32006R2018•Regolamento (CE) n. 2018/2006 della Commissione, del 20 dicembre 2006 , recante fissazione di misure transitorie in materia di titoli di importazione per il latte e i prodotti lattiero-caseari ai sensi del regolamento (CE) n. 2535/2001, a seguito dell’adesione della Bulgaria e della Romania all’Unione europea
32006R2018Regulation1 gen 2007
del 20 dicembre 2006
recante fissazione di misure transitorie in materia di titoli di importazione per il latte e i prodotti lattiero-caseari ai sensi del regolamento (CE) n. 2535/2001, a seguito dell’adesione della Bulgaria e della Romania all’Unione europea
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato di adesione della Bulgaria e della Romania, in particolare l’articolo 4, paragrafo 3,
visto l’atto di adesione della Bulgaria e della Romania, in particolare l’articolo 41,
considerando quanto segue:
(1) Il titolo 2, capo I, sezione 2 del regolamento (CE) n. 2535/2001 della Commissione, del 14 dicembre 2001, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio per quanto riguarda il regime di importazione di latte e prodotti lattiero-caseari e l’apertura di contingenti tariffari 1 , stabilisce disposizioni specifiche relative al riconoscimento dei richiedenti di titoli di importazione. Occorre adottare misure transitorie per permettere agli operatori dalla Bulgaria e dalla Romania (di seguito «i nuovi Stati membri») di poter fruire di titoli di importazione a decorrere dalla data di adesione di questi paesi all’Unione europea.
(2) È opportuno che per il periodo dal 1 o gennaio 2007 al 30 giugno 2007 gli operatori dei nuovi Stati membri possano richiedere titoli di importazione nell’ambito dei contingenti tariffari di cui agli allegati del regolamento (CE) n. 2535/2001.
(3) I suddetti operatori devono comprovare la propria qualità di operatore commerciale e la regolarità nel tempo dell’attività svolta. Per quanto riguarda il requisito della prova relativa all’attività commerciale svolta, occorre permettere ai richiedenti di scegliere come anno di riferimento per l’attività commerciale il 2005 invece del 2006, se possono comprovare che nel 2006, a causa di circostanze eccezionali, non sono stati in grado di importare o di esportare i quantitativi richiesti di prodotti lattiero-caseari.
(4) È necessario che le autorità dei nuovi Stati membri trasmettano alla Commissione entro il 20 gennaio 2007 un elenco che comprenda tutti gli operatori ammissibili. Per agevolare l’identificazione dei richiedenti e il trasferimento dei titoli, occorre specificare i dati da trasmettere per ciascun operatore. È inoltre opportuno che gli operatori ammissibili dei nuovi Stati membri possano trasferire i titoli di importazione.
(5) Occorre pertanto prevedere alcune deroghe al regolamento (CE) n. 2535/2001.
(6) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
In deroga al titolo 2, capo I, sezione 2, del regolamento (CE) n. 2535/2001, gli operatori stabiliti in Bulgaria ed in Romania (di seguito «i nuovi Stati membri») possono richiedere titoli di importazione per i contingenti relativi al periodo dal 1 o gennaio 2007 al 30 giugno 2007 senza previo riconoscimento da parte delle autorità competenti del nuovo Stato membro in cui sono stabiliti.
1. In deroga all’articolo 11 del regolamento (CE) n. 2535/2001, gli operatori stabiliti nei nuovi Stati membri possono richiedere titoli di importazione per i contingenti di cui all’articolo 1 del presente regolamento soltanto nello Stato membro in cui sono stabiliti.
2. Le domande di titolo sono ammissibili soltanto se il richiedente allega i seguenti documenti: a) la prova di avere importato o esportato nel 2006 almeno 25 tonnellate di prodotti lattiero-caseari di cui al capitolo 04 della nomenclatura combinata, nell’ambito di almeno quattro operazioni distinte; b) documenti e informazioni che comprovino in misura sufficiente la sua identità e la sua qualità di operatore, in particolare: i) la documentazione contabile o fiscale dell’azienda, rispondente alla vigente normativa nazionale, ii) il numero di partita IVA, se previsto dalla normativa nazionale, e iii) il numero di iscrizione nel registro delle imprese, se previsto dalla normativa nazionale.
3. Per quanto riguarda la lettera a) del paragrafo 2, l’anno di riferimento è il 2005, se l’importatore interessato può comprovare di non essere stato in grado di importare o di esportare nel 2006 i quantitativi richiesti di prodotti lattiero-caseari a causa di circostanze eccezionali.
4. Ai fini dell’applicazione del presente articolo non sono considerate importazioni o esportazioni eventuali transazioni realizzate nell’ambito del perfezionamento attivo o passivo.
1. Le autorità competenti dei nuovi Stati membri inviano alla Commissione entro il 20 gennaio 2007 l’elenco degli operatori che hanno richiesto titoli di importazione per i contingenti relativi al periodo dal 1 o gennaio 2007 al 30 giugno 2007, in conformità dell’articolo 1 e in ottemperanza alle condizioni previste dall’articolo 2. Gli elenchi sono stabiliti secondo il modello riportato nell’allegato XIV del regolamento (CE) n. 2535/2001, fatta eccezione per il numero di riconoscimento.
2. La Commissione trasmette gli elenchi di cui al paragrafo 1 alle autorità competenti degli altri Stati membri.
In deroga all’articolo 16, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 2535/2001, i titoli di importazione rilasciati per i contingenti relativi al periodo dal 1 o gennaio 2007 al 30 giugno 2007 possono essere trasferiti unicamente alle persone fisiche o giuridiche riconosciute a norma delle disposizioni di cui alla sezione 2 del medesimo regolamento e alle persone fisiche o giuridiche che figurano negli elenchi di cui all’articolo 3 del presente regolamento.
Il presente regolamento entra in vigore alla data di entrata in vigore del trattato di adesione della Bulgaria e della Romania e con riserva dell’entrata in vigore del medesimo.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 20 dicembre 2006. Per la Commissione Mariann FISCHER BOEL Membro della Commissione
1 GU L 341 del 22.12.2001, pag. 29 . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 926/2006 ( GU L 170 del 23.6.2006, pag. 8 ).
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