dell'8 gennaio 2007
che modifica le restituzioni all'esportazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari
Preamble
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari 1 , in particolare l'articolo 31, paragrafo 3, ultimo comma,
considerando quanto segue:
(1) Le restituzioni all'esportazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari sono state fissate dal regolamento (CE) n. 2009/2006 della Commissione 2 .
(2) L'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CE) n. 2009/2006 ai dati di cui la Commissione ha conoscenza conduce a modificare le restituzioni all'esportazione per i prodotti di cui all'allegato del presente regolamento,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Le restituzioni all'esportazione di cui all'articolo 31 del regolamento (CE) n. 1255/1999, fissate per i prodotti come tali nell'allegato del regolamento (CE) n. 2009/2006, sono modificate, per i prodotti compresi nell'allegato del presente regolamento, conformemente agli importi di cui in detto allegato.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 9 gennaio 2007.
Final provisions
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, l'8 gennaio 2007. Per la Commissione Jean-Luc DEMARTY Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale
1 GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48 . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1913/2005 ( GU L 307 del 25.11.2005, pag. 2 ).
2 GU L 379 del 28.12.2006, pag. 117 .
Restituzioni all’esportazione applicabili nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari a decorrere dell'8 gennaio 2007
1 Per i prodotti destinati ad essere esportati nella Repubblica dominicana nell’ambito del contingente 2006/2007 di cui alla decisione 98/486/CE e alle condizioni di cui all’articolo 20 bis del regolamento (CE) n. 174/1999, si applicano i seguenti tassi: