32007R0104•Regolamento (CE) n. 104/2007 della Commissione, del 2 febbraio 2007 , che fissa, per la campagna di commercializzazione 2007/2008, l'importo dell'aiuto per i pomodori destinati alla trasformazione
32007R0104Regulation6 feb 2007
del 2 febbraio 2007
che fissa, per la campagna di commercializzazione 2007/2008, l'importo dell'aiuto per i pomodori destinati alla trasformazione
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il trattato di adesione della Bulgaria e della Romania,
visto l’atto di adesione della Bulgaria e della Romania, in particolare l'articolo 41,
visto il regolamento (CE) n. 2201/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli 1 , in particolare l'articolo 6, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
(1) In forza dell'articolo 3, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1535/2003 della Commissione, del 29 agosto 2003, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 2201/96 del Consiglio per quanto riguarda il regime di aiuti nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli 2 , la Commissione pubblica entro il 31 gennaio l'importo dell'aiuto applicabile ai pomodori destinati alla trasformazione.
(2) Per gli Stati membri della Comunità nella sua composizione al 30 aprile 2004, l'accertamento del rispetto dei limiti comunitari e nazionali di trasformazione dei pomodori, cui fa riferimento l'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2201/96, è stabilito sulla base dei quantitativi ammessi a beneficiare di un aiuto nelle ultime tre campagne per le quali sono disponibili dati definitivi per tutti gli Stati membri in questione.
(3) In forza dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 416/2004 della Commissione, del 5 marzo 2004, concernente misure transitorie di applicazione del regolamento (CE) n. 2201/96 del Consiglio e del regolamento (CE) n. 1535/2003 a seguito dell'adesione della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia all'Unione europea 3 , per gli Stati membri che hanno aderito all'Unione il 1 o maggio 2004 l'accertamento del rispetto dei limiti comunitari e nazionali di trasformazione dei pomodori è stabilito sulla base dei quantitativi effettivamente ammessi a beneficiare di un aiuto per le campagne di commercializzazione 2004/2005 e 2005/2006 e dei quantitativi su cui vertono le domande di aiuto per la campagna di commercializzazione 2006/2007.
(4) Il quantitativo di pomodori trasformati nell'ambito del regime di aiuto da prendere in considerazione per l'accertamento del rispetto dei limiti comunitari e nazionali supera di 1 705 561 tonnellate il limite comunitario. A norma dell'articolo 5, paragrafi 2 e 4, del regolamento (CE) n. 2201/96 e dell'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 416/2004, per gli Stati membri nei quali è stato superato il limite di trasformazione l'importo dell'aiuto per i pomodori destinati alla trasformazione per la campagna 2007/2008 deve essere pertanto modificato rispetto al livello fissato all'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2201/96.
(5) Il meccanismo di calcolo del rispetto dei limiti nazionali di trasformazione, previsto all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 2201/96, non è immediatamente applicabile alla Bulgaria e alla Romania. Occorre pertanto adottare misure transitorie di applicazione. Poiché per la campagna di commercializzazione 2007/2008 non esistono dati disponibili che consentano di accertare il rispetto dei limiti comunitari e nazionali di trasformazione dei pomodori in questi Stati membri, e a fini precauzionali, occorre prevedere una riduzione preliminare dell'aiuto, che sarà rimborsata qualora non siano riscontrati superamenti al termine della suddetta campagna.
(6) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i prodotti trasformati a base di ortofrutticoli,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Per la campagna di commercializzazione 2007/2008, l'importo dell'aiuto per i pomodori previsto all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 2201/96 è fissato come segue:
a) in Repubblica ceca, in Grecia, in Francia, a Cipro, in Ungheria, a Malta, in Polonia, in Portogallo e in Slovacchia: 34,50 EUR/t;
b) in Italia: 27,76 EUR/t;
| c) | i): 34,50 EUR/t per i pomodori destinati alla trasformazione in pomodori pelati interi; | i) | 34,50 EUR/t per i pomodori destinati alla trasformazione in pomodori pelati interi; | ii) | 12,75 EUR/t per i pomodori destinati ad altre trasformazioni; |
|---|---|---|---|---|---|
| i) | 34,50 EUR/t per i pomodori destinati alla trasformazione in pomodori pelati interi; | ||||
| ii) | 12,75 EUR/t per i pomodori destinati ad altre trasformazioni; |
d) in Bulgaria e in Romania: 25,88 EUR/t.
1. Nel caso in cui al momento del controllo del rispetto del limite per la campagna 2007/2008 il limite comunitario non risulti superato, in Bulgaria e in Romania, successivamente a tale campagna di commercializzazione, è versato un importo supplementare pari al 25 % dell'aiuto fissato all'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2201/96.
2. Nel caso in cui il limite comunitario risulti superato, se in Bulgaria o in Romania il superamento del limite non è avvenuto o è stato inferiore al 25 %, in questi Stati membri è versato un importo supplementare successivamente alla campagna di commercializzazione 2007/2008. L'importo supplementare di cui al primo comma è fissato sulla base dell'effettivo superamento del limite nazionale corrispondente, fino ad un massimo del 25 % dell'aiuto fissato all'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2201/96.
3. L'accertamento del rispetto dei limiti nazionali di trasformazione per la Bulgaria e la Romania per la campagna di commercializzazione 2007/2008 viene effettuato sulla base dei quantitativi su cui vertono le domande di aiuto per la campagna di commercializzazione 2007/2008.
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea .
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 2 febbraio 2007. Per la Commissione Mariann FISCHER BOEL Membro della Commissione
1 GU L 297 del 21.11.1996, pag. 29 . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 386/2004 della Commissione ( GU L 64 del 2.3.2004, pag. 25 ).
2 GU L 218 del 30.8.2003, pag. 14 . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1663/2005 ( GU L 267 del 12.10.2005, pag. 22 ).
3 GU L 68 del 6.3.2004, pag. 12 . Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 550/2005 ( GU L 93 del 12.4.2005, pag. 3 ).
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