32007R0042•Regolamento (CE) n. 42/2007 del Consiglio, del 15 gennaio 2007 , che estende il dazio anti-dumping definitivo istituito con il regolamento (CE) n. 398/2004 sulle importazioni di silicio originarie della Repubblica popolare cinese alle importazioni di silicio provenienti dalla Repubblica di Corea indipendentemente dal fatto che siano o meno dichiarate come originarie della Repubblica di Corea
32007R0042Regulation20 gen 2007
del 15 gennaio 2007
che estende il dazio anti-dumping definitivo istituito con il regolamento (CE) n. 398/2004 sulle importazioni di silicio originarie della Repubblica popolare cinese alle importazioni di silicio provenienti dalla Repubblica di Corea indipendentemente dal fatto che siano o meno dichiarate come originarie della Repubblica di Corea
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea 1 («il regolamento di base»), in particolare l'articolo 13,
vista la proposta presentata dalla Commissione previa consultazione del Comitato consultivo,
considerando quanto segue:
A. PROCEDURA
1. Misure in vigore
(1) Con il regolamento (CEE) n. 2200/90 2 il Consiglio ha istituito dazi anti-dumping definitivi sotto forma di un dazio fisso per tonnellata di silicio originario della Repubblica popolare cinese («Cina») importata nella Comunità.
(2) A seguito di una richiesta presentata dall'industria comunitaria, il Consiglio, con il regolamento (CEE) n. 1607/92 3 , è giunto poco dopo alla conclusione che le misure anti-dumping in vigore erano state assorbite dagli esportatori cinesi e ha imposto un dazio supplementare sulle importazioni di silicio originarie dalla Cina.
(3) Nel 1997 sono stati avviati riesami in previsione della scadenza e riesami intermedi. I riesami in questione si sono conclusi con il regolamento (CE) n. 2496/97 del Consiglio 4 . A seguito dei riesami sono state mantenute le misure, ma si è ritenuto più opportuno modificare le modalità da dazio fisso a dazio ad valorem . L'aliquota del dazio era stata fissata al 49 % del prezzo CIF delle importazioni in questione. Conformemente alla prassi di applicazione del dazio inferiore, l'aliquota corrispondeva al margine di pregiudizio.
(4) A seguito di un riesame in previsione della scadenza, il Consiglio ha riconfermato con il regolamento (CE) n. 398/2004 5 i dazi anti-dumping.
2. Domanda
(5) Il 6 marzo 2006 la Commissione ha ricevuto, a norma dell'articolo 13, paragrafo 3, del regolamento di base, una domanda di apertura di un'inchiesta sulla presunta elusione delle misure anti-dumping istituite sulle importazioni di silicio, classificabile al codice NC 2804 69 00 (contenuto di silicio inferiore al 99,99 % per peso) originario della Cina. La domanda è stata presentata dalla Euroalliages (comitato di coordinamento dell'industria delle ferro-leghe) («il richiedente») per conto dei produttori che rappresentano una quota maggioritaria, vale a dire il 100 %, della produzione comunitaria di silicio. Nella domanda si sosteneva che le misure anti-dumping in vigore sulle importazioni di silicio originario della Cina venivano eluse mediante il trasbordo attraverso la Repubblica di Corea («Corea»).
(6) Nella domanda si sosteneva inoltre che non c'erano motivazioni o giustificazioni sufficienti all'origine della modifica della configurazione degli scambi, a parte l'istituzione delle misure anti-dumping, e che gli effetti correttivi delle misure anti-dumping in vigore risultavano indeboliti sia a livello quantitativo sia a livello dei prezzi. Un notevole volume di importazioni di silicio dalla Corea risultava aver sostituito le importazioni di silicio dalla Cina. Esistevano inoltre sufficienti elementi di prova a dimostrazione del fatto che le importazioni venivano effettuate a prezzi inferiori ai costi di produzione e al ragionevole margine di profitto definito per l'industria comunitaria nell'inchiesta che aveva determinato l'applicazione delle misure in vigore.
(7) Infine, i richiedenti sostenevano che i prezzi del silicio spedito dalla Corea erano oggetto di dumping rispetto al valore normale precedentemente stabilito per il silicio originario della Cina.
3. Apertura
(8) Sentito il comitato consultivo e stabilito che sussistevano elementi di prova sufficienti per avviare un'inchiesta a norma dell'articolo 13 del regolamento di base, la Commissione, con il regolamento (CE) n. 607/2006 6 («il regolamento d'apertura»), ha aperto un'inchiesta. A norma dell'articolo 13, paragrafo 3 e dell'articolo 14, paragrafo 5, del regolamento di base, la Commissione, mediante il regolamento di apertura, ha inoltre invitato le autorità doganali a registrare le importazioni di silicio spedite dalla Corea, indipendentemente dal fatto che fossero o meno dichiarate come originarie della Corea.
4. Inchiesta
(9) La Commissione ha notificato ufficialmente l'apertura dell'inchiesta alle autorità cinesi e coreane, ai produttori/esportatori e agli importatori comunitari notoriamente interessati, nonché all'industria comunitaria richiedente. Sono stati inviati questionari ai produttori/esportatori della Corea e alle autorità cinesi e coreane. Le parti interessate hanno avuto la possibilità di comunicare le loro osservazioni per iscritto e di chiedere un'audizione entro il termine fissato nel regolamento di apertura. Tutte le parti sono state informate del fatto che la mancata collaborazione avrebbe potuto comportare l'applicazione dell'articolo 18 del regolamento di base e l'elaborazione di conclusioni fondate sui dati disponibili.
(10) Alla Commissione non sono pervenute risposte ai questionari da parte degli esportatori/produttori cinesi, né osservazioni da parte delle autorità cinesi.
(11) Due aziende coreane hanno segnalato la loro disponibilità a collaborare all'inchiesta. Soltanto una di queste aziende importava silicio dalla Cina verso la Corea, ma non lo esportava nella Comunità. La seconda azienda coreana collaborante non produceva o importava silicio.
5. Periodo dell'inchiesta
(12) L'inchiesta ha riguardato il periodo compreso fra il 1 o aprile 2005 e il 31 marzo 2006 («il PI»). Sono stati raccolti dati dal 2001 fino alla fine del PI per esaminare la presunta modifica della configurazione degli scambi.
B. RISULTATI DELL'INCHIESTA
1. Considerazioni generali/livello di collaborazione
(13) Come precisato nel considerando 10, nessun produttore/esportatore di silicio cinese ha collaborato all'inchiesta e nessun importatore comunitario ha fornito informazioni utili per l'inchiesta. Come indicato nel considerando 11, solo due aziende coreane hanno collaborato, ma non esportavano silicio nella Comunità durante il periodo considerato. Pertanto, a norma dell'articolo 18 del regolamento di base, le conclusioni relative al silicio spedito dalla Corea alla Comunità sono state elaborate sulla base delle informazioni disponibili.
2. Prodotto in esame e prodotto simile
(14) Il prodotto in esame è identico a quello dell'inchiesta originale, vale a dire silicio originario della Cina classificabile al codice NC 2804 69 00 (contenuto si silicio inferiore al 99,99 % per peso). Si ricorda che il silicio con un grado di purezza maggiore, vale a dire con un contenuto di silicio non inferiore al 99,99 % per peso, usato per lo più nell'industria elettronica dei semiconduttori, rientra in un altro codice CN e pertanto non è interessato dal presente procedimento.
(15) In base alle informazioni ricevute dalle due aziende coreane collaboranti, nonché alle informazioni disponibili nella domanda presentata dal richiedente, si è giunti alla conclusione che il silicio esportato nella Comunità dalla Cina e il silicio spedito dalla Corea nella Comunità hanno le stesse caratteristiche fisiche di base e gli stessi impieghi. Sono pertanto considerati prodotti simili, a norma dell'articolo 1, paragrafo 4, del regolamento di base. Durante l'inchiesta non sono pervenute prove del contrario.
3. Modifica della configurazione degli scambi tra i paesi terzi e la Comunità
(16) Come dichiarato prima, la modifica della configurazione degli scambi potrebbe essere attribuibile ai trasbordi attraverso la Corea.
(17) A causa della mancata collaborazione delle aziende esportatrici coreane, il volume e l'importo delle esportazioni coreane del prodotto in esame verso la Comunità sono stati determinati sulla base delle informazioni disponibili, in questo caso i dati statistici sulle importazioni forniti da Eurostat.
(18) La modifica della configurazione degli scambi si basa sui dati della tabella che figura qui di seguito. Nel 2002 e nel 2003 sono iniziate le importazioni di grandi quantità di silicio dalla Corea nella Comunità, importazioni che sono proseguite ad un livello elevato fino a tutto il PI. Il notevole volume delle importazioni spedite in particolare dalla Corea fra il 2003 e il PI, sebbene fosse soggetto a variazioni durante il periodo, coincideva con una notevole e progressiva riduzione (pari ad oltre il 50 %) delle importazioni dalla Cina.
Tabella 1
Importazioni di silicio dalla Cina e dalla Corea (volume)
| Paese | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | PI (4/2005-3/2006) |
|---|---|---|---|---|---|
| Cina (tonnellate) | 39 705 | 56 226 | 55 939 | 30 346 | 22 358 |
| Corea (tonnellate) | 1 070 | 5 540 | 2 340 | 4 380 | 3 658 |
| Fonte: Eurostat. |
4. Constatazione di un'elusione e di un'insufficiente motivazione o giustificazione economica
(19) Poiché nessuna società coreana esportatrice di silicio verso l'UE ha cooperato alla presente inchiesta, la valutazione dell'elusione si è basata sulle informazioni disponibili a norma dell'articolo 18 del regolamento di base, comprese le informazioni fornite nella denuncia. L'inchiesta non ha rivelato elementi che suggeriscono che il silicio era prodotto in Corea. Viceversa, le due società coreane che hanno cooperato hanno confermato che in Corea non esisteva alcuna produzione di silicio.
(20) In mancanza di qualsiasi altra motivazione o giustificazione economica sufficiente ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 1, seconda frase del regolamento di base, si conclude quindi che la modifica della configurazione degli scambi è il risultato delle misure anti-dumping applicate alle importazioni di silicio originarie della Cina e si deve presumere, come sostiene il richiedente, che essa consiste in un trasbordo attraverso la Corea.
5. Indebolimento degli effetti correttivi del dazio in termini di prezzi e/o di quantitativi del prodotto simile
(21) Dai dati riportati nel considerando 18 si evince chiaramente che si è verificata una modifica quantitativa della configurazione delle importazioni comunitarie del prodotto interessato e che le importazioni cinesi nella Comunità sono diminuite in maniera significativa nel 2005, mentre al tempo stesso sono aumentate le esportazioni del prodotto interessato verso la Comunità provenienti dalla Corea, un paese nel quale non si produce silicio. Appare quindi evidente che la forte modifica della configurazione degli scambi ha indebolito gli effetti correttivi delle misure in termini di quantitativi importati nel mercato comunitario anche se le importazioni dalla Corea durante il PI rappresentavano un quantitativo notevolmente inferiore rispetto alla riduzione delle importazioni dalla Cina fra il 2004 e il PI.
(22) Per quanto riguarda i prezzi del silicio spedito dalla Corea, in mancanza di ogni collaborazione, è stato necessario basarsi sui dati Eurostat. È stato constatato che il prezzo medio delle esportazioni dalla Corea verso la Comunità era di molto inferiore al prezzo di vendita e ai costi dell'industria comunitaria definiti nell'inchiesta che ha determinato l'applicazione delle misure in vigore.
Tabella 2
Importazioni di silicio dalla Cina e dalla Corea (EUR per tonnellata)
| Paese | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | PI (4/2005-3/2006) |
|---|---|---|---|---|---|
| Cina | 1 063 | 1 000 | 1 026 | 964 | 1 001 |
| Corea | 1 031 | 912 | 961 | 1 039 | 1 061 |
| Fonte: Eurostat. |
(23) Di conseguenza si conclude che le importazioni del prodotto in esame dalla Corea indeboliscono gli effetti correttivi del dazio sia in termini di quantità sia in termini di prezzi.
6. Elementi di prova del dumping rispetto ai valori normali precedentemente accertati per i prodotti simili
(24) Come spiegato nei considerando 10 e 11, tenuto conto della mancanza di collaborazione e per determinare se fosse possibile accertare l'esistenza delle pratiche di dumping in relazione alle esportazioni del prodotto in esame dalla Corea verso la Comunità nel corso del PI, sono stati utilizzati i dati Eurostat al livello NC, a norma dell'articolo 18 del regolamento di base ai fini della definizione dei prezzi all'esportazione nell'UE.
(25) A norma dell'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento di base, i prezzi all'esportazione sono stati confrontati con il valore normale precedentemente stabilito, in questo caso il valore normale stabilito nel più recente riesame in previsione della scadenza.
(26) A norma dell'articolo 2, paragrafi 11 e 12 del regolamento di base, un raffronto tra la media ponderata del valore normale accertata nell'ambito del riesame in previsione della scadenza e la media ponderata dei prezzi all'esportazione nel corso del PI della presente inchiesta, espressa in percentuale del prezzo CIF frontiera comunitaria, dazio non corrisposto, ha confermato l'esistenza di un dumping significativo.
C. MISURE
(27) Alla luce delle conclusioni di cui sopra si osserva che si è verificata elusione ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 1, seconda frase, del regolamento di base. A norma dell'articolo 13, paragrafo 1, prima frase, del regolamento di base, le misure anti-dumping applicabili alle importazioni del prodotto in esame originario della Cina, dovrebbero essere estese alle importazioni dello stesso prodotto provenienti dalla Corea, indipendentemente dal fatto che sia o meno dichiarato come originario di tale paese.
(28) Le misure da estendere sono quelle definite all'articolo 1, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 398/2004, che corrispondono a un dazio anti-dumping definitivo pari al 49 % applicabile al prezzo netto, franco frontiera comunitaria, dazio non corrisposto.
(29) A norma degli articoli 13, paragrafo 3 e 14, paragrafo 5 del regolamento di base, che dispone che le misure estese devono applicarsi alle importazioni entrate nella Comunità in regime di registrazione imposto dal regolamento di apertura, devono essere prelevati dazi sulle importazioni registrate di silicio provenienti dalla Corea.
D. DOMANDE DI ESENZIONE
(30) Sebbene nel corso della presente inchiesta sia risultato che non esistono in Corea veri e propri produttori/esportatori di silicio nella Comunità o che nessuno di essi si sia manifestato alla Commissione, eventuali altri esportatori interessati che vogliano presentare, a norma dell'articolo 13, paragrafo 4, del regolamento di base, una domanda di esenzione dal dazio anti-dumping esteso, dovranno compilare un questionario per permettere alla Commissione di stabilire se l'esenzione può essere concessa. L'esenzione può essere concessa a seguito di una valutazione della situazione del mercato per il prodotto in esame, della capacità di produzione e della capacità di impiego, dell'approvvigionamento, delle vendite e della probabilità che continuino ad essere attuate pratiche per le quali non esiste una sufficiente motivazione o giustificazione economica e degli elementi di prova del dumping. Di norma la Commissione procede ad un'ispezione di verifica in loco. La domanda deve essere inviata quanto prima alla Commissione, corredata di tutte le informazioni pertinenti, in particolare l'eventuale modifica delle attività della società connesse alla produzione e alle vendite.
(31) Nel caso in cui sia concessa un'esenzione, dopo aver consultato il Comitato consultivo, la Commissione propone di modificare opportunamente il presente regolamento. Successivamente le esenzioni concesse sono oggetto di un controllo per garantire la conformità alle condizioni stabilite.
E. PROCEDURA
(32) Le parti interessate sono state informate dei fatti e delle considerazioni principali in base ai quali il Consiglio intendeva estendere il dazio anti-dumping definitivo in vigore e hanno avuto la possibilità di presentare le loro osservazioni e di partecipare a un'audizione. Non sono pervenute osservazioni tali da modificare le suddette conclusioni,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
1. Il dazio anti-dumping definitivo istituito con il regolamento (CE) n. 398/2004 sulle importazioni di silicio di cui al codice NC 2804 69 00 originarie della Repubblica popolare cinese viene pertanto esteso alle importazioni di silicio di cui al codice NC 2804 69 00 (codice TARIC 2804 69 00 10), spedite dalla Repubblica di Corea, indipendentemente dal fatto che siano o meno dichiarate come originarie della Repubblica di Corea.
2. I dazi estesi a norma del paragrafo 1 del presente articolo sono riscossi sulle importazioni registrate a norma dell'articolo 2 del regolamento (CE) n. 607/2006 della Commissione e dell'articolo 13, paragrafo 3 e dell'articolo 14, paragrafo 5 del regolamento (CE) n. 384/96.
3. Si applicano le disposizioni vigenti in materia di dazi doganali.
1. Le domande di esenzione dal dazio esteso a norma dell'articolo 1 devono essere presentate per iscritto in una delle lingue ufficiali della Comunità e firmate da una persona autorizzata a rappresentare il richiedente. La domanda va inviata al seguente indirizzo: Commissione europea Direzione generale del Commercio Direzione B Ufficio: J-79 05/17 B-1049 Bruxelles Fax (32 2) 295 65 05
2. A norma dell'articolo 13, paragrafo 4 del regolamento (CE) n. 384/96, la Commissione, dopo aver sentito il comitato consultivo, può autorizzare, mediante decisione, l'esenzione delle importazioni che non eludono le misure anti-dumping istituite dal regolamento (CE) n. 398/2004 dal dazio esteso a norma dell'articolo 1.
Le autorità doganali sono invitate a sospendere la registrazione delle importazioni definita a norma dell'articolo 2 del regolamento (CE) n. 607/2006.
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea .
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, addì 15 gennaio 2007. Per il Consiglio Il presidente F.-W. STEINMEIER
1 GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1 . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2117/2005 ( GU L 340 del 23.12.2005, pag. 17 ).
2 GU L 198 del 28.7.1990, pag. 57 .
3 GU L 170 del 25.6.1992, pag. 1 .
4 GU L 345 del 16.12.1997, pag. 1 .
5 GU L 66 del 4.3.2004, pag. 15 .
6 GU L 107 del 20.4.2006, pag. 24 .
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