32007R0217•Regolamento (CE) n. 217/2007 della Commissione, del 28 febbraio 2007 , che apre un'inchiesta relativa alla possibile elusione delle misure compensative istituite dal regolamento (CE) n. 1628/2004 del Consiglio sulle importazioni di alcuni sistemi di elettrodi di grafite originari dell'India mediante importazioni di alcuni tipi di grafite artificiale originari dell'India e che dispone la registrazione di tali importazioni
32007R0217Regulation2 mar 2007
del 28 febbraio 2007
che apre un'inchiesta relativa alla possibile elusione delle misure compensative istituite dal regolamento (CE) n. 1628/2004 del Consiglio sulle importazioni di alcuni sistemi di elettrodi di grafite originari dell'India mediante importazioni di alcuni tipi di grafite artificiale originari dell'India e che dispone la registrazione di tali importazioni
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 2026/97 del Consiglio, del 6 ottobre 1997, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri della Comunità europea 1 (il «regolamento di base»), in particolare l'articolo 23, paragrafo 2, e l'articolo 24, paragrafi 3 e 5,
sentito il comitato consultivo,
considerando quanto segue:
A. DOMANDA
(1) La Commissione ha ricevuto, a norma dell'articolo 23, paragrafo 2, del regolamento di base, una domanda di apertura di inchiesta sulla presunta elusione delle misure compensative istituite sulle importazioni di alcuni sistemi di elettrodi di grafite originari dell'India.
(2) La domanda è stata presentata il 15 gennaio 2007 dalla European Carbon and Graphite Association (ECGA) per conto dei produttori comunitari di alcuni sistemi di elettrodi di grafite.
B. PRODOTTO
(3) I prodotti oggetto della possibile elusione sono elettrodi di grafite utilizzati nei forni elettrici, con una densità apparente di 1,65 g/cm 3 o superiore e una resistenza elettrica di 6,0 μΩ.m o inferiore, classificabili al codice NC ex 8545 11 00 (codice TARIC 8545 11 00 10) e i relativi nippli, classificabili al codice NC ex 8545 90 90 (codice TARIC 8545 90 90 10), importati insieme o separatamente e originari dell'India (il «prodotto in esame»). I codici sono indicati a titolo puramente informativo.
(4) Il prodotto oggetto dell'inchiesta è costituito da barre di grafite artificiale di almeno 75 mm di diametro originarie dell'India (il «prodotto oggetto dell'inchiesta»), dichiarate di norma al codice NC ex 3801 10 00 (TARIC 3801 10 00 10). Il codice è fornito a titolo puramente informativo. Il prodotto oggetto dell'inchiesta è un prodotto intermedio nella fabbricazione del prodotto in esame e presenta già le caratteristiche di base di quest'ultimo.
C. MISURE IN VIGORE
(5) Le misure attualmente in vigore che potrebbero essere oggetto di elusione sono le misure compensative istituite dal regolamento (CE) n. 1628/2004 del Consiglio 2 .
D. MOTIVAZIONI
(6) La domanda contiene elementi di prova prima facie sufficienti per dimostrare che le misure compensative istituite sulle importazioni del prodotto in esame vengono eluse mediante importazioni del prodotto oggetto dell'inchiesta.
(7) Sono stati forniti i seguenti elementi di prova:
i) dalla domanda risulta che, dopo l'istituzione delle misure compensative sul prodotto in esame, la configurazione degli scambi riguardanti le esportazioni dall'India nella Comunità ha subito un notevole cambiamento, per il quale non vi sono motivazioni o giustificazioni sufficienti oltre all'istituzione del dazio;
ii) tale cambiamento nella configurazione degli scambi sembrerebbe dovuto a una semplice operazione di conversione effettuata nella Comunità, mediante la quale le importazioni del prodotto oggetto dell'inchiesta vengono convertite nel prodotto in esame;
iii) la domanda contiene inoltre elementi di prova prima facie sufficienti del fatto che gli effetti riparatori delle misure compensative in vigore sulle importazioni del prodotto in esame risultano compromessi in termini quantitativi. Notevoli volumi di importazioni del prodotto oggetto dell'inchiesta provenienti dall'India sembrano aver sostituito le importazioni del prodotto in esame;
iv) la domanda contiene infine elementi di prova prima facie sufficienti per dimostrare che il prodotto importato oggetto dell'inchiesta beneficia ancora della sovvenzione;
v) qualora nel corso dell'inchiesta fossero identificate pratiche di elusione di cui all'articolo 23 del regolamento di base diverse dalla semplice conversione, l'inchiesta potrebbe riguardare anche tali pratiche.
E. PROCEDURA
(8) Alla luce di quanto precede la Commissione ha concluso che esistono elementi di prova sufficienti per giustificare l’apertura di un’inchiesta a norma dell’articolo 23 del regolamento di base nonché la decisione di sottoporre a registrazione le importazioni del prodotto oggetto dell'inchiesta conformemente all’articolo 24, paragrafo 5, del regolamento di base.
a) Questionari
(9) Per ottenere le informazioni ritenute necessarie ai fini dell’inchiesta, la Commissione invierà questionari ai produttori/esportatori e alle associazioni di produttori/esportatori dell'India, agli importatori e alle associazioni di importatori della Comunità che hanno collaborato all’inchiesta che ha determinato l’istituzione delle misure in vigore, nonché alle autorità dell'India. Eventualmente potranno essere chieste informazioni anche all'industria comunitaria.
(10) In ogni caso, tutte le parti interessate devono contattare la Commissione senza indugio, entro il termine di cui all'articolo 3 del presente regolamento, per sapere se figurano nella domanda ed eventualmente chiedere un questionario entro il termine di cui all'articolo 3, paragrafo 1, del presente regolamento, dal momento che il termine di cui all'articolo 3, paragrafo 2, del presente regolamento si applica a tutte le parti interessate.
(11) Le autorità dell'India saranno informate dell'apertura dell'inchiesta e riceveranno una copia della domanda.
b) Raccolta delle informazioni e audizioni
(12) Tutte le parti interessate sono invitate a comunicare le loro osservazioni per iscritto e a fornire elementi di prova. La Commissione può inoltre sentire le parti interessate che ne facciano richiesta per iscritto e dimostrino di avere particolari motivi per chiedere di essere sentite.
c) Esenzione delle importazioni dalla registrazione o dalle misure
(13) A norma dell’articolo 23, paragrafo 3, del regolamento di base, le importazioni del prodotto oggetto dell’inchiesta possono essere esentate dalla registrazione o dalle misure se l’importazione non costituisce una forma di elusione.
(14) Poiché l'eventuale elusione si verifica all'interno della Comunità, a norma dell'articolo 23, paragrafo 3, del regolamento di base possono essere concesse esenzioni agli importatori del prodotto oggetto dell'inchiesta che dimostrino di non essere collegati ai produttori interessati dalle misure. Gli importatori che desiderano beneficiare dell’esenzione devono presentare una domanda sostenuta da sufficienti elementi di prova entro il termine di cui all’articolo 3, paragrafo 3, del presente regolamento.
F. REGISTRAZIONE
(15) A norma dell'articolo 24, paragrafo 5, del regolamento di base, è opportuno sottoporre a registrazione le importazioni del prodotto oggetto dell'inchiesta per consentire, qualora le conclusioni dell'inchiesta confermino l'elusione, la riscossione retroattiva dell'appropriato ammontare di dazi compensativi a decorrere dalla data di registrazione di tali importazioni originarie dell'India.
G. TERMINI
(16) Ai fini di una corretta amministrazione, devono essere fissati i termini entro i quali:
— le parti interessate possono manifestarsi presso la Commissione, presentare le loro osservazioni per iscritto, fornire le risposte ai questionari o comunicare qualsiasi altra informazione di cui occorra tener conto nel corso dell’inchiesta,
— gli importatori della Comunità possono chiedere l’esenzione dalla registrazione delle importazioni o dalle misure,
— le parti interessate possono chiedere per iscritto di essere sentite dalla Commissione.
(17) È importante notare che l’esercizio della maggior parte dei diritti procedurali stabiliti dal regolamento di base è subordinato al fatto che la parte si manifesti entro i termini stabiliti dall’articolo 3 del presente regolamento.
H. OMESSA COLLABORAZIONE
(18) Qualora una parte interessata rifiuti l'accesso alle informazioni necessarie o non le comunichi entro i termini stabiliti oppure ostacoli gravemente l'inchiesta, possono essere elaborate conclusioni provvisorie o definitive, affermative o negative, in base ai dati disponibili, in conformità dell'articolo 28 del regolamento di base.
(19) Se si accerta che una parte interessata ha fornito informazioni false o fuorvianti, non si terrà conto di tali informazioni e si potranno usare i dati disponibili. Se una parte interessata non collabora o collabora soltanto parzialmente e le conclusioni si basano pertanto sui dati disponibili in conformità dell’articolo 28 del regolamento di base, l’esito dell’inchiesta per tale parte può essere meno favorevole di quanto lo sarebbe stato se avesse collaborato,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
È aperta un'inchiesta, a norma dell'articolo 23, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2026/97, per stabilire se le importazioni nella Comunità di barre di grafite artificiale di almeno 75 mm di diametro originarie dell'India, classificabili di norma al codice NC ex 3801 10 00 (TARIC 3801 10 00 10), eludano le misure istituite dal regolamento (CE) n. 1628/2004.
A norma dell'articolo 23, paragrafo 2, e dell'articolo 24, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 2026/97, le autorità doganali sono invitate ad adottare le opportune disposizioni per registrare le importazioni nella Comunità di cui all'articolo 1 del presente regolamento.
La registrazione scade nove mesi dopo l'entrata in vigore del presente regolamento.
La Commissione può chiedere alle autorità doganali, mediante regolamento, di sospendere la registrazione delle importazioni nella Comunità di prodotti importati da importatori che abbiano chiesto di essere esentati dalla registrazione e per i quali non sia risultato che abbiano eluso i dazi compensativi.
1. I questionari devono essere chiesti alla Commissione entro quindici giorni dalla data di pubblicazione del presente regolamento nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea .
2. Salvo altrimenti disposto, se desiderano che si tenga conto delle loro osservazioni durante l'inchiesta, le parti interessate devono mettersi in contatto con la Commissione, presentare le loro osservazioni per iscritto e inviare le risposte al questionario o eventuali altre informazioni entro quaranta giorni dalla data di pubblicazione del presente regolamento nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea .
3. Gli importatori che desiderino richiedere l'esenzione dalla registrazione delle importazioni o dalle misure devono presentare una domanda sostenuta da sufficienti elementi di prova entro lo stesso termine di quaranta giorni.
4. Le parti interessate possono inoltre chiedere di essere sentite dalla Commissione entro lo stesso termine di quaranta giorni.
5. Le informazioni relative al caso in esame, le richieste di audizione o di questionari, come pure le domande di esenzione dalla registrazione delle importazioni o dalle misure, devono essere presentate per iscritto (non in formato elettronico, se non altrimenti specificato) e devono indicare il nome, l’indirizzo, l’indirizzo di posta elettronica e i numeri di telefono e di fax della parte interessata. Tutte le comunicazioni scritte, comprese le informazioni richieste nel presente regolamento, le risposte al questionario e la corrispondenza fornite dalle parti interessate su base riservata devono essere contrassegnate dalla dicitura « Diffusione limitata » 3 e, conformemente all’articolo 29, paragrafo 2, del regolamento di base, devono essere corredate di una versione non riservata, che sarà contrassegnata dalla dicitura «CONSULTABILE DA TUTTE LE PARTI INTERESSATE». Indirizzo della Commissione per la corrispondenza: Commissione europea Direzione generale «Commercio» Direzione H J-79 5/16 B-1049 Bruxelles Fax (32-2) 295 65 05 .
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea .
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 28 febbraio 2007. Per la Commissione Peter MANDELSON Membro della Commissione
1 GU L 288 del 21.10.1997, pag. 1 . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 461/2004 ( GU L 77 del 13.3.2004, pag. 12 ).
2 GU L 295 del 18.9.2004, pag. 4 .
3 Questo significa che il documento è destinato esclusivamente ad uso interno. Esso è protetto conformemente all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione ( GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43 ). È un documento riservato conformemente all'articolo 29 del regolamento (CE) n. 2026/97 e all'articolo 12 dell'accordo dell'OMC sulle sovvenzioni e sulle misure compensative.
. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 461/2004 (). ↩ ↩2
Questo significa che il documento è destinato esclusivamente ad uso interno. Esso è protetto conformemente all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (). È un documento riservato conformemente all'articolo 29 del regolamento (CE) n. 2026/97 e all'articolo 12 dell'accordo dell'OMC sulle sovvenzioni e sulle misure compensative. ↩ ↩2
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