del 22 dicembre 2006
recante modifica del regolamento (CE) n. 2535/2001 per quanto riguarda la gestione del contingente tariffario OMC per il burro neozelandese
Preamble
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari 1 , in particolare l’articolo 29, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
(1) Il regolamento (CE) n. 2535/2001 della Commissione, del 14 dicembre 2001, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio per quanto riguarda il regime di importazione di latte e prodotti lattiero-caseari e l’apertura di contingenti tariffari 2 , ha stabilito tra l’altro alcune disposizioni per il burro neozelandese di cui all’articolo 25, paragrafo 1, secondo comma, del medesimo regolamento.
(2) La Corte di giustizia delle Comunità europee nella sentenza dell'11 luglio 2006 sulla causa C-313/04 Franz Egenberger GmbH Molkerei und Trockenwerk v. Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung ha affermato che: «L'articolo 35, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2535/2001 della Commissione, del 14 dicembre 2001, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio per quanto riguarda il regime di importazione di latte e prodotti lattiero-caseari e l'apertura di contingenti tariffari, è invalido in quanto dispone che le domande di titolo di importazione per burro neozelandese a dazi ridotti possono essere presentate soltanto presso autorità competenti del Regno Unito»; e «gli articoli 25 e 32 del regolamento (CE) n. 2535/2001, in combinato disposto con gli allegati III, IV e XII dello stesso regolamento, sono invalidi in quanto consentono una discriminazione nel rilascio dei titoli di importazione per burro neozelandese a dazi ridotti».
(3) Occorre introdurre nuove disposizioni per la gestione di tale contingente tariffario a decorrere dal 1 o gennaio 2007, garantendo agli importatori un accesso non discriminatorio al contingente in conformità della sentenza della Corte nella causa C-313/04.
(4) Al fine di garantire la stabilità degli scambi procedendo nel contempo ad una graduale apertura dell'intero contingente a tutti gli operatori interessati, è opportuno applicare per la gestione del contingente il metodo di cui all'articolo 29, paragrafo 2, terzo trattino, del regolamento (CE) n. 1255/1999. Occorre pertanto ripartire il contingente tra importatori tradizionali e nuovi arrivati. Occorre provvedere a che nella gestione della parte destinata agli importatori tradizionali si tenga conto degli scambi precedenti nell'ambito dello stesso contingente e nella gestione della parte destinata ai nuovi arrivati si proceda ad un esame simultaneo delle domande di titoli.
(5) Per garantire la genuinità delle domande di titoli di importazione, evitare le operazioni speculative e assicurare l'utilizzazione ottimale del contingente è opportuno che ciascun richiedente, per la parte del contingente destinata ai nuovi arrivati, presenti domanda per un quantitativo minimo e che le domande siano limitate al 10 % del quantitativo disponibile. Per le stesse ragioni, occorre stabilire dei criteri in base ai quali consentire la partecipazione al contingente; in particolare, è opportuno che il contingente sia aperto agli operatori che comprovano un certo livello di attività commerciale nel settore lattiero-caseario. Per garantire una maggiore parità di accesso al contingente dei nuovi arrivati occorre autorizzare ogni richiedente a fare domanda per un quantitativo massimo.
(6) Occorre fissare l'entità della cauzione ad un livello tale da garantire che soltanto i commercianti genuini presentino domanda nell'ambito del contingente. È opportuno pertanto adottare l'importo della cauzione applicabile per la gestione dei contingenti di cui al titolo II, capo I, del regolamento (CE) n. 2535/2001.
(7) Per evitare il rilascio di titoli per quantitativi che non sono economicamente validi, occorre prevedere una procedura di assegnazione mediante sorteggio qualora fossero rilasciati titoli per quantitativi inferiori a 20 tonnellate.
(8) Le importazioni di burro neozelandese devono soddisfare determinati requisiti in materia di qualità e di composizione stabiliti nel regolamento (CE) n. 2535/2001. Per attestare il rispetto di detti requisiti e provare l'origine dei prodotti occorre prevedere che al momento dell'importazione l'operatore presenti il certificato IMA 1.
(9) Il comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari non ha espresso un parere entro il termine stabilito dal presidente,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il regolamento (CE) n. 2535/2001 è così modificato:
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L'articolo 9 è sostituito dal seguente: «Articolo 9 Anteriormente al 1 o giugno l'autorità competente comunica ai richiedenti l'esito della procedura di riconoscimento e, se del caso, il numero di riconoscimento loro attribuito. Il riconoscimento è valido per un anno.»
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Gli articoli 24 e 25 sono sostituiti dal testo seguente: «Articolo 24 1. La presente sezione si applica alle importazioni realizzate nell'ambito dei contingenti specificati per paese di origine e riportati nel calendario delle concessioni CXL di cui all'allegato III.B. 2. Nell'allegato III.B del presente regolamento sono indicati i dazi applicabili e i quantitativi massimi da importare per periodo di contingente tariffario di importazione. Articolo 25 1. Per i prodotti elencati nell'allegato III.B è rilasciato un titolo di importazione all'aliquota di dazio ivi indicata, unicamente su presentazione del corrispondente certificato IMA 1, per il quantitativo totale netto ivi indicato. I certificati IMA 1 devono rispettare i requisiti stabiliti negli articoli da 29 a 33. Il titolo di importazione reca il numero e la data di rilascio del corrispondente certificato IMA 1. 2. I titoli di importazione possono essere rilasciati soltanto dopo che l'autorità competente ha verificato che sono state rispettate le disposizioni dell'articolo 33, paragrafo 1, lettera e). L'organismo che rilascia il titolo trasmette alla Commissione una copia del certificato IMA 1 che accompagna ciascuna domanda di titolo d'importazione entro le ore 18.00 del giorno della sua presentazione (ora di Bruxelles). Il titolo di importazione è rilasciato dal competente organismo il quarto giorno lavorativo successivo, sempreché la Commissione non abbia adottato nel frattempo misure specifiche. L’autorità preposta al rilascio del titolo d’importazione conserva l’originale di ogni certificato IMA 1 presentato.»
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All'articolo 26, paragrafo 2, è soppresso il secondo comma.
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L'allegato III.A è sostituito dall'allegato I del presente regolamento.
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L'allegato II del presente regolamento è inserito come allegato III.B.
- Nell'allegato X, il testo contenuto nella casella «CERTIFICATO» è sostituito dal testo seguente: «CERTIFICATO per l'ammissione di taluni tipi di burro neozelandese soggetti al contingente tariffario di cui all'allegato III.A»
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea .
Esso si applica a decorrere dal 1 o gennaio 2007.
Final provisions
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 22 dicembre 2006. Per la Commissione Mariann FISCHER BOEL Membro della Commissione
1 GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48 . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1913/2005 ( GU L 307 del 25.11.2005, pag. 2 ).
2 GU L 341 del 22.12.2001, pag. 29 . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 926/2006 ( GU L 170 del 23.6.2006, pag. 8 ).
3 Cfr. la pagina 46 della presente Gazzetta ufficiale.
«ALLEGATO III.A CONTINGENTE TARIFFARIO NELL'AMBITO DEGLI ACCORDI GATT/OMC SUDDIVISO PER PAESE D'ORIGINE: BURRO NEOZELANDESE Codice NC Descrizione Paese d'origine Contingente annuo dal 1 o gennaio al 31 dicembre (in tonnellate) Contingente semestrale massimo (quantitativi in tonnellate) Contingente Parte A Numero del contingente 09.4195 Contingente Parte B Numero del contingente 09.4182 Aliquota del dazio all'importazione (in EUR per 100 kg peso netto) Regole per la compilazione dei certificati IMA 1 ex 0405 10 11 ex 0405 10 19 Burro, di almeno sei settimane, avente tenore, in peso, di materie grasse uguale o superiore all'80 %, ma inferiore all'82 % e fabbricato utilizzando direttamente latte o crema di latte, senza impiego di materie conservate, in un unico processo autonomo e ininterrotto Nuova Zelanda 77 402 tonnellate gennaio-giugno 2007 42 572 tonnellate 23 415 tonnellate 19 157 tonnellate 86,88 Cfr. allegato IV ex 0405 10 30 Burro, di almeno sei settimane, avente tenore, in peso, di materie grasse uguale o superiore all'80 %, ma inferiore all'82 % e fabbricato utilizzando direttamente latte o crema di latte, senza impiego di materie conservate, in un unico processo autonomo e ininterrotto, nel corso del quale la crema può diventare grasso di latte concentrato e/o tale grasso può essere frazionato (processi denominati “Ammix” e “Spreadable”) luglio-dicembre 2007 34 830 tonnellate 19 156 tonnellate 15 674 tonnellate contingente semestrale dal gennaio 2008 in poi 38 701 tonnellate 21 286 tonnellate 17 415 tonnellate»
«ALLEGATO III.B CONTINGENTI TARIFFARI NELL'AMBITO DEGLI ACCORDI GATT/OMC SUDDIVISI PER PAESE D'ORIGINE: ALTRI Numero del contingente Codice NC Descrizione Paese d'origine Contingente annuo dal 1 o gennaio al 31 dicembre (in tonnellate) Aliquota del dazio all'importazione (in euro per 100 kg peso netto) Regole per la compilazione dei certificati IMA 1 09.4522 0406 90 01 Formaggi destinati alla trasformazione 1 Australia 500 17,06 Cfr. allegato XI, lettere C e D 09.4521 ex 0406 90 21 Formaggi Cheddar in forme intere standard (forme cilindriche piatte di peso netto compreso tra 33 kg e 44 kg e blocchi di forma cubica o parallelepipeda di peso pari o superiore a 10 kg), aventi tenore, in peso, di materie grasse uguale o superiore a 50 % della sostanza secca e una maturazione di almeno tre mesi Australia 3 711 17,06 Cfr. allegato XI B 09.4513 ex 0406 90 21 Cheddar ottenuto da latte non pastorizzato, avente un tenore minimo di materie grasse del 50 % in peso della sostanza secca, di una maturazione di almeno nove mesi, di un valore franco frontiera 2 uguale o superiore, per 100 kg di peso netto a: 334,20 EUR per forme intere standard, 354,83 EUR per formaggi di peso netto pari o superiore a 500 g, 368,58 EUR per formaggi di peso netto inferiore a 500 g Canada 4 000 13,75 Cfr. allegato XI A Per “forme intere standard” si intendono: forme cilindriche piatte di peso netto compreso tra 33 kg e 44 kg, blocchi di forma cubica o parallelepipeda, di peso netto pari o superiore a 10 kg 09.4515 0406 90 01 Formaggi destinati alla trasformazione 3 Nuova Zelanda 4 000 17,06 Cfr. allegato XI, C e D 09.4514 ex 0406 90 21 Formaggi Cheddar in forme intere standard (forme cilindriche piatte di peso netto compreso tra 33 kg e 44 kg e blocchi di forma cubica o parallelepipeda di peso pari o superiore a 10 kg), aventi tenore, in peso, di materie grasse uguale o superiore a 50 % della sostanza secca e una maturazione di almeno tre mesi Nuova Zelanda 7 000 17,06 Cfr. allegato XI B
1 L'utilizzazione per questa destinazione specifica viene controllata applicando le disposizioni comunitarie pertinenti. Questi formaggi si considerano come trasformati se sono stati trasformati in prodotti di cui alla sottovoce 0406 30 della nomenclatura combinata. Si applicano le disposizioni degli articoli 291-300 del regolamento (CEE) n. 2454/93.
2 Si considera valore franco frontiera il prezzo franco frontiera o il prezzo fob del paese esportatore, eventualmente maggiorati di un importo forfettario che corrisponde alle spese di trasporto e di assicurazione fino al territorio doganale della Comunità.
3 L'utilizzazione per questa destinazione specifica viene controllata applicando le disposizioni comunitarie pertinenti. Questi formaggi si considerano come trasformati se sono stati trasformati in prodotti di cui alla sottovoce 0406 30 della nomenclatura combinata. Si applicano le disposizioni degli articoli 291-300 del regolamento (CEE) n. 2454/93.»