del 30 gennaio 2007
che modifica il regolamento (CE, Euratom) n. 2728/94 che istituisce un fondo di garanzia per le azioni esterne
Preamble
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 308,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 203,
vista la proposta della Commissione,
visto il parere del Parlamento europeo 1 ,
visto il parere della Corte dei conti 2 ,
considerando quanto segue:
(1) È opportuno migliorare l’efficienza nell’uso delle risorse di bilancio riservate al fondo di garanzia istituito dal regolamento (CE, Euratom) n. 2728/94 3 e ridurre i compiti amministrativi relativi alla gestione di bilancio di tale fondo.
(2) È opportuno migliorare la trasparenza e la programmazione delle operazioni di bilancio connesse alla dotazione del fondo di garanzia.
(3) L'accordo interistituzionale tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e il miglioramento della procedura di bilancio 4 , adottato il 17 maggio 2006, stabilisce il quadro finanziario pluriennale dell'Unione europea per il periodo 2007-2013. Conformemente all'accordo interistituzionale, il finanziamento del fondo di garanzia è assicurato in quanto spesa obbligatoria del bilancio generale dell’Unione europea per il periodo in questione.
(4) È opportuno preservare la funzione principale del fondo di garanzia, che consiste nel proteggere il bilancio dell’Unione dagli shock provocati da inadempienze su prestiti accordati o prestiti garantiti coperti dal fondo.
(5) Il fondo di garanzia copre le inadempienze su prestiti erogati dalla Banca europea per gli investimenti (in prosieguo denominata «BEI») per i quali la Comunità fornisce una garanzia a titolo del mandato esterno della BEI. Inoltre, in linea con il mandato esterno della BEI in vigore a decorrere dal 1 o febbraio 2007, il fondo dovrebbe anche coprire le inadempienze sulle garanzie di prestito emesse dalla BEI per le quali la Comunità fornisce una garanzia.
(6) È opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE, Euratom) n. 2728/94.
(7) I trattati non prevedono, per l'adozione del presente regolamento, poteri di azione diversi da quelli dell'articolo 308 del trattato CE e dell'articolo 203 del trattato Euratom,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il regolamento (CE, Euratom) n. 2728/94 è modificato come segue:
- all'articolo 1, il primo comma è sostituito dal seguente: «È istituito un fondo di garanzia, di seguito denominato “fondo”, le cui risorse sono destinate a rimborsare i creditori della Comunità, in caso di inadempienza del beneficiario di un prestito accordato o garantito dalla stessa o di una garanzia di prestito emessa dalla Banca europea per gli Investimenti per la quale la Comunità fornisce una garanzia.»;
-
all'articolo 3, il terzo comma è sostituito dal seguente: «Sulla base della differenza alla fine dell’anno “n–1” tra l'importo-obiettivo e il valore degli attivi netti del fondo, calcolata all’inizio dell’anno “n”, l'eventuale eccedenza viene accreditata con un’unica operazione a una linea specifica dello stato delle entrate nel bilancio generale dell’Unione europea dell’anno “n+1”.»;
-
l'articolo 4 è sostituito dal seguente: «Articolo 4 Sulla base della differenza alla fine dell’anno “n–1” tra l'importo-obiettivo e il valore degli attivi netti del fondo, calcolata all’inizio dell’anno “n”, l’importo della dotazione richiesta viene versato dal bilancio generale dell’Unione europea al fondo con un’unica operazione nell’anno “n+1”.»;
- l’allegato è soppresso.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea .
Esso si applica a decorrere dal 1 o gennaio 2007.
Final provisions
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, addì 30 gennaio 2007. Per il Consiglio Il presidente P. STEINBRÜCK
1 Parere del 14 marzo 2006 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).
2 GU C 313 del 9.12.2005, pag. 6 .
3 GU L 293 del 12.11.1994, pag. 1 . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE, Euratom) n. 2273/2004 ( GU L 396 del 31.12.2004, pag. 28 ).
4 GU C 139 del 14.6.2006, pag. 1 .