del 19 aprile 2007
concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran
Preamble
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 60 e 301,
vista la posizione comune 2007/140/PESC del Consiglio, del 27 febbraio 2007, concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran 1 ,
vista la proposta della Commissione,
considerando quanto segue:
(1) Il 23 dicembre 2006 il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha adottato la risoluzione 1737(2006) [«UNSCR 1737(2006)»] in cui decideva che l’Iran avrebbe dovuto sospendere senza indugio tutte le attività connesse con l’arricchimento e il ritrattamento, così come i lavori su tutti i progetti riguardanti l’acqua pesante, e adottare determinate misure richieste dal Consiglio dei governatori dell’Agenzia internazionale per l’energia atomica («AIEA»), cosa che il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ritiene indispensabile per rassicurare circa il carattere esclusivamente pacifico del programma nucleare iraniano. Nell’intento di convincere l’Iran ad ottemperare a questa decisione vincolante, il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha deciso che tutti gli Stati membri delle Nazioni Unite devono applicare un certo numero di misure restrittive.
(2) In linea con l’UNSCR 1737(2006), la posizione comune 2007/140/PESC prevede una serie di misure restrittive nei confronti dell’Iran, tra cui restrizioni all’esportazione e all’importazione di beni e tecnologie che potrebbero contribuire ad attività connesse con l’arricchimento, il ritrattamento o l’acqua pesante o allo sviluppo di sistemi di lancio di armi nucleari, un divieto riguardante la prestazione di servizi connessi, un divieto riguardante gli investimenti connessi ai beni e alle tecnologie in questione, un divieto riguardante l’acquisto dei beni e delle tecnologie suddetti dall’Iran e il congelamento dei fondi e delle risorse economiche di persone, entità e organismi che partecipano, sono direttamente associati o danno il loro sostegno alle attività o allo sviluppo suddetti.
(3) Poiché tali misure rientrano nell’ambito di applicazione del trattato che istituisce la Comunità europea, la loro attuazione richiede una normativa comunitaria, nella misura in cui esse riguardano la Comunità, al fine di garantirne l’applicazione uniforme da parte degli operatori economici di tutti gli Stati membri.
(4) Il presente regolamento deroga alla normativa comunitaria vigente che prevede norme generali sulle esportazioni nei paesi terzi e sulle importazioni dai paesi terzi, in particolare il regolamento (CE) n. 1334/2000 del Consiglio, del 22 giugno 2000, che istituisce un regime comunitario di controllo delle esportazioni di prodotti e tecnologie a duplice uso 2 , nella misura in cui il presente regolamento contempla gli stessi prodotti e tecnologie.
(5) Per motivi di opportunità, la Commissione dovrebbe essere autorizzata a pubblicare l’elenco dei beni e delle tecnologie vietati e le relative modifiche eventualmente adottate dal comitato per le sanzioni o dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, nonché a modificare l’elenco delle persone, delle entità e degli organismi i cui fondi e le cui risorse economiche dovrebbero essere congelati in base a decisioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite o del Comitato per le sanzioni.
(6) Quanto alla procedura per redigere e modificare l’elenco di cui all’articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento, il Consiglio dovrebbe esercitare esso stesso le corrispondenti competenze d’esecuzione tenuto conto degli obiettivi dell’UNSCR 1737(2006), in particolare il contenimento dello sviluppo da parte dell’Iran di tecnologie sensibili a sostegno dei suoi programmi nucleari e missilistici, nonché della natura sensibile, in termini di proliferazione, delle attività intraprese da persone e entità che sostengono tali programmi.
(7) Gli Stati membri dovrebbero fissare le sanzioni applicabili in caso di violazione delle disposizioni del presente regolamento. Tali sanzioni dovrebbero essere proporzionate, effettive e dissuasive.
(8) Il presente regolamento dovrebbe entrare in vigore il giorno della pubblicazione per garantire l’efficacia delle misure ivi contemplate,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Solo ai fini del presente regolamento, si applicano le seguenti definizioni:
a) «comitato per le sanzioni»: il comitato del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite istituito a norma del punto 18 dell’UNSCR 1737(2006);
b) «assistenza tecnica»: qualsiasi ausilio tecnico connesso a riparazione, sviluppo, fabbricazione, assemblaggio, prova, manutenzione o qualsiasi altro servizio tecnico e che può assumere tra l’altro le seguenti forme: istruzione, pareri, formazione, trasmissione di conoscenze operative o di competenze o servizi di consulenza, comprese le forme verbali di assistenza;
c) «beni»: prodotti, materiali e attrezzature;
d) «tecnologie»: il software;
e) «investimento»: l’acquisizione o l’aumento di una partecipazione in imprese, compresa l’acquisizione integrale di tali imprese e l’acquisizione di azioni e di titoli a carattere partecipativo;
f) «servizi di intermediazione»: le attività di persone, entità e società che agiscono da intermediari acquistando, vendendo o disponendo il trasferimento di beni e tecnologie o che negoziano o organizzano transazioni che comportano il trasferimento di beni o tecnologie;
h) «congelamento di fondi»: il divieto di movimentazione, trasferimento, modifica, utilizzo o gestione dei fondi o di accesso ad essi così da modificarne il volume, l’importo, la collocazione, la proprietà, il possesso, la natura, la destinazione o qualsiasi altro cambiamento che consente l’uso dei fondi, compresa la gestione di portafoglio;
i) «risorse economiche»: le attività di qualsiasi tipo, materiali o immateriali, mobili o immobili, che non sono fondi ma che possono essere utilizzate per ottenere fondi, beni o servizi;
j) «congelamento di risorse economiche»: il divieto del loro utilizzo al fine di ottenere fondi, beni o servizi in qualsiasi modo, compresi, a titolo meramente esemplificativo, la vendita, l’affitto o la costituzione di diritti reali di garanzia;
k) «territorio della Comunità»: i territori degli Stati membri cui si applica il trattato, alle condizioni ivi stabilite, compreso lo spazio aereo.
Articolo 2
È vietato:
b) partecipare, consapevolmente e deliberatamente, ad attività aventi l’obiettivo o il risultato di eludere il divieto di cui alla lettera a).
Articolo 3
1. Occorre un’autorizzazione preventiva per vendere, fornire, trasferire o esportare, direttamente o indirettamente, i beni e le tecnologie elencati nell’allegato II, originari o meno della Comunità, a qualunque persona fisica o giuridica, entità o organismo in Iran o per un uso in Iran.
2. Figurano nell’allegato II i beni e le tecnologie non contemplati dall’allegato I, che potrebbero contribuire ad attività connesse con l’arricchimento, il ritrattamento o l’acqua pesante o allo sviluppo di sistemi di lancio di armi nucleari o all’esercizio di attività connesse ad altre questioni su cui l’Agenzia internazionale per l’energia atomica (AIEA) ha espresso preoccupazione o che ha identificato come questioni in sospeso.
3. Gli esportatori forniscono alle autorità competenti tutte le pertinenti informazioni necessarie per la loro domanda di autorizzazione di esportazione.
4. Le autorità competenti degli Stati membri, indicate nei siti web elencati nell’allegato III, non autorizzano la vendita, la fornitura, il trasferimento o l’esportazione dei beni o delle tecnologie di cui all’allegato II se risulta loro che tali operazioni contribuirebbero a una delle seguenti attività: a) attività connesse con l’arricchimento, il ritrattamento o l’acqua pesante in Iran; b) sviluppo di sistemi di lancio di armi nucleari da parte dell’Iran; o c) esercizio da parte dell’Iran di attività connesse con altre questioni su cui l’AIEA ha espresso preoccupazione o che ha identificato come questioni in sospeso.
5. Conformemente alle condizioni di cui al paragrafo 3, le autorità competenti degli Stati membri, indicate nei siti web elencati nell’allegato III, possono annullare, sospendere, modificare o revocare un’autorizzazione da esse già rilasciata.
6. Qualora rifiutino di rilasciare un’autorizzazione o in caso di annullamento, sospensione, limitazione sostanziale o revoca dell’autorizzazione, a norma del paragrafo 4, gli Stati membri ne informano gli altri Stati membri e la Commissione e comunicano loro le informazioni pertinenti, nel rispetto delle disposizioni sulla riservatezza delle informazioni di cui al regolamento (CE) n. 515/97 del Consiglio, del 13 marzo 1997, relativo alla mutua assistenza tra le autorità amministrative degli Stati membri e alla collaborazione tra queste e la Commissione per assicurare la corretta applicazione delle normative doganale e agricola 3 .
7. Prima che uno Stato membro rilasci un’autorizzazione di esportazione che è stata negata da un altro Stato membro o da altri Stati membri a norma del paragrafo 4, per una transazione essenzialmente identica e per la quale il diniego è ancora valido, esso prima consulta lo Stato membro o gli Stati membri che avevano emesso il diniego di cui ai paragrafi 5 e 6. Se, a seguito delle consultazioni, lo Stato membro interessato decide di rilasciare l’autorizzazione, esso ne informa gli altri Stati membri e la Commissione, fornendo tutte le informazioni pertinenti per giustificare la sua decisione.
Articolo 4
È vietato acquistare, importare o trasportare dall’Iran i beni e le tecnologie elencati nell’allegato I, indipendentemente dalla loro origine.
Articolo 5
1. È vietato: a) fornire, direttamente o indirettamente, assistenza tecnica o servizi di intermediazione pertinenti ai beni e alle tecnologie elencati nell’allegato I, nonché alla fornitura, alla fabbricazione, alla manutenzione e all’impiego dei beni elencati nell’allegato I, a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità o organismo in Iran o per un uso in Iran; b) fornire investimenti a imprese che partecipano in Iran alla fabbricazione dei beni e delle tecnologie elencati nell’allegato I; c) fornire, direttamente o indirettamente, finanziamenti o assistenza finanziaria pertinenti ai beni e alle tecnologie elencati nell’allegato I, in particolare sovvenzioni, prestiti e assicurazione crediti all’esportazione, per la vendita, la fornitura, il trasferimento o l’esportazione di detti beni e tecnologia ovvero la fornitura della relativa assistenza tecnica a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità o organismo in Iran o per un uso in Iran; d) partecipare, consapevolmente e deliberatamente, ad attività aventi l’obiettivo o il risultato di eludere i divieti di cui alle lettere a), b) e c).
2. La fornitura di: a) assistenza tecnica o servizi di intermediazione pertinenti ai beni e alle tecnologie elencate nell’allegato II, nonché alla fornitura, alla fabbricazione, alla manutenzione e all’impiego di detti beni e tecnologie direttamente o indirettamente, a qualunque persona, entità o organismo in Iran o per un uso in Iran; b) investimenti a imprese che partecipano in Iran alla fabbricazione dei beni e delle tecnologie elencati nell’allegato II; c) finanziamenti o assistenza finanziaria pertinente ai beni e alle tecnologie di cui all’allegato II, compresi in particolare sovvenzioni, prestiti e assicurazione crediti all’esportazione, per la vendita, la fornitura, il trasferimento o l’esportazione di detti beni e tecnologie ovvero la fornitura della relativa assistenza tecnica, direttamente o indirettamente, a qualunque persona, entità o organismo in Iran o per un uso in Iran; è soggetta all’autorizzazione dell’autorità competente dello Stato membro interessato.
3. Le autorità competenti degli Stati membri, indicate nei siti web elencati nell’allegato III, non autorizzano transazioni di cui al paragrafo 2, se risulta loro che l’azione contribuirebbe a una delle seguenti attività: a) attività dell’Iran connesse con l’arricchimento, il ritrattamento o l’acqua pesante; b) lo sviluppo di sistemi di lancio di armi nucleari da parte dell’Iran; oppure c) l’esercizio da parte dell’Iran di attività connesse con altre questioni su cui l’AIEA ha espresso preoccupazione o che ha identificato come questioni in sospeso.
Articolo 6
Le autorità competenti degli Stati membri, indicate nei siti web elencati nell’allegato III, possono concedere, alle condizioni che ritengono appropriate, un’autorizzazione per le transazioni connesse con beni e tecnologie, assistenza, servizi di investimento o di intermediazione di cui all’articolo 2, o all’articolo 5, paragrafo 1, qualora il comitato per le sanzioni abbia accertato preventivamente, caso per caso, che la transazione non contribuirebbe allo sviluppo di tecnologie a sostegno delle attività nucleari dell’Iran sensibili in termini di proliferazione né allo sviluppo di sistemi di lancio di armi nucleari, anche quando tali beni e tecnologie, assistenza, servizi di investimento o di intermediazione siano destinati a scopi alimentari, agricoli, medici o altri scopi umanitari, a condizione che:
a) il contratto per la fornitura dei beni o delle tecnologie, o per la prestazione di assistenza, preveda adeguate garanzie in merito ai destinatari finali; e
b) l’Iran si sia impegnato a non usare i beni o le tecnologie in questione oppure, a seconda dei casi, la relativa assistenza, in attività nucleari sensibili in termini di proliferazione o per lo sviluppo di sistemi di lancio di armi nucleari.
Articolo 7
1. Sono congelati tutti i fondi e le risorse economiche appartenenti, posseduti, detenuti o controllati dalle persone, entità o organismi di cui all’allegato IV. Figurano nell’allegato IV le persone, le entità e gli organismi designati dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite o dal comitato per le sanzioni a norma del punto 12 dell’UNSCR 1737(2006).
2. Sono congelati tutti i fondi e le risorse economiche appartenenti, posseduti, detenuti o controllati dalle persone, entità o organismi di cui all’allegato V. Figurano nell’allegato V le persone fisiche e giuridiche, le entità e gli organismi non menzionati nell’allegato IV che, a norma dell’articolo 5, paragrafo 1, lettera b), della posizione comune 2007/140/PESC, sono stati riconosciuti: a) partecipare, essere direttamente associati o dare il loro sostegno ad attività nucleari dell’Iran sensibili in termini di proliferazione; oppure b) partecipare, essere direttamente associati o dare il loro sostegno allo sviluppo di sistemi di lancio di armi nucleari dell’Iran; oppure c) agire per conto o sotto la direzione di una persona, di un’entità o di un organismo di cui alle lettere a) o b); oppure d) essere persone giuridiche, entità o organismi posseduti o controllati da una persona, un’entità o un organismo di cui alle lettere a) o b), anche con mezzi illeciti.
3. Nessun fondo o risorsa economica è messo a disposizione, direttamente o indirettamente, delle persone fisiche o giuridiche, delle entità o degli organismi di cui agli allegati IV e V o utilizzato a loro beneficio.
4. È vietato partecipare, consapevolmente e deliberatamente, ad attività aventi l’obiettivo o il risultato di eludere, direttamente o indirettamente, le misure di cui ai paragrafi 1, 2 e 3.
Articolo 8
In deroga all’articolo 7, le autorità competenti degli Stati membri, indicate nei siti web elencati nell’allegato III, possono autorizzare che taluni fondi o risorse economiche congelati siano sbloccati a condizione che:
a) i fondi o le risorse economiche siano oggetto di un vincolo di natura giudiziaria, amministrativa o arbitrale sorto prima del 23 dicembre 2006 o di una decisione di natura giudiziaria, amministrativa o arbitrale resa prima di tale data;
b) i fondi o le risorse economiche vengano usati esclusivamente per soddisfare i crediti garantiti da tale vincolo o riconosciuti validi da tale decisione, entro i limiti fissati dalle leggi e dai regolamenti applicabili che disciplinano i diritti dei creditori;
c) il vincolo o la decisione non vada a favore di una delle persone, delle entità o degli organismi di cui agli allegati IV o V;
d) il riconoscimento che il vincolo o la decisione non è contrario all’ordine pubblico dello Stato membro interessato; e
e) se si applica l’articolo 7, paragrafo 1, lo Stato membro abbia notificato il vincolo o la decisione al comitato per le sanzioni.
Articolo 9
In deroga all’articolo 7, e purché un pagamento da parte di una persona, di un’entità o di un organismo di cui agli allegati IV o V sia dovuto in forza di un contratto, di un accordo o di un obbligo concluso o sorto per la persona, l’entità o l’organismo in questione prima della data in cui tale persona, entità o organismo è stata/o designata/o dal comitato per le sanzioni, dal Consiglio di sicurezza o dal Consiglio, le autorità competenti degli Stati membri, indicate nei siti web elencati nell’allegato III, possono autorizzare, alle condizioni che ritengono appropriate, che taluni fondi o risorse economiche congelati siano sbloccati purché:
b) se si applica l’articolo 7, paragrafo 1, lo Stato membro interessato abbia informato il comitato per le sanzioni di questa decisione e della sua intenzione di concedere un’autorizzazione, e il comitato per le sanzioni non abbia sollevato obiezioni in merito entro dieci giorni lavorativi dalla notifica; e
c) se si applica l’articolo 7, paragrafo 2, lo Stato membro interessato abbia informato della decisione dell’autorità competente e della sua intenzione di concedere un’autorizzazione gli altri Stati membri e la Commissione almeno due settimane prima del rilascio dell’autorizzazione.
Articolo 10
1. In deroga all’articolo 7, le autorità competenti degli Stati membri, indicate nei siti web elencati nell’allegato III, possono autorizzare, alle condizioni che ritengono appropriate, che taluni fondi o risorse economiche congelati siano sbloccati o messi a disposizione purché: a) abbiano stabilito che i fondi o le risorse economiche in questione sono: i) necessari per soddisfare i bisogni fondamentali delle persone elencate negli allegati IV o V e dei loro familiari dipendenti, compresi i pagamenti relativi a generi alimentari, affitti o garanzie ipotecarie, medicinali e cure mediche, imposte, premi assicurativi e utenza di servizi pubblici; ii) destinati esclusivamente al pagamento di onorari ragionevoli e al rimborso delle spese sostenute per la prestazione di servizi legali; o iii) destinati esclusivamente al pagamento di diritti o di spese connessi alla normale gestione o alla custodia dei fondi o delle risorse economiche congelati; e b) se l’autorizzazione riguarda una persona, un’entità o un organismo di cui all’allegato IV, lo Stato membro interessato abbia informato il comitato per le sanzioni di questa decisione e della sua intenzione di concedere un’autorizzazione, e il comitato per le sanzioni non abbia sollevato obiezioni in merito entro cinque giorni lavorativi dalla notifica.
2. In deroga all’articolo 7, le autorità competenti degli Stati membri, indicate nei siti web elencati nell’allegato III, possono autorizzare che taluni fondi o risorse economiche congelati siano sbloccati o messi a disposizione, dopo aver stabilito che i fondi o le risorse economiche in questione sono necessari per coprire spese straordinarie, a condizione che: a) se l’autorizzazione riguarda una persona, un’entità o un organismo di cui all’allegato IV, lo Stato membro interessato abbia comunicato tale decisione al comitato per le sanzioni e quest’ultimo l’abbia approvata; e b) se l’autorizzazione riguarda una persona, un’entità o un organismo di cui all’allegato V, l’autorità competente abbia notificato alle altre autorità competenti degli Stati membri e alla Commissione, almeno due settimane prima dell’autorizzazione, i motivi per i quali essa ritiene che debba essere concessa una determinata autorizzazione.
3. Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione dell’eventuale autorizzazione concessa ai sensi dei paragrafi 1 e 2.
Articolo 11
1. L’articolo 7, paragrafo 3, non osta a che gli enti finanziari o creditizi della Comunità accreditino sui conti congelati fondi trasferiti da terzi verso i conti della persona fisica o giuridica, dell’entità o dell’organismo che figurano nell’elenco, purché tali versamenti siano anch’essi congelati. Gli enti finanziari o creditizi informano tempestivamente le autorità competenti riguardo a tali transazioni.
2. L’articolo 7, paragrafo 3, non si applica al versamento sui conti congelati di: a) interessi o altri profitti dovuti su detti conti; o b) pagamenti dovuti nell’ambito di contratti, accordi o obblighi conclusi o sorti prima del 23 dicembre 2006; purché tali interessi, altri profitti e pagamenti siano congelati a norma dell’articolo 7, paragrafi 1 e 2.
Articolo 12
1. Il congelamento di fondi e risorse economiche, o il rifiuto di rendere disponibili fondi o risorse economiche, se effettuato ritenendo in buona fede che tale azione sia conforme al presente regolamento, non comporta alcun genere di responsabilità per la persona fisica o giuridica, l’entità o l’organismo che lo attua, né per i suoi direttori o dipendenti, a meno che non si dimostri che i fondi e le risorse economiche sono stati congelati o trattenuti in seguito a negligenza.
2. I divieti di cui all’ articolo 5, paragrafo 1, lettera c), e all’articolo 7, paragrafo 3, non comportano alcun genere di responsabilità per le persone fisiche o giuridiche o le entità interessate se esse non sapevano, e non avevano alcun motivo ragionevole di sospettare, che le loro azioni avrebbero violato tali divieti.
Articolo 13
1. Fatte salve le norme applicabili in materia di relazioni, riservatezza e segreto professionale, le persone fisiche e giuridiche, le entità e gli organismi sono tenuti a: a) fornire immediatamente qualsiasi informazione atta a facilitare il rispetto del presente regolamento, quali i dati relativi ai conti e agli importi congelati a norma dell’articolo 7, alle autorità competenti degli Stati membri, indicate nei siti Web elencati nell’allegato III, in cui risiedono o sono situati e a trasmettere tali informazioni, direttamente o attraverso gli Stati membri, alla Commissione; b) collaborare con le autorità competenti, indicate nei siti web elencati nell’allegato III, per qualsiasi verifica di tali informazioni.
2. Le ulteriori informazioni ricevute direttamente dalla Commissione sono messe a disposizione dello Stato membro interessato.
3. Le informazioni fornite o ricevute ai sensi del presente articolo sono utilizzate unicamente per i fini per i quali sono state fornite o ricevute.
Articolo 14
La Commissione e gli Stati membri si informano immediatamente delle misure adottate ai sensi del presente regolamento e si comunicano tutte le informazioni pertinenti in loro possesso riguardanti il presente regolamento, in particolare quelle relative a problemi di violazione e di applicazione delle norme e alle sentenze pronunciate dagli organi giurisdizionali nazionali.
Articolo 15
1. La Commissione: a) modifica l’allegato I sulla base di decisioni adottate dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite o dal comitato per le sanzioni; b) modifica l’allegato III sulla base delle informazioni fornite dagli Stati membri; c) modifica l’allegato IV sulla base di decisioni adottate dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite o dal comitato per le sanzioni.
2. Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, redige, riesamina e modifica l’elenco delle persone, entità o organismi di cui all’articolo 7, paragrafo 2, in conformità delle decisioni adottate dal Consiglio riguardo all’allegato II della posizione comune 2007/140/PESC. L’elenco di cui all’allegato V è riesaminato periodicamente e almeno ogni dodici mesi.
3. Il Consiglio motiva dettagliatamente le decisioni adottate a norma del paragrafo 2 e le rende note alle persone, alle entità e agli organismi interessati.
Articolo 16
1. Gli Stati membri stabiliscono norme sulle sanzioni applicabili alle violazioni del presente regolamento e adottano tutte le misure necessarie per garantirne l’attuazione. Le sanzioni devono essere effettive, proporzionate e dissuasive.
2. Gli Stati membri notificano senza indugio tali norme alla Commissione dopo l’entrata in vigore del presente regolamento, così come ogni successiva modifica.
Articolo 17
1. Gli Stati membri designano le autorità competenti di cui al presente regolamento e le identificano nei siti web elencati nell’allegato III o attraverso gli stessi.
2. Gli Stati membri informano la Commissione in merito alle loro autorità competenti senza indugio dopo l’entrata in vigore del presente regolamento e le notificano ogni successiva modifica.
Articolo 18
Il presente regolamento si applica:
a) nel territorio della Comunità;
b) a bordo di tutti gli aeromobili o di tutti i natanti sotto la giurisdizione di uno Stato membro;
c) a qualsiasi cittadino di uno Stato membro che si trovi all’interno o all’esterno del territorio della Comunità;
d) a qualsiasi persona giuridica, entità o organismo costituito conformemente alla legislazione di uno Stato membro;
e) a qualsiasi persona giuridica, entità o organismo relativamente ad attività economiche esercitate interamente o parzialmente all’interno della Comunità.
Articolo 19
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea .
Final provisions
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Lussemburgo, addì 19 aprile 2007. Per il Consiglio La presidente Brigitte ZYPRIES
1 GU L 61 del 28.2.2007, pag. 49 .
2 GU L 159 del 30.6.2000, pag. 1 . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 394/2006 ( GU L 74 del 13.3.2006, pag. 1 ).
3 GU L 82 del 22.3.1997, pag. 1 . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 807/2003 ( GU L 122 del 16.5.2003, pag. 36 ).
Beni e tecnologie di cui all’articolo 2
Nota:
Nei limiti del possibile, i prodotti indicati nel presente allegato sono definiti facendo riferimento all’elenco dei prodotti a duplice uso di cui all’allegato I del regolamento (CE) n. 1334/2000. Qualora un prodotto del presente allegato non sia identico a un prodotto dell’allegato del regolamento suddetto, il numero di riferimento ripreso dall’elenco dei prodotti a duplice uso è preceduto da «ex» e fa fede la descrizione dei beni o delle tecnologie che figura nel presente allegato.
I.A. Beni
…
I.B. Tecnologie
…
Prodotti e tecnologie di cui all’articolo 3
Note:
1. Salvo disposizione contraria, i numeri di riferimento utilizzati nella colonna intitolata «Descrizione» si riferiscono alle descrizioni dei prodotti e delle tecnologie a duplice uso di cui all’allegato I del regolamento (CE) n. 1334/2000.
2. Un numero di riferimento nella colonna intitolata «Prodotto collegato di cui all’allegato I del regolamento (CE) n. 394/2006» sta ad indicare che le caratteristiche del prodotto figurante nella colonna «Descrizione» esulano dai parametri stabiliti nella descrizione della voce relativa ai prodotti a duplice uso cui fa riferimento.
3. Per le definizioni dei termini tra ‧virgolette singole‧ si veda la nota tecnica relativa alla voce in questione.
4. Per le definizioni dei termini tra "virgolette doppie" si veda l’allegato I del regolamento (CE) n. 394/2006 del Consiglio.
II.A. Prodotti
A0 Materiali nucleari, impianti e apparecchiature
A1 Materiali, prodotti chimici, «microrganismi» e «tossine»
A2 Trattamento e lavorazione dei materiali
A3 Materiali elettronici
A6 Sensori e laser
A7 Materiale avionico e di navigazione
II.B. TECNOLOGIE
Siti web per informazioni sulle autorità competenti di cui all’articolo 3, paragrafi 4 e 5, all’articolo 5, paragrafo 3, agli articoli 6, 8, 9, all’articolo 10, paragrafi 1 e 2, all’articolo 13, paragrafo 1, e all’articolo 17 e indirizzo per le notifiche alla Commissione europea
BELGIO
http://www.diplomatie.be/eusanctions
BULGARIA
http://www.mfa.government.bg
REPUBBLICA CECA
http://www.mfcr.cz/mezinarodnisankce
DANIMARCA
http://www.um.dk/da/menu/Udenrigspolitik/FredSikkerhedOgInternationalRetsorden/Sanktioner/
GERMANIA
http://www.bmwi.de/BMWi/Navigation/Aussenwirtschaft/Aussenwirtschaftsrecht/embargos.html
ESTONIA
http://web-visual.vm.ee/est/kat\_622/
GRECIA
http://www.ypex.gov.gr/www.mfa.gr/en-US/Policy/Multilateral+Diplomacy/International+Sanctions/
SPAGNA
www.mae.es/es/MenuPpal/Asuntos/Sanciones+Internacionales
FRANCIA
http://www.diplomatie.gouv.fr/autorites-sanctions/
IRLANDA
http://www.dfa.ie/un\_eu\_restrictive\_measures\_ireland/competent\_authorities
ITALIA
http://www.esteri.it/UE/deroghe.html
CIPRO
http://www.mfa.gov.cy/sanctions
LETTONIA
http://www.mfa.gov.lv/en/security/4539
LITUANIA
http://www.urm.lt
LUSSEMBURGO
http://www.mae.lu/sanctions
UNGHERIA
http://www.kulugyminiszterium.hu/kum/hu/bal/nemzetkozi\_szankciok.htm
MALTA
http://www.doi.gov.mt/EN/bodies/boards/sanctions\_monitoring.asp
PAESI BASSI
http://www.minbuza.nl/sancties
AUSTRIA
http://www.bmeia.gv.at/view.php3?f\_id=12750&LNG=en&version=
POLONIA
http://www.msz.gov.pl
PORTOGALLO
http://www.min-nestrangeiros.pt
ROMANIA
http://www.mae.ro/index.php?unde=doc&id=32311&idlnk=1&cat=3
SLOVENIA
http://www.mzz.gov.si/si/zunanja\_politika/mednarodna\_varnost/omejevalni\_ukrepi/
SLOVACCHIA
http://www.foreign.gov.sk
FINLANDIA
http://formin.finland.fi/kvyhteistyo/pakotteet
SVEZIA
REGNO UNITO
http://www.fco.gov.uk/competentauthorities
Indirizzo per le notifiche alla Commissione europea
Commissione europea
DG Relazioni esterne
Direzione A. Piattaforma di crisi e coordinamento politico per la PESC
Unità A.2. Gestione delle crisi e prevenzione dei conflitti
CHAR 12/106
B-1049 Bruxelles/Brussel (Belgio)
E-mail: relex-sanctions@ec.europa.eu
Tel. (32-2) 295 55 85, (32-2) 299 11 76
Fax (32-2) 299 08 73
Elenco delle persone, delle entità e degli organismi di cui all’articolo 7, paragrafo 1
Elenco delle persone, delle entità e degli organismi di cui all’articolo 7, paragrafo 2