del 22 marzo 2007
concernente le specifiche tecniche relative agli avvisi ai naviganti di cui all’articolo 5 della direttiva 2005/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa ai servizi armonizzati d’informazione fluviale (RIS) sulle vie navigabili interne della Comunità
Preamble
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
vista la direttiva 2005/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai servizi armonizzati d’informazione fluviale (RIS) sulle vie navigabili interne della Comunità 1 , in particolare l’articolo 5,
considerando quanto segue:
(1) L’articolo 1 della direttiva 2005/44/CE dispone che siano sviluppati e realizzati dei servizi d’informazione fluviale (RIS) armonizzati, interoperabili ed aperti.
(2) L’articolo 5 della direttiva 2005/44/CE dispone che siano definite le specifiche tecniche relative agli avvisi ai naviganti.
(3) Le specifiche tecniche relative agli avvisi ai naviganti si devono basare sui principi tecnici stabiliti nell’allegato II della direttiva.
(4) Ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 2005/44/CE, le specifiche tecniche devono tenere debitamente conto delle attività delle organizzazioni internazionali competenti.
(5) In tale contesto, si deve inoltre tenere debitamente conto del lavoro svolto dal gruppo di esperti sugli avvisi ai naviganti, composto da rappresentanti delle autorità incaricate della realizzazione degli avvisi ai naviganti e da funzionari di altri enti statali, nonché da osservatori del settore.
(6) Le specifiche tecniche, oggetto del presente regolamento, corrispondono all’attuale livello della tecnica. È possibile che, alla luce delle esperienze acquisite nell’attuazione della direttiva 2005/44/CE e dei progressi della tecnica, in futuro le specifiche debbano essere modificate, conformemente al disposto dell’articolo 5, paragrafo 2, della medesima direttiva. Le eventuali modificazioni delle specifiche tecniche devono tenere debito conto del lavoro svolto dal gruppo di esperti sugli avvisi ai naviganti.
(7) Il progetto di specifiche tecniche è stato esaminato dal comitato di cui all’articolo 11 della direttiva 2005/44/CE.
(8) Le misure contemplate dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di cui all’articolo 11 della direttiva 2005/44/CE,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il presente regolamento fissa le specifiche tecniche relative agli avvisi ai naviganti. Le specifiche tecniche sono riportate nell’allegato.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea .
Final provisions
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 22 marzo 2007. Per la Commissione Jacques BARROT Vicepresidente
1 GU L 255 del 30.9.2005, pag. 152 .
INDICE
1. Introduzione 91
2. Standard dei dati 91
3. Informazioni idrometriche 92
4. Modalità di diffusione 92
5. Procedura per la modifica delle tavole di riferimento e dello schema XML degli avvisi ai naviganti 92
6. Struttura dei messaggi e impiego dei formati XML 93
6.1. Struttura degli avvisi ai naviganti 93
6.1.1. Generalità 93
6.1.2. Presentazione della definizione XML 94
6.1.3. Spiegazione dei marcatori (tag) 102
6.1.4. Spiegazione dei codici 102
6.1.4.1. Codici relativi all’oggetto degli avvisi ai naviganti 102
6.1.4.2. Spiegazione dei codici relativi al ghiaccio 104
6.1.4.3. Codifica della durata di restrizione 104
Appendice — Esempi per la compilazione degli avvisi ai naviganti 106
Tavole di riferimento 107
XML Schema (XML_v2_7.xsd) 162
ABBREVIAZIONI
1. INTRODUZIONE
Nelle pagine che seguono si illustrano le funzioni e i requisiti essenziali d’esercizio.
I servizi di informazione sulle vie navigabili (di seguito «FIS») forniscono informazioni geografiche, idrologiche e amministrative utilizzate dai comandanti e dai gestori di flotta per programmare, effettuare e sorvegliare il viaggio. I FIS forniscono informazioni dinamiche (quali ad esempio i livelli idrometrici, le previsioni relative ai fondali, ecc.) nonché statiche (ad esempio gli orari di esercizio delle conche e dei ponti) sull’uso e sullo stato dell’infrastruttura per la navigazione interna, facilitando le decisioni tattiche e strategiche relative alla navigazione.
Tradizionalmente i FIS sono forniti in forma, ad esempio, di segnaletica alla navigazione, avvisi ai naviganti su supporto cartaceo, bollettini via etere e mediante telefoni fissi presso le conche. La telefonia mobile basata sullo standard GSM ha schiuso nuove possibilità di comunicazione vocale e trasferimento di dati, ma non è tuttavia disponibile ovunque e in ogni momento. I FIS personalizzati possono essere forniti mediante servizio radiotelefonico sulle vie navigabili interne, servizi Internet o carte nautiche elettroniche (ad esempio ECDIS Interno con ENC).
Le seguenti specifiche tecniche per gli avvisi ai naviganti stabiliscono le norme per il trasferimento telematico di informazioni sulle vie navigabili attraverso servizi Internet.
La standardizzazione degli avvisi ai naviganti mira a:
— consentire la traduzione automatica del contenuto essenziale degli avvisi nelle lingue di tutti gli Stati partecipanti,
— fornire una struttura normalizzata dei dati di tutti gli Stati partecipanti, facilitando l’integrazione degli avvisi nei sistemi di pianificazione del viaggio,
— fornire uno standard per le informazioni idrometriche,
— assicurare la compatibilità degli avvisi ai naviganti con la struttura di dati dell’ECDIS interno, per agevolarne l’integrazione in tale sistema,
— agevolare lo scambio di dati tra i vari paesi,
— utilizzare un vocabolario uniforme abbinato a liste di codici.
Non sarà possibile standardizzare tutte le informazioni riportate negli avvisi ai naviganti. Parte di queste saranno trasmesse in forma di «testo libero», senza traduzione automatica. La parte standardizzata del testo dovrebbe comprendere tutte le informazioni che sono:
— importanti per la sicurezza della navigazione (ad esempiopiccolo natante affondato sul lato destro del canale navigabile del Danubio, al km 2 010),
— necessarie per la pianificazione del viaggio (ad esempiochiusura di conche, riduzione del tirante d’aria, ecc.).
Ulteriori informazioni (quale ad esempio la causa della chiusura della conca) possono essere introdotte in forma di testo libero.
2. STANDARD DEI DATI
Gli avvisi ai naviganti devono essere trasmessi conformemente alle indicazioni contenute alla sezione 6 (Definizione del messaggio XML).
La definizione del messaggio XML contiene una grande varietà di elementi, onde consentire un’estesa applicazione. Il messaggio è strutturato in elementi (delimitati da marcatori o tag), quali sezioni, gruppi, sottogruppi ed elementi dati. L’uso del testo libero negli elementi dati dovrebbe essere ridotto al minimo. Ove possibile, i dati sono codificati (standardizzati). La descrizione del messaggio XML definisce la struttura del messaggio e i codici. Nelle tavole di riferimento si riportano i codici standardizzati, il loro significato e la relativa traduzione in 23 lingue.
Il modello (template) XML, lo schema XML, per gli avvisi ai naviganti basato sulla definizione XML e i codici standardizzati, riporta la definizione completa di tutti gli elementi XML, compresi gli eventuali formati e i codici.
Per ottenere un messaggio XML leggibile dalla macchina, si devono compilare i campi vuoti dello schema XML (testo libero) e scegliere i codici desiderati dall’elenco fornito nello schema medesimo.
Le tavole di riferimento e il modello XML per gli avvisi ai naviganti sono reperibili nel sito della Commissione europea al seguente indirizzo: http://ec.europa.eu/transport/iw/index\_en.htm.
3. INFORMAZIONI IDROMETRICHE
Le informazioni relative al livello dell’acqua sono molto importanti sia per la pianificazione del viaggio sia per la sicurezza. Attualmente non esiste un standard comune di riferimento per le informazioni idrometriche (in Germania, ad esempio, si usa il GlW, «gleichwertiger Wasserstand», ovvero il livello idrometrico equivalente, mentre la Commissione del Danubio raccomanda la RNW, «Regulierungs-Niederwasser», ovvero il livello ordinario di magra, la cui definizione è lievemente diversa dallo standard tedesco. Nella maggior parte dei casi, il tirante d’aria si riferisce al livello di piena, ma talvolta è riferito al livello di magra. I dati idrometrici si basano su livelli sopra il mare variabili o su punti di riferimento particolari). Risulta pertanto impossibile inserire le informazioni idrometriche in sistemi automatizzati di calcolo dei tiranti d’aria e d’acqua.
Nelle tavole di riferimento per gli avvisi ai naviganti è riportato un elenco degli idrometri importanti per la navigazione fluviale con i relativi valori di riferimento. Le informazioni idrometriche nel messaggio possono prendere come riferimento lo zero dell’idrometro e i programmi informatici utilizzati dai natanti possono calcolare l’altezza assoluta utilizzando il dato di riferimento fornito nelle specifiche tecniche.
4. MODALITÀ DI DIFFUSIONE
Gli Stati membri assicurano la trasmissione degli avvisi ai naviganti conformemente alle suddette specifiche tecniche, in formato XML, scaricabile da Internet. Per consentire lo scaricamento di un documento specifico, occorre che i servizi Internet offrano la possibilità di selezionare:
— una sezione specifica della via navigabile (utilizzando le cifre identificative indicate nella tabella 1, incorporate nell’ID), oppure
— una parte specifica della via navigabile, definita dai punti chilometrici iniziali e finali del fiume (cifre indicative dell’ettometro del canale navigabile incorporate nell’ID, conformemente alla tabella 1),
— un periodo di validità (data d’inizio e data di fine, conformemente alla tabella 1),
— data di pubblicazione dell’avviso (data di pubblicazione conformemente alla tabella 1).
Gli avvisi rispondenti a questo standard possono inoltre essere trasmessi, ad esempio, mediante
— servizi WAP (Wireless Application Protocol),
— servizi e-mail.
Si raccomanda lo scambio di dati tra le autorità, le quali, qualora si avvalgono di questo standard, possono includere nei loro servizi gli avvisi ai naviganti emessi da altre autorità e Stati. Le parti che partecipano al progetto (autorità) possono concordare direttamente la procedura di trasmissione dei messaggi XML mediante servizi di mailing list (push) e Internet (pull).
5. PROCEDURA PER LA MODIFICA DELLE TAVOLE DI RIFERIMENTO E DELLO SCHEMA XML DEGLI AVVISI AI NAVIGANTI
Le proposte di modifica delle tavole di riferimento o dello schema XML devono essere inviate al presidente del gruppo di esperti sugli avvisi ai naviganti. Le proposte di modifica devono essere motivate.
Il presidente trasmette la proposta ai membri del gruppo di esperti e alla Commissione europea.
In sede di gruppo di esperti sugli avvisi ai naviganti, si applica la procedura di modifica prevista dal regolamento interno del gruppo medesimo.
La Commissione europea esamina la proposta di modifica conformemente alle procedure stabilite dalla direttiva RIS. In tale contesto, tiene debitamente conto del lavoro del gruppo di esperti.
Qualora la modifica sia approvata, le tavole di riferimento e lo schema XML aggiornati sono pubblicati dalla Commissione europea al seguente indirizzo Internet: http://ec.europa.eu/transport/iw/index\_en.htm.
6. STRUTTURA DEI MESSAGGI E IMPIEGO DEI FORMATI XML
Nella presente sezione si illustrano la struttura e i formati applicabili agli avvisi elettronici standardizzati ai naviganti.
6.1. Struttura degli avvisi ai naviganti
6.1.1. Generalità
Le informazioni contenute negli avvisi ai naviganti sono articolate nei seguenti elementi:
— identificazione del messaggio,
— messaggi relativi al ghiaccio.
Figura 1
Struttura del messaggio relativo agli avvisi ai naviganti
avviso ai naviganti
identificazione del messaggio
messaggio sul traffico e sull’idrovia
messaggi di tipo idrometrico
messaggi relativi al ghiaccio
canale navigabile (tratto)
canale navigabile (tratto)
oggetto (punto)
oggetto (punto)
2
coordinate geografiche (punto inizio/punto fine)
1
O..N
coordinate geografiche
1
1..N
coordinate geografiche
2
1..N
coordinate geografiche (punto inizio/punto fine)
O..N
restrizione
dimensione
condizioni del ghiaccio
Il messaggio standardizzato in formato XML è articolato pertanto in quattro diverse sezioni:
-
identificazione del messaggio;
-
messaggi concernenti il canale navigabile e il traffico;
-
messaggi di tipo idrometrico;
-
messaggi relativi al ghiaccio.
Solitamente, per ogni messaggio si compilano solo due sezioni: la sezione di identificazione e una tra le seguenti sezioni: messaggio concernente il canale navigabile e il traffico, messaggio di tipo idrometrico o messaggio relativo al ghiaccio (non è consentito combinare più sezioni codificando informazioni pertinenti a sezioni diverse).
La sezione relativa al canale navigabile e al traffico contiene restrizioni relative o ad un tratto di canale navigabile o ad un oggetto. Gli avvisi ai naviganti possono riguardare un canale navigabile o un oggetto geografico (punto). Qualora il messaggio si riferisca ad un oggetto, va indicata la sezione del canale navigabile interessata utilizzando la sezione «canale navigabile», ma senza i dati relativi alle restrizioni.
Qualora l’avviso contenga diverse restrizioni per diversi gruppi di utenti o diversi elementi informativi concernenti diverse restrizioni, ci si può avvalere di più sezioni del messaggio concernente il canale navigabile e il traffico utilizzando lo stesso numero.
La sezione dei messaggi di tipo idrometrico contiene le rilevazioni di un oggetto, solitamente un idrometro.
La sezione relativa ai messaggi relativi al ghiaccio è riservata a informazioni sulle condizioni del ghiaccio e sul tratto di canale navigabile interessato.
6.1.2. Presentazione della definizione XML
Questa sezione offre un quadro della definizione del messaggio codificato in XML. All’indirizzo http://ec.europa.eu/transport/iw/index\_en.htm si può consultare uno schema XML di avviso ai naviganti, contenente la definizione completa di tutti gli elementi XML, compresi i possibili formati.
Tabella 1
Definizione XML
6.1.3. Spiegazione dei marcatori (tag)
Il significato dei diversi marcatori utilizzati nella definizione XML è riportato alla pagina «Tags» delle tavole di riferimento per avvisi ai naviganti, reperibili all’indirizzo: http://ec.europa.eu/transport/iw/index\_en.htm.
6.1.4. Spiegazione dei codici
Il significato dei diversi codici usati nella definizione XML è riportato nelle tavole di riferimento per gli avvisi ai naviganti, reperibili all’indirizzo: http://ec.europa.eu/transport/iw/index\_en.htm. I formati e i possibili valori di tutti gli elementi XML sono descritti nello schema XML per gli avvisi ai naviganti, reperibile all’indirizzo: http://ec.europa.eu/transport/iw/index\_en.htm.
— Gli avvisi ai naviganti sono suddivisi in due categorie: URGENTI e NON URGENTI. Gli avvisi urgenti contengono sempre una restrizione al traffico fluviale. Devono pertanto figurare una o più voci della sezione «restrizioni» . Se il messaggio non contiene alcun dato nella sezione « restrizioni » significa che non è urgente.
— Per quanto riguarda le coordinate della latitudine e longitudine si utilizza il sistema di riferimento cartografico WGS 84. I valori devono essere espressi in gradi e minuti, obbligatoriamente fino al terzo decimale, ma di preferenza fino al quarto decimale (dd mm.mmmm N, ddd mm.mmmm E).
— Nei campi numerici, i decimali sono indicati con un punto (.). Per le migliaia non si usano separatori.
— Le uniche unità di misura ammesse sono i cm, m 3 /s, h, km/h e kW.
— Per i canali navigabili non è prevista una sezione per gli oggetti. Per questi ultimi (ponti, ecc.) si deve invece includere la sezione di canale navigabile interessata.
— Per l’identificativo (ID) univoco si utilizza il codice di localizzazione stabilito in base alle specifiche tecniche del sistema elettronico di segnalazione navale (electronic ship reporting).
6.1.4.1. Codici relativi all’oggetto degli avvisi ai naviganti
Nei paragrafi che seguono si illustrano il significato e le situazioni indicate dai diversi codici di oggetto.
Interruzione
Nel caso in cui non sia possibile alcuna forma di navigazione:
— impossibilità di transito in tutte le vasche della conca,
— impossibilità di transito attraverso tutte le campate navigabili del ponte,
— impossibilità di transito lungo un punto specifico del canale navigabile,
— impossibilità di transito in una sezione indicata del canale navigabile.
Limitazione al transito
Nel caso in cui la navigazione sia possibile solo in modo limitato:
— attraverso una o più vasche della conca, con almeno una vasca aperta,
— attraverso una o più campate navigabili di un ponte, con almeno una campata accessibile,
— attraverso un punto preciso del canale navigabile, con una parte del canale navigabile accessibile.
Ritardo
Nel caso in cui si verifichi un’ostruzione, di durata limitata, in corrispondenza di un ponte, di una conca o di un tratto, di cui si indica la data e l’ora d’inizio e di fine.
Ad esempio: ritardo di non oltre 2 ore il 13 novembre tra le 08:00 e le 17:00.
Codifica
Sospensione del servizio
Nel caso in cui un ponte mobile non sia in esercizio per la durata precisata. Tale periodo dovrebbe situarsi nel normale orario di esercizio.
La sospensione del servizio di una conca si configura come «Interruzione» o «Ritardo».
Il messaggio «Sospensione del servizio» riferito ad un ponte mobile significa che è ancora possibile passare sotto il ponte. Diversamente, si deve utilizzare l’indicazione «Interruzione».
Servizio modificato
Nel caso in cui il normale orario d’esercizio di una conca o di un ponte venga modificato.
Solitamente si riferisce ad una riduzione dell’orario di esercizio, a causa di lavori, piuttosto che ad una sua estensione.
La riduzione dell’orario di esercizio di una conca solitamente comporta un’ostruzione.
Se, ad esempio, il normale orario di esercizio della conca è dalle ore 06:00 alle 20:00, e l’orario viene limitato alla fascia oraria compresa tra le ore 10:00 e 14:00, si indica una limitazione al transito nell’orario compreso tra le ore 06:00 e 10:00 ed un’altra limitazione al transito tra le ore 14:00 e 20:00.
La riduzione dell’orario di esercizio di un ponte solitamente si configura come una «Sospensione del servizio».
Lunghezza del natante
Nel caso in cui in un determinato punto la lunghezza massima ammessa dei natanti sia ridotta.
Solitamente questo caso si verifica in corrispondenza delle conche dimensionate per natanti di classe inferiore.
Larghezza massima della via navigabile
Nel caso in cui in determinati punti la larghezza massima utile per i natanti in transito si riduca.
Tale caso si verifica durante lavori in corrispondenza di una conca o di un ponte.
Questo oggetto va usato qualora la larghezza del canale navigabile si riduca, anche nel caso in cui ciò non influisca sulla larghezza massima utile della via navigabile.
Altezza del natante dal pelo dell’acqua
Nel caso in cui in determinati punti l’altezza massima consentita per i natanti in transito sia ridotta.
Tirante d’aria
Nel caso in cui il tirante d’aria sia localmente ridotto a causa ad esempio di impalcature per lavori di manutenzione.
Pescaggio del natante
Nel caso in cui in determinati punti sia ammesso un pescaggio inferiore per i natanti in transito.
Tirante d’acqua
Nel caso in cui la profondità minima del fondale registrata subisca una variazione. Questo non incide sul pescaggio massimo.
Divieto di ormeggio
Nel caso in cui in un determinato punto del canale navigabile non sia consentito l’ormeggio.
Segnaletica modificata
Nel caso in cui vi siano delle modifiche alla segnaletica lungo il canale navigabile, quali boe, gavitelli, luci, pannelli, ecc.
Lavori
Altre attività lungo il canale navigabile o nei suoi pressi, che non rientrano tra gli oggetti già menzionati.
Dragaggio
Attività di dragaggio per le quali non si può utilizzare alcuno degli oggetti menzionati.
Esercitazioni
Esercitazioni militari per le quali non si possono utilizzare gli oggetti già menzionati.
Manifestazioni
Eventi (gare di canottaggio, fuochi d’artificio, ecc.) durante i quali non si può usare alcuno degli oggetti già menzionati.
Annuncio
Qualsiasi altro avviso per il quale non ci si può avvalere di alcuno degli altri oggetti (preordinati).
Annullamento di avviso
Il messaggio deve essere diffuso con lo stesso numero sequenziale del messaggio originale.
Qualora per una segnalazione si abbia la scelta tra diversi oggetti, si deve optare per la restrizione sul traffico fluviale.
6.1.4.2. Spiegazione dei codici relativi al ghiaccio
Il significato dei codici relativi al ghiaccio usati nella definizione XML è illustrato nelle tavole di riferimento degli avvisi ai naviganti, consultabili all’indirizzo http://ec.europa.eu/transport/iw/index\_en.htm.
Lo spessore indicato nella colonna 2 (ice_condition_code) indica unicamente un valore medio. La descrizione deve essere usata per scegliere il codice rispondente ad una situazione specifica.
6.1.4.3. Codifica della durata di restrizione
La durata delle restrizioni deve essere registrata utilizzando:
— date_start ,
— date_end ,
— time_start ,
— time_end ,
— interval_code .
Vista l’importanza della durata delle restrizioni per la pianificazione del viaggio, i periodi di restrizione debbono essere registrati come negli esempi seguenti:
Esempio illustrativo della redazione di un avviso ai naviganti
Nell’esempio che segue, il testo standard fornito dalla maschera figura in caratteri normali, mentre il contenuto della segnalazione è evidenziato in grigio. Le sezioni facoltative appaiono racchiuse tra parentesi quadre.
Avviso ai naviganti
È disponibile un nuovo avviso ai naviganti per [la via navigabile Danubio in] Austria nella lingua originale tedesca, redatto da BMVIT, Polizia fluviale [il 10 giugno 2003 alle 11:10]:
Il messaggio relativo alla via navigabile e al traffico n. 89/00 dell’anno 2003, [pubblicato da Servizio di sorveglianza fluviale e portuale Hainburg] riguardante il dragaggio [a seguito di depositi di sabbia] vale dal 7 ottobre 2003 al 25 ottobre 2003 per tutti i natanti in tutte le direzioni].
[Ulteriori informazioni sono reperibili via Internet, www.via-donau.org.] oppure
[Vi è inoltre l’obbligo di diffusione via VHF canale 16.]
[Nei giorni lavorativi dal 7 ottobre 2003 al 25 ottobre 2003 tra le 06:00 e le 19:00] la restrizione riportata qui di seguito si riferisce alla via navigabile Danubio, Furt Orth, dal km 1902 000 al km 1902 600: tirante d’acqua [210 cm riferito al livello di magra fissato dalla Commissione del Danubio] lungo il lato sinistro della via navigabile.
[[Giorni lavorativi dal 7 ottobre 2003 al 25 ottobre 2003 tra le 06:00 e le 19:00] la restrizione qui riportata vale per la conca Greifenstein, km 1950 000: lunghezza disponibile [200 cm rispetto al livello idrometrico di magra equivalente] lungo il lato sinistro della via navigabile.
Testo complementare nella lingua nazionale: [xxxx]
Messaggio relativo ai livelli idrometrici
Questo messaggio è valido per l’idrometro Kienstock [periodo compreso tra il 10 giugno 2003 e l’11 giugno 2003].
Tutti i valori si riferiscono allo zero dell’idrometro di riferimento.
Il dato rilevato relativo al livello dell’acqua il 10 giugno 2003 alle 10:00 è pari a 197 cm.
[L’escursione rispetto all’ultimo dato misurato è pari a + 15 cm]. [Attualmente lo sbarramento è chiuso] e la [navigazione si svolge in regime normale.]
[Stando alle previsioni il livello dell’acqua l’11 giugno 2003 alle 12:00 sarà pari a 205 cm].
Messaggio relativo al ghiaccio
Il presente messaggio è valido per la via navigabile Danubio [tra il 3 dicembre 2003 e il 5 dicembre 2003].
Il 3 dicembre 2003 alle 0:00 la navigazione registrava [sottili lastre galleggianti di ghiaccio] [La navigazione è normale.] [La sezione è navigabile]
TAVOLE DI RIFERIMENTO
Explanation of tags
Barrage_code
Communication_code
Country_code
Direction_code
Indication_code
Interval_code
Language_code
Limitation_code
Measure_code
Position_code
Reason_code
Reference_code
Regime_code
Reporting_code
Subject_code
Target_group_code
Type_code
Ice_condition_code
Ice_accessibility_code
Ice_classification_code
Ice_situation_code
Gauges
XML Schema (XML_v2_7.xsd)