del 13 marzo 2007
riguardante gli orientamenti tecnici per la programmazione, l'introduzione e l'uso operativo dei servizi d'informazione fluviale (RIS) di cui all'articolo 5 della direttiva 2005/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai servizi armonizzati d'informazione fluviale (RIS) sulle vie navigabili interne della Comunità
Preamble
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
vista la direttiva 2005/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, relativa ai servizi armonizzati d'informazione fluviale (RIS) sulle vie navigabili interne della Comunità 1 , in particolare l'articolo 5,
considerando quanto segue:
(1) Conformemente all'articolo 1 della direttiva 2005/44/CE, i servizi d'informazione fluviale (RIS) sono elaborati e attuati in modo armonizzato, interoperabile e aperto.
(2) Conformemente all'articolo 5 della direttiva 2005/44/CE, sono fissati orientamenti tecnici per la programmazione, l'introduzione e l'uso operativo dei servizi d'informazione fluviale (RIS), di seguito denominati orientamenti RIS.
(3) Gli orientamenti RIS sono basati sui principi tecnici stabiliti all'allegato II della presente direttiva.
(4) Conformemente all'articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 2005/44/CE, gli orientamenti RIS tengono debitamente conto del lavoro svolto dalle organizzazioni internazionali competenti, come l'AIPCN, la CCNR e l'UN/ECE. È garantita la continuità con i servizi di gestione del traffico degli altri modi di trasporto, in particolare i servizi di gestione del traffico e i sistemi d'informazione marittimi.
(5) Al fine di garantire una comprensione reciproca per quanto riguarda la programmazione, l'introduzione e l'uso operativo dei RIS, i termini e le definizioni contenuti nei presenti orientamenti RIS saranno utilizzati in ogni lavoro successivo di normalizzazione e nella progettazione delle applicazioni.
(6) L'architettura dei RIS illustrata nei presenti orientamenti è utilizzata per l'elaborazione di servizi, sistemi e applicazioni.
(7) Nella pianificazione dei RIS si segue la procedura sistematica descritta nei presenti orientamenti RIS.
(8) Gli orientamenti, oggetto del presente regolamento, corrispondono all'attuale stato dell'arte della tecnica. È possibile che le esperienze tratte dall'applicazione della direttiva 2005/44/CE, nonché i futuri progressi tecnici, impongano di modificare gli orientamenti conformemente all'articolo 5, paragrafo 2, della direttiva 2005/44/CE.
(9) Il progetto di orientamenti RIS è stato esaminato dal comitato istituito dall'articolo 11 della direttiva 2005/44/CE.
(10) Le misure contemplate dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di cui all’articolo 11 della direttiva 2005/44/CE,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il presente regolamento definisce gli orientamenti per la programmazione, l'introduzione e l'uso operativo dei servizi d'informazione fluviale (RIS). Gli orientamenti sono definiti nell'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea .
Final provisions
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 13 marzo 2007. Per la Commissione Jacques BARROT Vicepresidente
1 GU L 255 del 30.9.2005, pag. 152 .
INDICE
1. Introduzione 6
2. Definizioni 7
2.1. Servizi d'informazione fluviale (RIS) 7
2.2. Sistema dei RIS 7
2.3. Zona RIS 8
2.4. Centro RIS 8
2.5. VTS vie navigabili interne 8
2.6. VTS area 8
2.7. Centro VTS 9
2.8. Autorità competente 9
2.9. Autorità incaricata dei RIS 9
2.10. Utilizzatori dei RIS 9
2.11. Livelli delle informazioni dei RIS 9
2.12. Localizzazione e monitoraggio dei natanti 9
3. Natanti partecipanti 10
4. Architettura dei RIS 10
4.1. Generalità 10
4.2. Parti interessate 11
4.2.1. Responsabili politici 11
4.2.2. Responsabili regionali 11
4.2.3. Ingegneri sistemisti 11
4.2.4. Fornitori di servizi 12
4.2.5. Utilizzatori dei RIS 12
4.3. Obiettivi dei RIS 12
4.4. Compiti assegnati ai RIS 12
4.5. Servizi d'informazione fluviale 15
4.6. Funzioni dei RIS ed esigenze d'informazione 16
4.7. Applicazioni RIS 20
4.8. Sistemi RIS 20
5. Raccomandazioni per i singoli servizi 21
5.1. Servizi d'informazione sui canali navigabili (FIS) 21
5.1.1. Generalità 21
5.1.2. Servizio radiotelefonico sulle vie navigabili interne 21
5.1.3. Servizio Internet 22
5.1.4. Servizio di carte nautiche elettroniche (ECDIS interno) 23
5.2. Servizio d'informazione sul traffico 23
5.2.1. Generalità 23
5.2.2. Informazioni tattiche sul traffico (TTI) 23
5.2.3. Informazioni strategiche sul traffico (STI) 24
5.3. Gestione del traffico 25
5.3.1. Gestione del traffico locale (servizi di traffico natanti, VTS — vessel traffic service) 25
5.3.2. Assistenza alla navigazione 26
5.3.3. Gestione dei ponti e delle conche 26
5.4. Assistenza alla prevenzione degli incidenti 26
5.5. Informazioni per la logistica/gestione dei trasporti 27
5.6. Informazioni relative al controllo del rispetto della legislazione 28
6. Pianificazione dei RIS 28
6.1. Generalità 28
6.2. Competenze 28
6.3. Responsabilità 29
6.4. Procedura di programmazione 29
6.5. Formazione 30
7. Sviluppo progressivo dei RIS 30
8. Procedure di normalizzazione dei RIS 32
Appendice A : Esempio di un ciclo di elaborazione delle informazioni (capitolo 4.4) 34
ABBREVIAZIONI
ILLUSTRAZIONI
TABELLE
1. Introduzione
-
Gli orientamenti RIS descrivono i principi e i requisiti principali per la programmazione, l'introduzione e l'uso operativo dei servizi d'informazione fluviali e dei relativi sistemi.
-
Gli orientamenti si applicano in modo analogo al traffico di navi per il trasporto di merci, passeggeri e alle imbarcazioni da diporto.
-
Il concetto dell'ECDIS interno è stato sviluppato nell'ambito del progetto tedesco ARGO 2 in cooperazione con INDRIS.
-
Il concetto di un'architettura per i RIS è stato elaborato dalla rete tematica WATERMAN 3 , un progetto nell'ambito del Quinto programma quadro di ricerca e sviluppo tecnologico dell'UE nei settori del VTMIS (navigazione marittima) e dei RIS. Sulla base dei risultati conseguiti, l'architettura dei RIS è stata elaborata in modo completo e dettagliato nel progetto di ricerca e sviluppo COMPRIS 4 dell'Unione europea nel 2003.
-
Quando nel presente documento si fa riferimento all'ECDIS interno (e alle carte nautiche elettroniche), all'AIS interno (oppure ai sistemi di localizzazione e monitoraggio dei natanti), alla segnalazione navale elettronica e agli avvisi naviganti, si intendono le specifiche tecniche definite nella direttiva RIS.
2. DEFINIZIONI
Nei presenti orientamenti RIS i termini che seguono sono utilizzati relativamente ai servizi d'informazione fluviale (si vedano inoltre alcune definizioni specifiche nei capitoli 4 e 5).
2.1. Servizi d'informazione fluviale (RIS)
Per «servizi d'informazione fluviale» s'intendono i servizi d'informazione armonizzati di supporto alla gestione del traffico e dei trasporti nel settore della navigazione interna, comprese, ovunque tecnicamente fattibile, le interfacce con altri modi di trasporto. I RIS mirano a rendere le operazioni di trasporto sicure ed efficienti e a garantire la piena valorizzazione delle vie navigabili interne. Esistono già numerosi RIS attivi.
Note esplicative
-
I RIS comprendono interfacce con altre modalità di trasporto (marittimo, stradale e ferroviario).
-
Nel contesto dei RIS, «fluviale» si riferisce a tutte le vie navigabili interne e ai porti definiti all'articolo 2, paragrafo 1, della direttiva RIS.
-
RIS è inoltre il termine generico che si applica a tutti i singoli servizi armonizzati d'informazione che servono a facilitare la navigazione fluviale.
-
I RIS raccolgono, elaborano, valutano e diffondono informazioni sui canali navigabili, il traffico e i trasporti.
-
I RIS non riguardano le attività commerciali interne tra le varie società interessate, ma possono essere interfacciati con attività commerciali.
2.2. Sistema dei RIS
Nel quadro dei RIS, i sistemi d'informazione fluviale moderni consistono in uno o più sistemi di tecnologia dell'informazione (sistemi IT) armonizzati. Un sistema IT è costituito dalla totalità delle risorse umane, dell'hardware, del software, dei mezzi di comunicazione e dei regolamenti necessari per realizzare il trattamento delle informazioni.
2.3. Zona RIS
La zona RIS è una zona definita in modo formale, all'interno della quale sono attivi dei RIS. Una zona RIS può comprendere le vie navigabili di un bacino fluviale geografico e coprire i territori di uno o più paesi (ad esempio nel caso in cui una via navigabile rappresenta il confine tra due paesi) (figura 2.3).
Figura 2.3
Relazione tra zona RIS e zona VTS
Zona VTS con centro VTS
Zona RIS con centro RIS
2.4. Centro RIS
Un centro RIS è il luogo in cui gli operatori gestiscono dei servizi; un RIS può esistere senza un centro RIS (ad esempio un servizio Internet, un servizio basato su boe). Quando l'interazione nave-riva deve avvenire nei due sensi (ad esempio attraverso un servizio in VHF), sono necessari uno o più centri RIS. Se nella zona RIS è presente un centro VTS o una conca, l'uno o l'altra possono essere utilizzati come centri RIS. Si raccomanda di concentrare tutti i servizi di una zona RIS in un unico centro RIS.
2.5. VTS vie navigabili interne
I servizi di traffico fluviale sulle vie navigabili interne (VTS vie navigabili interne) sono un servizio istituito dalle autorità competenti per migliorare la sicurezza e l'efficienza del traffico dei natanti e proteggere l'ambiente. Il servizio dovrebbe avere la capacità di interagire con il traffico e reagire alle situazioni di traffico che si producono nella zona VTS.
Un VTS deve comprendere almeno un servizio d'informazione e può comprenderne altri, quali un servizio di aiuto alla navigazione, un servizio di organizzazione del traffico o entrambi, conformemente alle definizioni che seguono:
— un servizio d'informazione è un servizio che assicura la tempestiva messa a disposizione di informazioni importanti per le decisioni di navigazione prese a bordo,
— un servizio di aiuto alla navigazione è un servizio di sostegno nell'adozione di decisioni di navigazione e di monitoraggio delle conseguenze. L'aiuto alla navigazione è particolarmente importante nei casi di scarsa visibilità oppure in presenza di difficili condizioni meteorologiche o in caso di anomalie o guasti al sistema radar, di condotta o di propulsione. L'aiuto alla navigazione è fornito sotto la forma appropriata di informazioni sulla posizione su richiesta del navigante o, in circostanze particolari, su iniziativa dell'operatore VTS, ove lo ritenga necessario, ricorrendo a tecnologie quali GNSS/Galileo,
— un servizio di organizzazione del traffico è un servizio incaricato di prevenire le situazioni pericolose per il traffico dei natanti attraverso la gestione dei movimenti di traffico e di garantire una navigazione sicura ed efficiente all'interno della zona VTS (capitoli 4.5 e 5.3.1).
Ove presenti, i VTS vie navigabili interne fanno parte dei servizi d'informazione fluviale (RIS) (figura 2.3). Nei RIS, il VTS vie navigabili interne appartiene ai servizi di gestione del traffico con particolare attenzione ai servizi d'informazione e all'organizzazione del traffico (capitoli 4.5 e 5.3.1).
2.6. VTS area
Un'area VTS è un'area delimitata e formalmente dichiarata tale, all'interno della quale è prestato il servizio VTS. Un'area VTS può essere suddivisa in sotto-aree o settori.
2.7. Centro VTS
Un centro VTS è il centro a partire dal quale è gestito il VTS. Ogni sottoarea del VTS può avere il proprio centro secondario.
2.8. Autorità competente
L'autorità competente di cui all'articolo 8 della direttiva RIS è l'autorità alla quale il governo affida la responsabilità, completa o parziale, per la sicurezza, compresa la protezione dell'ambiente e l'efficienza del traffico fluviale. In genere l'autorità competente ha il compito di assicurare l'organizzazione, il finanziamento e la messa in servizio dei RIS.
2.9. Autorità incaricata dei RIS
L'autorità incaricata dei RIS è l'autorità incaricata della gestione, del funzionamento e del coordinamento dei RIS, dell'interazione con i natanti partecipanti e della fornitura sicura ed efficiente del servizio.
2.10. Utilizzatori dei RIS
Gli utilizzatori dei servizi possono essere ripartiti in differenti categorie: naviganti, operatori dei RIS, operatori di conche/ponti, amministratori di vie navigabili, gestori di terminali, personale dei centri di gestione delle catastrofi, responsabili delle flotte, spedizionieri, mittenti, destinatari, agenti marittimi e transitari.
2.11. Livelli delle informazioni dei RIS
I servizi d'informazione fluviale funzionano in base a differenti livelli d'informazione. I servizi d'informazione sui canali navigabili contengono esclusivamente i dati sulla via navigabile. Le informazioni sul traffico comprendono le informazioni sui natanti nella zona RIS. Le informazioni sul traffico possono essere suddivise in informazioni tattiche sul traffico e informazioni strategiche sul traffico. Le informazioni sul traffico sono fornite per mezzo di immagini del traffico.
I livelli di informazione sono tre:
-
le informazioni sui canali navigabili (FI) comprendono i dati geografici, idrogeologici e amministrativi sulla via (canale) navigabile nella zona RIS necessarie agli utilizzatori dei RIS per pianificare, eseguire e sorvegliare un viaggio. Tali informazioni sono a senso unico: dalla costa al natante o dalla costa all'ufficio (dell'utilizzatore);
-
le informazioni tattiche sul traffico (TTI) sono le informazioni che influenzano le decisioni rapide in materia di navigazione prese dai naviganti o dagli operatori del VTS nella situazione reale di traffico e nell'ambiente geografico circostante. Un'immagine tattica del traffico contiene informazioni sulla posizione e informazioni specifiche di tutti i bersagli rilevati dal radar che sono presentati su una carta nautica elettronica e, se disponibile, integrata con informazioni esterne sul traffico, quali quelle fornite da un AIS vie navigabili interne. Le TTI possono essere di bordo oppure di costa, ad esempio all'interno di un centro VTS;
-
le informazioni strategiche sul traffico (STI) sono le informazioni che incidono sulle decisioni a medio e lungo termine degli utilizzatori dei RIS. Un'immagine strategica del traffico contribuisce a migliorare la capacità di decisione in materia di programmazione per quanto riguarda la sicurezza e l'efficienza di un viaggio. Una tale immagine è prodotta in un centro RIS e trasmessa agli utilizzatori su richiesta. Un'immagine strategica del traffico contiene tutti i natanti corrispondenti all'area RIS, con le relative caratteristiche, il carico e la posizione; tali informazioni sono memorizzate in una base dati e presentate sotto forma di tabella o su una carta elettronica. Le informazioni strategiche sul traffico possono essere fornite da un centro RIS/VTS o da un ufficio.
2.12. Localizzazione e monitoraggio dei natanti
La localizzazione dei natanti (vessel tracking) è la funzione che aggiorna le informazioni relative allo stato del natante, ad esempio la sua posizione attuale e le sue caratteristiche, integrate, se necessario, con informazioni relative al carico trasportato.
Il monitoraggio dei natanti (vessel tracing) è la funzione che fornisce informazioni circa la localizzazione del natante e, se necessario sul carico trasportato e le dotazioni di bordo.
Tale servizio può essere fornito, in parte, dall'AIS vie navigabili interne e, in parte, da un sistema elettronico di segnalazione navale (ship reporting system).
3. NATANTI PARTECIPANTI
-
I natanti presenti in una zona RIS devono ricorrere ai servizi obbligatori ed è loro raccomandato di utilizzare anche, nella misura del possibile, le informazioni fornite dai RIS e i servizi correlati.
-
Le decisioni in materia di navigazione e manovre del natante restano di responsabilità del comandante. Le informazioni fornite dai RIS non possono sostituire le decisioni prese dal comandante.
4. ARCHITETTURA DEI RIS
4.1. Generalità
Oltre all'elaborazione di un'architettura generale per i RIS, la rete tematica WATERMAN (capitolo 1.6) mira a tradurre gli obiettivi politici in specifiche per la progettazione di applicazioni . È opportuno definire l'architettura RIS in modo tale che le applicazioni RIS prodotte siano efficienti, espandibili e atte a interagire con altre applicazioni RIS o con le applicazioni specifiche di altre modalità di trasporto. L'elaborazione dell'architettura RIS dovrebbe condurre a un ambiente integrato di applicazioni RIS che permette di migliorare le prestazioni, l'utilità e l'efficienza delle applicazioni.
I servizi d'informazione fluviale possono essere elaborati e adattati conformemente alla figura 4.1.
Figura 4.1
Elaborazione e adattamento dei RIS
SVILUPPO
Obiettivi
FUNZIONAMENTO
sono realizzati da:
Responsabili politici
definiscono:
Compiti
richiedono:
Servizi
Funzioni
Esigenze d’informazione Normative
definiscono:
sono forniti da:
Responsabili regionali
REQUISITI
progettano:
Ingegneri
SISTEMI
Applicazioni (regionali)
DATI
Fornitori dei servizi
e forniti da:
producono:
Informazioni
Informazioni sui canali navigabili
Commenti
Parti interessate
Informazioni tattiche sul traffico
Informazioni strategiche sul traffico
sono utilizzati da:
Utilizzatori
4.2. Parti interessate
I RIS sono realizzati e mantenuti operativi da diverse parti interessate, tra le quali le più importanti sono le seguenti.
4.2.1. Responsabili politici
I responsabili politici si aspettano che i RIS risolvano (o attenuino) i problemi di trasporto e di traffico. In questo gruppo rientrano le autorità responsabili della sicurezza sulle vie navigabili. Altri gruppi, ad esempio le organizzazioni di armatori, desiderano offrire servizi di informazione logistica e di trasporto agli spedizionieri e agli operatori dei terminali. I vari gruppi di responsabili politici hanno obiettivi strategici differenti, così come compiti specifici e idee proprie circa i servizi da offrire per conseguire tali obiettivi. Una volta selezionati i servizi, è opportuno definire le funzioni e le esigenze in materia d'informazione, nonché le limitazioni e le interazioni necessarie per la fornitura di tali servizi.
4.2.2. Responsabili regionali
I responsabili regionali controllano le applicazioni RIS; si tratta, ad esempio, dei responsabili delle vie navigabili, delle autorità competenti, dei responsabili della gestione del traffico, dei responsabili dei servizi di ricerca e soccorso, degli armatori e degli spedizionieri. Essi definiscono le prescrizioni relative alle applicazioni tramite una descrizione più dettagliata e accurata dei servizi e delle funzioni relativamente agli aspetti locali o agli aspetti legati all'interfaccia uomo/macchina.
4.2.3. Ingegneri sistemisti
Gli ingegneri sistemisti preparano le specifiche dei sistemi e integrano gli elementi hardware e software all'interno dei componenti di sistema. I fornitori dei RIS e dei VTS, gli integratori di sistema e gli operatori di telecomunicazione integrano tali componenti per costruire dei sistemi completi necessari al funzionamento dei RIS.
4.2.4. Fornitori di servizi
I fornitori di servizi assicurano il funzionamento dei RIS e sviluppano, mantengono e fanno funzionare le applicazioni RIS. Essi controllano le applicazioni autonome e, ove necessario, le alimentano, autonomamente oppure attraverso gli utilizzatori dei RIS.
4.2.5. Utilizzatori dei RIS
Gli utilizzatori dei RIS sono naviganti, operatori dei RIS, operatori di conche/ponti, amministratori di vie navigabili, gestori di terminali, personale dei centri di gestione delle catastrofi, responsabili delle flotte, spedizionieri, mittenti, destinatari, agenti marittimi e transitari.
4.3. Obiettivi dei RIS
Un obiettivo è la descrizione di un intento e può anche essere denominato «finalità». I RIS hanno tre obiettivi principali:
Tali obiettivi dovrebbero essere conseguiti a condizione che tutti i RIS siano forniti in modo affidabile, efficiente sotto il profilo dei costi e conforme al diritto.
4.4. Compiti assegnati ai RIS
I servizi d'informazione fluviale assolvono numerosi compiti legati alla gestione della navigazione interna. Tali compiti sono legati agli obiettivi (capitolo 4.3) e sono realizzati in tre settori differenti:
— logistica dei trasporti : i beneficiari dell'operazione di trasporto cooperano con le parti che organizzano il trasporto (ad esempio mittenti, destinatari, spedizionieri, imprese di spedizioni, agenti marittimi, armatori),
— trasporto : i responsabili dell'organizzazione del trasporto cooperano con le parti che effettuano il trasporto (ad esempio armatori, operatori di terminali, clienti),
— traffico : le parti responsabili dell'effettuazione del trasporto (ad esempio i comandanti e i timonieri) cooperano con i gestori del traffico e le autorità competenti.
I compiti sono effettuati da diversi attori che svolgono le loro funzioni e sono legati all' oggetto dell'operazione di trasporto e alle procedure di trasporto . Un attore può partecipare contemporaneamente a uno o più settori d'attività. Le attività degli attori sono coordinate nei punti di transito tramite procedure di transito . Nella figura 4.4.a è riportata una panoramica di tutti i ruoli principali e, pertanto, delle parti responsabili del traffico, del trasporto e della logistica del trasporto nell'ambito della navigazione interna. I compiti presentati nella figura 4.4.a sono compiti collettivi , nel senso che i singoli compiti svolti dalle parti interessate devono essere coordinati attraverso un'informazione reciproca, la negoziazione o, in determinati casi, per mezzo di istruzioni. La panoramica contenuta nella figura 4.4.a costituisce la base per la definizione dei RIS (fonte: COMPRIS: architettura dei RIS, modello di riferimento).
Figura 4.4.a
Settori, ruoli e compiti di gestione nella navigazione interna
RUOLO
Gestore degli oggetti
COMPITO
OGGETTO DI TRASPORTO
PROCEDURA DEL TRASPORTO
COMPITO
RUOLO
Gestore del processo
PUNTO DI TRASFERIMENT
PROCEDURA DI TRASFERIMENTO
SETTORE LOGISTICA DEI TRASPORTI
SETTORE DEI TRASPORTI
SETTORE TRAFFICO
Gestore delle consegne
Gestione dei carichi
Materiali, prodotti, interessi
Commercio e scambio
Spedizioniere (e distributore)
Gestore delle riserve
Gestione delle riserve
Luogo di stoccaggio
Raccolta, distribuzione
Gestione della catena di approvvigionamento
Responsabile della qualità del trasporto
Gestione del servizio di trasporto
Carico, unità di carico, passeggero
Viaggio del carico, dell’unità di carico, dei passeggeri
Gestione e prevenzione degli incidenti
Informazioni relative all’attuazione della normativa
Agente marittimo
Gestore del terminale
Gestione del terminale
Terminale
Trasbordo, ancoraggio
Gestione della catena di trasporto
Operatore di terminale
Gestore della flotta
Gestione delle flotte
Natante
Viaggio, circuito
Comandante
Timoniere
Gestore delle vie navigabili
Gestione delle infrastrutture
Collegamenti, Biforcamenti
Scelta della rotta
Gestione del traffico
Autorità competente
Operatore di VTS, conca, ponte
Elemento dell’infrastruttura
Passaggio, flusso del traffico
I compiti di gestione permettono di definire i servizi RIS che seguono in relazione agli obiettivi; un servizio RIS può assicurare uno o più compiti di gestione (tabella 4.4.b).
Tabella 4.4.b
Definizione dei servizi RIS
I compiti dell'ambito dei vari settori dei RIS sono effettuati dagli attori nei cicli presentati nelle figure 4.4.c e 4.4.d. I compiti possono inoltre essere svolti a livello operativo, tattico o strategico (i livelli d'informazioni tattiche e strategiche definiti nel capitolo 2.11 costituiscono un buon esempio). Tale concetto consente di definire per ogni singolo compito RIS un ciclo di trattamento delle informazioni che tiene conto degli interventi dei vari attori. Ogni tappa del ciclo di trattamento delle informazioni può avvalersi dell'assistenza dei servizi d'informazione fluviale che aiutano l'attore nelle osservazioni, valutazioni, decisioni e azioni. Il ciclo di trattamento delle informazioni può essere utilizzato per definire i servizi d'informazione fluviale (capitolo 4.5) e le funzioni dei RIS (capitolo 4.6). Un esempio di ciclo di trattamento delle informazioni è riportato nell'allegato A (COMPRIS: architettura dei RIS, modello di riferimento).
4.5. Servizi d'informazione fluviale
Un servizio fornisce e utilizza informazioni ed aiuta l'utilizzatore a ottenere un miglioramento delle prestazioni. I servizi sono sviluppati per mezzo di progetti ed iniziative di sviluppo (motivati dalle parti interessate o dai progressi tecnologici). Costituiscono il mezzo messo a disposizione degli utilizzatori per il conseguimento degli obiettivi. L'esecuzione di un compito può essere agevolata dall'utilizzo di uno o più servizi.
I servizi d'informazione fluviale di cui al capitolo 4.4 sono riorganizzati e suddivisi conformemente alla tabella 4.5.
Tabella 4.5
Servizi d'informazione fluviale
Essenzialmente sul traffico
1. Servizio d'informazione sui canali navigabili (FIS)
a) Ausili visivi alla navigazione
b) Servizi di radiotelefonia sulle vie navigabili
c) Servizio Internet
d) Servizio di carta nautica elettronica
2. Servizio d'informazione sul traffico (TI)
a) Servizio d'informazione tattica sul traffico (TTI)
b) Servizio d'informazione strategica sul traffico (STI)
3. Gestione del traffico (TM)
a) Gestione del traffico locale (servizi di traffico fluviale — VTS)
b) Assistenza alla navigazione
c) Organizzazione dei ponti e delle conche (LBM)
4. Assistenza alla prevenzione degli incidenti (CAS)
Essenzialmente sul trasporto
5. Informazione per la logistica/gestione dei trasporti (ITL)
a) Pianificazione del viaggio (VP)
b) Gestione dei trasporti (TPM)
c) Gestione dei porti e dei terminali intermodali (PTM)
d) Gestione del carico e delle flotte (CFM)
6. Informazioni relative all'attuazione della normativa (ILE)
7. Statistiche (ST)
8. Diritti per l'utilizzo delle vie navigabili e tasse portuali (CHD)
Le abbreviazioni nella tabella 4.5 sono utilizzate esclusivamente come riferimento alla tabella 4.6.
4.6. Funzioni dei RIS ed esigenze d'informazione
Una funzione RIS è intesa come un contributo a un servizio. La scomposizione funzionale dei servizi d'informazione fluviale permette di adattare la fornitura d'informazioni alle richieste degli utilizzatori. La tabella 4.6 mostra i collegamenti tra i servizi (capitolo 4.5), le funzioni (capitolo 4.6), gli utilizzatori (capitolo 4.2.5) e i livelli d'informazione (capitolo 2.11). Essa mostra inoltre che in numerosi casi la stessa funzione serve numerosi partecipanti all'operazione di trasporto. La tabella 4.6 costituisce un esempio che può servire da guida a ogni persona interessata e incentivare il lettore a redigere il proprio elenco.
Tabella 4.6
Scomposizione funzionale dei servizi d'informazione fluviale
4.7. Applicazioni RIS
Le applicazioni RIS sono regionali o servono per utilizzi dedicati di sistemi in base a condizioni specifiche: locali, funzionali o legati alle procedure. Le applicazioni RIS sono destinate alla fornitura di servizi d'informazione fluviale per mezzo di sistemi dedicati. Un'unica applicazione può utilizzare uno o più sistemi per fornire un servizio.
4.8. Sistemi RIS
Per i RIS è stata messa a punto un'ampia gamma di sistemi tecnici, la maggior parte dei quali è utilizzata per più di un servizio, di una funzione o di un'applicazione (tabella 4.8).
Tabella 4.8
Relazione tra servizi e sistemi
5. RACCOMANDAZIONI PER I SINGOLI SERVIZI
Visto il rapido progresso tecnologico, in questo capitolo l'attenzione è incentrata più sui servizi che sui sistemi che dipendono dalla tecnologia.
5.1. Servizi d'informazione sui canali navigabili (FIS)
5.1.1. Generalità
-
I tipi d'informazioni sui canali navigabili sono elencati nella tabella 4.6.
-
Le informazioni sui canali navigabili comprendono informazioni statiche e dinamiche, così come informazioni urgenti. Le informazioni statiche e dinamiche devono essere trasmesse a intervalli regolari, mentre le informazioni urgenti devono essere aggiornate di frequente e/o devono essere diffuse in tempo reale [ad esempio attraverso la radio VHF oppure lo scambio di dati elettronici (EDI), Internet o WAP].
-
Le informazioni sui canali navigabili relative alla sicurezza devono essere fornite dall'autorità competente o da un altro organismo a suo nome.
-
Nel caso di una sezione fluviale internazionale, le informazioni sui canali navigabili devono provenire da un unico punto di diffusione che dispone dei dati provenienti dalle autorità competenti interessate.
-
I dati relativi alla sicurezza devono essere certificati dall'autorità competente.
-
I valori forniti devono essere accompagnati da un'indicazione del grado di precisione che possono avere.
-
I servizi d'informazione sui canali navigabili devono utilizzare sistemi di trasmissione approvati (ad esempio Internet o radio VHF per gli avvisi ai naviganti) e, per quanto possibili, specificamente adattati.
-
Per permettere la navigazione radar in condizioni di scarsa visibilità, il canale navigabile deve essere dotato di boe e radiofari equipaggiati con riflettori radar, mentre anche le pile dei ponti devono essere equipaggiati con tali riflettori. L'equipaggiamento dei canali navigabili per la navigazione radar rientra nei compiti d'infrastruttura relativi agli ausili alla navigazione radar-riflettenti . Tale compito e legato ai RIS ma non rientra nel loro ambito. È per tale motivo che i presenti orientamenti RIS non trattano di questo punto.
5.1.2. Servizio radiotelefonico sulle vie navigabili interne
- Nelle categorie di servizio da natante a natante, d'informazione nautica e da natante ad autorità portuali, i messaggi trasmessi devono riguardare esclusivamente la sicurezza delle vite umane e il movimento e la sicurezza dei natanti.
- La zona RIS deve essere completamente coperta dalle stazioni di base VHF per le informazioni nautiche.
- L'operatore del centro RIS deve essere in grado di rispondere a domande specifiche poste dai naviganti e di ricevere i rapporti provenienti dagli stessi.
5.1.3. Servizio Internet
-
Per la redazione degli avvisi ai naviganti si deve utilizzare una terminologia normalizzata al fine di permetterne una traduzione semplice o automatica in altre lingue.
-
Nel caso di una rete di vie navigabili densa o estesa, le informazioni dinamiche possono essere organizzate in basi dati interattive (sistema di gestione dei contenuti) per agevolare l'accesso ai dati.
-
Per facilitare la pianificazione del viaggio ai naviganti, tutte le informazioni sui canali navigabili necessarie per un tragitto dal porto di partenza al porto di destinazione possono essere presentate su un'unica pagina su richiesta dell'utilizzatore.
-
Gli avvisi ai naviganti trasmessi tramite Internet o attraverso lo scambio di dati tra le autorità devono rispettare un formato predefinito che consenta la traduzione automatica in altre lingue.
-
Per gli avvisi ai naviganti occorre rispettare le prescrizioni contenute nelle specifiche tecniche di cui alla direttiva RIS.
5.1.4. Servizio di carte nautiche elettroniche (ECDIS interno)
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Le carte nautiche elettroniche (ENC, electronic navigational charts), che costituiscono un mezzo per rappresentare le informazioni relative ai canali navigabili, devono soddisfare le prescrizioni delle specifiche tecniche relative all'ECDIS interno definite nella direttiva RIS.
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Le informazioni cartografiche utilizzate nell'ECDIS interno devono essere basate sulle informazioni più recenti.
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Se devono essere utilizzate nella modalità «navigazione» dell'ECDIS interno, le carte nautiche elettroniche devono riportare almeno gli elementi geografici (geo-objects) legati alla sicurezza. L'autorità competente deve verificare le informazioni relative alla sicurezza nelle carte nautiche elettroniche.
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Si raccomanda di inserire nella carta nautica elettronica tutti gli elementi geografici del catalogo «Elementi» (Object) delle specifiche tecniche relative all'ECDIS interno.
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Si raccomanda di includere nella ENC le isoipse della profondità dell'acqua. Tali misure possono essere riferite a un livello di riferimento oppure al livello idrometrico effettivo.
5.2. Servizio d'informazione sul traffico
5.2.1. Generalità
Le informazioni sullo stato del traffico possono essere trasmesse in due modi (capitolo 2.11):
a) sotto forma di informazioni tattiche sul traffico (TTI), utilizzando un radar e, se disponibile, un sistema di localizzazione e monitoraggio dei natanti quale l'AIS interno con carte nautiche elettroniche complementari;
b) sotto forma di informazioni strategiche sul traffico (STI) utilizzando un sistema elettronico di segnalazione navale (ad esempio una base dati contenente dati sui natanti e sui carichi, annunci via VHF o altri mezzi di comunicazioni mobili, in voce e dati).
5.2.2. Informazioni tattiche sul traffico (TTI)
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I natanti devono essere equipaggiati con un radar per seguire i movimenti di tutte le altre unità che si trovano in navigazione in prossimità, anche in condizioni di ridotta visibilità.
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A bordo, l'immagine tattica del traffico [capitolo 2.11.2)] deve essere integrata almeno dalla visualizzazione delle informazioni radar e, se disponibili, dalle informazioni relative al natante fornite dall'AIS interno sulla carta nautica elettronica (ENC).
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La visualizzazione integrata deve corrispondere alle prescrizioni relative alla modalità di navigazione contenute nelle specifiche tecniche per l'ECDIS interno, conformemente alla definizione di cui alla direttiva RIS.
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Con l'ECDIS interno in modalità navigazione, la posizione del natante deve essere fornita da un sistema di posizionamento continuo la cui precisione è conforme alle prescrizioni di sicurezza per la navigazione.
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Se si utilizza un sistema di localizzazione e monitoraggio dei natanti (vessel tracking and tracing system), quale l'AIS interno, come rilevatore supplementare di posizione per il rilevamento dei natanti nelle vicinanze, tale sistema deve rispettare le prescrizioni contenute nelle specifiche tecniche applicabili a tali sistemi in base alla definizione contenuta nella direttiva RIS. Le informazioni relative ai natanti devono essere rappresentate sull'immagine tattica del traffico e devono essere disponibili altre informazioni sui natanti.
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Le informazioni tattiche sul traffico a terra sono inoltre utilizzate per la gestione del traffico locale (ad esempio centri VTS) (capitolo 5.3.1).
5.2.3. Informazioni strategiche sul traffico (STI)
- Le informazioni strategiche sul traffico [capitolo 2.11.3)] devono essere disponibili quando nella zona RIS è necessario un monitoraggio permanente dello stato del traffico per permettere l'adozione di decisioni a medio e lungo termine (ad esempio per la gestione d'emergenza in caso di piene o di presenza di ghiaccio).
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L'autorità competente deve istituire un sistema di segnalazione navale ( ship reporting system ) (ad esempio in collegamento con un centro RIS) ai fini della fornitura di informazioni strategiche. Il sistema è finalizzato alla raccolta, alla verifica e alla diffusione dei dati trasmessi.
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Le informazioni strategiche sul traffico (STI) dovranno essere inviate agli utilizzatori dei RIS (capitolo 2.10) su richiesta [capitolo 5.5.7)] rispettando la riservatezza dei dati.
- I rapporti provenienti dai natanti in navigazione interna devono rispettare le prescrizioni contenute nelle specifiche tecniche relative alla segnalazione navale elettronica, in base alla definizione contenuta nella direttiva RIS.
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A terra, un'immagine strategica del traffico può essere limitata a determinati tipi di natanti (ad esempio unità di dimensioni eccezionali, natanti che trasportano materiali pericolosi, trasporti speciali e speciali gruppi di rimorchiatori).
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Le autorità confinanti devono avviare lo scambio di informazioni. Qualora le autorità confinanti si trovino in Stati membri che rientrano nel campo di applicazione della direttiva RIS, lo scambio di dati deve avvenire elettronicamente. Negli altri casi, e in funzione del numero di natanti interessati, lo scambio di dati deve avvenire via telefono, fax, posta elettronica o elettronicamente.
5.3. Gestione del traffico
5.3.1. Gestione del traffico locale (servizi di traffico natanti, VTS)
- Si fa riferimento alle linee guida relative ai servizi di assistenza al traffico per le vie navigabili interne (VTS) della IALA (capitolo 1, n. 3.a).
- L'immagine tattica del traffico (TTI) è prodotta grazie alle informazioni rilavate dai radar di terra e dai sistemi di localizzazione e monitoraggio dei natanti e visualizzando le informazioni relative ai natanti su un ECDIS interno basato sulle specifiche tecniche per l'ECDIS interno e i sistemi di localizzazione e monitoraggio dei natanti, conformemente alla definizione di cui alla direttiva RIS. Per una lunga sezione fluviale e in condizione di traffico intenso, la TTI può essere migliorata con la localizzazione dei bersagli.
5.3.2. Assistenza alla navigazione
L'assistenza alla navigazione è un termine generico che si applica ad alcuni servizi finalizzati ad agevolare la navigazione fluviale.
Nel settore «traffico» (cfr. capitolo 4.4), l' assistenza alla navigazione è assicurata da piloti e mira a prevenire le situazioni di pericolo per la navigazione a bordo o, in circostanze particolari, a terra. L' assistenza nautica è fornita da rimorchiatori o equipaggi che intervengono per assicurare la sicurezza delle manovre e dell'ormeggio del natante.
Nel settore «trasporto», i servizi di assistenza ai natanti sono assicurati, ad esempio, dalle navi rifornimento, dalle navi incaricate dell'eliminazione degli oli usati, ditte incaricate dell'equipaggiamento dei natanti e le imprese di riparazione.
5.3.3. Gestione dei ponti e delle conche
- Un sistema di localizzazione e monitoraggio dei natanti dotato di una base dati e di mezzi di comunicazione adeguati (ad esempio VHF, GSM fonia e dati) (capitolo 5.2.3) può migliorare la programmazione delle conche e dei ponti.
5.4. Assistenza alla prevenzione degli incidenti
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L'assistenza alla prevenzione degli incidenti consiste nella registrazione dei dati relativi al natante e all'operazione di trasporto all'inizio del viaggio presso un centro RIS e all'aggiornamento di tali dati nel corso del viaggio. In caso di incidente il centro RIS trasmette immediatamente i dati ai servizi d'emergenza.
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In funzione della valutazione dei rischi [tabella 6.3, punto B.2.a)], un servizio di prevenzione delle catastrofi può limitarsi a registrare solo determinati tipi di natanti e convogli [capitolo 5.2.3.(8)] oppure tutti i natanti.
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Spetta al comandante comunicare le informazioni richieste (tabella 5.2.3).
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È opportuno istituire un sistema di segnalazione navale dotato di una base dati e di mezzi di comunicazione adeguati (cfr. capitolo 5.2.3).
5.5. Informazioni per la logistica
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Le autorità competenti devono progettare i loro sistemi d'informazione in modo da rendere possibile il flusso di dati tra partner del settore pubblico e privato. A tal fine si devono utilizzare le norme e le specifiche tecniche di cui al capitolo 1, paragrafo 3, lettere da e) a j).
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È necessario assicurare la comunicazione e lo scambio d'informazioni tra partner pubblici e privati nell'ambito dei RIS a fini logistici, conformemente alle procedure e alle specifiche tecniche concordate per i RIS.
- La riservatezza dei dati scambiati nell'ambito di un RIS deve essere garantita conformemente all'articolo 9 della direttiva RIS. Nel caso in cui le informazioni relative all'attività logistica siano fornite da sistemi gestiti da un'autorità competente, quest'ultima deve adottare i provvedimenti necessari per garantire la tutela della riservatezza delle informazioni commerciali. Quando si comunicano a terzi dati confidenziali si devono rispettare le norme in materia di riservatezza dei dati.
5.6. Informazioni relative al controllo del rispetto della legislazione
Il controllo del rispetto delle leggi consiste nel fare in modo che i testi legislativi applicabili in una determinata giurisdizione siano effettivamente applicati dalle persone che rientrano in quella giurisdizione. Per quanto riguarda la navigazione interna, i RIS contribuiscono a tale compito nei seguenti settori:
a) gestione dei movimenti transfrontalieri (ad esempio controllo delle persone da parte dei servizi d'immigrazione, dogane);
b) rispetto delle prescrizioni relative alla sicurezza del traffico;
c) rispetto delle prescrizioni relative alla protezione dell'ambiente.
6. PIANIFICAZIONE DEI RIS
6.1. Generalità
A norma dell'articolo 4 della direttiva RIS, gli Stati membri adottano tutte le misure necessarie per introdurre RIS nelle vie navigabili interne che rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 2, paragrafo 1, di detta direttiva. Gli Stati membri hanno inoltre la facoltà di applicare la direttiva alle vie navigabili interne e ai porti che non rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 2, paragrafo 1.
In generale, l'autorità competente interessata deve fornire consulenze e i fondi necessari per ottenere il livello tecnologico e di competenze necessario per il conseguimento degli obiettivi.
6.2. Competenze
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L'autorità competente è responsabile della programmazione dei RIS, della loro attuazione e del loro finanziamento, nella misura in cui i RIS sono collegati al traffico. Nel caso di RIS già esistenti, spetta all'autorità competente modificarne il campo d'applicazione qualora le circostanze lo richiedano.
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Ove abbiano un interesse comune nell'istituzione di un RIS in una zona specifica, due o più amministrazioni o autorità competenti possono decidere di istituire un RIS comune.
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È opportuno prestare attenzione alla possibilità di monitorare e mantenere i livelli desiderati di affidabilità e disponibilità dei RIS.
6.3. Responsabilità
La questione della responsabilità del rispetto delle linee guida RIS è importante e deve essere esaminata caso per caso conformemente alla legislazione nazionale. Di conseguenza, un'autorità responsabile di un RIS deve tenere conto delle eventuali ripercussioni di un incidente di navigazione, qualora i gestori di un RIS abbiano potuto commettere un errore nello svolgimento dei compiti loro affidati.
6.4. Procedura di programmazione
Nella tabella 6.4 sono illustrati i passaggi da seguire nella programmazione dello sviluppo e dell'introduzione di un RIS.
Tabella 6.4
Procedura di programmazione di un RIS
A. INCHIESTA PRELIMINARE
1. Descrizione e analisi della situazione attuale e futura della regione
a) Condizioni idrografiche, idrogeologiche e meteorologiche
b) Stato della via navigabile ad esempio dimensioni delle infrastrutture (conche, ponti, canali), visibilità lungo i canali navigabili, limitazioni specifiche (anse, passaggi stretti, secche, punti stretti e bassi), schemi di navigazione, restringimenti, orari di funzionamento delle conche
c) Situazione attuale e futura del traffico e dei trasporti numero di passeggeri, tonnellaggio e tipo di merci, composizione della flotta
d) Numero, tipo e impatto degli incidenti, compresa l'analisi delle conseguenze
e) Situazione giuridica autorità, normativa in materia di incidenti/catastrofi
f) Situazione regionale della gestione e dell'organizzazione ad esempio responsabili delle conche, società di gestione dei porti e dei terminali
g) Sistemi RIS esistenti
h) Altri problemi nella regione ad esempio ritardi
2. Obiettivi cfr. capitolo 4.3
3. Compiti cfr. capitolo 4.4
4. Servizi e funzioni da assicurare cfr. capitoli 4.5 e 4.6
5. Normativa richiesta
6. Prescrizioni relative alle applicazioni
7. Proposta per l'adozione di decisioni su procedure future
B. PROGETTAZIONE DELLE APPLICAZIONI
1. Progettazione di uno o più applicazioni RIS future
Breve descrizione, rappresentazione delle prestazioni e stima dei costi dei potenziali sistemi TI
a) Progettazione su una base funzionale funzioni interne ed esterne in base alla situazione locale
b) Traduzione della progettazione funzionale in una progettazione tecnica (sistemi)
c) Definizione dell'equipaggiamento necessario a bordo e a terra
2. Valutazione delle applicazioni RIS future
a) Valutazione del rischio ad esempio, tipo di rischio e valutazione su base comparativa
b) Efficienza del trasporto sulla base di un'analisi costi/benefici riduzione dei tempi di attesa dei natanti, maggiore affidabilità, riduzione della durata del viaggio, costi degli incidenti e dei ritardi
c) Studio d'impatto ambientale se del caso, per le tratte urbane e per il fiume
3. Struttura organizzativa della futura applicazione RIS
a) Responsabilità giuridica e base giuridica regionale
b) Autorità competente per la pianificazione e la realizzazione
c) Autorità RIS per la gestione autorità responsabile per lo svolgimento dei compiti
d) Infrastruttura e personale eventuale automazione totale, aspetti legati alla formazione
6.5. Formazione
Il corretto funzionamento dei RIS dipende dalla competenza e dall'esperienza del personale incaricato dello svolgimento dei compiti. L'assunzione, la selezione e la formazione del personale è indispensabile per disporre di un personale qualificato e in grado di garantire la sicurezza e l'efficienza delle operazioni di trasporto. Un personale così qualificato contribuirà a garantire che i vari compiti assegnati ai RIS siano svolti con tutte le cure richieste.
7. SVILUPPO PROGRESSIVO DEI RIS
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Nella tabella 7 è riportata una panoramica delle possibili fasi per l'attuazione delle varie componenti dei RIS.
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In determinati casi non è possibile formulare raccomandazioni generali riguardanti le soluzioni RIS a causa dell'esistenza di parametri soggetti a grandi variazioni.
Tabella 7
Possibile sviluppo progressivo delle varie componenti dei RIS
(in corsivo: sistemi testati, ma non ancora operativi)
8. PROCEDURE DI NORMALIZZAZIONE DEI RIS
- È opportuno elaborare tali specifiche tecniche in modo che siano compatibili con quelle che si applicano alla navigazione marittima per permettere il traffico misto negli estuari dei corsi d'acqua.
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È opportuno invitare tali organismi a partecipare e collaborare alla definizione e all'aggiornamento delle specifiche tecniche e delle norme (come già avviene).
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Gli organismi internazioni quali l'UN/ECE, la Commissione centrale per la navigazione sul Reno, la Commissione del Danubio e altri organismi analoghi in tutto il mondo sono invitati ad adottare o a raccomandare le specifiche tecniche definite in nell'ambito della direttiva RIS.
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Le autorità pubbliche nazionali sono invitate a certificare gli equipaggiamenti fabbricati conformemente alle specifiche tecniche definite nell'ambito della direttiva RIS.
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Le autorità pubbliche nazionali sono invitate ad avviare relazioni bilaterali o multilaterali per conseguire il massimo grado di armonizzazione possibile.
1 Direttiva 2005/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, relativa ai servizi armonizzati d'informazione fluviale (RIS) sulle vie navigabili interne della Comunità ( GU L 255 del 30.9.2005, pag. 152 ).
5 I risultati sono disponibili sul CD-Rom del Centro di ricerca sui trasporti (AVV), Rijkswaterstaat, P.O. Box 1031, 3000 BA Rotterdam, Paesi Bassi.
2 La relazione finale del 15 marzo 2003 sulla prova di funzionamento di ARGO con le informazioni relative alla profondità può essere scaricata dal sito Internet www.elwis.de alla voce «RIS-Telematikprojekte (ARGO)».
3 Informazioni sono disponibili presso il Centro di ricerca sui trasporti (AVV), Rijkswaterstaat, P.O. Box 1031, 3000 BA Rotterdam, Paesi Bassi.
4 I risultati sono disponibili presso il Centro di ricerca sui trasporti (AVV), Rijkswaterstaat, P.O. Box 1031, 3000 BA Rotterdam, Paesi Bassi.
Compito: gestione della conca
Ruolo: gestore della conca
Valuta
Decide
LIVELLO STRATEGICO
Pianificazione della conca a lungo termine
Valuta i tempi di attesa per i natanti in avvicinamento
Decide in base alla riapertura stimata e ai ritardi
Valuta la situazione della conca per il successivo ciclo di chiusura
Decide in base al tempo d’attesa stimato
LIVELLO TATTICO
Pianificazione della conca a breve termine
Sorveglia
Agisce
Valuta la priorità dei natanti e l’ordine di ingresso nella conca
Decide le priorità e la vasca della conca da utilizzare
Sorveglia le interruzioni delle conche vicine
Informa i naviganti della situazione dell’intera via navigabile
LIVELLO OPERATIVO
Sorveglia i natanti in avvicinamento da entrambe le direzioni
Informa i naviganti dei natanti in avvicinamento
Sorveglia i natanti in arrivo
Informa i naviganti per l’accesso alla conca