32007L0010•Direttiva 2007/10/CE della Commissione, del 21 febbraio 2007 , che modifica l'allegato II della direttiva 92/119/CEE del Consiglio per quanto riguarda le misure da adottare nell'ambito di una zona di protezione a seguito della presenza di un focolaio di malattia vescicolare dei suini (Testo rilevante ai fini del SEE )
32007L0010Directive21 mar 2007
del 21 febbraio 2007
che modifica l'allegato II della direttiva 92/119/CEE del Consiglio per quanto riguarda le misure da adottare nell'ambito di una zona di protezione a seguito della presenza di un focolaio di malattia vescicolare dei suini
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
vista la direttiva 92/119/CEE del Consiglio, del 17 dicembre 1992, che introduce misure generali di lotta contro alcune malattie degli animali nonché misure specifiche per la malattia vescicolare dei suini 1 , in particolare l'articolo 24, paragrafo 2,
vista la direttiva 2002/99/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2002, che stabilisce norme di polizia sanitaria per la produzione, la trasformazione, la distribuzione e l'introduzione di prodotti di origine animale destinati al consumo umano 2 , in particolare l'articolo 4, paragrafo 3,
considerando quanto segue:
(1) La direttiva 92/119/CEE introduce misure generali di lotta contro alcune malattie degli animali. Misure specifiche in materia di lotta contro la malattia vescicolare dei suini figurano nell'allegato II della direttiva in questione.
(2) Poiché le direttive del Consiglio 72/461/CEE 3 e 80/215/CEE 4 sono abrogate a decorrere dal 1 o gennaio 2006, i riferimenti alle direttive in questione contenuti nella direttiva 92/119/CEE devono essere sostituiti da riferimenti agli allegati II e III della direttiva 2002/99/CE.
(3) È opportuno disporre una soluzione specifica per quanto riguarda il marchio di identificazione delle carni e l'uso successivo dello stesso, nonché la destinazione dei prodotti derivati, nei casi in cui la situazione sanitaria relativa alla malattia vescicolare dei suini lo consenta, a condizione che non venga meno il livello di protezione dalla malattia vescicolare dei suini a causa del commercio intracomunitario o del commercio internazionale.
(4) Alcuni Stati membri hanno informato la Commissione che il marchio d'identificazione di cui all'allegato II della direttiva 2002/99/CE non ha incontrato l'approvazione degli operatori e dei consumatori dell'industria. Occorre quindi introdurre un marchio di identificazione alternativo che gli Stati membri possono decidere di applicare. Tuttavia, nell'interesse dei controlli, è importante che gli Stati membri informino anticipatamente la Commissione qualora decidano di applicare un marchio alternativo d'identificazione, nel caso della presenza di un focolaio di malattia vescicolare dei suini.
(5) Il marchio d'identificazione alternativo di cui alla presente direttiva dev'essere chiaramente distinguibile da altri marchi d'identificazione da applicare alle carni di suini conformemente al regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale 5 , o al regolamento (CE) n. 2076/2005 della Commissione, del 5 dicembre 2005, che fissa disposizioni transitorie per l'attuazione dei regolamenti (CE) n. 853/2004, (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica i regolamenti (CE) n. 853/2004 e (CE) n. 854/2004 6 .
(6) A differenza delle disposizioni di natura generale dell'articolo 13 della direttiva 92/119/CEE, le disposizioni specifiche relative alla malattia vescicolare dei suini contenute nell'allegato II della citata direttiva non prevedono l'autorizzazione allo spostamento degli animali da un allevamento all'interno della zona di protezione qualora si verifichi la possibilità che il divieto di spostamento venga mantenuto oltre 30 giorni a causa del manifestarsi di altri casi di contagio. È opportuno prevedere questo tipo di deroghe per gli allevamenti in cui la permanenza degli animali per periodi superiori ai 30 giorni potrebbe causare problemi.
(7) Le misure previste dalla presente direttiva sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
La parte 7 dell'allegato II della direttiva 92/119/CEE è modificata come segue.
| 1) | a): la lettera g) è sostituita dalla seguente: «g) Carni provenienti da suini di cui alla lettera f), punto i): i) non rientrano nel commercio intracomunitario o internazionale e recano il marchio sanitario relativo alle carni fresche di cui all'allegato II della direttiva 2002/99/CE del Consiglio ; ii) sono ottenute, tagliate, trasportate e immagazzinate separatamente dalle carni destinate al commercio intracomunitario e internazionale e sono utilizzate in modo da evitare l'introduzione nei prodotti a base di carne destinati al commercio intracomunitario o internazionale, a meno che non siano state sottoposte al trattamento contemplato nell'allegato III della direttiva 2002/99/CE. GU L 18 del 23.1.2003, pag. 11 .» " — «g) — Carni provenienti da suini di cui alla lettera f), punto i): i) non rientrano nel commercio intracomunitario o internazionale e recano il marchio sanitario relativo alle carni fresche di cui all'allegato II della direttiva 2002/99/CE del Consiglio ; ii) sono ottenute, tagliate, trasportate e immagazzinate separatamente dalle carni destinate al commercio intracomunitario e internazionale e sono utilizzate in modo da evitare l'introduzione nei prodotti a base di carne destinati al commercio intracomunitario o internazionale, a meno che non siano state sottoposte al trattamento contemplato nell'allegato III della direttiva 2002/99/CE. — i) — non rientrano nel commercio intracomunitario o internazionale e recano il marchio sanitario relativo alle carni fresche di cui all'allegato II della direttiva 2002/99/CE del Consiglio ; — ii) — sono ottenute, tagliate, trasportate e immagazzinate separatamente dalle carni destinate al commercio intracomunitario e internazionale e sono utilizzate in modo da evitare l'introduzione nei prodotti a base di carne destinati al commercio intracomunitario o internazionale, a meno che non siano state sottoposte al trattamento contemplato nell'allegato III della direttiva 2002/99/CE. «g): Carni provenienti da suini di cui alla lettera f), punto i): i) non rientrano nel commercio intracomunitario o internazionale e recano il marchio sanitario relativo alle carni fresche di cui all'allegato II della direttiva 2002/99/CE del Consiglio ; ii) sono ottenute, tagliate, trasportate e immagazzinate separatamente dalle carni destinate al commercio intracomunitario e internazionale e sono utilizzate in modo da evitare l'introduzione nei prodotti a base di carne destinati al commercio intracomunitario o internazionale, a meno che non siano state sottoposte al trattamento contemplato nell'allegato III della direttiva 2002/99/CE. — i) — non rientrano nel commercio intracomunitario o internazionale e recano il marchio sanitario relativo alle carni fresche di cui all'allegato II della direttiva 2002/99/CE del Consiglio ; — ii) — sono ottenute, tagliate, trasportate e immagazzinate separatamente dalle carni destinate al commercio intracomunitario e internazionale e sono utilizzate in modo da evitare l'introduzione nei prodotti a base di carne destinati al commercio intracomunitario o internazionale, a meno che non siano state sottoposte al trattamento contemplato nell'allegato III della direttiva 2002/99/CE. i): non rientrano nel commercio intracomunitario o internazionale e recano il marchio sanitario relativo alle carni fresche di cui all'allegato II della direttiva 2002/99/CE del Consiglio ; ii): sono ottenute, tagliate, trasportate e immagazzinate separatamente dalle carni destinate al commercio intracomunitario e internazionale e sono utilizzate in modo da evitare l'introduzione nei prodotti a base di carne destinati al commercio intracomunitario o internazionale, a meno che non siano state sottoposte al trattamento contemplato nell'allegato III della direttiva 2002/99/CE. | a) | «g): Carni provenienti da suini di cui alla lettera f), punto i): i) non rientrano nel commercio intracomunitario o internazionale e recano il marchio sanitario relativo alle carni fresche di cui all'allegato II della direttiva 2002/99/CE del Consiglio ; ii) sono ottenute, tagliate, trasportate e immagazzinate separatamente dalle carni destinate al commercio intracomunitario e internazionale e sono utilizzate in modo da evitare l'introduzione nei prodotti a base di carne destinati al commercio intracomunitario o internazionale, a meno che non siano state sottoposte al trattamento contemplato nell'allegato III della direttiva 2002/99/CE. — i) — non rientrano nel commercio intracomunitario o internazionale e recano il marchio sanitario relativo alle carni fresche di cui all'allegato II della direttiva 2002/99/CE del Consiglio ; — ii) — sono ottenute, tagliate, trasportate e immagazzinate separatamente dalle carni destinate al commercio intracomunitario e internazionale e sono utilizzate in modo da evitare l'introduzione nei prodotti a base di carne destinati al commercio intracomunitario o internazionale, a meno che non siano state sottoposte al trattamento contemplato nell'allegato III della direttiva 2002/99/CE. i): non rientrano nel commercio intracomunitario o internazionale e recano il marchio sanitario relativo alle carni fresche di cui all'allegato II della direttiva 2002/99/CE del Consiglio ; ii): sono ottenute, tagliate, trasportate e immagazzinate separatamente dalle carni destinate al commercio intracomunitario e internazionale e sono utilizzate in modo da evitare l'introduzione nei prodotti a base di carne destinati al commercio intracomunitario o internazionale, a meno che non siano state sottoposte al trattamento contemplato nell'allegato III della direttiva 2002/99/CE. | «g) | i): non rientrano nel commercio intracomunitario o internazionale e recano il marchio sanitario relativo alle carni fresche di cui all'allegato II della direttiva 2002/99/CE del Consiglio ; | i) | non rientrano nel commercio intracomunitario o internazionale e recano il marchio sanitario relativo alle carni fresche di cui all'allegato II della direttiva 2002/99/CE del Consiglio ; | ii) | sono ottenute, tagliate, trasportate e immagazzinate separatamente dalle carni destinate al commercio intracomunitario e internazionale e sono utilizzate in modo da evitare l'introduzione nei prodotti a base di carne destinati al commercio intracomunitario o internazionale, a meno che non siano state sottoposte al trattamento contemplato nell'allegato III della direttiva 2002/99/CE. | b) | «h): i) In deroga a quanto disposto alla lettera g), per quanto riguarda le carni provenienti da suini di cui alla lettera f), punto i), gli Stati membri possono decidere di usare un altro marchio d'identificazione diverso dallo speciale marchio d'identificazione di cui all'allegato II della direttiva 2002/99/CE, a condizione che sia chiaramente distinguibile da altri marchi d'identificazione da apporre sulle carni di suini conformemente al regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio o al regolamento (CE) n. 2076/2005 della Commissione ; Gli Stati membri che decidono di usare il marchio alternativo di identificazione lo comunicano alla Commissione nell'ambito del comitato permanente per la catena alimentare e la salute animale. ii) Ai fini di quanto indicato al punto i), il marchio d'identificazione dev'essere leggibile e indelebile, i caratteri devono essere facilmente distinguibili e stampati in modo chiaro. Il marchio di identificazione deve avere la configurazione sottoindicata e contenere le seguenti indicazioni: XY 1234 XY sta per il pertinente codice del paese di cui all'allegato II, sezione I, parte B, punto 6, del regolamento (CE) n. 853/2004. 1234 sta per il numero di riconoscimento dello stabilimento di cui all'allegato II, sezione I, parte B, punto 7, del regolamento (CE) n. 853/2004. — i) — In deroga a quanto disposto alla lettera g), per quanto riguarda le carni provenienti da suini di cui alla lettera f), punto i), gli Stati membri possono decidere di usare un altro marchio d'identificazione diverso dallo speciale marchio d'identificazione di cui all'allegato II della direttiva 2002/99/CE, a condizione che sia chiaramente distinguibile da altri marchi d'identificazione da apporre sulle carni di suini conformemente al regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio o al regolamento (CE) n. 2076/2005 della Commissione ; Gli Stati membri che decidono di usare il marchio alternativo di identificazione lo comunicano alla Commissione nell'ambito del comitato permanente per la catena alimentare e la salute animale. — ii) — Ai fini di quanto indicato al punto i), il marchio d'identificazione dev'essere leggibile e indelebile, i caratteri devono essere facilmente distinguibili e stampati in modo chiaro. Il marchio di identificazione deve avere la configurazione sottoindicata e contenere le seguenti indicazioni: XY 1234 XY sta per il pertinente codice del paese di cui all'allegato II, sezione I, parte B, punto 6, del regolamento (CE) n. 853/2004. 1234 sta per il numero di riconoscimento dello stabilimento di cui all'allegato II, sezione I, parte B, punto 7, del regolamento (CE) n. 853/2004. i): In deroga a quanto disposto alla lettera g), per quanto riguarda le carni provenienti da suini di cui alla lettera f), punto i), gli Stati membri possono decidere di usare un altro marchio d'identificazione diverso dallo speciale marchio d'identificazione di cui all'allegato II della direttiva 2002/99/CE, a condizione che sia chiaramente distinguibile da altri marchi d'identificazione da apporre sulle carni di suini conformemente al regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio o al regolamento (CE) n. 2076/2005 della Commissione ; Gli Stati membri che decidono di usare il marchio alternativo di identificazione lo comunicano alla Commissione nell'ambito del comitato permanente per la catena alimentare e la salute animale. ii): Ai fini di quanto indicato al punto i), il marchio d'identificazione dev'essere leggibile e indelebile, i caratteri devono essere facilmente distinguibili e stampati in modo chiaro. Il marchio di identificazione deve avere la configurazione sottoindicata e contenere le seguenti indicazioni: XY 1234 XY sta per il pertinente codice del paese di cui all'allegato II, sezione I, parte B, punto 6, del regolamento (CE) n. 853/2004. 1234 sta per il numero di riconoscimento dello stabilimento di cui all'allegato II, sezione I, parte B, punto 7, del regolamento (CE) n. 853/2004. | «h) | i): In deroga a quanto disposto alla lettera g), per quanto riguarda le carni provenienti da suini di cui alla lettera f), punto i), gli Stati membri possono decidere di usare un altro marchio d'identificazione diverso dallo speciale marchio d'identificazione di cui all'allegato II della direttiva 2002/99/CE, a condizione che sia chiaramente distinguibile da altri marchi d'identificazione da apporre sulle carni di suini conformemente al regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio o al regolamento (CE) n. 2076/2005 della Commissione ; Gli Stati membri che decidono di usare il marchio alternativo di identificazione lo comunicano alla Commissione nell'ambito del comitato permanente per la catena alimentare e la salute animale. | i) | In deroga a quanto disposto alla lettera g), per quanto riguarda le carni provenienti da suini di cui alla lettera f), punto i), gli Stati membri possono decidere di usare un altro marchio d'identificazione diverso dallo speciale marchio d'identificazione di cui all'allegato II della direttiva 2002/99/CE, a condizione che sia chiaramente distinguibile da altri marchi d'identificazione da apporre sulle carni di suini conformemente al regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio o al regolamento (CE) n. 2076/2005 della Commissione ; Gli Stati membri che decidono di usare il marchio alternativo di identificazione lo comunicano alla Commissione nell'ambito del comitato permanente per la catena alimentare e la salute animale. | ii) | Ai fini di quanto indicato al punto i), il marchio d'identificazione dev'essere leggibile e indelebile, i caratteri devono essere facilmente distinguibili e stampati in modo chiaro. Il marchio di identificazione deve avere la configurazione sottoindicata e contenere le seguenti indicazioni: XY 1234 XY sta per il pertinente codice del paese di cui all'allegato II, sezione I, parte B, punto 6, del regolamento (CE) n. 853/2004. 1234 sta per il numero di riconoscimento dello stabilimento di cui all'allegato II, sezione I, parte B, punto 7, del regolamento (CE) n. 853/2004. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| a) | «g): Carni provenienti da suini di cui alla lettera f), punto i): i) non rientrano nel commercio intracomunitario o internazionale e recano il marchio sanitario relativo alle carni fresche di cui all'allegato II della direttiva 2002/99/CE del Consiglio ; ii) sono ottenute, tagliate, trasportate e immagazzinate separatamente dalle carni destinate al commercio intracomunitario e internazionale e sono utilizzate in modo da evitare l'introduzione nei prodotti a base di carne destinati al commercio intracomunitario o internazionale, a meno che non siano state sottoposte al trattamento contemplato nell'allegato III della direttiva 2002/99/CE. — i) — non rientrano nel commercio intracomunitario o internazionale e recano il marchio sanitario relativo alle carni fresche di cui all'allegato II della direttiva 2002/99/CE del Consiglio ; — ii) — sono ottenute, tagliate, trasportate e immagazzinate separatamente dalle carni destinate al commercio intracomunitario e internazionale e sono utilizzate in modo da evitare l'introduzione nei prodotti a base di carne destinati al commercio intracomunitario o internazionale, a meno che non siano state sottoposte al trattamento contemplato nell'allegato III della direttiva 2002/99/CE. i): non rientrano nel commercio intracomunitario o internazionale e recano il marchio sanitario relativo alle carni fresche di cui all'allegato II della direttiva 2002/99/CE del Consiglio ; ii): sono ottenute, tagliate, trasportate e immagazzinate separatamente dalle carni destinate al commercio intracomunitario e internazionale e sono utilizzate in modo da evitare l'introduzione nei prodotti a base di carne destinati al commercio intracomunitario o internazionale, a meno che non siano state sottoposte al trattamento contemplato nell'allegato III della direttiva 2002/99/CE. | «g) | i): non rientrano nel commercio intracomunitario o internazionale e recano il marchio sanitario relativo alle carni fresche di cui all'allegato II della direttiva 2002/99/CE del Consiglio ; | i) | non rientrano nel commercio intracomunitario o internazionale e recano il marchio sanitario relativo alle carni fresche di cui all'allegato II della direttiva 2002/99/CE del Consiglio ; | ii) | sono ottenute, tagliate, trasportate e immagazzinate separatamente dalle carni destinate al commercio intracomunitario e internazionale e sono utilizzate in modo da evitare l'introduzione nei prodotti a base di carne destinati al commercio intracomunitario o internazionale, a meno che non siano state sottoposte al trattamento contemplato nell'allegato III della direttiva 2002/99/CE. | ||||||||||
| «g) | i): non rientrano nel commercio intracomunitario o internazionale e recano il marchio sanitario relativo alle carni fresche di cui all'allegato II della direttiva 2002/99/CE del Consiglio ; | i) | non rientrano nel commercio intracomunitario o internazionale e recano il marchio sanitario relativo alle carni fresche di cui all'allegato II della direttiva 2002/99/CE del Consiglio ; | ii) | sono ottenute, tagliate, trasportate e immagazzinate separatamente dalle carni destinate al commercio intracomunitario e internazionale e sono utilizzate in modo da evitare l'introduzione nei prodotti a base di carne destinati al commercio intracomunitario o internazionale, a meno che non siano state sottoposte al trattamento contemplato nell'allegato III della direttiva 2002/99/CE. | ||||||||||||
| i) | non rientrano nel commercio intracomunitario o internazionale e recano il marchio sanitario relativo alle carni fresche di cui all'allegato II della direttiva 2002/99/CE del Consiglio ; | ||||||||||||||||
| ii) | sono ottenute, tagliate, trasportate e immagazzinate separatamente dalle carni destinate al commercio intracomunitario e internazionale e sono utilizzate in modo da evitare l'introduzione nei prodotti a base di carne destinati al commercio intracomunitario o internazionale, a meno che non siano state sottoposte al trattamento contemplato nell'allegato III della direttiva 2002/99/CE. | ||||||||||||||||
| b) | «h): i) In deroga a quanto disposto alla lettera g), per quanto riguarda le carni provenienti da suini di cui alla lettera f), punto i), gli Stati membri possono decidere di usare un altro marchio d'identificazione diverso dallo speciale marchio d'identificazione di cui all'allegato II della direttiva 2002/99/CE, a condizione che sia chiaramente distinguibile da altri marchi d'identificazione da apporre sulle carni di suini conformemente al regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio o al regolamento (CE) n. 2076/2005 della Commissione ; Gli Stati membri che decidono di usare il marchio alternativo di identificazione lo comunicano alla Commissione nell'ambito del comitato permanente per la catena alimentare e la salute animale. ii) Ai fini di quanto indicato al punto i), il marchio d'identificazione dev'essere leggibile e indelebile, i caratteri devono essere facilmente distinguibili e stampati in modo chiaro. Il marchio di identificazione deve avere la configurazione sottoindicata e contenere le seguenti indicazioni: XY 1234 XY sta per il pertinente codice del paese di cui all'allegato II, sezione I, parte B, punto 6, del regolamento (CE) n. 853/2004. 1234 sta per il numero di riconoscimento dello stabilimento di cui all'allegato II, sezione I, parte B, punto 7, del regolamento (CE) n. 853/2004. — i) — In deroga a quanto disposto alla lettera g), per quanto riguarda le carni provenienti da suini di cui alla lettera f), punto i), gli Stati membri possono decidere di usare un altro marchio d'identificazione diverso dallo speciale marchio d'identificazione di cui all'allegato II della direttiva 2002/99/CE, a condizione che sia chiaramente distinguibile da altri marchi d'identificazione da apporre sulle carni di suini conformemente al regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio o al regolamento (CE) n. 2076/2005 della Commissione ; Gli Stati membri che decidono di usare il marchio alternativo di identificazione lo comunicano alla Commissione nell'ambito del comitato permanente per la catena alimentare e la salute animale. — ii) — Ai fini di quanto indicato al punto i), il marchio d'identificazione dev'essere leggibile e indelebile, i caratteri devono essere facilmente distinguibili e stampati in modo chiaro. Il marchio di identificazione deve avere la configurazione sottoindicata e contenere le seguenti indicazioni: XY 1234 XY sta per il pertinente codice del paese di cui all'allegato II, sezione I, parte B, punto 6, del regolamento (CE) n. 853/2004. 1234 sta per il numero di riconoscimento dello stabilimento di cui all'allegato II, sezione I, parte B, punto 7, del regolamento (CE) n. 853/2004. i): In deroga a quanto disposto alla lettera g), per quanto riguarda le carni provenienti da suini di cui alla lettera f), punto i), gli Stati membri possono decidere di usare un altro marchio d'identificazione diverso dallo speciale marchio d'identificazione di cui all'allegato II della direttiva 2002/99/CE, a condizione che sia chiaramente distinguibile da altri marchi d'identificazione da apporre sulle carni di suini conformemente al regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio o al regolamento (CE) n. 2076/2005 della Commissione ; Gli Stati membri che decidono di usare il marchio alternativo di identificazione lo comunicano alla Commissione nell'ambito del comitato permanente per la catena alimentare e la salute animale. ii): Ai fini di quanto indicato al punto i), il marchio d'identificazione dev'essere leggibile e indelebile, i caratteri devono essere facilmente distinguibili e stampati in modo chiaro. Il marchio di identificazione deve avere la configurazione sottoindicata e contenere le seguenti indicazioni: XY 1234 XY sta per il pertinente codice del paese di cui all'allegato II, sezione I, parte B, punto 6, del regolamento (CE) n. 853/2004. 1234 sta per il numero di riconoscimento dello stabilimento di cui all'allegato II, sezione I, parte B, punto 7, del regolamento (CE) n. 853/2004. | «h) | i): In deroga a quanto disposto alla lettera g), per quanto riguarda le carni provenienti da suini di cui alla lettera f), punto i), gli Stati membri possono decidere di usare un altro marchio d'identificazione diverso dallo speciale marchio d'identificazione di cui all'allegato II della direttiva 2002/99/CE, a condizione che sia chiaramente distinguibile da altri marchi d'identificazione da apporre sulle carni di suini conformemente al regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio o al regolamento (CE) n. 2076/2005 della Commissione ; Gli Stati membri che decidono di usare il marchio alternativo di identificazione lo comunicano alla Commissione nell'ambito del comitato permanente per la catena alimentare e la salute animale. | i) | In deroga a quanto disposto alla lettera g), per quanto riguarda le carni provenienti da suini di cui alla lettera f), punto i), gli Stati membri possono decidere di usare un altro marchio d'identificazione diverso dallo speciale marchio d'identificazione di cui all'allegato II della direttiva 2002/99/CE, a condizione che sia chiaramente distinguibile da altri marchi d'identificazione da apporre sulle carni di suini conformemente al regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio o al regolamento (CE) n. 2076/2005 della Commissione ; Gli Stati membri che decidono di usare il marchio alternativo di identificazione lo comunicano alla Commissione nell'ambito del comitato permanente per la catena alimentare e la salute animale. | ii) | Ai fini di quanto indicato al punto i), il marchio d'identificazione dev'essere leggibile e indelebile, i caratteri devono essere facilmente distinguibili e stampati in modo chiaro. Il marchio di identificazione deve avere la configurazione sottoindicata e contenere le seguenti indicazioni: XY 1234 XY sta per il pertinente codice del paese di cui all'allegato II, sezione I, parte B, punto 6, del regolamento (CE) n. 853/2004. 1234 sta per il numero di riconoscimento dello stabilimento di cui all'allegato II, sezione I, parte B, punto 7, del regolamento (CE) n. 853/2004. | ||||||||||
| «h) | i): In deroga a quanto disposto alla lettera g), per quanto riguarda le carni provenienti da suini di cui alla lettera f), punto i), gli Stati membri possono decidere di usare un altro marchio d'identificazione diverso dallo speciale marchio d'identificazione di cui all'allegato II della direttiva 2002/99/CE, a condizione che sia chiaramente distinguibile da altri marchi d'identificazione da apporre sulle carni di suini conformemente al regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio o al regolamento (CE) n. 2076/2005 della Commissione ; Gli Stati membri che decidono di usare il marchio alternativo di identificazione lo comunicano alla Commissione nell'ambito del comitato permanente per la catena alimentare e la salute animale. | i) | In deroga a quanto disposto alla lettera g), per quanto riguarda le carni provenienti da suini di cui alla lettera f), punto i), gli Stati membri possono decidere di usare un altro marchio d'identificazione diverso dallo speciale marchio d'identificazione di cui all'allegato II della direttiva 2002/99/CE, a condizione che sia chiaramente distinguibile da altri marchi d'identificazione da apporre sulle carni di suini conformemente al regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio o al regolamento (CE) n. 2076/2005 della Commissione ; Gli Stati membri che decidono di usare il marchio alternativo di identificazione lo comunicano alla Commissione nell'ambito del comitato permanente per la catena alimentare e la salute animale. | ii) | Ai fini di quanto indicato al punto i), il marchio d'identificazione dev'essere leggibile e indelebile, i caratteri devono essere facilmente distinguibili e stampati in modo chiaro. Il marchio di identificazione deve avere la configurazione sottoindicata e contenere le seguenti indicazioni: XY 1234 XY sta per il pertinente codice del paese di cui all'allegato II, sezione I, parte B, punto 6, del regolamento (CE) n. 853/2004. 1234 sta per il numero di riconoscimento dello stabilimento di cui all'allegato II, sezione I, parte B, punto 7, del regolamento (CE) n. 853/2004. | ||||||||||||
| i) | In deroga a quanto disposto alla lettera g), per quanto riguarda le carni provenienti da suini di cui alla lettera f), punto i), gli Stati membri possono decidere di usare un altro marchio d'identificazione diverso dallo speciale marchio d'identificazione di cui all'allegato II della direttiva 2002/99/CE, a condizione che sia chiaramente distinguibile da altri marchi d'identificazione da apporre sulle carni di suini conformemente al regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio o al regolamento (CE) n. 2076/2005 della Commissione ; Gli Stati membri che decidono di usare il marchio alternativo di identificazione lo comunicano alla Commissione nell'ambito del comitato permanente per la catena alimentare e la salute animale. | ||||||||||||||||
| ii) | Ai fini di quanto indicato al punto i), il marchio d'identificazione dev'essere leggibile e indelebile, i caratteri devono essere facilmente distinguibili e stampati in modo chiaro. Il marchio di identificazione deve avere la configurazione sottoindicata e contenere le seguenti indicazioni: XY 1234 XY sta per il pertinente codice del paese di cui all'allegato II, sezione I, parte B, punto 6, del regolamento (CE) n. 853/2004. 1234 sta per il numero di riconoscimento dello stabilimento di cui all'allegato II, sezione I, parte B, punto 7, del regolamento (CE) n. 853/2004. |
| 2) | «5.: Se i divieti di cui al punto 2, lettera f), sono mantenuti oltre il limite di 30 giorni per l’insorgere di nuovi casi di malattia e conseguentemente sorgono problemi connessi alla custodia degli animali, l'autorità competente può autorizzare, su richiesta motivata presentata dal proprietario e a condizione che il veterinario ufficiale abbia verificato l'esattezza dei fatti, il trasporto degli animali da un'azienda ubicata nella zona di protezione. Il punto 2, lettere f) e h), si applica mutatis mutandis.» | «5. | Se i divieti di cui al punto 2, lettera f), sono mantenuti oltre il limite di 30 giorni per l’insorgere di nuovi casi di malattia e conseguentemente sorgono problemi connessi alla custodia degli animali, l'autorità competente può autorizzare, su richiesta motivata presentata dal proprietario e a condizione che il veterinario ufficiale abbia verificato l'esattezza dei fatti, il trasporto degli animali da un'azienda ubicata nella zona di protezione. Il punto 2, lettere f) e h), si applica mutatis mutandis.» |
|---|---|---|---|
| «5. | Se i divieti di cui al punto 2, lettera f), sono mantenuti oltre il limite di 30 giorni per l’insorgere di nuovi casi di malattia e conseguentemente sorgono problemi connessi alla custodia degli animali, l'autorità competente può autorizzare, su richiesta motivata presentata dal proprietario e a condizione che il veterinario ufficiale abbia verificato l'esattezza dei fatti, il trasporto degli animali da un'azienda ubicata nella zona di protezione. Il punto 2, lettere f) e h), si applica mutatis mutandis.» |
Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro e non oltre il 1 o gennaio 2008. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni nonché una tavola di concordanza tra queste ultime e la presente direttiva.
Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.
La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
Fatto a Bruxelles, il 21 febbraio 2007. Per la Commissione Markos KYPRIANOU Membro della Commissione
1 GU L 62 del 15.3.1993, pag. 69 . Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2006/104/CE ( GU L 363 del 20.12.2006, pag. 352 ).
2 GU L 18 del 23.1.2003, pag. 11 .
3 GU L 302 del 31.12.1972, pag. 24 . Direttiva abrogata dalla direttiva 2004/41/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ( GU L 157 del 30.4.2004, pag. 33 ).
4 GU L 47 del 21.2.1980, pag. 4 . Direttiva abrogata dalla direttiva 2004/41/CE.
5 GU L 139 del 30.4.2004, pag. 5 ; rettifica nella GU L 226 del 25.6.2004, pag. 22 . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1791/2006 del Consiglio ( GU L 363 del 20.12.2005, pag. 1 ).
6 GU L 338 del 22.12.2005, pag. 83 .
{
"legislation": {
"id": "32007l0010",
"hash": "dc8fc6933955875dcc98c743cc3fe5ab592f69552d350f3f9ad325b9ff0bac73",
"celex": "32007L0010",
"source": "eu-legislation",
"inForce": null,
"citation": null,
"languages": [
{
"title": "Directive 2007/10/CE de la Commission du 21 février 2007 modifiant l'annexe II de la directive 92/119/CEE du Conseil en ce qui concerne les mesures à prendre à l'intérieur d'une zone de protection à la suite de l'apparition de la maladie vésiculeuse du porc (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE )",
"summary": null,
"language": "fr",
"contentUrl": "http://publications.europa.eu/resource/cellar/dc2cf1f9-8e90-4e6d-80b5-24ea5dcad138.0010.02/DOC_1"
},
{
"title": "Commission Directive 2007/10/EC of 21 February 2007 amending Annex II to Council Directive 92/119/EEC as regards the measures to be taken within a protection zone following an outbreak of swine vesicular disease (Text with EEA relevance )",
"summary": null,
"language": "en",
"contentUrl": "http://publications.europa.eu/resource/cellar/dc2cf1f9-8e90-4e6d-80b5-24ea5dcad138.0006.02/DOC_1"
},
{
"title": "Direttiva 2007/10/CE della Commissione, del 21 febbraio 2007 , che modifica l'allegato II della direttiva 92/119/CEE del Consiglio per quanto riguarda le misure da adottare nell'ambito di una zona di protezione a seguito della presenza di un focolaio di malattia vescicolare dei suini (Testo rilevante ai fini del SEE )",
"summary": null,
"language": "it",
"contentUrl": "http://publications.europa.eu/resource/cellar/dc2cf1f9-8e90-4e6d-80b5-24ea5dcad138.0012.02/DOC_1"
},
{
"title": "Richtlinie 2007/10/EG der Kommission vom 21. Februar 2007 zur Änderung des Anhangs II der Richtlinie 92/119/EWG des Rates hinsichtlich der nach einem Ausbruch der vesikulären Schweinekrankheit innerhalb einer Schutzzone zu treffenden Maßnahmen (Text von Bedeutung für den EWR )",
"summary": null,
"language": "de",
"contentUrl": "http://publications.europa.eu/resource/cellar/dc2cf1f9-8e90-4e6d-80b5-24ea5dcad138.0004.02/DOC_1"
}
],
"scrapedAt": "2026-06-17T16:14:54.582Z",
"sourceUrl": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32007L0010",
"adoptionDate": "2007-02-21",
"effectiveDate": "2007-03-21",
"expirationDate": "2021-04-20",
"lastAmendmentDate": null
},
"content": {
"celex": "32007L0010",
"contentUrl": "http://publications.europa.eu/resource/cellar/dc2cf1f9-8e90-4e6d-80b5-24ea5dcad138.0012.02/DOC_1",
"ojCitation": null
}
}