del 21 dicembre 2006
che fissa, per la campagna di pesca 2007, i prezzi di vendita comunitari dei prodotti della pesca elencati all'allegato II del regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio
Preamble
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio, del 17 dicembre 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura 1 , in particolare l'articolo 25, paragrafi 1 e 6,
considerando quanto segue:
(1) Per ciascuno dei prodotti di cui all'allegato II del regolamento (CE) n. 104/2000, viene fissato, prima dell'inizio della campagna di pesca, un prezzo di vendita comunitario pari almeno al 70 % e non eccedente il 90 % del prezzo di orientamento.
(2) I prezzi di orientamento relativi alla campagna di pesca 2007 sono stati fissati per l'insieme dei prodotti considerati dal regolamento (CE) n. …/… del Consiglio 2 .
(3) I prezzi sul mercato variano notevolmente a seconda delle specie e delle forme di presentazione commerciale dei prodotti, in particolare per i calamari e i naselli.
(4) Per stabilire a quale livello si debba applicare la misura d'intervento di cui all'articolo 25, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 104/2000, occorre pertanto fissare dei coefficienti di adeguamento per le diverse specie e forme di presentazione dei prodotti congelati sbarcati nella Comunità.
(5) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i prodotti della pesca,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
I prezzi di vendita comunitari di cui all'articolo 25, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 104/2000, applicabili durante la campagna di pesca 2007 ai prodotti elencati nell'allegato II di detto regolamento, nonché le forme di presentazione e i coefficienti di conversione a cui si riferiscono, figurano nell'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea .
Esso si applica a decorrere dal 1 o gennaio 2007.
Final provisions
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 21 dicembre 2006. Per la Commissione Joe BORG Membro della Commissione
1 GU L 17 del 21.1.2000, pag. 22 . Regolamento modificato dall'atto di adesione del 2003.
2 Non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale.
PREZZI DI VENDITA E COEFFICIENTI DI ADEGUAMENTO