del 13 marzo 2007
recante modifica del regolamento (CE) n. 1973/2004 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio per quanto riguarda i regimi di sostegno di cui ai titoli IV e IV bi s di detto regolamento e l’uso di superfici ritirate dalla produzione allo scopo di ottenere materie prime
Preamble
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell’ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori e che modifica i regolamenti (CEE) n. 2019/93, (CE) n. 1452/2001, (CE) n. 1453/2001, (CE) n. 1454/2001, (CE) n. 1868/94, (CE) n. 1251/1999, (CE) n. 1254/1999, (CE) n. 1673/2000, (CEE) n. 2358/71 e (CE) n. 2529/2001 1 , in particolare l’articolo 145,
considerando quanto segue:
(1) L’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1973/2004 della Commissione 2 prevede la comunicazione di determinati dati alla Commissione. Riguardo all’aiuto per il tabacco, l’importo indicativo dell’aiuto deve essere comunicato per l’anno del raccolto e non per l’anno successivo, come indicato alla lettera d) di detto articolo, che deve essere quindi modificata in tal senso.
(2) Riguardo all’aiuto specifico per il cotone, le comunicazioni richieste all’articolo 171 bis decies , paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1973/2004 sono superflue rispetto a quelle dell’articolo 3, paragrafo 1, dello stesso regolamento. Il paragrafo 3 dell’articolo 171 bis decies deve essere quindi soppresso.
(3) A norma dell’articolo 71 bis, paragrafo 2, lettera d), del regolamento (CE) n. 796/2004 della Commissione, del 21 aprile 2004, recante modalità di applicazione della condizionalità, della modulazione e del sistema integrato di gestione e di controllo di cui al regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell’ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori 3 , gli Stati membri devono tenere conto dell’applicazione di riduzioni o esclusioni alle singole domande di aiuto nel calcolare il coefficiente di riduzione da applicare in caso di superamento dei massimali di spesa fissati per taluni regimi di aiuto.
(4) L’articolo 4 del regolamento (CE) n. 1973/2004 prevede la fissazione di coefficienti di riduzione entro il 15 novembre di un dato anno. L’effetto globale delle riduzioni e delle esclusioni applicate alle singole domande di aiuto non è necessariamente noto a quella data a livello di Stati membri. Non si vede peraltro la necessità di fissare tali coefficienti per quella data.
(5) Inoltre, l’esperienza insegna che spesso è difficile fissare entro il 15 novembre dell’anno considerato gli ulteriori coefficienti di riduzione previsti dall’articolo 4 del regolamento (CE) n. 1973/2004. Non esistendo una particolare necessità che giustifichi la fissazione dei suddetti coefficienti in una fase così precoce, ed essendo sufficiente che i dati vengano comunicati alla Commissione entro il 31 gennaio dell’anno successivo e comunque prima della concessione degli aiuti, l’articolo 4 deve essere modificato in tal senso. Questa modifica si ripercuote sugli articoli 3, 61, 69, 171 ter ter e sugli allegati III e VI dello stesso regolamento, che vanno quindi parimenti modificati.
(6) La relazione della Commissione al Consiglio sul riesame dell’aiuto per le colture energetiche di cui all’articolo 88 del regolamento (CE) n. 1782/2003 ha sottolineato l’opportunità di rendere questo aiuto più attraente sia per gli agricoltori che per i trasformatori. Occorre pertanto semplificarne le modalità di applicazione contenute nel capitolo 8 del regolamento (CE) n. 1973/2004.
(7) Il regime delle cauzioni garantisce che le materie prime coltivate sulle superfici che beneficiano dell’aiuto per le colture energetiche e consegnate a un collettore o a un primo trasformatore vengano effettivamente trasformate in prodotti energetici. Sembra tuttavia opportuno autorizzare gli Stati membri a sostituire il regime delle cauzioni con un sistema alternativo di accreditamento degli operatori, atto ad offrire garanzie equivalenti. Gli operatori accreditati sarebbero tenuti a rispettare determinati requisiti minimi e sarebbero passibili di sanzioni in caso di inadempimento dei propri obblighi, secondo precise disposizioni emanate dalle autorità competenti a livello nazionale.
(8) L’obbligo di stipulare un contratto è un modo efficace per garantire che il richiedente dell’aiuto consegni effettivamente la materia prima a un collettore o a un primo trasformatore. Tuttavia, poiché le colture permanenti (per esempio bosco ceduo a rotazione breve) non possono essere raccolte nel primo o nei primi anni dall’impianto, l’obbligo del contratto deve decorrere solo dall’anno della prima raccolta.
(9) La quantità minima di materia prima che deve essere consegnata per garantire che le superfici siano utilizzate a fini energetici deve essere calcolata sulla base di rese rappresentative. Tuttavia, per alcune materie prime il rischio di utilizzazione abusiva è praticamente escluso a causa della loro specificità, sicché è inutile stabilire una resa rappresentativa.
(10) L’obbligo di consegnare la totalità della materia prima raccolta sulle superfici interessate non consente di sostituire la materia prima raccolta con una quantità equivalente della stessa materia prima. Per le colture annuali tale obbligo non è necessario e deve essere abolito, in modo da rendere più flessibile l’applicazione del regime, senza peraltro comprometterne l’obiettivo fondamentale.
(11) È opportuno disporre che, nella comunicazione delle informazioni all’organismo pagatore da parte dell’agricoltore e del collettore o del primo trasformatore, si eviti possibilmente di comunicare due volte gli stessi dati.
(12) L’articolo 25 del regolamento (CE) n. 1973/2004 accorda agli Stati membri la possibilità di autorizzare gli agricoltori a destinare ad usi energetici le materie prime raccolte nella propria azienda. Per motivi di chiarezza e trasparenza e in considerazione della peculiarità di tale opzione, è opportuno disciplinare questi casi con apposite disposizioni.
(13) Per i cereali e i semi oleosi utilizzati nell’azienda, l’articolo 25, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1973/2004 richiede espressamente la denaturazione dei prodotti. Dato il volume probabilmente limitato di tale produzione e le difficoltà tecniche inerenti al processo di denaturazione, è opportuno deferire agli Stati membri la competenza di stabilire le misure e i controlli del caso. La stessa impostazione deve essere seguita anche per la determinazione della quantità di materia prima raccolta.
(14) Ai sensi dell’articolo 24, paragrafo 3, terzo comma, del regolamento (CE) n. 1973/2004, il collettore o il primo trasformatore che sceglie di sostituire le materie prime e i prodotti intermedi o sottoprodotti con quantità equivalenti è tenuto a informarne l’autorità competente. La stessa disposizione istituisce inoltre un obbligo di comunicazione reciproca tra Stati membri qualora la transazione interessi più Stati membri, affinché le autorità nazionali competenti dispongano di informazioni sufficienti in materia. Ne consegue che l’obbligo di utilizzare l’esemplare di controllo T5, di cui agli articoli 37 e 38 del medesimo regolamento, non è necessario e deve essere abolito.
(15) Per armonizzare le norme relative ai regimi di aiuto per superficie e semplificare la gestione e i controlli delle domande di aiuto, è opportuno che gli elementi di cui agli atti elencati nell’allegato III del regolamento (CE) n. 1782/2003 e gli elementi che possono rientrare nelle buone condizioni agronomiche e ambientali di cui all’articolo 5 e all’allegato IV di tale regolamento siano ammissibili a tutti i regimi di aiuto per superficie, compreso il regime di pagamento unico per superficie. Pertanto, l’articolo 30, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 796/2004 deve applicarsi anche a questo regime.
(16) Ai fini della previsione delle spese è necessario disporre di dati sulle rese nell’ambito del regime di pagamento per superficie per i seminativi. Inoltre, l’articolo 104 del regolamento (CE) n. 1782/2003 stabilisce rese differenziate per il calcolo dell’aiuto a seconda che venga applicato o meno un regime distinto per il granturco. Occorre pertanto adattare l’allegato IX del regolamento (CE) n. 1973/2004.
(17) Il regolamento (CE) n. 1973/2004 deve essere dunque modificato.
(18) Poiché le modifiche apportate dal presente regolamento riguardano le domande di aiuto che saranno presentate nel 2007, il presente regolamento deve applicarsi a decorrere dal 1 o gennaio 2007. A causa di vincoli amministrativi, tuttavia, alcune modifiche devono applicarsi a decorrere dal 1 o gennaio 2008.
(19) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione dei pagamenti diretti,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il regolamento (CE) n. 1973/2004 è modificato come segue:
- L’articolo 4 è sostituito dal seguente: «Articolo 4 Il coefficiente di riduzione della superficie, nel caso previsto all’articolo 75, all’articolo 78, paragrafo 2, all’articolo 82, all’articolo 85, all’articolo 89, paragrafo 2, all’articolo 98 e all’articolo 143 del regolamento (CE) n. 1782/2003, o il coefficiente di riduzione delle quantità, nonché i criteri oggettivi nel caso previsto all’articolo 95, paragrafo 4, dello stesso regolamento, sono fissati prima dell’assegnazione dei pagamenti agli agricoltori e, al più tardi, entro il 31 gennaio dell’anno successivo in base ai dati comunicati a norma dell’articolo 3, paragrafo 1, lettere b), b bis) e c), del presente regolamento.»
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All’articolo 61, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1. Qualora si constati un superamento delle superfici di cui agli articoli 59 e 60, lo Stato membro stabilisce, prima della concessione degli aiuti agli agricoltori e al più tardi entro il 31 gennaio dell’anno successivo, la percentuale definitiva di superamento calcolata fino alla seconda cifra decimale.»
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L’articolo 69 è sostituito dal seguente: «Articolo 69 Comunicazioni Ove si constati un superamento delle superfici di cui agli articoli 59 e 60, lo Stato membro stabilisce la percentuale definitiva di superamento prima della concessione degli aiuti agli agricoltori e al più tardi entro il 31 gennaio dell’anno successivo e la comunica alla Commissione entro il 31 gennaio dell’anno successivo. I dati utilizzati per il calcolo della percentuale di superamento di una superficie di base sono comunicati per mezzo del modulo riportato nell’allegato VI.»
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All’articolo 136, il termine «articolo 30, paragrafo 3» è soppresso.
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All’articolo 171 bis decies , il paragrafo 3 è soppresso.
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All’articolo 171 ter ter , paragrafo 2, il primo comma è sostituito dal seguente: «Gli Stati membri fissano l’importo dell’aiuto per ettaro SIG olivi per ogni categoria di oliveto prima della concessione degli aiuti agli agricoltori e al più tardi entro il 31 gennaio dell’anno successivo.»
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Nell’allegato III, il titolo «TERMINE ULTIMO PER LA PRESENTAZIONE: 15 NOVEMBRE DI OGNI ANNO» è soppresso.
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Nell’allegato VI, il titolo «TERMINE ULTIMO PER LA PRESENTAZIONE: 15 NOVEMBRE DI OGNI ANNO» è soppresso.
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L’allegato IX è sostituito dal testo riportato nell’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea .
Esso si applica a decorrere dal 1 o gennaio 2007. Tuttavia, le sezioni 3, 4, 5, 6 e 9 del capitolo 8 del regolamento (CE) n. 1973/2004, modificate dall’articolo 1, punto 3, del presente regolamento, si applicano a decorrere dal 1 o gennaio 2008.
Final provisions
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 13 marzo 2007. Per la Commissione Mariann FISCHER BOEL Membro della Commissione
1 GU L 270 del 21.10.2003, pag. 1 . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2013/2006 ( GU L 384 del 29.12.2006, pag. 13 ).
2 GU L 345 del 20.11.2004, pag. 1 . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1679/2006 ( GU L 314 del 15.11.2006, pag. 7 ).
3 GU L 141 del 30.4.2004, pag. 18 . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2025/2006 ( GU L 384 del 29.12.2006, pag. 81 ).
«ALLEGATO IX di cui all’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto i), all’articolo 3, paragrafo 1, lettera c), punto i), e all’articolo 3, paragrafo 1, lettera e), punto i) PAGAMENTI PER SUPERFICIE PER I SEMINATIVI I dati sono presentati sotto forma di una serie di tabelle elaborate secondo il modello seguente: — un gruppo di tabelle fornisce i dati per ciascuna regione a livello di superficie di base, ai sensi dell’allegato IV del presente regolamento, — una tabella unica compendia le informazioni per Stato membro. Le tabelle devono essere trasmesse per via elettronica. Note: Ciascuna tabella deve specificare la regione di cui trattasi. La riga 1 riguarda soltanto il frumento duro che fruisce del supplemento al pagamento per superficie di cui all’articolo 105, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1782/2003. La riga “Seminativi dichiarati come superfici foraggere per premi per bovini e ovini” corrisponde alle superfici di cui all’articolo 102, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1782/2003. Modello A : da utilizzare nel caso in cui si applichi un regime distinto per il granturco : Colture Superficie (ha) Resa (t/ha) Frumento duro — articolo 105, paragrafo 1 Granturco (superficie di base distinta) — articolo 104, paragrafo 2 Altre colture: cereali, semi oleosi, lino, canapa — articolo 104, paragrafo 2 Colture proteiche — articolo 104, paragrafo 2 Ritiro volontario dalla produzione — articolo 107, paragrafo 6 Seminativi dichiarati come superfici foraggere per premi per bovini e ovini Totale Modello B : da utilizzare nel caso in cui non si applichi un regime distinto per il granturco : Colture Superficie (ha) Resa (t/ha) Frumento duro — articolo 105, paragrafo 1 Colture elencate nell’allegato IX del regolamento (CE) n. 1782/2003 — articolo 104, paragrafo 1 Ritiro volontario dalla produzione — articolo 107, paragrafo 6 Seminativi dichiarati come superfici foraggere per premi per bovini e ovini Totale
Ai sensi dell’articolo 104 del regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio, per il granturco si utilizza la resa “granturco” determinata nel piano di regionalizzazione per la regione di cui trattasi; per i cereali, i semi oleosi, i semi di lino, nonché il lino e la canapa destinati alla produzione di fibre, si utilizza la resa “cereali diversi dal granturco”; per le colture proteiche si utilizza la resa media cerealicola.
Ai sensi dell’articolo 104 del regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio, per le colture si utilizza la resa media cerealicola determinata nel piano di regionalizzazione per la regione di cui trattasi.»