32007L0004•Direttiva 2007/4/CE della Commissione, del 2 febbraio 2007 , che modifica, ai fini dell’adattamento al progresso tecnico, l'allegato II della direttiva 96/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a taluni metodi di analisi quantitativa di mischie binarie di fibre tessili (Testo rilevante ai fini del SEE )
32007L0004Directive23 feb 2007
del 2 febbraio 2007
che modifica, ai fini dell’adattamento al progresso tecnico, l'allegato II della direttiva 96/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a taluni metodi di analisi quantitativa di mischie binarie di fibre tessili
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
vista la direttiva 96/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 1996, relativa a taluni metodi di analisi quantitativa di mischie binarie di fibre tessili 1 , in particolare l'articolo 5, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1) La direttiva 96/74/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 1996, relativa alle denominazioni del settore tessile 2 , dispone che l'etichetta indichi la composizione in fibre dei prodotti tessili e che siano effettuati, mediante analisi, controlli della conformità dei prodotti in questione alle indicazioni di composizione riportate sull'etichetta.
(2) La direttiva 96/73/CE prevede metodi uniformi di analisi quantitativa delle mischie binarie di fibre tessili.
(3) In base alle recenti conclusioni del gruppo di lavoro tecnico la direttiva 96/74/CE è stata adattata al progresso tecnico mediante l'aggiunta della fibra elastolefina nell'elenco delle fibre di cui agli allegati I e II di tale direttiva.
(4) È quindi necessario definire metodi di analisi uniformi per l'elastolefina.
(5) La direttiva 96/73/CE deve pertanto essere modificata di conseguenza.
(6) Le misure di cui alla presente direttiva sono conformi al parere del comitato per il settore delle direttive relative alle denominazioni e all'etichettatura dei prodotti tessili,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
L'allegato II della direttiva 96/73/CE è modificato conformemente all'allegato della presente direttiva.
1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 2 febbraio 2008. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni nonché una tavola di concordanza tra queste ultime e la presente direttiva. Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.
2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nella materia disciplinata dalla presente direttiva.
La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea .
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
Fatto a Bruxelles, il 2 febbraio 2007. Per la Commissione Günter VERHEUGEN Vicepresidente
1 GU L 32 del 3.2.1997, pag. 1 . Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2006/2/CE della Commissione ( GU L 5 del 10.1.2006, pag. 10 ).
2 GU L 32 del 3.2.1997, pag. 38 . Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2006/3/CE della Commissione ( GU L 5 del 10.1.2006, pag. 14 ).
L'allegato II della direttiva 96/73/CE è modificato come segue.
| 1) | a): al punto I.3 «Materiale necessario», sono aggiunte le seguenti voci: «I.3.2.4. Acetone. I.3.2.5. Acido ortofosforico. I.3.2.6. Urea. I.3.2.7. Bicarbonato di sodio.»; — «I.3.2.4. — Acetone. — I.3.2.5. — Acido ortofosforico. — I.3.2.6. — Urea. — I.3.2.7. — Bicarbonato di sodio.»; «I.3.2.4.: Acetone. I.3.2.5.: Acido ortofosforico. I.3.2.6.: Urea. I.3.2.7.: Bicarbonato di sodio.»; | a) | «I.3.2.4.: Acetone. | «I.3.2.4. | Acetone. | I.3.2.5. | Acido ortofosforico. | I.3.2.6. | Urea. | I.3.2.7. | Bicarbonato di sodio.»; | b) | il testo del punto I.6 «Trattamento preliminare del campione ridotto» è sostituito dal seguente: «Qualora sia presente un elemento che non deve essere preso in considerazione per il calcolo delle percentuali (articolo 12, paragrafo 3, della direttiva 96/74/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 1996, relativa alle denominazioni del settore tessile) si comincerà con l'eliminarlo mediante un metodo appropriato che non intacchi nessuno dei componenti fibrosi. A tale scopo le materie non fibrose estraibili con etere di petrolio e con acqua sono eliminate trattando il campione ridotto, seccato all'aria, in un apparecchio di estrazione Soxhlet con etere di petrolio per un'ora, per un minimo di sei cicli all'ora. Lasciar evaporare l'etere di petrolio dal campione, che viene poi estratto per trattamento diretto mediante immersione in acqua a temperatura ambiente per un'ora, seguita da immersione in acqua a 65 ± 5 °C ancora per un'ora, agitando di tanto in tanto. Usare un rapporto di bagno 1:100. Eliminare l'eccesso di acqua dal campione mediante spremitura, aspirazione o centrifugazione e successivamente lasciare essiccare il campione all'aria. Nel caso dell'elastolefina o di mischie di fibre contenenti elastolefina e altre fibre (lana, pelo animale, seta, cotone, lino, canapa, iuta, abaca, alfa, cocco, ginestra, ramiè, sisal, cupro, modal, proteica, viscosa, acrilica, poliammide o nylon, poliestere, elastomultiestere), la procedura sopradescritta deve essere leggermente modificata in quanto l'etere di petrolio va sostituito con l'acetone. Nel caso di mischie binarie contenenti elastolefina e acetato, applicare come trattamento preliminare la procedura di seguito descritta. Procedere all'estrazione del campione per 10 minuti a 80 °C con una soluzione contenente 25 g/l di acido ortofosforico al 50 % e 50 g/l di urea, con un rapporto di bagno di 1:100. Lavare il campione in acqua, poi scolare e lavarlo in una soluzione di bicarbonato di sodio allo 0,1 % e infine lavarlo con cura in acqua. Nei casi in cui le materie non fibrose non possano essere estratte mediante etere di petrolio e acqua, eliminarle sostituendo il procedimento in acqua sopradescritto con un procedimento appropriato che non alteri sostanzialmente nessuno dei componenti fibrosi. Tuttavia per alcune fibre vegetali naturali gregge (iuta o cocco, per esempio) va rilevato che il normale trattamento preliminare con etere di petrolio e acqua non elimina tutte le sostanze non fibrose naturali; non si applicano comunque trattamenti preliminari aggiuntivi, a meno che il campione non contenga appretti non solubili in etere di petrolio e acqua. I rapporti di analisi devono descrivere dettagliatamente i metodi di trattamento preliminare adottati.» |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| a) | «I.3.2.4.: Acetone. | «I.3.2.4. | Acetone. | I.3.2.5. | Acido ortofosforico. | I.3.2.6. | Urea. | I.3.2.7. | Bicarbonato di sodio.»; | ||||
| «I.3.2.4. | Acetone. | ||||||||||||
| I.3.2.5. | Acido ortofosforico. | ||||||||||||
| I.3.2.6. | Urea. | ||||||||||||
| I.3.2.7. | Bicarbonato di sodio.»; | ||||||||||||
| b) | il testo del punto I.6 «Trattamento preliminare del campione ridotto» è sostituito dal seguente: «Qualora sia presente un elemento che non deve essere preso in considerazione per il calcolo delle percentuali (articolo 12, paragrafo 3, della direttiva 96/74/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 1996, relativa alle denominazioni del settore tessile) si comincerà con l'eliminarlo mediante un metodo appropriato che non intacchi nessuno dei componenti fibrosi. A tale scopo le materie non fibrose estraibili con etere di petrolio e con acqua sono eliminate trattando il campione ridotto, seccato all'aria, in un apparecchio di estrazione Soxhlet con etere di petrolio per un'ora, per un minimo di sei cicli all'ora. Lasciar evaporare l'etere di petrolio dal campione, che viene poi estratto per trattamento diretto mediante immersione in acqua a temperatura ambiente per un'ora, seguita da immersione in acqua a 65 ± 5 °C ancora per un'ora, agitando di tanto in tanto. Usare un rapporto di bagno 1:100. Eliminare l'eccesso di acqua dal campione mediante spremitura, aspirazione o centrifugazione e successivamente lasciare essiccare il campione all'aria. Nel caso dell'elastolefina o di mischie di fibre contenenti elastolefina e altre fibre (lana, pelo animale, seta, cotone, lino, canapa, iuta, abaca, alfa, cocco, ginestra, ramiè, sisal, cupro, modal, proteica, viscosa, acrilica, poliammide o nylon, poliestere, elastomultiestere), la procedura sopradescritta deve essere leggermente modificata in quanto l'etere di petrolio va sostituito con l'acetone. Nel caso di mischie binarie contenenti elastolefina e acetato, applicare come trattamento preliminare la procedura di seguito descritta. Procedere all'estrazione del campione per 10 minuti a 80 °C con una soluzione contenente 25 g/l di acido ortofosforico al 50 % e 50 g/l di urea, con un rapporto di bagno di 1:100. Lavare il campione in acqua, poi scolare e lavarlo in una soluzione di bicarbonato di sodio allo 0,1 % e infine lavarlo con cura in acqua. Nei casi in cui le materie non fibrose non possano essere estratte mediante etere di petrolio e acqua, eliminarle sostituendo il procedimento in acqua sopradescritto con un procedimento appropriato che non alteri sostanzialmente nessuno dei componenti fibrosi. Tuttavia per alcune fibre vegetali naturali gregge (iuta o cocco, per esempio) va rilevato che il normale trattamento preliminare con etere di petrolio e acqua non elimina tutte le sostanze non fibrose naturali; non si applicano comunque trattamenti preliminari aggiuntivi, a meno che il campione non contenga appretti non solubili in etere di petrolio e acqua. I rapporti di analisi devono descrivere dettagliatamente i metodi di trattamento preliminare adottati.» |
| 2) | a): la tabella «Metodi particolari — Tabella ricapitolativa» è sostituita dalla seguente: «2. METODI PARTICOLARI — TABELLA RICAPITOLATIVA MetodO Campo di applicazione Reattivo Componente solubile Componente insolubile N. 1 Acetato Determinate altre fibre Acetone N. 2 Determinate fibre proteiche Determinate altre fibre Ipoclorito N. 3 Viscosa, cupro o determinati tipi di modal Cotone o elastolefina Acido formico e cloruro di zinco N. 4 Poliammide o nylon Determinate altre fibre Acido formico all'80 % m/m N. 5 Acetato Triacetato o elastolefina Alcol benzilico N. 6 Triacetato o polilattide Determinate altre fibre Diclorometano N. 7 Determinate fibre cellulosiche Poliestere, elastomultiestere o elastolefina Acido solforico al 75 % m/m N. 8 Fibre acriliche, determinate fibre modacriliche o clorofibre Determinate altre fibre Dimetilformammide N. 9 Determinate clorofibre Determinate altre fibre Bisolfuro di carbonio/acetone, 55,5/44,5 v/v N. 10 Acetato Determinate clorofibre o elastolefina Acido acetico glaciale N. 11 Seta Lana, peli o elastolefina Acido solforico al 75 % m/m N. 12 Iuta Determinate fibre animali Metodo mediante dosaggio dell'azoto N. 13 Polipropilene Determinate altre fibre Xilene N. 14 Determinate altre fibre Clorofibre(omopolimeri del cloruro di vinile) o elastolefina Procedimento all'acido solforico concentrato N. 15 Clorofibre, determinate fibre modacriliche, determinate fibre di elastan, acetati, triacetati Determinate altre fibre Cicloesanone» — MetodO — Campo di applicazione — Reattivo — Componente solubile — Componente insolubile — N. 1 — Acetato — Determinate altre fibre — Acetone — N. 2 — Determinate fibre proteiche — Determinate altre fibre — Ipoclorito — N. 3 — Viscosa, cupro o determinati tipi di modal — Cotone o elastolefina — Acido formico e cloruro di zinco — N. 4 — Poliammide o nylon — Determinate altre fibre — Acido formico all'80 % m/m — N. 5 — Acetato — Triacetato o elastolefina — Alcol benzilico — N. 6 — Triacetato o polilattide — Determinate altre fibre — Diclorometano — N. 7 — Determinate fibre cellulosiche — Poliestere, elastomultiestere o elastolefina — Acido solforico al 75 % m/m — N. 8 — Fibre acriliche, determinate fibre modacriliche o clorofibre — Determinate altre fibre — Dimetilformammide — N. 9 — Determinate clorofibre — Determinate altre fibre — Bisolfuro di carbonio/acetone, 55,5/44,5 v/v — N. 10 — Acetato — Determinate clorofibre o elastolefina — Acido acetico glaciale — N. 11 — Seta — Lana, peli o elastolefina — Acido solforico al 75 % m/m — N. 12 — Iuta — Determinate fibre animali — Metodo mediante dosaggio dell'azoto — N. 13 — Polipropilene — Determinate altre fibre — Xilene — N. 14 — Determinate altre fibre — Clorofibre(omopolimeri del cloruro di vinile) o elastolefina — Procedimento all'acido solforico concentrato — N. 15 — Clorofibre, determinate fibre modacriliche, determinate fibre di elastan, acetati, triacetati — Determinate altre fibre — Cicloesanone» MetodO: Campo di applicazione — Reattivo Componente solubile: Componente insolubile N. 1: Acetato — Determinate altre fibre — Acetone N. 2: Determinate fibre proteiche — Determinate altre fibre — Ipoclorito N. 3: Viscosa, cupro o determinati tipi di modal — Cotone o elastolefina — Acido formico e cloruro di zinco N. 4: Poliammide o nylon — Determinate altre fibre — Acido formico all'80 % m/m N. 5: Acetato — Triacetato o elastolefina — Alcol benzilico N. 6: Triacetato o polilattide — Determinate altre fibre — Diclorometano N. 7: Determinate fibre cellulosiche — Poliestere, elastomultiestere o elastolefina — Acido solforico al 75 % m/m N. 8: Fibre acriliche, determinate fibre modacriliche o clorofibre — Determinate altre fibre — Dimetilformammide N. 9: Determinate clorofibre — Determinate altre fibre — Bisolfuro di carbonio/acetone, 55,5/44,5 v/v N. 10: Acetato — Determinate clorofibre o elastolefina — Acido acetico glaciale N. 11: Seta — Lana, peli o elastolefina — Acido solforico al 75 % m/m N. 12: Iuta — Determinate fibre animali — Metodo mediante dosaggio dell'azoto N. 13: Polipropilene — Determinate altre fibre — Xilene N. 14: Determinate altre fibre — Clorofibre(omopolimeri del cloruro di vinile) o elastolefina — Procedimento all'acido solforico concentrato N. 15: Clorofibre, determinate fibre modacriliche, determinate fibre di elastan, acetati, triacetati — Determinate altre fibre — Cicloesanone» |
|---|
{
"legislation": {
"id": "32007l0004",
"hash": "4baec0d49cc37cf3612a6064f0ff563c472f3868997951ad9d4b7f0ec1bba10e",
"celex": "32007L0004",
"source": "eu-legislation",
"inForce": null,
"citation": null,
"languages": [
{
"title": "Directive 2007/4/CE de la Commission du 2 février 2007 portant modification, aux fins de l’adaptation au progrès technique, de l’annexe II de la directive 96/73/CE du Parlement européen et du Conseil relative à certaines méthodes d'analyse quantitative de mélanges binaires de fibres textiles (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE )",
"summary": null,
"language": "fr",
"contentUrl": "http://publications.europa.eu/resource/cellar/909b0a53-5917-4b59-96f6-7ee2572002c9.0010.02/DOC_1"
},
{
"title": "Commission Directive 2007/4/EC of 2 February 2007 amending, for the purposes of its adaptation to technical progress, Annex II to Directive 96/73/EC of the European Parliament and of the Council on certain methods for quantitative analysis of binary textile fibre mixtures (Text with EEA relevance )",
"summary": null,
"language": "en",
"contentUrl": "http://publications.europa.eu/resource/cellar/909b0a53-5917-4b59-96f6-7ee2572002c9.0006.02/DOC_1"
},
{
"title": "Direttiva 2007/4/CE della Commissione, del 2 febbraio 2007 , che modifica, ai fini dell’adattamento al progresso tecnico, l'allegato II della direttiva 96/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a taluni metodi di analisi quantitativa di mischie binarie di fibre tessili (Testo rilevante ai fini del SEE )",
"summary": null,
"language": "it",
"contentUrl": "http://publications.europa.eu/resource/cellar/909b0a53-5917-4b59-96f6-7ee2572002c9.0012.02/DOC_1"
},
{
"title": "Richtlinie 2007/4/EG der Kommission vom 2. Februar 2007 zur Anpassung des Anhangs II der Richtlinie 96/73/EG des Europäischen Parlaments und des Rates über bestimmte Methoden der quantitativen Analyse von binären Textilfasergemischen an den technischen Fortschritt (Text von Bedeutung für den EWR )",
"summary": null,
"language": "de",
"contentUrl": "http://publications.europa.eu/resource/cellar/909b0a53-5917-4b59-96f6-7ee2572002c9.0004.02/DOC_1"
}
],
"scrapedAt": "2026-06-17T16:15:00.249Z",
"sourceUrl": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32007L0004",
"adoptionDate": "2007-02-02",
"effectiveDate": "2007-02-23",
"expirationDate": "2012-05-07",
"lastAmendmentDate": null
},
"content": {
"celex": "32007L0004",
"contentUrl": "http://publications.europa.eu/resource/cellar/909b0a53-5917-4b59-96f6-7ee2572002c9.0012.02/DOC_1",
"ojCitation": null
}
}