis sono modificati in conformità dell'allegato I del presente regolamento.
Articolo 2
Il regolamento (CE) n. 318/2006 è modificato come segue:
-
all'articolo 7, paragrafo 2, è aggiunto il comma seguente: «Ai fini del presente paragrafo, nel caso della Bulgaria e della Romania la campagna di commercializzazione è la campagna 2006/2007.»;
-
all'articolo 9, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1. Per la campagna di commercializzazione 2006/2007, alla quota totale di isoglucosio fissata nell'allegato III è aggiunta una quota supplementare di 100 000 tonnellate di isoglucosio. Per ciascuna delle campagne di commercializzazione 2007/2008 e 2008/2009, alla quota di isoglucosio della campagna precedente è aggiunta un'ulteriore quota di isoglucosio di 100 000 tonnellate. Tale aumento non riguarda la Bulgaria e la Romania. Per ciascuna delle campagne di commercializzazione 2007/2008 e 2008/2009 alla quota di isoglucosio della campagna precedente è aggiunta un'ulteriore quota di isoglucosio di 11 045 tonnellate per la Bulgaria e di 1 966 tonnellate per la Romania. Gli Stati membri assegnano alle imprese le quote supplementari in proporzione alle quote di isoglucosio loro assegnate in applicazione dell'articolo 7, paragrafo 2.»;
- il testo dell'allegato III è sostituito da quello figurante nell'allegato II del presente regolamento.
Articolo 3
All'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 320/2006, la frase introduttiva del primo comma è sostituita dalla seguente:
«Ogni impresa produttrice di zucchero, isoglucosio o sciroppo di inulina, alla quale sia stata assegnata una quota entro il 1 o luglio 2006, oppure entro il 31 gennaio 2007 nel caso della Bulgaria e della Romania, può beneficiare di un aiuto alla ristrutturazione per tonnellata di quota rinunciata, a condizione che in una delle campagne di commercializzazione 2006/2007, 2007/2008, 2008/2009 o 2009/2010:».
Articolo 4
Il presente regolamento entra in vigore il 1 o gennaio 2007 con riserva di entrata in vigore del trattato di adesione della Bulgaria e della Romania.
Final provisions
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, addì 19 dicembre 2006. Per il Consiglio Il presidente J. KORKEAOJA
1 GU L 270 del 21.10.2003, pag. 1 . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1405/2006 ( GU L 265 del 26.9.2006, pag. 1 ).
2 GU L 58 del 28.2.2006, pag. 1 . Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1585/2006 della Commissione ( GU L 294 del 25.10.2006, pag. 19 ).
3 GU L 58 del 28.2.2006, pag. 42 .
Gli allegati VII, VIII bis e XI bis del regolamento (CE) n. 1782/2003 sono modificati come segue:
«ALLEGATO III QUOTE NAZIONALI E REGIONALI (in t) Stati membri o regioni (1) Zucchero (2) Isoglucosio (3) Sciroppo di inulina (4) Belgio 819 812 85 694 0 Bulgaria 4 752 67 108 — Repubblica ceca 454 862 — — Danimarca 420 746 — — Germania 3 655 456 42 360 — Grecia 317 502 15 433 — Spagna 903 843 98 845 — Francia (continentale) 3 552 221 23 755 0 Dipartimenti francesi di Oltremare 480 245 — — Irlanda 0 — — Italia 778 706 24 301 — Lettonia 66 505 — — Lituania 103 010 — — Ungheria 401 684 164 736 — Paesi Bassi 864 560 10 891 0 Austria 387 326 — — Polonia 1 671 926 32 056 — Portogallo (continentale) 34 500 11 870 — Regione autonoma delle Azzorre 9 953 — — Romania 109 164 11 947 — Slovacchia 207 432 50 928 — Slovenia 52 973 — — Finlandia 146 087 14 210 — Svezia 325 700 — — Regno Unito 1 138 627 32 602 — Totale 16 907 591 686 736 0 »