32007R0529•Regolamento (CE) n. 529/2007 della Commissione, dell' 11 maggio 2007 , relativo all'apertura e alla gestione di un contingente tariffario per l'importazione di carni bovine congelate del codice NC 0202 e di prodotti del codice NC 02062991 (dal 1 o luglio 2007 al 30 giugno 2008 )
32007R0529Regulation15 mag 2007
dell'11 maggio 2007
relativo all'apertura e alla gestione di un contingente tariffario per l'importazione di carni bovine congelate del codice NC 0202 e di prodotti del codice NC 0206 29 91 (dal 1 o luglio 2007 al 30 giugno 2008)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il trattato di adesione della Bulgaria e della Romania,
visto l’atto di adesione della Bulgaria e della Romania, in particolare l'articolo 41, primo comma,
visto il regolamento (CE) n. 1254/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine 1 , in particolare l’articolo 32, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
(1) L’elenco CXL dell’Organizzazione mondiale del commercio (OMC) prevede l’apertura, da parte della Comunità, di un contingente tariffario annuo per l’importazione di 53 000 tonnellate di carni bovine congelate del codice NC 0202 e di prodotti del codice NC 0206 29 91 (numero d’ordine 09.4003). Occorre definire le modalità di applicazione del contingente per l'anno contingentale 2007/2008 che inizia il 1 o luglio 2007.
(2) In applicazione dell'articolo 29, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1254/1999, le importazioni verso la Comunità devono essere gestite mediante titoli di importazione. È tuttavia opportuno gestire il contingente considerato mediante l’attribuzione di diritti di importazione in una prima fase e il successivo rilascio dei titoli di importazione in una seconda fase, secondo quanto disposto all'articolo 6, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1301/2006 della Commissione, del 31 agosto 2006, recante norme comuni per la gestione dei contingenti tariffari per l’importazione di prodotti agricoli soggetti a un regime di titoli di importazione 2 . In questo modo, gli operatori cui sono stati attribuiti diritti di importazione avranno la possibilità di decidere, nel corso del periodo contingentale, il momento in cui desiderano presentare domanda di titoli d'importazione in funzione dei loro flussi di scambi effettivi. Il medesimo regolamento limita il periodo di validità dei titoli all'ultimo giorno del periodo contingentale.
(3) È opportuno applicare ai titoli d’importazione rilasciati a norma del presente regolamento il regolamento (CE) n. 1445/95 della Commissione, del 26 giugno 1995, che stabilisce le modalità d’applicazione del regime dei titoli d’importazione e di esportazione nel settore delle carni bovine e che abroga il regolamento (CEE) n. 2377/80 3 e il regolamento (CE) n. 1291/2000 della Commissione, del 9 giugno 2000, che stabilisce le modalità comuni d’applicazione del regime dei titoli d’importazione, di esportazione e di fissazione anticipata relativi ai prodotti agricoli 4 , fatte salve le deroghe eventualmente necessarie.
(4) Il contingente 2006/2007 è stato gestito secondo le disposizioni del regolamento (CE) n. 704/2006 della Commissione, dell'8 maggio 2006, relativo all'apertura e alla gestione di un contingente tariffario per le carni bovine congelate del codice NC 0202 e i prodotti del codice NC 0206 29 91 (dal 1 o luglio 2006 al 30 giugno 2007) 5 . Tale regolamento ha stabilito un metodo di gestione basato su un criterio che valuta i risultati delle importazioni in modo da garantire che il contingente sia attribuito a operatori professionisti in grado di importare carni bovine senza indebite speculazioni.
(5) L’applicazione di questo metodo ha dato risultati positivi ed è perciò opportuno mantenere lo stesso metodo di gestione per il contingente relativo al periodo dal 1 o luglio 2007 al 30 giugno 2008. Occorre pertanto definire un periodo di riferimento per le importazioni ammissibili la cui durata consenta di disporre di risultati rappresentativi, ma anche sufficientemente recenti e indicativi dell’andamento degli scambi commerciali.
(6) Al fine di garantire condizioni eque di concorrenza per tutti i richiedenti della Comunità deve essere disposta una misura transitoria relativa alle importazioni in Bulgaria e in Romania effettuate prima del 31 dicembre 2006. Le domande presentate devono includere la prova, ritenuta soddisfacente dalle autorità nazionali competenti, che tali importazioni utilizzate come quantitativo di riferimento ai fini del presente contingente sono originarie di stabilimenti e paesi terzi o parti di paesi terzi di cui all'articolo 9 della decisione 79/542/CEE del Consiglio 6 , all'articolo 8, paragrafo 1, della direttiva 2002/99/CE del Consiglio 7 e agli articoli 11 e 12 del regolamento (CE) n. 854/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio 8 .
(7) Il regolamento (CE) n. 1301/2006 stabilisce in particolare le modalità relative alle domande di diritti di importazione, ai richiedenti e al rilascio di titoli d'importazione. Le disposizioni del regolamento (CE) n. 1301/2006 devono applicarsi, a decorrere dal 1 o luglio 2007, ai titoli rilasciati ai sensi del presente regolamento, fatte salve eventuali condizioni aggiuntive stabilite dal presente regolamento.
(8) Per evitare operazioni speculative, è necessario fissare una cauzione relativa ai diritti d’importazione per ciascun richiedente nell’ambito del contingente.
(9) Al fine di obbligare gli operatori a chiedere titoli d’importazione per tutti i diritti d’importazione loro assegnati, occorre stabilire che tale obbligo costituisce un’esigenza principale ai sensi del regolamento (CEE) n. 2220/85 della Commissione, del 22 luglio 1985, recante fissazione delle modalità comuni di applicazione del regime delle cauzioni per i prodotti agricoli 9 .
(10) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
1. Per il periodo dal 1 o luglio 2007 al 30 giugno 2008 è aperto un contingente tariffario di 53 000 tonnellate, in peso di carne disossata, per l'importazione di carni bovine congelate del codice NC 0202 e i prodotti del codice NC 0206 29 91 . Il contingente tariffario reca il numero d’ordine 09.4003.
2. Il dazio della tariffa doganale comune applicabile al contingente di cui al paragrafo 1 è fissato al 20 % ad valorem.
1. Il contingente tariffario d'importazione di cui all'articolo 1, paragrafo 1, è gestito mediante l’attribuzione di diritti di importazione in una prima fase e il successivo rilascio dei titoli di importazione in una seconda fase.
2. Salvo disposizioni contrarie del presente regolamento, si applicano le disposizioni dei regolamenti (CE) n. 1445/95, (CE) n. 1291/2000 e (CE) n. 1301/2006.
Ai fini del presente regolamento:
a) 100 chilogrammi di carne non disossata equivalgono a 77 chilogrammi di carne disossata;
b) per «carne congelata» si intende la carne che, al momento dell’introduzione nel territorio doganale della Comunità, è presentata congelata con una temperatura interna pari o inferiore a – 12 °C.
1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1301/2006, gli operatori che hanno richiesto diritti di importazione devono dimostrare che un quantitativo di carni bovine di cui ai codici NC 0201 , 0202 , 0206 10 95 oppure 0206 29 91 è stato importato dagli stessi operatori o per loro conto a norma delle disposizioni doganali pertinenti tra il 1 o maggio 2006 e il 30 aprile 2007 (di seguito «quantitativo di riferimento»).
2. Una società nata dalla fusione di società che abbiano realizzato ciascuna importazioni di riferimento può utilizzare tali quantitativi di riferimento come base per la presentazione della domanda.
3. Nei casi in cui il quantitativo di riferimento si riferisce alle importazioni in Bulgaria e in Romania effettuate prima del 31 dicembre 2006, gli operatori che hanno richiesto diritti di importazione devono dimostrare che le importazioni sono originarie di stabilimenti e paesi terzi o parti di paesi terzi di cui all'articolo 9 della decisione 79/542/CEE, all'articolo 8, paragrafo 1, della direttiva 2002/99/CE e agli articoli 11 e 12 del regolamento (CE) n. 854/2004. Le autorità nazionali competenti stabiliscono le prove documentali con cui può essere comprovato il rispetto delle condizioni di cui al primo comma.
1. Le domande di diritti d'importazione devono essere presentate entro le ore 13 (ora di Bruxelles) del 1 o giugno 2007. Il quantitativo totale oggetto delle domande di diritti d'importazione presentate nel corso del periodo contingentale non può superare i quantitativi di riferimento del richiedente. Le domande non conformi a questa regola sono respinte dalle autorità competenti.
2. Insieme alla domanda di diritti d'importazione dev'essere depositata una cauzione pari a 6 EUR/100 kg di peso equivalente di carne disossata.
3. Entro le ore 13 (ora di Bruxelles) del terzo venerdì successivo al termine del periodo per la presentazione delle domande di cui al paragrafo 1, gli Stati membri notificano alla Commissione i quantitativi totali richiesti.
1. I diritti d'importazione vengono attribuiti a partire dal settimo e non oltre il sedicesimo giorno lavorativo successivo al termine del periodo di notifica di cui all'articolo 5, paragrafo 3.
2. Se dall’applicazione del coefficiente di attribuzione di cui all’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1301/2006 risultano meno diritti d’importazione da assegnare rispetto a quelli per i quali sono state presentate domande, la cauzione costituita ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 2, del presente regolamento viene immediatamente svincolata in proporzione.
1. L'immissione in libera pratica dei quantitativi attribuiti nel quadro del contingente di cui all'articolo 1, paragrafo 1, è subordinata alla presentazione di un titolo d'importazione.
2. Le domande di titoli di importazione devono riguardare l'intero quantitativo attribuito. Tale obbligo costituisce un'esigenza principale ai sensi dell'articolo 20, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2220/85.
1. Il richiedente può presentare la domanda di titolo d’importazione soltanto nello Stato membro in cui ha chiesto e ottenuto diritti d’importazione nell’ambito del contingente di cui all’articolo 1, paragrafo 1. Ciascun titolo d’importazione rilasciato comporta una riduzione corrispondente dei diritti d’importazione ottenuti e la cauzione costituita ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 2, viene immediatamente svincolata in proporzione.
2. I titoli di importazione sono rilasciati dietro domanda presentata a nome e per conto dell’operatore che ha ottenuto i diritti di importazione.
3. Le domande di titolo ed i titoli d'importazione recano: a) nella casella 16, l'indicazione di uno dei seguenti gruppi di codici NC: — 0202 10 00 , 0202 20 — 0202 30 , 0206 29 91 ; b) nella casella 20, il numero d'ordine del contingente (09.4003) e una delle diciture di cui all'allegato del presente regolamento.
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea .
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, l'11 maggio 2007. Per la Commissione Mariann FISCHER BOEL Membro della Commissione
1 GU L 160 del 26.6.1999, pag. 21 . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1913/2005 ( GU L 307 del 25.11.2005, pag. 2 ).
2 GU L 238 dell'1.9.2006, pag. 13 . Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 289/2007 ( GU L 78 del 17.3.2007, pag. 17 ).
3 GU L 143 del 27.6.1995, pag. 35 . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1965/2006 ( GU L 408 del 30.12.2006, pag. 26 ; rettifica nella GU L 47 del 16.2.2007, pag. 21 ).
4 GU L 152 del 24.6.2000, pag. 1 . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1913/2006 ( GU L 365 del 21.12.2006, pag. 52 ).
5 GU L 122 del 9.5.2006, pag. 8 . Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1965/2006.
6 GU L 146 del 14.6.1979, pag. 15 . Decisione modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 1791/2006 ( GU L 363 del 20.12.2006, pag. 1 ).
7 GU L 18 del 23.1.2003, pag. 11 .
8 GU L 139 del 30.4.2004, pag. 206 ; rettifica nella GU L 226 del 25.6.2004, pag. 83 . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1791/2006.
9 GU L 205 del 3.8.1985, pag. 5 . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1913/2006.
Diciture di cui all’articolo 8, paragrafo 3, lettera b)
| — | In bulgaro | : | Замразено говеждо или телешко месо [Регламент (ЕО) № 529/2007] |
|---|---|---|---|
| — | In spagnolo | : | Carne de vacuno congelada [Reglamento (CE) n o 529/2007] |
| — | In ceco | : | Zmrazené maso hovězího skotu (nařízení (ES) č. 529/2007) |
| — | In danese | : | Frosset oksekød (forordning (EF) nr. 529/2007) |
| — | In tedesco | : | Gefrorenes Rindfleisch (Verordnung (EG) Nr. 529/2007) |
| — | In estone | : | Külmutatud veiseliha (määrus (EÜ) nr 529/2007) |
| — | In greco | : | Κατεψυγμένο βόειο κρέας [κανονισμός (EK) αριθ. 529/2007] |
| — | In inglese | : | Frozen meat of bovine animals (Regulation (EC) No 529/2007) |
| — | In francese | : | Viande bovine congelée [Règlement (CE) n o 529/2007] |
| — | In italiano | : | Carni bovine congelate [Regolamento (CE) n. 529/2007] |
| — | In lettone | : | Saldēta liellopu gaļa (Regula (EK) Nr. 529/2007) |
| — | In lituano | : | Sušaldyta galvijų mėsa (Reglamentas (EB) Nr. 529/2007) |
| — | In ungherese | : | Szarvasmarhafélék húsa fagyasztva (529/2007/EK rendelet) |
| — | In maltese | : | Laħam iffriżat ta’ annimali bovini (Regolament (KE) Nru 529/2007) |
| — | In neerlandese | : | Bevroren rundvlees (Verordening (EG) nr. 529/2007) |
| — | In polacco | : | Mięso wołowe mrożone (Rozporządzenie (WE) nr 529/2007) |
| — | In portoghese | : | Carne de bovino congelada [Regulamento (CE) n. o 529/2007] |
| — | In rumeno | : | Carne de vită congelată [Regulamentul (CE) nr. 529/2007] |
| — | In slovacco | : | Mrazené hovädzie mäso [Nariadenie (ES) č. 529/2007] |
| — | In sloveno | : | Zamrznjeno goveje meso (Uredba (ES) št. 529/2007) |
| — | In finlandese | : | Jäädytettyä naudanlihaa (asetus (EY) N:o 529/2007) |
| — | In svedese | : | Fryst kött av nötkreatur (förordning (EG) nr 529/2007) |
. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1913/2005 (). ↩ ↩2
. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 289/2007 (). ↩ ↩2
. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1965/2006 (; rettifica nella ). ↩ ↩2
. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1913/2006 (). ↩ ↩2
. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1965/2006. ↩ ↩2
. Decisione modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 1791/2006 (). ↩ ↩2
; rettifica nella . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1791/2006. ↩ ↩2
. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1913/2006. ↩ ↩2
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