32007R0381Regulation1 gen 2007
del 4 aprile 2007
recante modifica del regolamento (CE) n. 796/2004, recante modalità di applicazione della condizionalità, della modulazione e del sistema integrato di gestione e di controllo di cui al regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell’ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori, e del regolamento (CE) n. 1973/2004, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio per quanto riguarda i regimi di sostegno di cui ai titoli IV e IV bis di detto regolamento e l’uso di superfici ritirate dalla produzione allo scopo di ottenere materie prime
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell’ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori e che modifica i regolamenti (CEE) n. 2019/93, (CE) n. 1452/2001, (CE) n. 1453/2001, (CE) n. 1454/2001, (CE) n. 1868/94, (CE) n. 1251/1999, (CE) n. 1254/1999, (CE) n. 1673/2000, (CEE) n. 2358/71 e (CE) n. 2529/2001 1 , in particolare l’articolo 52, paragrafo 2, e l’articolo 145, lettere c), d) e j),
considerando quanto segue:
(1) La definizione di ettaro ammissibile nell’ambito del regime di pagamento unico, contenuta nell’articolo 44 del regolamento (CE) n. 1782/2003, è stata modificata dal regolamento (CE) n. 2012/2006 del Consiglio 2 , così che ora sono ammissibili anche le superfici a oliveto.
(2) L’articolo 20 del regolamento (CE) n. 1782/2003, come modificato dal regolamento (CE) n. 2012/2006, rende opzionale l’utilizzazione del sistema di informazione geografica degli oliveti per gli Stati membri che non applicano l’aiuto per gli oliveti di cui al titolo IV, capitolo 10 ter , dello stesso regolamento. A seguito di tale modifica, occorre modificare l’articolo 12 del regolamento (CE) n. 796/2004 della Commissione 3 , concernente il contenuto della domanda unica, per quanto riguarda le parcelle olivicole nonché l’allegato XXIV, punti 1 e 3, del regolamento (CE) n. 1973/2004 della Commissione 4 per quanto riguarda la definizione di olivi ammissibili e il calcolo del numero di ettari ammissibili per l’uso dei diritti all’aiuto.
(3) L’articolo 33 del regolamento (CE) n. 796/2004 stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1782/2003 per quanto concerne la verifica del tenore di tetraidrocannabinolo nelle colture di canapa. Dal 2007, come uso del suolo nell’ambito del regime di pagamento unico di cui al titolo III, capitolo 4, del regolamento (CE) n. 1782/2003, è consentita la coltivazione di canapa non destinata alla produzione di fibre. Occorre pertanto modificare di conseguenza l’articolo 33 e l’allegato II del regolamento (CE) n. 796/2004.
(4) In conformità dell’articolo 33, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 796/2004, gli Stati membri hanno trasmesso alla Commissione i risultati dei test effettuati per determinare il tenore di tetraidrocannabinolo nelle varietà di canapa seminate nel 2006. Di tali risultati occorre tenere conto nel redigere l’elenco delle varietà di canapa che possono beneficiare di pagamenti diretti nelle prossime campagne di commercializzazione e l’elenco delle varietà autorizzate provvisoriamente per la campagna 2007/08. Per la verifica del tenore di tetraidrocannabinolo, è opportuno sottoporre alcune di tali varietà alla procedura B descritta nell’allegato I del regolamento (CE) n. 796/2004.
(5) Dal 2007, nei nuovi Stati membri che applicano il regime di pagamento unico si applicherà l’aiuto per le colture energetiche di cui al titolo IV, capitolo 5, del regolamento (CE) n. 1782/2003. È quindi opportuno che le norme relative ai gruppi di colture che possono beneficiare dell’aiuto per le colture energetiche si applichino anche a detti Stati membri.
(6) L’articolo 6, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 796/2004 è stato soppresso dal regolamento (CE) n. 263/2006 della Commissione 5 . È necessario pertanto modificare di conseguenza l’articolo 136 del regolamento (CE) n. 1973/2004.
(7) Il regolamento (CE) n. 270/2007 ha modificato le norme relative agli usi potenziali della barbabietola da zucchero per la fabbricazione di prodotti energetici. È pertanto opportuno adottare condizioni identiche per la coltivazione di queste piante su terreni ammessi a beneficiare dei diritti di ritiro.
(8) Occorre quindi modificare di conseguenza i regolamenti (CE) n. 796/2004 e (CE) n. 1973/2004.
(9) Le modifiche introdotte dal regolamento (CE) n. 953/2006 del Consiglio 6 e dai regolamenti (CE) n. 2012/2006 e (CE) n. 270/2007 si applicano dal 1 o gennaio 2007. Occorre di conseguenza che le corrispondenti modifiche previste nel presente regolamento si applichino a decorrere dalla stessa data.
(10) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione dei pagamenti diretti,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Il regolamento (CE) n. 796/2004 è modificato come segue:
all’articolo 12, paragrafo 3, il secondo comma è sostituito dal seguente: «Negli Stati membri che includono il sistema di informazione geografica degli oliveti nel sistema di identificazione delle parcelle agricole di cui all’articolo 20 del regolamento (CE) n. 1782/2003, il materiale grafico fornito agli agricoltori con riguardo alle parcelle olivicole comprende per ogni parcella olivicola il numero di olivi ammissibili e la loro collocazione nella parcella nonché la superficie olivicola espressa in ettari del SIG degli oliveti, in conformità dell’allegato XXIV, punto 3, del regolamento (CE) n. 1973/2004.»;
all’articolo 33, paragrafi 4 e 5, nel primo e nel secondo comma, le parole «destinate alla produzione di fibre» e «destinata alla produzione di fibre» sono soppresse;
l’allegato II è sostituito dal testo che figura nell’allegato del presente regolamento.
Il regolamento (CE) n. 1973/2004 è modificato come segue:
| 2) | «a): ogni prodotto intermedio della barbabietola da zucchero sia utilizzato per la fabbricazione di prodotti energetici e ogni coprodotto o sottoprodotto contenente zucchero sia utilizzato in conformità del regolamento (CE) n. 318/2006;» | «a) | ogni prodotto intermedio della barbabietola da zucchero sia utilizzato per la fabbricazione di prodotti energetici e ogni coprodotto o sottoprodotto contenente zucchero sia utilizzato in conformità del regolamento (CE) n. 318/2006;» |
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| «a) | ogni prodotto intermedio della barbabietola da zucchero sia utilizzato per la fabbricazione di prodotti energetici e ogni coprodotto o sottoprodotto contenente zucchero sia utilizzato in conformità del regolamento (CE) n. 318/2006;» |
| 3) | a): al punto 1, lettera b), è aggiunto il seguente comma: «Tuttavia qualsiasi olivo piantato è ammissibile per il calcolo del numero di ettari ammissibili ai sensi dell’articolo 44 del regolamento (CE) n. 1782/2003 (uso dei diritti all’aiuto).»; | a) | al punto 1, lettera b), è aggiunto il seguente comma: «Tuttavia qualsiasi olivo piantato è ammissibile per il calcolo del numero di ettari ammissibili ai sensi dell’articolo 44 del regolamento (CE) n. 1782/2003 (uso dei diritti all’aiuto).»; | b) | al punto 3, il quarto comma è sostituito dal seguente: «Gli Stati membri che includono il sistema di informazione geografica degli oliveti nel sistema di identificazione delle parcelle agricole di cui all’articolo 20 del regolamento (CE) n. 1782/2003 possono seguire lo stesso metodo per calcolare il numero di ettari ammissibili ai sensi dell’articolo 44 del regolamento (CE) n. 1782/2003 (uso dei diritti all’aiuto).» |
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| a) | al punto 1, lettera b), è aggiunto il seguente comma: «Tuttavia qualsiasi olivo piantato è ammissibile per il calcolo del numero di ettari ammissibili ai sensi dell’articolo 44 del regolamento (CE) n. 1782/2003 (uso dei diritti all’aiuto).»; | ||||
| b) | al punto 3, il quarto comma è sostituito dal seguente: «Gli Stati membri che includono il sistema di informazione geografica degli oliveti nel sistema di identificazione delle parcelle agricole di cui all’articolo 20 del regolamento (CE) n. 1782/2003 possono seguire lo stesso metodo per calcolare il numero di ettari ammissibili ai sensi dell’articolo 44 del regolamento (CE) n. 1782/2003 (uso dei diritti all’aiuto).» |
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea .
L’articolo 1, paragrafi 1 e 2, e l’articolo 2 si applicano a decorrere dal 1 o gennaio 2007.
L’articolo 1, paragrafo 3, si applica a decorrere dalla campagna 2007/08.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 4 aprile 2007. Per la Commissione Mariann FISCHER BOEL Membro della Commissione
1 GU L 270 del 21.10.2003, pag. 1 . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2013/2006 ( GU L 384 del 29.12.2006, pag. 13 ).
2 GU L 384 del 29.12.2006, pag. 8 .
3 GU L 141 del 30.4.2004, pag. 18 . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2025/2006 ( GU L 384 del 29.12.2006, pag. 81 ).
4 GU L 345 del 20.11.2004, pag. 1 . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 270/2007 ( GU L 75 del 15.3.2007, pag. 8 ).
5 GU L 46 del 16.2.2006, pag. 24 .
6 GU L 175 del 29.6.2006, pag. 1 .
«ALLEGATO II VARIETÀ DI CANAPA CHE POSSONO BENEFICIARE DI PAGAMENTI DIRETTI a) Varietà di canapa Beniko Carmagnola CS Delta-Llosa Delta 405 Dioica 88 Epsilon 68 Fedora 17 Felina 32 Felina 34 — Félina 34 Ferimon — Férimon Fibranova Fibrimon 24 Futura 75 Juso 14 Kompolti Red Petiole Santhica 23 Santhica 27 Silesia Uso-31 b) Varietà di canapa ammesse per la campagna 2007/08 Bialobrzeskie Chamaeleon 1 Cannakomp Denise 2 Diana 2 Fasamo Fibriko TC Kompolti hibrid TC Lipko Tiborszállási1 1 UNIKO-B Zenit 2
1 Per la campagna 2007/08 si applica la procedura B dell’allegato I.
2 Esclusivamente in Romania, come autorizzato dalla decisione 2007/69/CE della Commissione ( GU L 32 del 6.2.2007, pag. 167 ).»
Per la campagna 2007/08 si applica la procedura B dell’allegato I. ↩ ↩2 ↩3 ↩4 ↩5
Esclusivamente in Romania, come autorizzato dalla decisione 2007/69/CE della Commissione ().» ↩ ↩2 ↩3 ↩4 ↩5 ↩6
. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2025/2006 (). ↩ ↩2
. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 270/2007 (). ↩ ↩2