32007R0290•Regolamento (CE) n. 290/2007 della Commissione, del 16 marzo 2007 , che fissa, per la campagna di commercializzazione 2007/2008, la percentuale di cui all’articolo 19 del regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio
32007R0290Regulation1 lug 2007
del 16 marzo 2007
che fissa, per la campagna di commercializzazione 2007/2008, la percentuale di cui all’articolo 19 del regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio, del 20 febbraio 2006, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero 1 , in particolare l’articolo 19, paragrafo 3, secondo comma, l’articolo 40, paragrafo 2, lettera d), punto v), e l’articolo 42,
considerando quanto segue:
(1) L’articolo 19, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 318/2006 prevede la possibilità di ritirare dal mercato una percentuale, uniforme per tutti gli Stati membri, di zucchero e di isoglucosio al fine di mantenere l’equilibrio strutturale del mercato a un livello di prezzo prossimo al prezzo di riferimento.
(2) Il bilancio previsionale della campagna di commercializzazione 2007/2008 mostra un’eccedenza delle disponibilità sul mercato comunitario, dovuta in particolare al fatto che l’abbandono di quote ai sensi del regolamento (CE) n. 320/2006 del Consiglio, del 20 febbraio 2006, relativo a un regime temporaneo per la ristrutturazione dell’industria dello zucchero nella Comunità e che modifica il regolamento (CE) n. 1290/2005 relativo al funzionamento della politica agricola comune 2 , è risultato inferiore alle previsioni. Tale eccedenza, che potrebbe raggiungere un totale di circa quattro milioni di tonnellate di zucchero e di isoglucosio, è in grado di provocare un calo sensibile dei prezzi sul mercato comunitario nel corso della campagna 2007/2008.
(3) Per mantenere l’equilibrio strutturale del mercato occorre pertanto fissare una percentuale di ritiro in applicazione dell’articolo 19, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 318/2006.
(4) L’applicazione del ritiro previsto all’articolo 19 del regolamento (CE) n. 318/2006 non incita tuttavia i produttori a ridurre la propria produzione, poiché la percentuale del medesimo è applicata in maniera lineare sull’insieme dei quantitativi prodotti entro quota, senza tener conto di eventuali sforzi di adeguamento della produzione da parte di talune imprese. Lo strumento del ritiro può dunque essere considerato insoddisfacente nella misura in cui non permette di prevenire la creazione di un’eccedenza sul mercato. L’articolo 19 non impedisce infatti la sovrapproduzione ma consente unicamente il ritiro dello zucchero già prodotto. Ciò comporta una serie di costi che sarebbe possibile evitare se la sovrapproduzione venisse impedita in una fase precedente.
(5) Al fine di migliorare lo strumento del ritiro creando un incentivo per i produttori a ridurre la propria produzione, la Commissione intende proporre al Consiglio una modifica del regolamento (CE) n. 318/2006 volta a introdurre una soglia oltre la quale i quantitativi prodotti entro quota di ciascuna impresa saranno ritirati. In altri termini, le imprese la cui produzione si mantiene al di sotto della soglia saranno esentate dall’obbligo di ritiro, poiché contribuiscono in misura minore all’eccedenza. Le imprese saranno così in grado di adattare la propria produzione e potranno in particolare decidere di produrre o meno al di là della soglia.
(6) Per far sì che la soglia di applicazione della percentuale di ritiro possa avere un impatto effettivo sulla produzione occorre limitare la portata dell’obbligo di cui all’articolo 6, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 318/2006 onde evitare che le imprese produttrici di zucchero siano tenute a pagare il prezzo minimo per quantitativi di barbabietole corrispondenti alla totalità della loro quota, compresi i quantitativi per i quali non sono stati stipulati contratti di consegna.
(7) Un simile adeguamento dello strumento di ritiro non potrà tuttavia essere adottato in tempo utile per avere un effetto preventivo sulla produzione della campagna 2007/2008. Tenuto conto del fatto che, per questa campagna, le previsioni mostrano un’eccedenza particolarmente rilevante a causa del cattivo funzionamento dello strumento per la ristrutturazione dell’industria dello zucchero, si ritiene necessario far ricorso all’articolo 42 del regolamento (CE) n. 318/2006 al fine di introdurre urgentemente una misura preventiva, consistente nell’introduzione di una soglia per l’applicazione della percentuale del ritiro. L’obbligo di ritiro sarà pertanto limitato per le imprese che non contribuiscono all’eccedenza. La soglia in questione deve essere fissata a un livello che consenta di impedire la produzione di un quantitativo consistente di zucchero, paragonabile a quello che sarebbe altrimenti ritirato in virtù dell’articolo 19 del regolamento (CE) n. 318/2006.
(8) Nello stesso contesto andrebbe considerato il fatto che gli obblighi connessi alla misura preventiva possono avere gravi conseguenze economiche per le imprese degli Stati membri che hanno fatto sforzi particolari nel quadro del regime di ristrutturazione istituito dal regolamento (CE) n. 320/2006. Un simile effetto sarebbe di fatto contrario all’obiettivo stesso del regime in causa e dell’organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero, che è quello di garantire la redditività e la competitività del settore. È dunque necessario prevedere per gli Stati membri un’esenzione dall’applicazione della percentuale di ritiro preventivo proporzionata alla percentuale della quota nazionale che è stata liberata nell’ambito del regime di ristrutturazione sopra citato.
(9) Per essere pienamente efficace, la misura deve essere adottata prima del periodo centrale per la semina delle barbabietole, consentendo in tal modo a produttori e fabbricanti di pianificare e gestire nelle migliori condizioni la propria produzione per la campagna 2007/2008.
(10) Tuttavia, per tener conto dell’incertezza delle previsioni soprattutto per quanto riguarda le produzioni, occorre prevedere che la percentuale di ritiro possa essere eventualmente adattata una volta che si disponga di dati più precisi sul bilancio della campagna 2007/2008. Qualora la percentuale adattata risulti superiore a quella inizialmente fissata dal presente regolamento, la differenza deve essere applicata a tutta la produzione entro quota, dato che il fine della misura in questa fase non è più di ottenere un effetto preventivo ma di gestire il mercato rispetto a un’eccedenza effettivamente constatata.
(11) Al fine di facilitare l’approvvigionamento di zucchero e/o isoglucosio per la fabbricazione dei prodotti di cui all’articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 318/2006, i quantitativi ritirati devono essere considerati eccedenze di zucchero o isoglucosio della campagna di commercializzazione 2007/2008 che possono essere convertite in zucchero o isoglucosio industriali.
(12) Ai sensi dell’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CE) n. 318/2006, il fabbisogno tradizionale di approvvigionamento di zucchero bianco per il settore della raffinazione deve essere ridotto della stessa percentuale fissata per il ritiro. Qualora venga fissata una percentuale di ritiro distinta, la riduzione del fabbisogno tradizionale di approvvigionamento deve essere a sua volta adeguata.
(13) Il comitato di gestione per lo zucchero non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
1. Per la campagna di commercializzazione 2007/2008, la percentuale di cui all’articolo 19, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 318/2006 è fissata al 13,5 %.
2. In deroga al paragrafo 1: a) la percentuale di cui al suddetto paragrafo non si applica alle imprese la cui produzione è inferiore all’86,5 % della propria quota per la campagna di commercializzazione 2007/2008; b) per le imprese che, per la campagna di commercializzazione 2007/2008, producono un quantitativo pari o superiore all’86,5 % della propria quota, i quantitativi prodotti oltre la soglia dell’86,5 % sono ritirati; c) La percentuale di cui al paragrafo 1 non si applica ai quantitativi prodotti negli Stati membri la cui quota nazionale di zucchero è stata liberata in misura pari almeno al 50 % a partire dal 1 o luglio 2006, a seguito di una rinuncia alle quote ai sensi dell’articolo 3 del regolamento (CE) n. 320/2006. Per gli Stati membri la cui quota nazionale è stata liberata in misura inferiore al 50 % a partire dal 1 o luglio 2006, a seguito di una rinuncia alle quote ai sensi dell’articolo 3 del regolamento (CE) n. 320/2006, la percentuale di ritiro di cui al paragrafo 1 è ridotta proporzionalmente alle quote liberate. La percentuale applicabile in virtù della presente lettera è fissata nell’allegato.
3. La percentuale di cui al paragrafo 1 può essere adattata al massimo entro il 31 ottobre 2007. Nel caso in cui la seconda percentuale risulti superiore alla prima, la differenza si applica a tutta la produzione entro quota.
4. I quantitativi ritirati conformemente al paragrafo 2, lettera b), e al paragrafo 3 sono considerati eccedenze di zucchero o isoglucosio della campagna 2007/2008, convertibili in zucchero o isoglucosio industriali.
5. L’obbligo, di cui all’articolo 6, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 318/2006, di pagare almeno il prezzo minimo si applica unicamente ai quantitativi di barbabietole prodotti entro quota previa applicazione dei paragrafi 1 e 2.
1. Per la campagna di commercializzazione 2007/2008, il fabbisogno tradizionale di approvvigionamento di zucchero destinato alla raffinazione di cui all’articolo 29, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 318/2006 è fissato a un massimo di 2 110 371 tonnellate, ripartite come segue: a) 171 917 tonnellate per la Bulgaria; b) 256 582 tonnellate per la Francia; c) 43 250 tonnellate per l’Italia; d) 308 488 tonnellate per il Portogallo; e) 285 135 tonnellate per la Romania; f) 16 941 tonnellate per la Slovenia; g) 51 835 tonnellate per la Finlandia; h) 976 223 tonnellate per il Regno Unito.
2. L’importo fissato al paragrafo 1 viene adattato in caso di applicazione dell’articolo 1, paragrafo 3.
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea .
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 16 marzo 2007. Per la Commissione Mariann FISCHER BOEL Membro della Commissione
1 GU L 58 del 28.2.2006, pag. 1 . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2011/2006 ( GU L 384 del 29.12.2006, pag. 1 ).
2 GU L 58 del 28.2.2006, pag. 42 .
Percentuale di ritiro fissata ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 2, lettera c)
| Stato membro | Percentuale di ritiro |
|---|---|
| Repubblica ceca | 7,29 |
| Grecia | 0 |
| Spagna | 10,53 |
| Italia | 0 |
| Ungheria | 6,21 |
| Portogallo (continentale) | 0 |
| Slovacchia | 4,32 |
| Finlandia | 3,24 |
| Svezia | 10,26 |
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