del 14 maggio 2007
recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari nel settore del pollame
Preamble
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CEE) n. 2777/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del pollame 1 , in particolare l'articolo 6, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
(1) Nel quadro dell'Organizzazione mondiale del Commercio, la Comunità si è impegnata ad aprire contingenti tariffari per alcuni prodotti del settore del pollame. Occorre pertanto stabilire le modalità di applicazione per la gestione di questi contingenti.
(2) Salvo disposizione contraria del presente regolamento, devono essere applicati il regolamento (CE) n. 1291/2000 della Commissione, del 9 giugno 2000, che stabilisce le modalità comuni d'applicazione del regime dei titoli d'importazione, di esportazione e di fissazione anticipata relativi ai prodotti agricoli 2 , e il regolamento (CE) n. 1301/2006 della Commissione, del 31 agosto 2006, recante norme comuni per la gestione dei contingenti tariffari per l'importazione di prodotti agricoli soggetti a un regime di titoli di importazione 3 .
(3) Il regolamento (CE) n. 1251/96 della Commissione, del 28 giugno 1996, recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari nel settore del pollame 4 , è stato più volte modificato in modo sostanziale e richiede ora nuove modifiche. Occorre pertanto abrogare il regolamento (CE) n. 1251/96 e sostituirlo con un nuovo regolamento.
(4) Al fine di garantire la regolarità delle importazioni, è opportuno suddividere il periodo contingentale compreso tra il 1 o luglio e il 30 giugno dell'anno successivo in più sottoperiodi. Il regolamento (CE) n. 1301/2006 limita in ogni caso il periodo di validità dei titoli all'ultimo giorno del periodo contingentale.
(5) I contingenti tariffari devono essere gestiti sulla base di titoli d'importazione. A tal fine è necessario definire le modalità di presentazione delle domande e i dati da indicare sulle domande e sui titoli.
(6) Dati i rischi di speculazione inerenti al regime del contingente tariffario nel settore del pollame, è opportuno stabilire condizioni precise per l'accesso degli operatori.
(7) Ai fini di una corretta gestione dei contingenti tariffari, è opportuno fissare a 20 EUR/100 kg la cauzione relativa ai titoli d'importazione.
(8) Nell'interesse degli operatori, è opportuno prevedere che la Commissione determini i quantitativi non richiesti, che saranno aggiunti al sottoperiodo contingentale successivo conformemente all'articolo 7, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1301/2006.
(9) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le uova e il pollame,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
1. I contingenti tariffari di cui all'allegato I sono aperti per l'importazione dei prodotti del settore del pollame di cui ai codici NC che figurano nel suddetto allegato. I contingenti tariffari sono aperti su base annuale per il periodo dal 1 o luglio al 30 giugno dell'anno successivo.
2. Il quantitativo di prodotti ammesso a beneficiare dei contingenti di cui al paragrafo 1, il dazio doganale applicabile, i numeri d'ordine nonché i numeri del gruppo corrispondente sono fissati all'allegato I.
Articolo 2
Salvo disposizione contraria del presente regolamento, si applicano le disposizioni del regolamento (CE) n. 1291/2000 e del regolamento (CE) n. 1301/2006.
Articolo 3
Il quantitativo fissato per il periodo contingentale annuale, per ciascun numero d'ordine, è suddiviso in quattro sottoperiodi nel modo seguente:
a) 25 % nel sottoperiodo dal 1 o luglio al 30 settembre;
b) 25 % nel sottoperiodo dal 1 o ottobre al 31 dicembre;
c) 25 % nel sottoperiodo dal 1 o gennaio al 31 marzo;
d) 25 % nel sottoperiodo dal 1 o aprile al 30 giugno.
Articolo 4
1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1301/2006, il richiedente di un titolo d'importazione, all'atto della presentazione della prima domanda per un determinato periodo contingentale, fornisce la prova di avere importato o esportato, durante ciascuno dei due periodi di cui al suddetto articolo 5, almeno 50 tonnellate di prodotti di cui al regolamento (CEE) n. 2777/75.
2. Nella domanda di titolo può essere indicato solo uno dei numeri d'ordine di cui all'allegato I del presente regolamento. Essa può riguardare più prodotti con codici NC differenti. In tal caso, tutti i codici NC e la corrispondente designazione sono indicati rispettivamente nelle caselle 16 e 15 della domanda di titolo e del titolo stesso. La domanda di titolo deve vertere su un quantitativo pari ad almeno 10 tonnellate e non superiore al 10 % del quantitativo disponibile per il contingente considerato nel sottoperiodo contingentale in questione.
3. La domanda di titolo e il titolo stesso recano: a) nella casella 8, l'indicazione del paese di origine; b) nella casella 20, una delle diciture di cui all'allegato II, parte A. Nella casella 24 del titolo è apposta una delle diciture di cui all'allegato II, parte B.
Articolo 5
1. La domanda di titolo può essere presentata esclusivamente nei primi sette giorni del mese che precede ciascuno dei sottoperiodi di cui all'articolo 3.
2. All'atto della presentazione di una domanda di titolo è depositata una cauzione pari a 20 EUR/100 kg.
3. In deroga all'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1301/2006, ciascun richiedente può presentare più domande di titoli d'importazione per prodotti aventi uno stesso numero d'ordine, se detti prodotti sono originari di paesi diversi. Le domande, relative ciascuna ad un solo paese d'origine, devono essere presentate contemporaneamente all'autorità competente di uno Stato membro. Esse sono considerate come un'unica domanda per quanto riguarda il massimale di cui all'articolo 4, paragrafo 2, secondo comma, del presente regolamento.
4. Gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro il quinto giorno successivo a quello in cui termina il periodo di presentazione delle domande, i quantitativi totali richiesti per ciascun gruppo, espressi in chilogrammi.
5. I titoli sono rilasciati a partire dal settimo giorno lavorativo e al massimo l'undicesimo giorno lavorativo successivo al termine del periodo di notifica di cui al paragrafo 4.
6. La Commissione determina, ove del caso, i quantitativi per i quali non sono state presentate domande e che vengono automaticamente aggiunti al quantitativo fissato per il sottoperiodo contingentale successivo.
Articolo 6
1. In deroga all'articolo 11, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1301/2006, gli Stati membri comunicano alla Commissione entro la fine del primo mese di ciascun sottoperiodo contingentale i quantitativi globali espressi in chilogrammi per i quali sono stati rilasciati titoli, di cui all'articolo 11, paragrafo 1, lettera b), del suddetto regolamento.
2. Prima della fine del quarto mese successivo a ciascun periodo contingentale annuale gli Stati membri comunicano alla Commissione i quantitativi effettivamente immessi in libera pratica ai sensi del presente regolamento nel periodo considerato, ripartiti per numero d'ordine ed espressi in chilogrammi.
3. In deroga all'articolo 11, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1301/2006, gli Stati membri comunicano alla Commissione i quantitativi che formano oggetto di titoli di importazione inutilizzati o parzialmente utilizzati, una prima volta contestualmente alla domanda per l'ultimo sottoperiodo e un'altra volta prima della fine del quarto mese successivo a ciascun periodo annuale.
Articolo 7
1. In deroga all'articolo 23 del regolamento (CE) n. 1291/2000, la validità dei titoli d'importazione è di 150 giorni a decorrere dal primo giorno del sottoperiodo per il quale sono stati rilasciati.
2. Fatto salvo l'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1291/2000, il trasferimento dei diritti derivanti dai titoli è limitato ai cessionari che soddisfano le condizioni di ammissibilità di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1301/2006 e all'articolo 4, paragrafo 1, del presente regolamento.
Articolo 8
Il regolamento (CE) n. 1251/96 è abrogato
I riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al presente regolamento e vanno letti secondo la tavola di concordanza di cui all'allegato III.
Articolo 9
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea .
Esso si applica a decorrere dal 1 o giugno 2007.
Final provisions
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 14 maggio 2007. Per la Commissione Mariann FISCHER BOEL Membro della Commissione
1 GU L 282 dell'1.11.1975, pag. 77 . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 679/2006 ( GU L 119 del 4.5.2006, pag. 1 ).
2 GU L 152 del 24.6.2000, pag. 1 . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 341/2007 ( GU L 90 del 30.3.2007, pag. 12 ).
3 GU L 238 dell'1.9.2006, pag. 13 . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 289/2007 ( GU L 78 del 17.3.2007, pag. 17 ).
4 GU L 161 del 29.6.1996, pag. 136 . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1179/2006 ( GU L 212 del 2.8.2006, pag. 7 ).
A - Diciture di cui all'articolo 4, paragrafo 3, primo comma, lettera b):
B - Diciture di cui all'articolo 4, paragrafo 3, secondo comma:
Tavola di concordanza