32007R0103•Regolamento (CE) n. 103/2007 della Commissione, del 2 febbraio 2007 , relativo alla proroga del periodo transitorio di cui all'articolo 53, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1592/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio (Testo rilevante ai fini del SEE )
32007R0103Regulation4 feb 2007
del 2 febbraio 2007
relativo alla proroga del periodo transitorio di cui all'articolo 53, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1592/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1592/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2002, recante regole comuni nel settore dell'aviazione civile e che istituisce un'Agenzia europea per la sicurezza aerea 1 , in particolare l'articolo 53, paragrafo 4,
considerando quanto segue:
(1) L'articolo 53, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1592/2002 stabilisce che l'Agenzia europea per la sicurezza aerea (European Aviation Safety Agency, EASA) riscuote diritti, tra l'altro, per il rilascio e il rinnovo di certificati nonché per le correlate funzioni di controllo continuo. Ai sensi dell'articolo 48, paragrafo 1, lettera b), dello stesso regolamento, tali diritti sono versati da richiedenti e titolari di certificati e certificazioni rilasciati dall'Agenzia.
(2) In conformità dell'articolo 53, paragrafo 4, è necessario garantire l'equilibrio fra la spesa sostenuta dall'Agenzia per eseguire le operazioni di certificazione e le entrate costituite dai diritti riscossi. Tuttavia, le disposizioni contenute nello stesso paragrafo permettono anche di utilizzare il contributo finanziario annuale della Comunità all'Agenzia per coprire i costi di certificazione, per un periodo transitorio che termina il 31 dicembre 2006. Se necessario, la Commissione può prorogare tale periodo di un anno.
(3) Il regolamento (CE) n. 488/2005 della Commissione 2 , che stabilisce l'importo dei diritti da pagare e le modalità di pagamento, è entrato in vigore il 1 giugno 2005. A partire da questa data l'Agenzia riscuote diritti per l'esecuzione dei compiti di certificazione. Tuttavia, le entrate costituite dai diritti riscossi non è ancora sufficiente per coprire completamente i costi di certificazione sostenuti dall'Agenzia. Di conseguenza, quest'ultima deve stanziare una parte del contributo della Comunità per coprire i costi in oggetto, in conformità delle pertinenti disposizioni dell'articolo 53, paragrafo 4.
(4) Anche se la copertura dei costi di certificazione con le entrate costituite dai diritti riscossi sta migliorando, passando dal 60 % circa nel 2005 a una percentuale stimata al 70 % nel 2006, l'esperienza dimostra che l'istituzione di un meccanismo efficiente di riscossione di diritti richiede del tempo. In questa fase, non sarebbe prudente garantire che nel 2007 sarà raggiunto l'equilibrio tra le spese e le entrate di cui trattasi.
(5) Per evitare un possibile deficit con riguardo alle operazioni di certificazione, che impedirebbe all'Agenzia di svolgere i propri compiti, è necessario ricorrere alle pertinenti disposizioni dell'articolo 53, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1592/2002 per prorogare il periodo transitorio durante il quale, se necessario, parte del contributo della Comunità può essere utilizzato dall'Agenzia per coprire i costi di certificazione.
(6) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall'articolo 54 del regolamento (CE) n. 1592/2002,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Il periodo transitorio di cui all'articolo 53, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1592/2002 è prorogato fino al 31 dicembre 2007.
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea .
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 2 febbraio 2007. Per la Commissione Jacques BARROT Vicepresidente
1 GU L 240 del 7.9.2002, pag. 1 . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1701/2003 della Commissione ( GU L 243 del 27.9.2003, pag. 5 ).
2 GU L 81 del 30.3.2005, pag. 7 . Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 779/2006 della Commissione ( GU L 137 del 25.5.2006, pag. 3 ).
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