del 29 giugno 2007
relativa ai materiali e agli oggetti di pellicola di cellulosa rigenerata destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(Versione codificata)
Preamble
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1935/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 ottobre 2004, riguardante i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari e che abroga le direttive 80/590/CEE e 89/109/CEE 1 , in particolare l’articolo 5,
considerando quanto segue:
(1) La direttiva 93/10/CEE della Commissione, del 15 marzo 1993, relativa ai materiali e agli oggetti di pellicola di cellulosa rigenerata destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari 2 è stata modificata in modo sostanziale e a più riprese 3 . A fini di razionalità e chiarezza occorre provvedere alla codificazione di tale direttiva.
(2) Le norme comunitarie previste dalla presente direttiva sono non solo necessarie ma anche indispensabili al raggiungimento degli obiettivi del mercato interno, i quali non possono essere attuati a livello dei singoli Stati membri, e d’altra parte la loro realizzazione a livello comunitario è già prevista dal regolamento (CE) n. 1935/2004.
(3) Per raggiungere l’obiettivo previsto all’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1935/2004 per le pellicole di cellulosa rigenerata, lo strumento adeguato era una direttiva specifica ai sensi dell’articolo 5 di detto regolamento.
(4) Per i budelli sintetici di cellulosa rigenerata si devono prevedere disposizioni specifiche.
(5) Il metodo di determinazione dell’assenza di migrazione dei coloranti deve essere stabilito successivamente.
(6) In attesa dell’elaborazione dei requisiti di purezza e dei metodi di analisi, le disposizioni nazionali devono restare applicabili.
(7) La formazione di un elenco di sostanze autorizzate, con i limiti delle quantità da utilizzare, è sufficiente in linea di massima nel caso specifico per raggiungere l’obiettivo di cui all’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1935/2004.
(8) Tuttavia il bis (2-idrossietil) etere (= dietilenglicole) e l’etandiolo (= monoetilenglicole) possono migrare in modo rilevante in determinati prodotti alimentari e, di conseguenza, per prevenire tale eventualità è meglio stabilire in maniera definitiva la quantità massima di tali sostanze autorizzata nei prodotti alimentari che sono stati a contatto con pellicola di cellulosa rigenerata.
(9) È opportuno, a difesa della salute del consumatore, evitare che le superfici di pellicola di cellulosa rigenerata stampate entrino in contatto diretto con i prodotti alimentari.
(10) È opportuno prevedere la dichiarazione scritta di cui all’articolo 16, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1935/2004 nel caso di utilizzazione professionale della pellicola di cellulosa rigenerata per materiali e articoli destinati a venire a contatto con prodotti alimentari, ad eccezione di quelli che sono, per loro natura, destinati a tale uso.
(11) Le norme da applicare alle pellicole di cellulosa rigenerata dovrebbero essere specifiche alla natura dello strato in contatto con i prodotti alimentari. Quindi i requisiti per le pellicole di cellulosa rigenerata con rivestimenti in materia plastica dovrebbero essere diversi da quelli previsti per le pellicole di cellulosa rigenerata non rivestite o rivestite con rivestimenti derivati da cellulosa.
(12) Nella produzione di tutti i tipi di pellicole di cellulosa rigenerata, comprese le pellicole di cellulosa rigenerata rivestite in materia plastica, devono essere utilizzate solo le sostanze autorizzate.
(13) Nel caso della pellicola di cellulosa rigenerata rivestita con un rivestimento in materia plastica, lo strato a contatto con i prodotti alimentari consiste in un materiale simile ai materiali e agli oggetti in plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari. È quindi opportuno che le disposizioni previste dalla direttiva 2002/72/CE della Commissione, del 6 agosto 2002, relativa ai materiali e agli oggetti di materia plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari 4 siano applicate anche alle pellicole di questo tipo.
(14) Nell’interesse della coerenza della normativa comunitaria, la verifica della conformità delle pellicole di cellulosa rigenerata con un rivestimento in materia plastica alle limitazioni di migrazione fissate dalla direttiva 2002/72/CE dovrebbe essere realizzata secondo le regole stabilite dalla direttiva 82/711/CEE del Consiglio, del 18 ottobre 1982, che fissa le norme di base necessarie per la verifica della migrazione dei costituenti dei materiali e degli oggetti di materia plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari 5 , e dalla direttiva 85/572/CEE del Consiglio, del 19 dicembre 1985, che fissa l’elenco dei simulanti da impiegare per la verifica della migrazione dei costituenti dei materiali e degli oggetti di materia plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari 6 .
(15) Le disposizioni della presente direttiva sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali.
(16) La presente direttiva deve far salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di attuazione e di applicazione delle direttive indicati nell’allegato III, parte B,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
Articolo 1
1. La presente direttiva è una direttiva specifica ai sensi dell’articolo 5 del regolamento (CE) n. 1935/2004.
2. La presente direttiva si applica alle pellicole di cellulosa rigenerata conformi alla descrizione di cui all’allegato I che sono destinate a venire a contatto con prodotti alimentari, o vengono con essi a contatto conformemente a tale destinazione, e che: a) costituiscono di per sé un prodotto finito; oppure b) sono parte di un prodotto finito contenente altri materiali.
3. La presente direttiva non si applica ai budelli sintetici di cellulosa rigenerata.
Articolo 2
Le pellicole di cellulosa rigenerata di cui all’articolo 1, paragrafo 2, appartengono a una delle seguenti categorie:
a) pellicole di cellulosa rigenerata non rivestita;
b) pellicole di cellulosa rigenerata con un rivestimento derivato dalla cellulosa; o
c) pellicole di cellulosa rigenerata con un rivestimento in materia plastica.
Articolo 3
1. Le pellicole di cellulosa rigenerata di cui alle lettere a) e b) dell’articolo 2 sono prodotte utilizzando solo le sostanze o i gruppi di sostanze elencate nell’allegato II, tenendo conto delle limitazioni ivi stabilite.
2. In deroga al paragrafo 1, sostanze non elencate nell’allegato II possono essere utilizzate come coloranti (tinture e pigmenti) o come adesivi, a condizione che non vi sia traccia di migrazione di dette sostanze all’interno o sulla superficie dei prodotti alimentari, rivelabile con un metodo convalidato.
Articolo 4
1. Le pellicole di cellulosa rigenerata di cui alla lettera c) dell’articolo 2 sono prodotte, prima di essere rivestite, utilizzando solo le sostanze o i gruppi di sostanze elencati nella prima parte dell’allegato II, tenendo conto delle limitazioni ivi stabilite.
2. Il rivestimento applicato alle pellicole di cellulosa rigenerata di cui al paragrafo 1 è prodotto utilizzando solo le sostanze o i gruppi di sostanze elencate negli allegati da II a VI della direttiva 2002/72/CE, tenendo conto delle limitazioni ivi stabilite.
3. Fatto salvo quanto previsto al paragrafo 1, i materiali e gli oggetti in pellicola di cellulosa rigenerata di cui alla lettera c) dell’articolo 2 devono essere conformi agli articoli 2, 7 e 8 della direttiva 2002/72/CE.
Articolo 5
La superficie stampata delle pellicole di cellulosa rigenerata non deve venire a contatto con i prodotti alimentari.
Articolo 6
1. Nelle fasi di commercializzazione diverse dalla vendita al dettaglio, i materiali e gli oggetti di pellicola di cellulosa rigenerata destinati a venire a contatto con gli alimenti sono accompagnati da una dichiarazione scritta, secondo il disposto dell’articolo 16, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1935/2004.
2. Le disposizioni del paragrafo 1 non si applicano ai materiali e agli oggetti di pellicola di cellulosa rigenerata che per loro natura sono chiaramente destinati a venire a contatto con alimenti.
3. Qualora siano previste particolari condizioni d’uso, il materiale o l’articolo di pellicola di cellulosa rigenerata sono etichettati conformemente.
Articolo 7
La direttiva 93/10/CEE, modificata dalle direttive di cui all’allegato III, parte A, è abrogata, fatti salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di attuazione e di applicazione indicati nell’allegato III, parte B.
I riferimenti alla direttiva abrogata si intendono fatti alla presente direttiva e si leggono secondo la tavola di concordanza contenuta nell’allegato IV.
Articolo 8
La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea .
Articolo 9
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
Final provisions
Fatto a Bruxelles, il 29 giugno 2007. Per la Commissione Il presidente José Manuel BARROSO
1 GU L 338 del 13.11.2004, pag. 4 .
2 GU L 93 del 17.4.1993, pag. 27 . Direttiva modificata dalla direttiva 2004/14/CE ( GU L 27 del 30.1.2004, pag. 48 ).
3 Cfr. allegato III, parte A.
4 GU L 220 del 15.8.2002, pag. 18 . Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2007/19/CE ( GU L 91 del 31.3.2007, pag. 17 ).
5 GU L 297 del 23.10.1982, pag. 26 . Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 97/48/CE della Commissione ( GU L 222 del 12.8.1997, pag. 10 ).
6 GU L 372 del 31.12.1985, pag. 14 . Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2007/19/CE.
DESCRIZIONE DELLA PELLICOLA DI CELLULOSA RIGENERATA
La pellicola di cellulosa rigenerata è un foglio sottile prodotto a partire da cellulosa raffinata ottenuta da legno o cotone non riciclati. Per esigenze tecnologiche, opportune sostanze possono essere aggiunte nella massa o in superficie. Le pellicole di cellulosa rigenerata possono essere ricoperte su uno o su ambedue i lati.
ELENCO DELLE SOSTANZE AUTORIZZATE NELLA FABBRICAZIONE DI PELLICOLE DI CELLULOSA RIGENERATA
NB:
— Le percentuali che figurano nella prima e seconda parte del presente allegato sono espresse in massa/massa (m/m) e calcolate in rapporto alla quantità di pellicola di cellulosa rigenerata anidra e non ricoperta.
— Le usuali denominazioni tecniche vengono riportate tra parentesi quadre.
— Le sostanze utilizzate devono essere di buona qualità tecnica, per quanto riguarda i requisiti di purezza.
PARTE PRIMA
Pellicole di cellulosa rigenerata non rivestita
PARTE SECONDA
Pellicole di cellulosa rigenerata rivestita
PARTE A
Direttiva abrogata ed elenco delle sue modificazioni successive
(di cui all’articolo 7)
PARTE B
Elenco dei termini di attuazione e di applicazione in diritto nazionale
(di cui all’articolo 7)
1 In base all’articolo 5, paragrafo 1, primo trattino, della direttiva 93/10/CEE: «Gli Stati membri consentono, a decorrere dal 1 o gennaio 1994, il commercio e l’uso di pellicola di cellulosa rigenerata destinata a venire a contatto con i prodotti alimentari e conforme al disposto della presente direttiva.»
2 In base all’articolo 5, paragrafo 1, secondo trattino, della direttiva 93/10/CEE: «Gli Stati membri vietano, a decorrere dal 1 o gennaio 1994, il commercio e l’uso di pellicola di cellulosa rigenerata destinata a venire a contatto con i prodotti alimentari e non conforme al disposto della presente direttiva né a quello della direttiva 83/229/CEE, ad eccezione di quella che, a norma della direttiva 92/15/CEE, è vietata a decorrere dal 1 o luglio 1994.»
3 In base all’articolo 5, paragrafo 1, terzo trattino, della direttiva 93/10/CEE: «Gli Stati membri vietano, a decorrere dal 1 o gennaio 1995, il commercio e l’uso di pellicola di cellulosa rigenerata destinata a venire a contatto con i prodotti alimentari e non conforme al disposto della presente direttiva, ma conforme a quello della direttiva 83/229/CEE.»
4 In base all’articolo 2, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2004/14/CE: «Gli Stati membri applicano queste disposizioni in modo da permettere il commercio e l’utilizzazione di pellicole di cellulosa rigenerata destinate a venire a contatto con i prodotti alimentari a partire dal 29 luglio 2005.»
5 In base all’articolo 2, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2004/14/CE: «Gli Stati membri applicano queste disposizioni in modo da vietare la produzione e l’importazione nella Comunità di pellicole di cellulosa rigenerata destinate a venire a contatto con i prodotti alimentari, che non sono conformi alle disposizioni della presente direttiva, a partire dal 29 gennaio 2006.»
Tavola di concordanza