del 30 marzo 2007
recante modifica del regolamento (CE) n. 1702/2003 che stabilisce le regole di attuazione per la certificazione di aeronavigabilità ed ambientale di aeromobili e relativi prodotti, parti e pertinenze, nonché per la certificazione delle imprese di progettazione e di produzione
(Testo rilevante ai fini del SEE)
Preamble
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1592/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2002, recante regole comuni nel settore dell’aviazione civile e che istituisce un’Agenzia europea per la sicurezza aerea 1 , in particolare gli articoli 5 e 6,
considerando quanto segue:
(1) Gli aeromobili soggetti alle disposizioni del regolamento (CE) n. 1592/2002 devono essere in possesso prima del 28 marzo 2007 di un certificato di aeronavigabilità o di un permesso di volo conformi a quanto disposto dal regolamento (CE) n. 1702/2003 della Commissione, del 24 settembre 2003, che stabilisce le regole di attuazione per la certificazione di aeronavigabilità ed ambientale di aeromobili e relativi prodotti, parti e pertinenze, nonché per la certificazione delle imprese di progettazione e di produzione 2 . In assenza di tale certificato o permesso di volo dopo la data sopramenzionata non è autorizzato il loro utilizzo da parte di operatori comunitari nel territorio degli Stati membri.
(2) Conformemente all'articolo 2, paragrafo 3, lettera c), del regolamento (CE) n. 1702/2003, l’Agenzia europea per la sicurezza aerea (di seguito «l’Agenzia») è tenuta a determinare prima del 28 marzo 2007 il progetto approvato, necessario ai fini del rilascio dei certificati di aeronavigabilità o dei permessi di volo, per gli aeromobili registrati negli Stati membri che non soddisfano le disposizioni dell’articolo 2, paragrafo 3, lettera a). L'Agenzia non ha potuto effettuare tale accertamento entro il termine indicato non avendo ricevuto le necessarie domande da parte dei progettisti.
(3) Se da un lato i certificati di aeronavigabilità possono essere rilasciati solo quando l'Agenzia sia stata in grado di approvare il progetto dopo una valutazione tecnica del prodotto, i certificati di aeronavigabilità limitata, dall'altro, possono essere rilasciati per un periodo di tempo limitato al fine di consentire il proseguimento dell’attività di tali aeromobili e di permettere all’Agenzia di esaminarne il progetto.
(4) Per motivi di tempo l'Agenzia non ha potuto adottare le apposite specifiche di aeronavigabilità prima del 28 marzo 2007. È tuttavia possibile determinare un progetto approvato con riferimento a quello dello Stato di progettazione come è già avvenuto per la maggior parte degli aeromobili in possesso di un certificato di omologazione del tipo rilasciato da uno Stato membro prima del 28 settembre 2003.
(5) Tale determinazione dovrebbe essere effettuata solo per gli aeromobili per i quali gli Stati membri abbiano rilasciato certificati di aeronavigabilità, esclusi i certificati di aeronavigabilità limitata e i permessi di volo, per garantire che detti aeromobili siano almeno conformi ai requisiti di sicurezza di cui all'allegato 8 della Convenzione sull'aviazione civile internazionale.
(6) Al fine di ridurre al minimo i rischi per la sicurezza e limitare distorsioni della concorrenza, la misura prevista dovrebbe applicarsi esclusivamente agli aeromobili per i quali gli Stati membri abbiano rilasciato un certificato di aeronavigabilità e che fossero presenti nel registro di tali Stati membri alla data in cui il regolamento (CE) n. 1703/2003 è divenuto applicabile negli stessi 3 . I proprietari degli aeromobili in questione non erano a conoscenza, all'epoca della registrazione, del rischio di non poter continuare le operazioni dopo il 28 marzo 2007. Al contrario, i proprietari di aeromobili registrati in uno Stato membro dopo la data in cui il regolamento (CE) n. 1703/2003 è divenuto applicabile in tale Stato erano a conoscenza, al momento della registrazione, del fatto che tali aeromobili non avrebbero potuto continuare a operare dopo il 28 marzo 2007, a meno che l'Agenzia non fosse riuscita a approvare il loro progetto entro tale data.
(7) Si ritiene necessario garantire che gli aeromobili ammissibili alla misura prevista siano esclusivamente aeromobili per i quali l’autorità competente dello Stato di progettazione si impegni, mediante un accordo di lavoro conforme al disposto dell'articolo 18 del regolamento (CE) n. 1592/2002, ad assistere l’Agenzia per assicurare la sorveglianza continua del progetto approvato così determinato.
(8) La misura prevista dovrebbe avere carattere temporaneo per ridurre i rischi legati alle limitate conoscenze tecniche che l'Agenzia ha del progetto dei prodotti interessati. È inoltre necessario istituire incentivi per i progettisti affinché assistano l'Agenzia nel determinare il progetto approvato necessario per integrare pienamente i loro aeromobili nel sistema comunitario. Inoltre l'applicazione di regimi di regolamentazione diversi ad aeromobili che operano nello stesso contesto potrebbe sollevare problemi di concorrenza sleale nel mercato interno e non può essere continuata indefinitamente. La validità della misura dovrebbe pertanto essere limitata a un periodo di 12 mesi, che potrà essere prorogato fino a un massimo di 18 mesi, purché sia stato avviato un processo di certificazione e che esso possa essere portato a termine nel periodo in questione.
(9) L’articolo 2, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (CE) n. 1702/2003 concerne esclusivamente gli aeromobili ai quali è stato rilasciato un certificato di omologazione del tipo. Tuttavia per una serie di aeromobili ai quali è applicabile la misura specificata nell’articolo in questione non è mai stato rilasciato un certificato di omologazione del tipo perché siffatto documento non era richiesto dalle norme ICAO applicabili all’epoca in cui sono stati progettati e certificati. È necessaria pertanto una chiarificazione per garantire che a tali aeromobili possano continuare a ottenere il rilascio di un certificato di aeronavigabilità.
(10) Il regolamento (CE) n. 1702/2003 dovrebbe essere modificato per evitare confusione e garantire la certezza del diritto in relazione ai punti 21A.173(b)(2) e 21A.184 dell'allegato del citato regolamento, che si riferiscono a «particolari specifiche di certificazione» anziché ad «apposite specifiche di aeronavigabilità» di cui all'articolo 5, paragrafo 3, lettera b), e all'articolo 15, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 1592/2002.
(11) In deroga alle norme per il rilascio dei certificati di aeronavigabilità, l'articolo 5, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (CE) n. 1592/2002 dispone il rilascio di un permesso di volo. Questo permesso viene generalmente rilasciato quando un certificato di aeronavigabilità è temporaneamente non valido, ad esempio a seguito di un danno, o quando non può essere rilasciato un certificato di aeronavigabilità, ad esempio quando l'aeromobile non soddisfi i requisiti essenziali di aeronavigabilità o quando la conformità a tali requisiti non sia stata ancora dimostrata ma l'aeromobile sia comunque in grado di volare in tutta sicurezza.
(12) Dopo la fine del periodo transitorio per i permessi di volo è necessario adottare requisiti e procedure amministrative comuni per il rilascio di tali permessi, in modo che siano presenti tutte le condizioni necessarie a ridurre i rischi di scostamento dai requisiti essenziali, garantendo pertanto il riconoscimento dei permessi di volo da parte di tutti gli Stati membri conformemente all'articolo 8 del regolamento (CE) n. 1592/2002.
(13) Le misure di cui al presente regolamento si basano sui pareri formulati dall'Agenzia 4 conformemente all'articolo 12, paragrafo 2, lettera b), e all'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1592/2002.
(14) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di cui all'articolo 54, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1592/2002,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il regolamento (CE) n. 1702/2003 è modificato come segue.
- L'allegato (parte 21) del regolamento (CE) n. 1702/2003 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea .
Final provisions
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 30 marzo 2007. Per la Commissione Jacques BARROT Vicepresidente
1 GU L 240 del 7.9.2002, pag. 1 . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1701/2003 della Commissione ( GU L 243 del 27.9.2003, pag. 5 ).
2 GU L 243 del 27.9.2003, pag. 6 . Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 706/2006 ( GU L 122 del 9.5.2006, pag. 16 ).
3 UE 15: 28 settembre 2003; UE 10: 1 o maggio 2004; UE 2: 1 o gennaio 2007.
4 Pareri 1/2007 del 30 gennaio 2007 e 2/2007 dell'8 febbraio 2007.
5 UE 15: 28 settembre 2003; UE 10: 1 o maggio 2004 e UE 2: 1 o gennaio 2007.
L'allegato del regolamento (CE) n. 1702/2003 è così modificato:
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Il titolo del capitolo H della sezione A è sostituito dal seguente: «CAPITOLO H — CERTIFICATI DI AERONAVIGABILITÀ E CERTIFICATI DI AERONAVIGABILITÀ LIMITATA»
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Al punto 21A.173(b), comma 2), l'espressione «determinate specifiche di certificazione» è sostituita dall'espressione «determinate specifiche di aeronavigabilità».
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Al punto 21A.173 la lettera c) è soppressa.
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Al punto 21A.174 la lettera d) è soppressa.
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Al punto 21A.184, l'espressione «determinate specifiche di certificazione» è sostituita dall'espressione«determinate specifiche di aeronavigabilità».
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Il punto 21A.185 è soppresso.
- Il punto 21B.20 è sostituito dal seguente: «21B.20 Obblighi dell'autorità competente L'autorità competente di uno Stato membro è responsabile dell'esecuzione della sezione A, capitoli F, G, H, I e P, solo nei riguardi di richiedenti e titolari la cui principale sede di attività sia nel proprio territorio.»
- Il titolo del capitolo H della sezione B è sostituito dal seguente: «CAPITOLO H — CERTIFICATI DI AERONAVIGABILITÀ E CERTIFICATI DI AERONAVIGABILITÀ LIMITATA»
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Il modulo AESA 20 è sostituito dal seguente: « Testo di immagine Autorità competente LOGO PERMESSO DI VOLO () Il presente permesso di volo è rilasciato a norma dell’articolo 5, paragrafo 3, comma a) del regolamento (CE) n. 1592/2002 e certifica che l’aeromobile è in grado di volare in sicurezza per lo scopo e alle condizioni riportati di seguito. Il presente permesso è valido in tutti gli Stati membri Il presente permesso è anche valido per il volo verso ed entro i confini di Stati non membri, purché si ottenga un’approvazione distinta dalle autorità competenti di detti Stati 1. Nazionalità e contrassegni di registrazione: 2. Fabbricante/modello di aeromobile: 3. Numero di serie: 4. Il permesso riguarda: [scopo di cui alla lettera a) del punto 21A.701] 5. Titolare: [in caso di permesso di volo rilasciato ai fini del punto 21A.701(a)(15), specificare: «titolare registrato»] 6. Condizioni/osservazioni: 7. Periodo di validità: 8. Luogo e data di rilascio 9. Firma del rappresentante dell'autorità competente: Modulo AESA 20a () Ad uso dello Stato di registrazione. »
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È aggiunto il seguente modulo AESA 20b: « Testo di immagine Stato membro dell’autorità competente che ha rilasciato l’approvazione dell'impresa in base alla quale è rilasciato il permesso di volo; oppure «AESA» in caso di approvazione rilasciata dall’AESA PERMESSO DI VOLO Denominazione e indirizzo dell’impresa che rilascia il permesso di volo: () Il presente permesso di volo è rilasciato a norma dell’articolo 5, paragrafo 3, lettera a) del regolamento (CE) n. 1592/2002 e certifica che l’aeromobile è in grado di volare in sicurezza per lo scopo e alle condizioni riportati di seguito. Il presente permesso è valido in tutti gli Stati membri Il presente permesso è anche valido per il volo verso e entro i confini di Stati non membri, purché si ottenga un’approvazione distinta dalle autorità competenti di detti Stati 1. Nazionalità e contrassegni di registrazione: 2. Fabbricante/modello di aeromobile: 3. Numero di serie: 4. . Il permesso riguarda: [scopo di cui alla lettera a) del punto 21A.701] 5. Titolare: [Impresa che rilascia il permesso di volo] 6. Condizioni/osservazioni: 7. Periodo di validità: 8. Luogo e data di rilascio: 9. Firma autorizzata Nome: N. riferimento approvazione: Modulo AESA 20b () Ad uso del titolare dell’approvazione dell’impresa. »
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Il foglio B del modulo AESA 55 è sostituito dal seguente: « Testo di immagine Autorità competente di uno Stato membro dell'Unione europea o AESA Termini di approvazione TA: NAA.21G.XXXX Il presente documento è parte dell’approvazione dell’impresa di produzione numero NAA.21G.XXXX, rilasciata a Denominazione impresa: Sezione 1. NATURA DELL’ATTIVITÀ: PRODUZIONE DI PRODOTTI/CATEGORIE Per ulteriori dettagli e limitazioni si veda il manuale dell’impresa di produzione, sezione xxx. Sezione 2. SEDE DELL'IMPRESA: Sezione 3. PRIVILEGI: L’impresa di produzione è autorizzata a esercitare, nei termini dell’approvazione concessa e conformemente alle procedure del manuale dell’impresa, i privilegi di cui al punto 21A.163, fatte salve le seguenti condizioni: [riportare solo il testo applicabile] Prima dell’approvazione del progetto del prodotto è possibile rilasciare un modulo AESA 1 unicamente a fini di conformità. Non si può rilasciare una dichiarazione di conformità per un aeromobile non approvato. Finché non è richiesta la conformità alle norme di manutenzione, gli interventi di manutenzione possono essere eseguiti conformemente al manuale dell’impresa di produzione, sezione xxx. Possono essere rilasciati permessi di volo conformemente al manuale dell’impresa di produzione, sezione yyy. Data del primo rilascio: Data del presente rilascio: Firma: Per l'autorità competente o l'AESA Modulo AESA 55 — Certificato di approvazione dell'impresa di produzione (POA) — Foglio B »