32007R0479•Regolamento (CE) n. 479/2007 della Commissione, del 27 aprile 2007 , che modifica il regolamento (CE) n. 2076/2005 che fissa disposizioni transitorie per l’attuazione dei regolamenti del Parlamento europeo e del Consiglio (CE) n. 853/2004, (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 e che modifica i regolamenti (CE) n. 853/2004 e (CE) n. 854/2004 (Testo rilevante ai fini del SEE )
32007R0479Regulation1 mag 2007
del 27 aprile 2007
che modifica il regolamento (CE) n. 2076/2005 che fissa disposizioni transitorie per l’attuazione dei regolamenti del Parlamento europeo e del Consiglio (CE) n. 853/2004, (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 e che modifica i regolamenti (CE) n. 853/2004 e (CE) n. 854/2004
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale 1 , in particolare l’articolo 9,
visto il regolamento (CE) n. 854/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche per l’organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano 2 , in particolare l’articolo 16,
considerando quanto segue:
(1) Il regolamento (CE) n. 2076/2005 della Commissione 3 fissa disposizioni transitorie per l’attuazione dei regolamenti (CE) n. 853/2004, (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio.
(2) L’articolo 6 del regolamento (CE) n. 2074/2005 della Commissione 4 prevede modelli di certificati sanitari per le importazioni di taluni prodotti d’origine animale specificati nel regolamento (CE) n. 853/2004. Tali prodotti, elencati nell’allegato VI del regolamento (CE) n. 2074/2005, sono cosce di rana e lumache, gelatina, collagene, prodotti della pesca, molluschi bivalvi vivi, miele e altri prodotti apicoli.
(3) L’articolo 7, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 2076/2005 prevede una deroga rispetto all’allegato VI del regolamento (CE) n. 2074/2005 per i prodotti di cui a tale allegato per i quali sono stati rilasciati certificati d’importazione conformi alla normativa comunitaria armonizzata in vigore prima dell’1 gennaio 2006, nei casi in cui sia applicabile, e alle normative nazionali attuate dagli Stati membri prima di tale data, negli altri casi, e che possono essere importati nella Comunità fino al 1 o maggio 2007.
(4) Per evitare perturbazioni negli scambi e difficoltà amministrative ai punti d’ingresso nella Comunità dovute al recente adattamento del sistema di certificazione per paesi terzi al nuovo regime di certificazione introdotto dal regolamento (CE) n. 2074/2005, per le importazioni nella Comunità dei prodotti di cui all’allegato VI di tale regolamento, sarà possibile usare, tra il 1 o maggio 2007 e il 30 giugno 2007, i certificati rilasciati ai sensi del precedente regime di certificazione e firmati prima del 1 o maggio 2007.
(5) L’olio di pesce è compreso nella definizione dei prodotti della pesca. I requisiti specifici di produzione e commercializzazione dell’olio di pesce per il consumo umano sono fissati nell’allegato III del regolamento (CE) n. 853/2004. D’altra parte, l’articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2076/2005 prevede una deroga rispetto a tale allegato fino al 31 ottobre 2007 per le imprese che in paesi terzi producano olio di pesce destinato al consumo umano. Occorrono perciò disposizioni transitorie che, fino al 31 dicembre 2007, permettano di importare tali prodotti nella Comunità accompagnati da certificati, rilasciati in base a norme nazionali applicabili prima dell’entrata in vigore del regolamento (CE) n. 1664/2006 della Commissione.
(6) L’articolo 17 del regolamento (CE) n. 2076/2005 permette a taluni paesi terzi che non hanno ancora subito un controllo comunitario di esportare verso la Comunità, a certe condizioni, molluschi bivalvi vivi e prodotti della pesca. Tali prodotti devono essere accompagnati dai modelli di certificati sanitari di cui alle decisioni della Commissione 95/328/CE 5 e 96/333/CE 6 , attestanti solo aspetti di sanità pubblica. A fini di polizia sanitaria, i modelli di certificati sanitari vanno completati con i certificati introdotti dal regolamento (CE) n. 2074/2005 comprendenti gli aspetti sia di sanità pubblica che di salute degli animali. Per ragioni di chiarezza e di certezza giuridica e per ridurre l’onere amministrativo, ci si potrà perciò riferire solo ai certificati introdotti dal regolamento (CE) n. 2074/2005.
(7) Il regolamento (CE) n. 2076/2005 va modificato di conseguenza,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Il regolamento (CE) n. 2076/2005 è modificato come segue:
| 1) | All’articolo 7, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente: «4. In deroga all’allegato VI del regolamento (CE) 2074/2005: a) i prodotti di cui a tale allegato, per i quali sia stato rilasciato un certificato conforme alla normativa comunitaria armonizzata in vigore prima del 1 o gennaio 2006, nei casi in cui sia applicabile, e alle normative nazionali attuate dagli Stati membri prima di tale data, negli altri casi, debitamente compilato e firmato prima del 1 o maggio 2007, possono essere importati nella Comunità fino al 30 giugno 2007; b) l’olio di pesce per il quale sia stato rilasciato un certificato conforme alle norme nazionali applicabili prima dell’entrata in vigore del regolamento (CE) n. 2074/2005 della Commissione, debitamente compilato e firmato prima del 31 ottobre 2007, può essere importato nella Comunità fino al 31 dicembre 2007.» | a) | i prodotti di cui a tale allegato, per i quali sia stato rilasciato un certificato conforme alla normativa comunitaria armonizzata in vigore prima del 1 o gennaio 2006, nei casi in cui sia applicabile, e alle normative nazionali attuate dagli Stati membri prima di tale data, negli altri casi, debitamente compilato e firmato prima del 1 o maggio 2007, possono essere importati nella Comunità fino al 30 giugno 2007; | b) | l’olio di pesce per il quale sia stato rilasciato un certificato conforme alle norme nazionali applicabili prima dell’entrata in vigore del regolamento (CE) n. 2074/2005 della Commissione, debitamente compilato e firmato prima del 31 ottobre 2007, può essere importato nella Comunità fino al 31 dicembre 2007.» |
|---|---|---|---|---|---|
| a) | i prodotti di cui a tale allegato, per i quali sia stato rilasciato un certificato conforme alla normativa comunitaria armonizzata in vigore prima del 1 o gennaio 2006, nei casi in cui sia applicabile, e alle normative nazionali attuate dagli Stati membri prima di tale data, negli altri casi, debitamente compilato e firmato prima del 1 o maggio 2007, possono essere importati nella Comunità fino al 30 giugno 2007; | ||||
| b) | l’olio di pesce per il quale sia stato rilasciato un certificato conforme alle norme nazionali applicabili prima dell’entrata in vigore del regolamento (CE) n. 2074/2005 della Commissione, debitamente compilato e firmato prima del 31 ottobre 2007, può essere importato nella Comunità fino al 31 dicembre 2007.» |
| 2) | «b): L’autorità competente dello Stato membro importatore garantirà che questi prodotti importati siano commercializzati solo sul proprio mercato interno o su mercati interni che consentano importazioni identiche e» | «b) | L’autorità competente dello Stato membro importatore garantirà che questi prodotti importati siano commercializzati solo sul proprio mercato interno o su mercati interni che consentano importazioni identiche e» |
|---|---|---|---|
| «b) | L’autorità competente dello Stato membro importatore garantirà che questi prodotti importati siano commercializzati solo sul proprio mercato interno o su mercati interni che consentano importazioni identiche e» |
| 3) | «c): L’autorità competente del paese terzo o del territorio adotta provvedimenti atti a garantire che a partire dal 31 ottobre 2007 questi prodotti importati siano accompagnati dai modelli di certificati sanitari di cui all’allegato VI del regolamento (CE) n. 2074/2005. Questi prodotti per i quali è stato rilasciato un certificato debitamente completato e firmato in base alle norme nazionali applicabili prima del 31 ottobre 2007 possono comunque essere importati nella Comunità fino al 31 dicembre 2007.» | «c) | L’autorità competente del paese terzo o del territorio adotta provvedimenti atti a garantire che a partire dal 31 ottobre 2007 questi prodotti importati siano accompagnati dai modelli di certificati sanitari di cui all’allegato VI del regolamento (CE) n. 2074/2005. Questi prodotti per i quali è stato rilasciato un certificato debitamente completato e firmato in base alle norme nazionali applicabili prima del 31 ottobre 2007 possono comunque essere importati nella Comunità fino al 31 dicembre 2007.» |
|---|---|---|---|
| «c) | L’autorità competente del paese terzo o del territorio adotta provvedimenti atti a garantire che a partire dal 31 ottobre 2007 questi prodotti importati siano accompagnati dai modelli di certificati sanitari di cui all’allegato VI del regolamento (CE) n. 2074/2005. Questi prodotti per i quali è stato rilasciato un certificato debitamente completato e firmato in base alle norme nazionali applicabili prima del 31 ottobre 2007 possono comunque essere importati nella Comunità fino al 31 dicembre 2007.» |
Il presente regolamento entra in vigore il 1 o maggio 2007.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 27 aprile 2007. Per la Commissione Markos KYPRIANOU Membro della Commissione
1 GU L 139 del 30.4.2004, pag. 55 ; rettifica nella GU L 226 del 25.6.2004, pag. 22 . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1791/2006 del Consiglio ( GU L 363 del 20.12.2006, pag. 1 ).
2 GU L 139 del 30.4.2004, pag. 206 ; rettifica nella GU L 226 del 25.6.2004, pag. 83 . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1791/2006.
3 GU L 338 del 22.12.2005, pag. 83 . Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1666/2006 ( GU L 320 del 18.11.2006, pag. 47 ).
4 GU L 338 del 22.12.2005, pag. 27 . Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1664/2006 ( GU L 320 del 18.11.2006, pag. 13 ).
5 GU L 191 del 12.8.1995, pag. 32 . Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2004/109/CE ( GU L 32 del 5.2.2004, pag. 17 ).
6 GU L 127 del 25.5.1996, pag. 33 . Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2004/119/CE ( GU L 36, 7.2.2004, pag. 56 ).
; rettifica nella . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1791/2006 del Consiglio (). ↩ ↩2
; rettifica nella . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1791/2006. ↩ ↩2
. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1666/2006 (). ↩ ↩2
. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1664/2006 (). ↩ ↩2
. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2004/109/CE (). ↩ ↩2
. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2004/119/CE (). ↩ ↩2
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"title": "Règlement (CE) n o 479/2007 de la Commission du 27 avril 2007 modifiant le règlement (CE) n o 2076/2005 portant dispositions d'application transitoires des règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) n o 853/2004, (CE) n o 854/2004 et (CE) n o 882/2004, et modifiant les règlements (CE) n o 853/2004 et (CE) n o 854/2004 (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE )",
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