32007R0411•Regolamento (CE) n. 411/2007 della Commissione, del 17 aprile 2007 , recante modifica del regolamento (CE) n. 795/2004 recante modalità di applicazione del regime di pagamento unico di cui al regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori
32007R0411Regulation1 gen 2007
del 17 aprile 2007
recante modifica del regolamento (CE) n. 795/2004 recante modalità di applicazione del regime di pagamento unico di cui al regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori e che modifica i regolamenti (CEE) n. 2019/93, (CE) n. 1452/2001, (CE) n. 1453/2001, (CE) n. 1454/2001, (CE) n. 1868/94, (CE) n. 1251/1999, (CE) n. 1254/1999, (CE) n. 1673/2000, (CEE) n. 2358/71 e (CE) n. 2529/2001 1 , in particolare l'articolo 145, lettere c), d) e d) quater ,
considerando quanto segue:
(1) Il regolamento (CE) n. 795/2004 della Commissione 2 reca le modalità di applicazione del regime di pagamento unico a partire dal 2005.
(2) Il regolamento (CE) n. 1782/2003, quale modificato dal regolamento (CE) n. 2013/2006, definisce le norme relative agli aiuti disaccoppiati e all'integrazione del sostegno per le banane nel regime di pagamento unico. È quindi necessario adottare le relative modalità di applicazione che devono essere in sintonia con le modalità già stabilite dal regolamento (CE) n. 795/2004 per l'olio d'oliva, il tabacco, il cotone, il luppolo, la barbabietola da zucchero, la canna da zucchero e la cicoria.
(3) In virtù dell'articolo 70, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 1782/2003, la Spagna, la Francia e il Portogallo hanno deciso di escludere dal regime di pagamento unico i pagamenti diretti erogati agli agricoltori delle regioni ultraperiferiche. Di conseguenza le regole relative all'inserimento nel regime di pagamento unico del sostegno per la banana non si applicano a tali regioni.
(4) L'articolo 21 del regolamento (CE) n. 795/2004 prevede le modalità applicabili agli agricoltori che hanno realizzato investimenti in capacità di produzione o che hanno affittato terreni a lungo termine. È opportuno adeguare tali disposizioni per tener conto della situazione particolare degli agricoltori del settore della banana che hanno realizzato investimenti in capacità di produzione o hanno sottoscritto contratti d'affitto a lungo termine prima dell'entrata in vigore del regolamento (CE) n. 2013/2006.
(5) L'inserimento degli importi di riferimento per le banane nel regime di pagamento unico è stato deciso con il regolamento (CE) n. 2013/2006. Gli Stati membri dispongono pertanto di un periodo di tempo molto limitato per porre in atto le misure necessarie per provvedere a tale inserimento. Occorre adottare pertanto misure intese a garantire una transizione armoniosa tra il precedente regime di aiuti compensativi per le banane e l'inserimento di tale settore nel regime di pagamento unico. In particolare è opportuno adoperarsi per garantire agli agricoltori la possibilità di avvalersi dei propri diritti entro un periodo di tempo ragionevole. Se tale possibilità fosse compromessa è necessario che gli Stati membri proroghino i termini fissati dal regolamento (CE) n. 1782/2003.
(6) A norma dell'articolo 42, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1782/2003, la riserva nazionale deve essere alimentata attraverso una riduzione lineare di tutti gli importi di riferimento. Occorre stabilire le norme intese a chiarire in che modo gli Stati membri che già hanno applicato il regime pagamento unico nel 2005 e nel 2006 devono procedere per far confluire l'importo di riferimento relativo alle banane nella riserva nazionale.
(7) È opportuno adattare le norme specifiche previste dagli articoli 48 quater e 48 quinquies del regolamento (CE) n. 795/2004 per inserire il settore della banana nel regime di pagamento unico.
(8) Occorre pertanto modificare il regolamento (CE) n. 795/2004.
(9) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i pagamenti diretti,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Il regolamento (CE) n. 795/2004 è così modificato:
| 1. | a): al paragrafo 1 è aggiunto il seguente comma: «Per gli investimenti nel settore della banana, il termine di cui al primo comma è il 1 o gennaio 2007.»; | a) | al paragrafo 1 è aggiunto il seguente comma: «Per gli investimenti nel settore della banana, il termine di cui al primo comma è il 1 o gennaio 2007.»; | b) | al paragrafo 2 è aggiunto il seguente comma: «Per gli investimenti nel settore della banana, il termine di cui al primo comma è il 1 o gennaio 2007.»; | c) | al paragrafo 4 è aggiunto il seguente comma: «Per gli affitti a lungo termine nel settore della banana, il termine di cui al primo comma è il 1 o gennaio 2007.»; |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| a) | al paragrafo 1 è aggiunto il seguente comma: «Per gli investimenti nel settore della banana, il termine di cui al primo comma è il 1 o gennaio 2007.»; | ||||||
| b) | al paragrafo 2 è aggiunto il seguente comma: «Per gli investimenti nel settore della banana, il termine di cui al primo comma è il 1 o gennaio 2007.»; | ||||||
| c) | al paragrafo 4 è aggiunto il seguente comma: «Per gli affitti a lungo termine nel settore della banana, il termine di cui al primo comma è il 1 o gennaio 2007.»; |
2. il titolo del capitolo 6 ter è sostituito dal seguente: «CAPITOLO 6 ter INSERIMENTO NEL REGIME DI PAGAMENTO UNICO DEI PAGAMENTI PER IL TABACCO, L'OLIO DI OLIVA, IL COTONE, IL LUPPOLO E DEL SOSTEGNO A FAVORE DELLA BARBABIETOLA DA ZUCCHERO, DELLA CANNA DA ZUCCHERO, DELLA CICORIA E DELLA BANANA»;
| 3. | a): al paragrafo 2 è aggiunto il seguente comma: «Ai fini della determinazione dei diritti all'aiuto e della fissazione del loro importo nell'ambito dell'inserimento del sostegno a favore della banana nel regime di pagamento unico, il disposto degli articoli 37 e 43 del regolamento (CE) n. 1782/2003 si applica fatte salve le norme stabilite all'articolo 48 quinquies del presente regolamento.»; | a) | al paragrafo 2 è aggiunto il seguente comma: «Ai fini della determinazione dei diritti all'aiuto e della fissazione del loro importo nell'ambito dell'inserimento del sostegno a favore della banana nel regime di pagamento unico, il disposto degli articoli 37 e 43 del regolamento (CE) n. 1782/2003 si applica fatte salve le norme stabilite all'articolo 48 quinquies del presente regolamento.»; | b) | il paragrafo 4 è sostituito dal seguente: «4. Se del caso, l'articolo 41, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1782/2003 si applica al valore di tutti i diritti all'aiuto esistenti prima dell'inserimento del sostegno per la banana e/o dei pagamenti per i prodotti lattiero-caseari, e agli importi di riferimento calcolati per il sostegno per la banana e/o per i pagamenti a favore dei prodotti lattiero-caseari.»; | c) | al paragrafo 5 è aggiunto il seguente comma: «La percentuale di riduzione fissata dagli Stati membri a norma dell'articolo 42, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1782/2003, nel primo anno di applicazione del regime di pagamento unico si applica agli importi di riferimento per la banana da inserire nel regime di pagamento unico.»; | d) | al paragrafo 7 è aggiunto il seguente comma: «Ai fini della determinazione dei diritti all'aiuto per quanto riguarda il sostegno per la banana, il primo anno di applicazione del regime di pagamento unico di cui all'articolo 7, paragrafo 1, agli articoli da 12 a 17 e all'articolo 20 è il 2007.»; | e) | il testo del paragrafo 8 è sostituito dal seguente: «8. Se l'inserimento degli importi di riferimento per lo zucchero e per la banana, calcolati a norma dei punti K e L dell'allegato VII del regolamento (CE) n. 1782/2003 nel regime di pagamento unico rischia di rendere impossibile il rispetto dei termini fissati dall'articolo 34 del regolamento (CE) n. 1782/2003 e dall'articolo 12 del presente regolamento, gli Stati membri prorogano tali termini di un mese.»; |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| a) | al paragrafo 2 è aggiunto il seguente comma: «Ai fini della determinazione dei diritti all'aiuto e della fissazione del loro importo nell'ambito dell'inserimento del sostegno a favore della banana nel regime di pagamento unico, il disposto degli articoli 37 e 43 del regolamento (CE) n. 1782/2003 si applica fatte salve le norme stabilite all'articolo 48 quinquies del presente regolamento.»; | ||||||||||
| b) | il paragrafo 4 è sostituito dal seguente: «4. Se del caso, l'articolo 41, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1782/2003 si applica al valore di tutti i diritti all'aiuto esistenti prima dell'inserimento del sostegno per la banana e/o dei pagamenti per i prodotti lattiero-caseari, e agli importi di riferimento calcolati per il sostegno per la banana e/o per i pagamenti a favore dei prodotti lattiero-caseari.»; | ||||||||||
| c) | al paragrafo 5 è aggiunto il seguente comma: «La percentuale di riduzione fissata dagli Stati membri a norma dell'articolo 42, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1782/2003, nel primo anno di applicazione del regime di pagamento unico si applica agli importi di riferimento per la banana da inserire nel regime di pagamento unico.»; | ||||||||||
| d) | al paragrafo 7 è aggiunto il seguente comma: «Ai fini della determinazione dei diritti all'aiuto per quanto riguarda il sostegno per la banana, il primo anno di applicazione del regime di pagamento unico di cui all'articolo 7, paragrafo 1, agli articoli da 12 a 17 e all'articolo 20 è il 2007.»; | ||||||||||
| e) | il testo del paragrafo 8 è sostituito dal seguente: «8. Se l'inserimento degli importi di riferimento per lo zucchero e per la banana, calcolati a norma dei punti K e L dell'allegato VII del regolamento (CE) n. 1782/2003 nel regime di pagamento unico rischia di rendere impossibile il rispetto dei termini fissati dall'articolo 34 del regolamento (CE) n. 1782/2003 e dall'articolo 12 del presente regolamento, gli Stati membri prorogano tali termini di un mese.»; |
| 4. | a): il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1. L'agricoltore che non abbia acquistato o al quale non siano stati assegnati diritti all'aiuto entro il termine utile per la richiesta di determinazione dei diritti all'aiuto per il 2006 riceve diritti all'aiuto, calcolati a norma degli articoli 37 e 43 del regolamento (CE) n. 1782/2003, per i pagamenti per il tabacco, l'olio d'oliva e il cotone, nonché per il sostegno per la barbabietola zucchero, la canna da zucchero e la cicoria. Ai fini dell'inserimento del regime di sostegno per la banana nel regime di pagamento unico, l'anno è il 2007. Il disposto del primo comma si applica anche se l'agricoltore ha preso in affitto diritti all'aiuto per il 2005 e/o per il 2006 e, ai fini dell'inserimento del sostegno per la banana, e/o per il 2007.»; | a) | il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1. L'agricoltore che non abbia acquistato o al quale non siano stati assegnati diritti all'aiuto entro il termine utile per la richiesta di determinazione dei diritti all'aiuto per il 2006 riceve diritti all'aiuto, calcolati a norma degli articoli 37 e 43 del regolamento (CE) n. 1782/2003, per i pagamenti per il tabacco, l'olio d'oliva e il cotone, nonché per il sostegno per la barbabietola zucchero, la canna da zucchero e la cicoria. Ai fini dell'inserimento del regime di sostegno per la banana nel regime di pagamento unico, l'anno è il 2007. Il disposto del primo comma si applica anche se l'agricoltore ha preso in affitto diritti all'aiuto per il 2005 e/o per il 2006 e, ai fini dell'inserimento del sostegno per la banana, e/o per il 2007.»; | b) | a): il numero dei diritti all'aiuto è uguale al numero dei diritti all'aiuto che detiene, maggiorato del numero di ettari determinato a norma dell'articolo 43 del regolamento (CE) n. 1782/2003 per le banane; | a) | il numero dei diritti all'aiuto è uguale al numero dei diritti all'aiuto che detiene, maggiorato del numero di ettari determinato a norma dell'articolo 43 del regolamento (CE) n. 1782/2003 per le banane; | b) | il valore si ottiene dividendo la somma del valore dei diritti all'aiuto che detiene e dell'importo di riferimento, calcolato a norma dell'articolo 37 del regolamento (CE) n. 1782/2003 per il sostegno per le banane, per il numero di diritti determinato in applicazione della lettera a) del presente comma. | c) | è aggiunto il seguente paragrafo: «5. Ai fini dell'inserimento del regime di sostegno per la banana nel regime di pagamento unico, l'anno 2006 di cui ai paragrafi 3 e 4 è sostituito dal 2007.». |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| a) | il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1. L'agricoltore che non abbia acquistato o al quale non siano stati assegnati diritti all'aiuto entro il termine utile per la richiesta di determinazione dei diritti all'aiuto per il 2006 riceve diritti all'aiuto, calcolati a norma degli articoli 37 e 43 del regolamento (CE) n. 1782/2003, per i pagamenti per il tabacco, l'olio d'oliva e il cotone, nonché per il sostegno per la barbabietola zucchero, la canna da zucchero e la cicoria. Ai fini dell'inserimento del regime di sostegno per la banana nel regime di pagamento unico, l'anno è il 2007. Il disposto del primo comma si applica anche se l'agricoltore ha preso in affitto diritti all'aiuto per il 2005 e/o per il 2006 e, ai fini dell'inserimento del sostegno per la banana, e/o per il 2007.»; | ||||||||||
| b) | a): il numero dei diritti all'aiuto è uguale al numero dei diritti all'aiuto che detiene, maggiorato del numero di ettari determinato a norma dell'articolo 43 del regolamento (CE) n. 1782/2003 per le banane; | a) | il numero dei diritti all'aiuto è uguale al numero dei diritti all'aiuto che detiene, maggiorato del numero di ettari determinato a norma dell'articolo 43 del regolamento (CE) n. 1782/2003 per le banane; | b) | il valore si ottiene dividendo la somma del valore dei diritti all'aiuto che detiene e dell'importo di riferimento, calcolato a norma dell'articolo 37 del regolamento (CE) n. 1782/2003 per il sostegno per le banane, per il numero di diritti determinato in applicazione della lettera a) del presente comma. | ||||||
| a) | il numero dei diritti all'aiuto è uguale al numero dei diritti all'aiuto che detiene, maggiorato del numero di ettari determinato a norma dell'articolo 43 del regolamento (CE) n. 1782/2003 per le banane; | ||||||||||
| b) | il valore si ottiene dividendo la somma del valore dei diritti all'aiuto che detiene e dell'importo di riferimento, calcolato a norma dell'articolo 37 del regolamento (CE) n. 1782/2003 per il sostegno per le banane, per il numero di diritti determinato in applicazione della lettera a) del presente comma. | ||||||||||
| c) | è aggiunto il seguente paragrafo: «5. Ai fini dell'inserimento del regime di sostegno per la banana nel regime di pagamento unico, l'anno 2006 di cui ai paragrafi 3 e 4 è sostituito dal 2007.». |
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea .
Esso si applica a decorrere dal 1 o gennaio 2007.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 17 aprile 2007. Per la Commissione Mariann FISCHER BOEL Membro della Commissione
1 GU L 270 del 21.10.2003, pag. 1 . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2013/2006 ( OJ L 384 del 29.12.2006, pag. 13 ).
2 GU L 141 del 30.4.2004, pag. 1 . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 373/2007 ( GU L 92 del 3.4.2007, pag. 13 ).
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"title": "Règlement (CE) n o 411/2007 de la Commission du 17 avril 2007 modifiant le règlement (CE) n o 795/2004 portant modalités d’application du régime de paiement unique prévu par le règlement (CE) n o 1782/2003 du Conseil établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs",
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