32007R0135•Regolamento (CE) n. 135/2007 della Commissione, del 13 febbraio 2007 , che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli, ad eccezione di quelle concesse per gli zuccheri addizionati (ciliegie temporaneamente conservate, pomodori pelati, ciliegie candite, nocciole preparate, taluni succhi d'arancia)
32007R0135Regulation22 feb 2007
del 13 febbraio 2007
che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli, ad eccezione di quelle concesse per gli zuccheri addizionati (ciliegie temporaneamente conservate, pomodori pelati, ciliegie candite, nocciole preparate, taluni succhi d'arancia)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 2201/96 del Consiglio del 28 ottobre 1996 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli 1 , in particolare l'articolo 16, paragrafo 3, terzo comma,
considerando quanto segue:
(1) Il regolamento (CE) n. 1429/95 della Commissione 2 , ha stabilito le modalità d'applicazione delle restituzioni all'esportazione nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli, ad eccezione di quelle concesse per gli zuccheri addizionati.
(2) A norma dell'articolo 16, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2201/96, nella misura necessaria per consentire l'esportazione di quantitativi economicamente rilevanti, i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera a), dello stesso regolamento possono essere oggetto di restituzione all'esportazione, tenendo conto dei limiti derivanti dagli accordi conclusi a norma dell'articolo 300 del trattato. L'articolo 18, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 2201/96 stabilisce che qualora la restituzione per gli zuccheri incorporati nei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera b), risulti insufficiente per consentire l'esportazione dei prodotti medesimi, è applicabile la restituzione fissata conformemente all'articolo 17 dello stesso regolamento.
(3) Conformemente all'articolo 16, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2201/96, occorre fare in modo che non risultino perturbati i flussi commerciali precedentemente determinati dal regime delle restituzioni. Per tale motivo, è necessario fissare i quantitativi previsti per prodotto, sulla base della nomenclatura dei prodotti agricoli per le restituzioni all'esportazione stabilita dal regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione 3 .
(4) A norma dell'articolo 17, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2201/96, le restituzioni sono stabilite prendendo in considerazione la situazione e le prospettive di evoluzione, da un lato, dei prezzi dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli sul mercato della Comunità e delle disponibilità, nonché, dall'altro, dei prezzi praticati nel commercio internazionale. Occorre inoltre tener conto dei costi di commercializzazione e di trasporto, nonché dell'aspetto economico delle esportazioni previste.
(5) Conformemente all'articolo 17, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2201/96, i prezzi sul mercato della Comunità sono stabiliti tenendo conto dei prezzi che risultano più favorevoli ai fini dell'esportazione.
(6) La situazione del commercio internazionale o le esigenze specifiche di taluni mercati possono rendere necessaria, per un determinato prodotto, la differenziazione della restituzione secondo la destinazione del prodotto in questione.
(7) Le ciliegie temporaneamente conservate, i pomodori pelati, le ciliegie candite, le nocciole preparate e taluni succhi d'arancia possono attualmente essere oggetto di esportazioni rilevanti sotto il profilo economico.
(8) Occorre stabilire di conseguenza il tasso delle restituzioni e i quantitativi previsti.
(9) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i prodotti trasformati a base di ortofrutticoli,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
1. I tassi di restituzione all'esportazione nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli, il periodo di presentazione delle domande di titoli, il periodo di rilascio dei titoli e i quantitativi previsti sono stabiliti nell'allegato del presente regolamento.
2. I titoli rilasciati per iniziative di aiuto alimentare, di cui all'articolo 16 del regolamento (CE) n. 1291/2000 della Commissione 4 , non vengono imputati ai quantitativi di cui all'allegato del presente regolamento.
Il presente regolamento entra in vigore il 22 febbraio 2007.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 13 febbraio 2007. Per la Commissione Jean-Luc DEMARTY Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale
1 GU L 297 del 21.11.1996, pag. 29 . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 386/2004 della Commissione ( GU L 64 del 2.3.2004, pag. 25 ).
2 GU L 141 del 24.6.1995, pag. 28 . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 498/2004 ( GU L 80 del 18.3.2004, pag. 20 ).
3 GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1 . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1854/2006 ( GU L 361 del 19.12.2006, pag. 1 ).
4 GU L 152 del 24.6.2000, pag. 1 . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1913/2006 ( GU L 365 del 21.12.2006, pag. 52 ).
Periodo di presentazione delle domande di titoli: dal 22 febbraio 2007 al 23 giugno 2007.
Periodo di assegnazione dei titoli: da marzo 2007 a giugno 2007.
| Codice del prodotto 1 | Codice di destinazione 2 | Tasso di restituzione (EUR/t netta) | Quantitativi previsti (in t) |
|---|---|---|---|
| 0812 10 00 9100 | F06 | 50 | 3 000 |
| 2002 10 10 9100 | F10 | 45 | 43 100 |
| 2006 00 31 9000 2006 00 99 9100 | F06 | 153 | 1 000 |
| 2008 19 19 9100 2008 19 99 9100 | F08 | 59 | 500 |
| 2009 11 99 9110 2009 12 00 9111 2009 19 98 9112 | F08 | 5 | 0 |
| 2009 11 99 9150 2009 19 98 9150 | F08 | 29 | 0 |
1 I codici dei prodotti sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione ( GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1 ), modificato.
2 I codici delle destinazioni di serie « A » sono definiti nell'allegato II del regolamento (CEE) n. 3846/87, modificato.
Le altre destinazioni sono definite nel modo seguente:
F06 Tutte le destinazioni tranne i paesi dell'America settentrionale.
I codici dei prodotti sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (), modificato. ↩ ↩2 ↩3 ↩4
I codici delle destinazioni di serie « A » sono definiti nell'allegato II del regolamento (CEE) n. 3846/87, modificato. ↩ ↩2 ↩3 ↩4
. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1854/2006 (). ↩ ↩2
. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1913/2006 (). ↩ ↩2
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"title": "Règlement (CE) n o 135/2007 de la Commission du 13 février 2007 fixant les restitutions à l'exportation dans le secteur des produits transformés à base de fruits et légumes, autres que celles octroyées au titre des sucres d'addition (cerises conservées provisoirement, tomates pelées, cerises confites, noisettes préparées, certains jus d'orange)",
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