del 16 aprile 2007
recante modifica del regolamento (CE) n. 314/2004 del Consiglio relativo a talune misure restrittive nei confronti dello Zimbabwe
Preamble
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 314/2004 del Consiglio, del 19 febbraio 2004, relativo a talune misure restrittive nei confronti dello Zimbabwe 1 , in particolare l'articolo 11, lettera b),
considerando quanto segue:
(1) Nell'allegato III del regolamento (CE) n. 314/2004 figura l'elenco delle persone di cui sono congelati i fondi e le risorse economiche in virtù del regolamento stesso.
(2) La decisione 2007/235/PESC del Consiglio 2 modifica l’allegato della posizione comune 2004/161/PESC 3 . Occorre pertanto modificare opportunamente l’allegato III del regolamento (CE) n. 314/2004.
(3) Per garantire l’efficacia delle misure previste dal presente regolamento, esso dovrebbe entrare immediatamente in vigore,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L'allegato III del regolamento (CE) n. 314/2004 è modificato come stabilito nell’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea .
Final provisions
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 16 aprile 2007. Per la Commissione Eneko LANDÁBURU Direttore generale delle Relazioni esterne
1 GU L 55 del 24.2.2004, pag. 1 . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 236/2007 della Commissione ( GU L 66 del 6.3.2007, pag. 14 ).
2 Cfr. pag. 14 della presente Gazzetta ufficiale.
3 GU L 50 del 20.2.2004, pag. 66 . Posizione comune modificata da ultimo dalla posizione comune 2007/120/PESC ( GU L 51 del 20.2.2007, pag. 25 ).
L’allegato III del regolamento (CE) n. 314/2004 è modificato come segue: