del 21 marzo 2007
che fissa i tassi delle restituzioni applicabili a uova e tuorli d'uovo esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato
Preamble
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CEE) n. 2771/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune del mercato delle uova 1 , in particolare l'articolo 8, paragrafo 3,
considerando quanto segue:
(1) L'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2711/75 stabilisce che la differenza tra i prezzi praticati negli scambi internazionali per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento stesso e i prezzi all'interno della Comunità può essere coperta da una restituzione all'esportazione qualora le merci siano esportate sotto forma di prodotti elencati nell'allegato del suddetto regolamento.
(2) Il regolamento (CE) n. 1043/2005 della Commissione, del 30 giugno 2005, recante attuazione del regolamento (CE) n. 3448/93 del Consiglio per quanto riguarda il versamento di restituzioni all'esportazione per taluni prodotti agricoli esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato e i criteri per stabilirne gli importi 2 , indica i prodotti per i quali deve essere fissato un tasso di restituzione, da applicare qualora i prodotti siano esportati sotto forma di merci comprese nell'allegato I del regolamento (CEE) n. 2771/75.
(3) Conformemente all'articolo 14, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1043/2005, il tasso di restituzione è fissato per 100 kg di prodotti di base e per un periodo equivalente a quello per cui sono fissate le restituzioni per lo stesso prodotto esportato allo stato naturale.
(4) L'articolo 11 dell'accordo sull'agricoltura, concluso nel quadro dei negoziati multilaterali dell'Uruguay Round, prevede che la restituzione concessa all'esportazione per un prodotto incorporato in una merce non può essere superiore alla restituzione applicabile a questo prodotto esportato senza essere trasformato.
(5) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il pollame e le uova,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
I tassi delle restituzioni applicabili ai prodotti di base di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 1043/2005 ed elencati all'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2771/75, esportati sotto forma di merci elencate nell'allegato I del regolamento (CEE) n. 2771/75, sono fissati conformemente all'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 22 marzo 2007.
Final provisions
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 21 marzo 2007. Per la Commissione Günter VERHEUGEN Vicepresidente
1 GU L 282 dell'1.11.1975, pag. 49 . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 679/2006 ( GU L 119 del 4.5.2006, pag. 1 ).
2 GU L 172 del 5.7.2005, pag. 24 . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1713/2006 ( GU L 321 del 21.11.2006, pag. 11 ).
Tassi delle restituzioni applicabili a partire dal 22 marzo 2007 alle uova e al giallo d'uova esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato
1 Le destinazioni sono indicate come segue: